Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 28/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00125/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01273/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regionale VE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza:
- della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.11.2023, e notificata il 30.1.2024, mediante “ pagamento, a favore della ricorrente, della somma di euro 8.224,73 a titolo di differenze retributive per il periodo compreso tra il 14/09/2007 e il 31/08/2019, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo … inserimento della ricorrente nella fascia stipendiale 9-14 a decorrere dal 1/09/2019 ed al pagamento, a favore della ricorrente, delle conseguenti differenze retributive per il periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2020, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale VE e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza in epigrafe indicata mediante “ pagamento, a favore della ricorrente, della somma di euro 8.224,73 a titolo di differenze retributive per il periodo compreso tra il 14/09/2007 e il 31/08/2019, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo … inserimento della ricorrente nella fascia stipendiale 9-14 a decorrere dal 1/09/2019 ed al pagamento, a favore della ricorrente, delle conseguenti differenze retributive per il periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2020, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo ”.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio al fine di resistere al ricorso.
Con memoria depositata in data 23.01.2025, ore 11:20, ossia subito dopo che è stata chiusa la camera di consiglio in seno alla quale la causa è stata trattenuta in decisione, la ricorrente ha rappresentato al Collegio che, come peraltro documentato dall’Amministrazione mediante deposito in data 27.11.2025, era intervenuta l’esecuzione della decisione portata in ottemperanza.
Il difensore della ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere e ha insistito per la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, secondo soccombenza.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Tenuto conto di quanto è stato esposto, la Sezione deve dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate, tenuto conto del fatto del sollecito adempimento dell’Amministrazione, sebbene soltanto dopo la notifica del presente gravame e del fatto che la ricorrente ha chiesto l’applicazione del principio della soccombenza virtuale in un momento successivo a quello in cui la causa è stata trattenuta in decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore
Francesco Avino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Zampicinini | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.