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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/10/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 587/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ON PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 587/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. NASO DOMENICO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dal dr. BURGELLO FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: Altre ipotesi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, dipendente del resistente, quale docente di scuola CP_1
media, assume che l'Amministrazione, condannata a riconoscere l'indennità integrativa speciale per gli anni in cui lo stesso aveva prestato servizio all'estero, avrebbe illegittimamente operato non solo le trattenute fiscali sugli importi riconosciuti, ma pagina 1 di 9 anche la quota contributiva previdenziale a carico del dipendente, al momento del pagamento.
In particolare, secondo la ricostruzione del ricorrente, così facendo il CP_1
avrebbe violato il disposto di cui all'art. 23 della Legge 218/1952.
Alla luce di ciò, ha chiesto di: «- DICHIARARE ED ACCERTARE il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad €2.041,65; -
DICHIARARE ED ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €2.041,65 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n. 241/97; - CONDANNARE
l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore del ricorrente di €2.041,65, per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione».
Costituendosi, parte resistente ha contestato le domande di controparte, eccependo la violazione del ne bis in idem, la carenza di legittimazione passiva (in favore del Ministero degli Affari esteri quale datore di lavoro durante il distacco all'estero, ovvero del Ministero dell'Economia quale materiale amministrazione che ha operato il pagamento).
Non necessitando istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza, sostituita da note scritte.
1) Secondo l'art. 23 della Legge 218/1952 «Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori».
La norma prevede un'ipotesi di sanzione a carico del datore di lavoro, quale conseguenza della sua omissione contributiva, la quale non deve mai gravare sul lavoratore incolpevole (cfr., Tribunale Roma, sez. lav., 08/01/2020, n. 182:
«L'accertamento dei crediti di lavoro va effettuato al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. In particolare, quanto alle ritenute previdenziali, al datore di lavoro è
pagina 2 di 9 consentito procedere alle ritenute a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo;
le ritenute fiscali non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, ma a quello tra contribuente ed erario»;
Cassazione civile, sez. lav., 15/07/2019, n. 18897: «In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicché in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico»).
Per la difesa di parte ricorrente non vi sarebbero ostacoli all'applicazione della disciplina sopra riferita ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, come emergerebbe da numerose pronunce giurisprudenziali che allega al ricorso.
2) In via preliminare, non sono fondate le eccezioni dell'Amministrazione scolastica resistente.
Da un lato, infatti, non sarebbe possibile ritenere che la presente vertenza abbia un oggetto già valutato e deciso dalla pronuncia del Tribunale di Roma che ha accertato il diritto retributivo del ricorrente, in quanto detta statuizione nulla diceva in ordine ai contributi e, dunque, nel caso di specie, la parte ricorrente allega un mero inadempimento del rispetto alla statuizione. CP_1
Dall'altro lato, il è legittimato passivo della Controparte_2
domanda, in quanto è proprio detta amministrazione ad essere stata condannata al pagamento degli importi a titolo di indennità integrativa speciale e non il Ministero degli Affari Esteri.
Per quanto concerne il Ministero dell'Economia e delle Finanze, lo stesso si occupa materialmente delle operazioni economiche, ma non è il titolare passivo delle obbligazioni del rapporto di lavoro.
pagina 3 di 9 Nel merito, in ordine all'astratta applicabilità della norma generale di cui all'art. 23 Legge 218/1952 ai rapporti con la pubblica amministrazione, non vi sono ostacoli particolari, almeno nelle ipotesi in cui non vi sia una disciplina speciale prevista per la regolamentazione della fattispecie (cfr., ad esempio, in materia di trattamento di quiescenza, Consiglio di Stato sez. II, 11/10/2022, n. 8702: «La disciplina contenuta nella legge 4 aprile 1952 n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) si applica a tutti gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), mentre per i dipendenti statali il paradigma normativo di riferimento è il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).
7.3 La presenza di una disciplina speciale per il settore statale è ostativa all'applicazione diretta dell'art. 23 l. 218/1952 che pone a carico del datore di lavoro, in caso di mancato pagamento dei contributi nei termini di legge, anche la quota a carico del lavoratore con esclusione della rivalsa nei confronti di quest'ultimo.
7.4 L'applicazione della disposizione sopra citata al settore statale non può predicarsi nemmeno in via analogica, come sostiene l'appellante, poiché la natura eccezionale e derogatoria della stessa ne impone la stretta interpretazione. In virtù di siffatta previsione, infatti, il datore di lavoro diviene obbligato in proprio e in via esclusiva, con conseguente traslazione dell'onere dal sostituito al sostituto e concentrazione dell'intero debito contributivo in capo ad un unico soggetto passivo. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in forza della suddetta previsione, in caso di tardivo adempimento nel pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, la quota originariamente a carico del lavoratore diventa retribuzione dovuta al medesimo ed il debito nei confronti dell'ente previdenziale si trasferisce al datore di lavoro anche per detta quota (Cassazione civile sez. lav. - 31/10/2017, n. 25956). La ratio dell'istituto, qualificato da una parte della giurisprudenza come una vera e propria una pena privata (cfr., tra le molte, Cassazione civile sez. lav. 25/06/2020, n. 12708), è quella di evitare che, in conseguenza dell'inadempimento del datore di lavoro, venga riversato sul lavoratore il pagamento delle somme arretrate, il cui livello si accresce per il tempo dell'inadempimento, assumendo proporzioni apprezzabili e direttamente pagina 4 di 9 proporzionali al perdurare dell'inadempimento del soggetto obbligato (Cass. sez. lav. 17 marzo 2009 n. 6448)»).
3) In particolare, l'art. 2 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede che «Il trattamento di quiescenza previsto dal presente testo unico non spetta: a) agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di quiescenza, a casse o fondi speciali;
per essi continuano ad applicarsi le norme dei relativi ordinamenti, fatta eccezione per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per il quale si applicano le disposizioni contenute nella terza e nella quarta parte del presente testo unico;
b) al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per i periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica;
detti dipendenti sono iscritti, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
c) ai dipendenti civili non di ruolo che, ai sensi delle norme anteriori all'entrata in vigore del presente testo unico, abbiano optato per l'iscrizione alla suddetta assicurazione generale».
In ogni modo, la normativa suddetta non contempla alcuna misura in ordine alla valutazione e conseguenze del mancato tempestivo pagamento delle retribuzioni e, di conseguenza, dei contributi (come al contrario avviene, ad esempio, per gli Enti
Locali).
4) La questione, allora, deve necessariamente spostarsi sulla portata effettiva dell'art. 23 L. 218/1952.
Occorre verificare se la norma contenga un implicito riferimento alla imputabilità al datore dell'inadempimento, che sola giustificherebbe l'operatività del meccanismo ivi contenuto.
La tesi è confermata dalla giurisprudenza prevalente, tanto per il lavoro privato, quanto nel pubblico impiego (cfr., T.A.R. Roma, sez. III , 03/04/2019, n. 4419:
«L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze pagina 5 di 9 retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall' art. 19, l. 4 aprile 1952 n. 218 in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell' art. 23 , comma
1, medesima legge e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore)»; cfr., altresì, Cassazione civile sez. lav., 25/05/2018, n.13164: «In sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte;
e ciò, in quanto l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218 in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire»).
5) Non c'è dubbio che, nel caso di specie, il si sia limitato ad applicare la CP_1 normativa di settore, normativa disapplicata con riferimento al ricorrente dal Tribunale di Roma.
Sul punto, però, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, siamo sempre nell'alveo dell'inadempimento imputabile al datore di lavoro, come nelle ipotesi di pagina 6 di 9 nullità dei termini contrattuali (cfr., Cassazione civile sez. lav., 17/03/2009, n.6448:
«In tema di contributi previdenziali, il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dovuti nei termini di legge resta obbligato, ai sensi dell'art. 23 l. 4 aprile
1952 n. 218, in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo e ciò anche nell'ipotesi in cui l'inadempimento sia conseguenza della nullità del termine di durata apposto al contratto di lavoro, non potendosi ravvisare, in tale situazione, una impossibilità della prestazione derivante da causa oggettiva non imputabile allo stesso datore di lavoro»).
6) Sul punto è opportuno svolgere alcune considerazioni.
Innanzitutto, non vi sono dubbi sul fatto che la pubblica amministrazione sia obbligata al rispetto delle Leggi in vigore e sulla circostanza per la quale non sussiste, in capo alla PA, un potere di disapplicare la Legge, in assenza di una pronuncia giudiziale (per un singolo caso concreto), o costituzionale (cfr., T.A.R. Firenze,
(Toscana) sez. III, 14/07/2023, n.712: «Nel nostro ordinamento non è previsto che l'Autorità amministrativa abbia un potere di sindacato costituzionale in via incidentale, posto che coloro che esercitano le funzioni amministrative hanno l'obbligo di applicare le leggi (anche se ritenute illegittime), in ossequio al principio di legalità, visto che l'ulteriore dimensione della legalità costituzionale ha il proprio presidio naturale nella competenza (esclusiva) della Corte costituzionale: solo quando la Pubblica amministrazione assiste alla sopravvenienza di una dichiarazione di incostituzionalità di una norma sulla base della quale abbia in precedenza adottato un atto amministrativo, vi può essere una valutazione dell'impatto della pronuncia di costituzionalità sull'atto amministrativo ai fini dell'esercizio dei poteri di autotutela, vigendo prima che si verifichi tale situazione solo l'obbligo di applicare la legge»).
È altrettanto vero, però, che occorre distinguere anche la tipologia di Legge che viene in rilievo, verificando se la stessa possa considerarsi attributiva di un potere, ovvero regolativa delle modalità concrete di esercizio di quel potere.
Nel caso, venendo in rilievo la mera ricostruzione di un istituto economico, ciò che deve essere posto in rilievo è proprio una scelta discrezionale del datore di lavoro.
pagina 7 di 9 Infatti, in aderenza con gli insegnamenti della Corte di Cassazione, «nessuna efficacia scriminante può assegnarsi alla circostanza che la ragione dell'inadempimento sia da far risalire alla dichiarazione di nullità della clausola di durata apposta ai contratti di lavoro, e ,quindi, alla pronuncia del giudice su requisiti qualificanti la fattispecie, risalendo la scelta del tipo contrattuale all'apprezzamento discrezionale e alla sfera di responsabilità del datore di lavoro, sicchè lo stesso non può restare esente dalle conseguenze connesse all'accertamento della reale natura (a tempo indeterminato) del rapporto, che viene ad adeguarsi, per effetto della sentenza, alla sua effettiva dimensione giuridica, con decorrenza dalla sua costituzione (cfr. Cass. n.
10437/2000 con riferimento alla qualificazione, in termini di subordinazione e non di autonomia, del contratto)» (così, Cassazione civile sez. lav., 17/03/2009, n. 6448 citata).
In altre parole, nel momento in cui un datore di lavoro, che sia pubblico o privato, decide, nell'ambito della sua discrezionalità organizzativa, di ricostruire un istituto economico (in questo caso l'indennità integrativa speciale), in un modo piuttosto che in un altro (escludendolo dal riconoscimento), si assume il rischio della sua illegittimità sulla base delle prescrizioni tanto del diritto interno, quanto del diritto comunitario.
Sotto questo profilo, allora, deve ritenersi sussistente una imputabilità del datore rispetto all'inadempimento, che giustifica l'applicabilità dell'art. 23 L. 218/1952.
Da quanto detto, ne deriva l'accoglimento del ricorso e la condanna della parte resistente al pagamento degli importi richiesti, rispetto ai quali non vi sono contestazioni specifiche da parte resistente.
La complessità della ricostruzione e la presenza di orientamenti contrastanti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 C.p.c.,
pagina 8 di 9 A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro 2.041,65 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione;
B) compensa integralmente le spese tra le parti.
Firenze, il 22/10/2025
Il Giudice
ON PU
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ON PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 587/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. NASO DOMENICO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dal dr. BURGELLO FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: Altre ipotesi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, dipendente del resistente, quale docente di scuola CP_1
media, assume che l'Amministrazione, condannata a riconoscere l'indennità integrativa speciale per gli anni in cui lo stesso aveva prestato servizio all'estero, avrebbe illegittimamente operato non solo le trattenute fiscali sugli importi riconosciuti, ma pagina 1 di 9 anche la quota contributiva previdenziale a carico del dipendente, al momento del pagamento.
In particolare, secondo la ricostruzione del ricorrente, così facendo il CP_1
avrebbe violato il disposto di cui all'art. 23 della Legge 218/1952.
Alla luce di ciò, ha chiesto di: «- DICHIARARE ED ACCERTARE il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad €2.041,65; -
DICHIARARE ED ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €2.041,65 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n. 241/97; - CONDANNARE
l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore del ricorrente di €2.041,65, per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione».
Costituendosi, parte resistente ha contestato le domande di controparte, eccependo la violazione del ne bis in idem, la carenza di legittimazione passiva (in favore del Ministero degli Affari esteri quale datore di lavoro durante il distacco all'estero, ovvero del Ministero dell'Economia quale materiale amministrazione che ha operato il pagamento).
Non necessitando istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza, sostituita da note scritte.
1) Secondo l'art. 23 della Legge 218/1952 «Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori».
La norma prevede un'ipotesi di sanzione a carico del datore di lavoro, quale conseguenza della sua omissione contributiva, la quale non deve mai gravare sul lavoratore incolpevole (cfr., Tribunale Roma, sez. lav., 08/01/2020, n. 182:
«L'accertamento dei crediti di lavoro va effettuato al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. In particolare, quanto alle ritenute previdenziali, al datore di lavoro è
pagina 2 di 9 consentito procedere alle ritenute a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo;
le ritenute fiscali non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, ma a quello tra contribuente ed erario»;
Cassazione civile, sez. lav., 15/07/2019, n. 18897: «In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicché in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico»).
Per la difesa di parte ricorrente non vi sarebbero ostacoli all'applicazione della disciplina sopra riferita ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, come emergerebbe da numerose pronunce giurisprudenziali che allega al ricorso.
2) In via preliminare, non sono fondate le eccezioni dell'Amministrazione scolastica resistente.
Da un lato, infatti, non sarebbe possibile ritenere che la presente vertenza abbia un oggetto già valutato e deciso dalla pronuncia del Tribunale di Roma che ha accertato il diritto retributivo del ricorrente, in quanto detta statuizione nulla diceva in ordine ai contributi e, dunque, nel caso di specie, la parte ricorrente allega un mero inadempimento del rispetto alla statuizione. CP_1
Dall'altro lato, il è legittimato passivo della Controparte_2
domanda, in quanto è proprio detta amministrazione ad essere stata condannata al pagamento degli importi a titolo di indennità integrativa speciale e non il Ministero degli Affari Esteri.
Per quanto concerne il Ministero dell'Economia e delle Finanze, lo stesso si occupa materialmente delle operazioni economiche, ma non è il titolare passivo delle obbligazioni del rapporto di lavoro.
pagina 3 di 9 Nel merito, in ordine all'astratta applicabilità della norma generale di cui all'art. 23 Legge 218/1952 ai rapporti con la pubblica amministrazione, non vi sono ostacoli particolari, almeno nelle ipotesi in cui non vi sia una disciplina speciale prevista per la regolamentazione della fattispecie (cfr., ad esempio, in materia di trattamento di quiescenza, Consiglio di Stato sez. II, 11/10/2022, n. 8702: «La disciplina contenuta nella legge 4 aprile 1952 n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) si applica a tutti gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), mentre per i dipendenti statali il paradigma normativo di riferimento è il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).
7.3 La presenza di una disciplina speciale per il settore statale è ostativa all'applicazione diretta dell'art. 23 l. 218/1952 che pone a carico del datore di lavoro, in caso di mancato pagamento dei contributi nei termini di legge, anche la quota a carico del lavoratore con esclusione della rivalsa nei confronti di quest'ultimo.
7.4 L'applicazione della disposizione sopra citata al settore statale non può predicarsi nemmeno in via analogica, come sostiene l'appellante, poiché la natura eccezionale e derogatoria della stessa ne impone la stretta interpretazione. In virtù di siffatta previsione, infatti, il datore di lavoro diviene obbligato in proprio e in via esclusiva, con conseguente traslazione dell'onere dal sostituito al sostituto e concentrazione dell'intero debito contributivo in capo ad un unico soggetto passivo. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in forza della suddetta previsione, in caso di tardivo adempimento nel pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, la quota originariamente a carico del lavoratore diventa retribuzione dovuta al medesimo ed il debito nei confronti dell'ente previdenziale si trasferisce al datore di lavoro anche per detta quota (Cassazione civile sez. lav. - 31/10/2017, n. 25956). La ratio dell'istituto, qualificato da una parte della giurisprudenza come una vera e propria una pena privata (cfr., tra le molte, Cassazione civile sez. lav. 25/06/2020, n. 12708), è quella di evitare che, in conseguenza dell'inadempimento del datore di lavoro, venga riversato sul lavoratore il pagamento delle somme arretrate, il cui livello si accresce per il tempo dell'inadempimento, assumendo proporzioni apprezzabili e direttamente pagina 4 di 9 proporzionali al perdurare dell'inadempimento del soggetto obbligato (Cass. sez. lav. 17 marzo 2009 n. 6448)»).
3) In particolare, l'art. 2 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede che «Il trattamento di quiescenza previsto dal presente testo unico non spetta: a) agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di quiescenza, a casse o fondi speciali;
per essi continuano ad applicarsi le norme dei relativi ordinamenti, fatta eccezione per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per il quale si applicano le disposizioni contenute nella terza e nella quarta parte del presente testo unico;
b) al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per i periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica;
detti dipendenti sono iscritti, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
c) ai dipendenti civili non di ruolo che, ai sensi delle norme anteriori all'entrata in vigore del presente testo unico, abbiano optato per l'iscrizione alla suddetta assicurazione generale».
In ogni modo, la normativa suddetta non contempla alcuna misura in ordine alla valutazione e conseguenze del mancato tempestivo pagamento delle retribuzioni e, di conseguenza, dei contributi (come al contrario avviene, ad esempio, per gli Enti
Locali).
4) La questione, allora, deve necessariamente spostarsi sulla portata effettiva dell'art. 23 L. 218/1952.
Occorre verificare se la norma contenga un implicito riferimento alla imputabilità al datore dell'inadempimento, che sola giustificherebbe l'operatività del meccanismo ivi contenuto.
La tesi è confermata dalla giurisprudenza prevalente, tanto per il lavoro privato, quanto nel pubblico impiego (cfr., T.A.R. Roma, sez. III , 03/04/2019, n. 4419:
«L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze pagina 5 di 9 retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall' art. 19, l. 4 aprile 1952 n. 218 in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell' art. 23 , comma
1, medesima legge e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore)»; cfr., altresì, Cassazione civile sez. lav., 25/05/2018, n.13164: «In sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte;
e ciò, in quanto l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218 in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire»).
5) Non c'è dubbio che, nel caso di specie, il si sia limitato ad applicare la CP_1 normativa di settore, normativa disapplicata con riferimento al ricorrente dal Tribunale di Roma.
Sul punto, però, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, siamo sempre nell'alveo dell'inadempimento imputabile al datore di lavoro, come nelle ipotesi di pagina 6 di 9 nullità dei termini contrattuali (cfr., Cassazione civile sez. lav., 17/03/2009, n.6448:
«In tema di contributi previdenziali, il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dovuti nei termini di legge resta obbligato, ai sensi dell'art. 23 l. 4 aprile
1952 n. 218, in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo e ciò anche nell'ipotesi in cui l'inadempimento sia conseguenza della nullità del termine di durata apposto al contratto di lavoro, non potendosi ravvisare, in tale situazione, una impossibilità della prestazione derivante da causa oggettiva non imputabile allo stesso datore di lavoro»).
6) Sul punto è opportuno svolgere alcune considerazioni.
Innanzitutto, non vi sono dubbi sul fatto che la pubblica amministrazione sia obbligata al rispetto delle Leggi in vigore e sulla circostanza per la quale non sussiste, in capo alla PA, un potere di disapplicare la Legge, in assenza di una pronuncia giudiziale (per un singolo caso concreto), o costituzionale (cfr., T.A.R. Firenze,
(Toscana) sez. III, 14/07/2023, n.712: «Nel nostro ordinamento non è previsto che l'Autorità amministrativa abbia un potere di sindacato costituzionale in via incidentale, posto che coloro che esercitano le funzioni amministrative hanno l'obbligo di applicare le leggi (anche se ritenute illegittime), in ossequio al principio di legalità, visto che l'ulteriore dimensione della legalità costituzionale ha il proprio presidio naturale nella competenza (esclusiva) della Corte costituzionale: solo quando la Pubblica amministrazione assiste alla sopravvenienza di una dichiarazione di incostituzionalità di una norma sulla base della quale abbia in precedenza adottato un atto amministrativo, vi può essere una valutazione dell'impatto della pronuncia di costituzionalità sull'atto amministrativo ai fini dell'esercizio dei poteri di autotutela, vigendo prima che si verifichi tale situazione solo l'obbligo di applicare la legge»).
È altrettanto vero, però, che occorre distinguere anche la tipologia di Legge che viene in rilievo, verificando se la stessa possa considerarsi attributiva di un potere, ovvero regolativa delle modalità concrete di esercizio di quel potere.
Nel caso, venendo in rilievo la mera ricostruzione di un istituto economico, ciò che deve essere posto in rilievo è proprio una scelta discrezionale del datore di lavoro.
pagina 7 di 9 Infatti, in aderenza con gli insegnamenti della Corte di Cassazione, «nessuna efficacia scriminante può assegnarsi alla circostanza che la ragione dell'inadempimento sia da far risalire alla dichiarazione di nullità della clausola di durata apposta ai contratti di lavoro, e ,quindi, alla pronuncia del giudice su requisiti qualificanti la fattispecie, risalendo la scelta del tipo contrattuale all'apprezzamento discrezionale e alla sfera di responsabilità del datore di lavoro, sicchè lo stesso non può restare esente dalle conseguenze connesse all'accertamento della reale natura (a tempo indeterminato) del rapporto, che viene ad adeguarsi, per effetto della sentenza, alla sua effettiva dimensione giuridica, con decorrenza dalla sua costituzione (cfr. Cass. n.
10437/2000 con riferimento alla qualificazione, in termini di subordinazione e non di autonomia, del contratto)» (così, Cassazione civile sez. lav., 17/03/2009, n. 6448 citata).
In altre parole, nel momento in cui un datore di lavoro, che sia pubblico o privato, decide, nell'ambito della sua discrezionalità organizzativa, di ricostruire un istituto economico (in questo caso l'indennità integrativa speciale), in un modo piuttosto che in un altro (escludendolo dal riconoscimento), si assume il rischio della sua illegittimità sulla base delle prescrizioni tanto del diritto interno, quanto del diritto comunitario.
Sotto questo profilo, allora, deve ritenersi sussistente una imputabilità del datore rispetto all'inadempimento, che giustifica l'applicabilità dell'art. 23 L. 218/1952.
Da quanto detto, ne deriva l'accoglimento del ricorso e la condanna della parte resistente al pagamento degli importi richiesti, rispetto ai quali non vi sono contestazioni specifiche da parte resistente.
La complessità della ricostruzione e la presenza di orientamenti contrastanti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 C.p.c.,
pagina 8 di 9 A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro 2.041,65 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione;
B) compensa integralmente le spese tra le parti.
Firenze, il 22/10/2025
Il Giudice
ON PU
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