CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 751/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
GR PP, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7315/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001474000 IVA-IRPEF-IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate e alla Agenzia delle Entrate ON, MORABITO Rosa, difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la comunicazione preventiva di ipoteca di cui all'intestazione, notificata il 26.8.25, emessa in relazione alle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 29520060037565326000, asseritamente notificata il 2 15/06/2007, per € 13.039,61 a titolo di Irpef
e relative addizionali regionale e comunale, ritenute alla fonte, Irap e Iva, anno 2002;
- n. 29520070001812162000, asseritamente notificata il 22/09/2007, per € 10.207,99 a titolo di ritenute alla fonte, Irap e recupero credito d'imposta, anno 2003;
- n. 29520080005010032000, asseritamente notificata il 24/06/2008, per € 12.273,07, a titolo di ritenute alla fonte, Irap, Iva e recupero credito d'imposta, anno 2004.
Ha dedotto al riguardo:
- L'illegittimità derivata dell'atto, per mancata notifica delle cartelle e degli altri atti richiamati;
- La prescrizione de crediti tributari.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, deducendo e documentando la notifica delle cartelle e di una serie di atti interruttivi successivi, concludendo per il rigetto del ricorso. L'Agenzia delle Entrate ON è rimasta, invece, contumace.
All'esito dell'udienza odierna, è stata deliberata la decisione, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Vanno innanzi tutto respinte le doglianze relative alla mancata notifica delle cartelle, avendo l'ente impositore resistente documentato l'avvenuta, regolare esecuzione di tali notifiche, senza che la contribuente abbia, al riguardo, controdedotto alcunché.
La prescrizione è stata, peraltro, interrotta da una serie di atti riscossivi successivi, notificati e non impugnati, quali intimazioni di pagamento (emesse nel 2016, nel 2017 e nel 2023) e, da ultimo, una proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/73, notificata il 7.11.24, in relazione a tutte le cartelle sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria. Essa proposta, pure avente efficacia interruttiva della prescrizione, esprimendo la volontà dell'ufficio di escutere il credito tributario ivi incorporato, avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente dal contribuente, al pari delle precedenti intimazioni, per far valere l'omessa notifica della cartella di pagamento o anche l'intervenuta prescrizione del credito erariale, al fine di evitare la cristallizzazione del debito (v., sul punto, CGT II Lombardia 29 ottobre 2025 n. 2429).
Va, peraltro, rilevato che, a fronte della produzione documentale dell'ufficio, riguardante l'attività notificatoria negata dalla parte privata, esso contribuente non ha sollevato contestazioni tramite motivi aggiunti, ex art. 24 D.lgs. 546/92, come sarebbe stato invece doveroso. Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 16797 del 23/06/2025) ha rimarcato che “la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così
Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì, Cass., 26 agosto 2024, n. 23070).”; sulla base di tali premesse, la S.C. ha dichiarato inammissibili le doglianze relative alla validità delle notifiche documentate dall'agente della riscossione, addotte dal contribuente soltanto con memorie illustrative e non con motivi aggiunti ex art. 24 co. II D.lgs. 546/92, atteso che “le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale.”.
Ciò posto, le censure riguardanti le cartelle sottostanti il preavviso di iscrizione ipotecaria e gli atti presupposti risultano inammissibili, per difetto di tempestiva impugnazione nel termine ex art. 21 D.lgs. 546/92. Il preavviso risulta pertanto impugnabile, ex art 19 co. 3 D.lgs. 546/92, esclusivamente per vizi propri, che tuttavia non
è dato rilevare nella specie.
L'eventuale prescrizione, eventualmente maturata medio tempore, anche in relazione ai soli accessori
(sanzioni ed interessi, soggetti, a differenza dei tributi erariali, a prescrizione quinquennale) avrebbe dovuto eccepirsi in sede di impugnazione del primo atto successivo alla maturazione di essa prescrizione, formandosi, in caso contrario, una preclusione processuale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della
Agenzia delle Entrate, liquidate in euro complessivi euro 1.500,00.
Nulla per le spese in relazione all'ADER, contumace.
Così deciso in Messina, il 5 febbraio 2026
Il Presidente estensore
AN NO
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
GR PP, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7315/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001474000 IVA-IRPEF-IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate e alla Agenzia delle Entrate ON, MORABITO Rosa, difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la comunicazione preventiva di ipoteca di cui all'intestazione, notificata il 26.8.25, emessa in relazione alle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 29520060037565326000, asseritamente notificata il 2 15/06/2007, per € 13.039,61 a titolo di Irpef
e relative addizionali regionale e comunale, ritenute alla fonte, Irap e Iva, anno 2002;
- n. 29520070001812162000, asseritamente notificata il 22/09/2007, per € 10.207,99 a titolo di ritenute alla fonte, Irap e recupero credito d'imposta, anno 2003;
- n. 29520080005010032000, asseritamente notificata il 24/06/2008, per € 12.273,07, a titolo di ritenute alla fonte, Irap, Iva e recupero credito d'imposta, anno 2004.
Ha dedotto al riguardo:
- L'illegittimità derivata dell'atto, per mancata notifica delle cartelle e degli altri atti richiamati;
- La prescrizione de crediti tributari.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, deducendo e documentando la notifica delle cartelle e di una serie di atti interruttivi successivi, concludendo per il rigetto del ricorso. L'Agenzia delle Entrate ON è rimasta, invece, contumace.
All'esito dell'udienza odierna, è stata deliberata la decisione, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Vanno innanzi tutto respinte le doglianze relative alla mancata notifica delle cartelle, avendo l'ente impositore resistente documentato l'avvenuta, regolare esecuzione di tali notifiche, senza che la contribuente abbia, al riguardo, controdedotto alcunché.
La prescrizione è stata, peraltro, interrotta da una serie di atti riscossivi successivi, notificati e non impugnati, quali intimazioni di pagamento (emesse nel 2016, nel 2017 e nel 2023) e, da ultimo, una proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/73, notificata il 7.11.24, in relazione a tutte le cartelle sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria. Essa proposta, pure avente efficacia interruttiva della prescrizione, esprimendo la volontà dell'ufficio di escutere il credito tributario ivi incorporato, avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente dal contribuente, al pari delle precedenti intimazioni, per far valere l'omessa notifica della cartella di pagamento o anche l'intervenuta prescrizione del credito erariale, al fine di evitare la cristallizzazione del debito (v., sul punto, CGT II Lombardia 29 ottobre 2025 n. 2429).
Va, peraltro, rilevato che, a fronte della produzione documentale dell'ufficio, riguardante l'attività notificatoria negata dalla parte privata, esso contribuente non ha sollevato contestazioni tramite motivi aggiunti, ex art. 24 D.lgs. 546/92, come sarebbe stato invece doveroso. Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 16797 del 23/06/2025) ha rimarcato che “la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così
Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì, Cass., 26 agosto 2024, n. 23070).”; sulla base di tali premesse, la S.C. ha dichiarato inammissibili le doglianze relative alla validità delle notifiche documentate dall'agente della riscossione, addotte dal contribuente soltanto con memorie illustrative e non con motivi aggiunti ex art. 24 co. II D.lgs. 546/92, atteso che “le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale.”.
Ciò posto, le censure riguardanti le cartelle sottostanti il preavviso di iscrizione ipotecaria e gli atti presupposti risultano inammissibili, per difetto di tempestiva impugnazione nel termine ex art. 21 D.lgs. 546/92. Il preavviso risulta pertanto impugnabile, ex art 19 co. 3 D.lgs. 546/92, esclusivamente per vizi propri, che tuttavia non
è dato rilevare nella specie.
L'eventuale prescrizione, eventualmente maturata medio tempore, anche in relazione ai soli accessori
(sanzioni ed interessi, soggetti, a differenza dei tributi erariali, a prescrizione quinquennale) avrebbe dovuto eccepirsi in sede di impugnazione del primo atto successivo alla maturazione di essa prescrizione, formandosi, in caso contrario, una preclusione processuale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della
Agenzia delle Entrate, liquidate in euro complessivi euro 1.500,00.
Nulla per le spese in relazione all'ADER, contumace.
Così deciso in Messina, il 5 febbraio 2026
Il Presidente estensore
AN NO