Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 751
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità derivata per mancata notifica degli atti presupposti

    L'Agenzia delle Entrate ha documentato la regolare notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione. Il contribuente non ha sollevato contestazioni specifiche o proposto motivi aggiunti per impugnare la validità delle notifiche documentate dall'ufficio.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti tributari

    La prescrizione è stata interrotta da atti riscossivi successivi (intimazioni di pagamento e proposta di compensazione) che non sono stati tempestivamente impugnati dal contribuente. L'eventuale prescrizione degli accessori (sanzioni e interessi) avrebbe dovuto essere eccepita in sede di impugnazione del primo atto successivo alla maturazione della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 751
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 751
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo