Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 25/03/2026, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00674/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00993/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 993 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Farina, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , anche per la Questura di Torino, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
- del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dal Questore di Torino in data -OMISSIS- (notificato in data 12/02/2025), a mezzo del quale è stato vietato a -OMISSIS-, per la durata di cinque anni, « l’accesso, per l’intera giornata in cui si svolge l’incontro di calcio, a tutti gli impianti del territorio nazionale e/o estero, ove si disputeranno gli incontri della Nazionale Italiana di ogni categoria, gli incontri relativi ai tornei internazionali (Champions League, Europa League. Conference League, National League) e a quelli nazionali (TIM CUP), gli incontri, anche amichevoli, di tutte le squadre iscritte ai campionati professionistici e semiprofessionistici, comunque tutti gli incontri di calcio internazionali, nazionali, regionali, provinciali e/o locali organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C. o dal C.O.N.I. »;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. OV FR RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -OMISSIS-, presidente del Circolo “ASD -OMISSIS- Ultras Curva Sud” sito in-OMISSIS- (di seguito “Circolo -OMISSIS-”), ha impugnato il decreto con cui la Questura di Torino gli ha vietato ex art. 6, co. 5 legge 13/12/1989 n. 401 l’accesso alle manifestazioni sportive calcistiche per cinque anni, in ragione del ruolo avuto negli scontri tra tifoserie avvenuti la sera precedente la partita di Serie A “Juventus - Torino” in programma per il -OMISSIS-. -OMISSIS- avrebbe in particolare conservato presso la sede la sede del Circolo -OMISSIS- ordigni pirotecnici e fumogeni utilizzati nel corso degli scontri e comunque suscettibili di futuro utilizzo nel corso di manifestazioni sportive.
A fondamento della propria impugnazione, il ricorrente ha articolato un unico motivo di doglianza, a contenuto composito (rubricato « Violazione di legge (art. 6 legge 401/89, artt. 7 e 8 241/90) ed eccesso di potere per difetto di motivazione ed insufficiente istruttoria, nonché violazione del principio di tassatività »). In estrema sintesi, -OMISSIS- denuncia la lacunosità e l’inconsistenza del quadro indiziario a proprio carico, giacché l’Amministrazione non avrebbe raccolto alcun concreto elemento di prova del fatto che egli abbia partecipato, materialmente o moralmente, agli scontri del -OMISSIS-, anche solo provvedendo alla conservazione degli ordigni poi utilizzati nel corso dei disordini. Il materiale pirotecnico sequestrato dall’Amministrazione non sarebbe comunque riconducibile a -OMISSIS-, giacché egli non si sarebbe trovato a Torino nel novembre 2024 e non sarebbe stato l’unico detentore delle chiavi del locale.
2. – Il Ministero dell’Interno si è costituito in resistenza, rivendicando l’esaustività dell’istruttoria svolta e l’ampia discrezionalità sottesa alle misure di prevenzione.
3. – Con ordinanza del 29/05/2025 n. 209, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare contenuta nel ricorso e ha conseguentemente sospeso l’efficacia esecutiva della determinazione gravata.
4. – All’esito dello scambio delle memorie conclusive ex art. 73, co. 1 c.p.a., la causa è stata introitata per la decisione all’udienza del 17/02/2025, senza previa discussione, come da istanze congiuntamente proposte dalle parti.
5. – Il ricorso è fondato per le ragioni di cui appresso.
La determinazione impugnata è stata emessa all’esito della perquisizione del Circolo -OMISSIS- disposta in data -OMISSIS- nell’ambito del procedimento penale relativo ai menzionati scontri tra tifoserie calcistiche avvenuti in data -OMISSIS-. All’interno dell’immobile sono infatti stati rivenuti « n. 11 artifici esplodenti contenenti polvere pirotecnica del tipo “flash powder”, per un peso complessivo di circa 485 grammi, con caratteristiche di micidialità amplificata dalla modalità di costruzione degli ordigni (plastica dura e spessa che in fase di esplosione produce schegge) » nonché « n. 4 segnalatori nautici a paracadute classificati come IV categoria ».
Ad avviso della Questura, la custodia di tale materiale, “correlato” – nel senso di cui infra §6 – agli scontri del -OMISSIS-, sarebbe chiaro indice della pericolosità sociale di -OMISSIS- e renderebbe opportuno « precludergli analoghe iniziative in occasione di manifestazioni sportive calcistiche future, così da prevenire eventuali fenomeni pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica ».
6. – I passaggi logici della decisione impugnata non sono scanditi con chiarezza nella motivazione del provvedimento. A ben vedere, la valutazione di pericolosità operata dalla Questura di Torino si fonda su una catena di due distinte ma correlate inferenze logiche.
La prima di esse è che l’accertata partecipazione di membri dei “-OMISSIS-” agli scontri del -OMISSIS- implichi che alcuni degli ordigni esplosi in quella occasione fossero conservati presso la sede del gruppo ultras (ove infatti è stato rinvenuto abbondante materiale pirotecnico con caratteristiche di micidialità).
La seconda è che il possesso del materiale pirotecnico e quindi il suo utilizzo nel corso degli scontri tra tifoserie siano imputabili sul piano oggettivo e soggettivo a -OMISSIS-, quale « unico possessore delle chiavi di accesso » del Circolo -OMISSIS-.
7. – Nessuna di tali inferenze logiche trova adeguato supporto sul piano probatorio.
7.1 - Non vi è innanzitutto alcun elemento di prova, nemmeno di carattere indiziario, del fatto che gli ordigni sequestrati presso il Circolo -OMISSIS- fossero omologhi o anche solo simili a quelli utilizzati nel corso degli scontri del -OMISSIS-. L’Amministrazione ha quindi presunto, in via astratta, che gli ultras avessero – recte , dovessero avere – conservato gli ordigni presso la sede del gruppo a-OMISSIS- o che esistesse un qualche collegamento funzionale tra il materiale pirotecnico sequestrato e i fatti di reato del -OMISSIS-.
Tale circostanza è stata tuttavia espressamente esclusa dal GIP di Torino nell’ordinanza del -OMISSIS-, con la quale ha negato la convalida del provvedimento impugnato (nella parte in cui ha imposto al ricorrente ex art. 6, co. 2 legge n. 401/1989 l’obbligo di presentazione all’Autorità di polizia in occasione delle manifestazioni sportive). Nella motivazione del provvedimento si legge in particolare:
« rilevato che nella specie, non risulta che i fatti addebitati al -OMISSIS- si siano certamente svolti in occasione di “manifestazione sportiva”; che non vi sono elementi per potere affermare che quanto in sequestro sia connesso agli scontri della notte del -OMISSIS-; […]
- osservato che, quanto ai presupposti di cui all’art. 6 Legge n. 401 del 1989, dagli atti a disposizione di questo giudice, non risulta sufficientemente dimostrata la partecipazione del -OMISSIS- agli episodi di violenza su persone e cose avvenuti la notte del -OMISSIS- in occasione della manifestazione sportiva su specificata, oppure che abbia. nelle medesime circostanze, incitato, inneggiato o indotto alla violenza, oppure ancora, infine, che abbia tenuto, anche all’estero, una condotta, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico ».
La Questura non ha fornito nel corso di questo giudizio elementi di prova diversi o ulteriori, anche di formazione successiva all’ordinanza del GIP, suscettibili di rafforzare il quadro indiziario inerente la partecipazione di -OMISSIS- agli scontri del -OMISSIS-, sub specie della conservazione degli ordigni presso il Circolo -OMISSIS-. A fortiori non vi è prova del fatto che egli abbia preso direttamente parte alle violenze (circostanza, quest’ultima, che l’Amministrazione non ha invero esplicitato nel provvedimento impugnato).
Impregiudicate dunque le eventuali responsabilità penali del ricorrente per la detenzione del materiale pirotecnico, tale contegno non appare – quantomeno allo stato degli atti – correlabile sul piano materiale e finalistico ai fatti del -OMISSIS- né, dunque, può intendersi avvenuto anche indirettamente « in occasione di competizioni sportive » ai fini di cui all’art. 6 legge n. 410/1989. Cade dunque – sul piano logico prima che probatorio – la prima delle inferenze logiche sopradescritte.
7.2 - Anche la seconda inferenza su cui poggia la determinazione impugnata appare sprovvista del più minimo riscontro probatorio. Non vi è infatti negli atti dell’indagine penale o dell’istruttoria amministrativa alcun elemento che consenta di ritenere che -OMISSIS- fosse l’unico membro dei “-OMISSIS-” in possesso delle chiavi della sede. Anche in questo caso, l’Amministrazione ha presunto, in via astratta, che il ricorrente fosse l’unico ad avere chiavi, unicamente in ragione del fatto che egli è Presidente del Circolo -OMISSIS-.
Si tratta tuttavia di una presunzione debole sul piano logico-argomentativo. Essa, inoltre, è resa ancor più fragile dal fatto che – secondo quanto affermato in atti – -OMISSIS- si sarebbe trasferito in Sicilia per assistere l’anziana madre dal mese di ottobre 2024 al mese di gennaio 2025. Va detto che i documenti di viaggio prodotti dal ricorrente a supporto di tale affermazione sono di scarsissima rilevanza probatoria, in quanto non nominativi e privi di data certa quanto all’effettuazione del viaggio (doc. 3 ricorrente). Tale documentazione, inoltre, non è stata versata negli atti dell’istruttoria (giacché -OMISSIS- non ha svolto osservazioni né depositato documenti ex art. 10- bis legge n. 241/1990) e, dunque, la Questura non ha potuto valutarne la rilevanza in sede istruttoria. Cionondimeno, nel corso di questo giudizio la Difesa erariale non ha contestato che -OMISSIS- si sia assentato da Torino nell’ottobre 2024, ma si è limitata a rivendicar l’irrilevanza di tale circostanza a fini decisori. In assenza dunque di una precisa contestazione in tal senso, è inverosimile che il circolo di uno dei più importanti gruppi ultras di una delle principali squadre di Serie A possa essere rimasto chiuso per quasi tre mesi. Non potendosi, insomma, escludere che altri avessero accesso alla sede del gruppo ultras , non vi è modo di affermare, con un qualche attendibilità logico-razionale, che la presenza del materiale pirotecnico presso il Circolo -OMISSIS- e il suo utilizzo nel corso degli scontri tra tifoserie fossero imputabili sul piano oggettivo e soggettivo a -OMISSIS-.
7.3 - In definitiva, il quadro probatorio inerente la partecipazione, morale o materiale, di -OMISSIS- agli scontri del -OMISSIS- è nel suo complesso estremamente fragile. Non può dunque dirsi raggiunta la soglia probatoria richiesta per l’emissione della misura prevenzione di cui all’art. 6 legge n. 410/1989, il quale prevede – per pacifico orientamento giurisprudenziale – che la partecipazione dell’interessato ad una delle fattispecie costituenti presupposto normativo (co. 1) sia provata sulla base di “elementi di fatto” gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità, in base al criterio del “più probabile che non” (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. III, 08/05/2024, n. 4141; cfr. anche TAR Campania, Napoli, Sez. V, 19/05/2025, n. 3847).
In questo contesto, le esigenze di prevenzione e di tutela dell’ordine pubblico espresse dalla Questura possono ritenersi soddisfatte dall’intervenuto sequestro del materiale esplosivo (e dall’eventuale condanna di -OMISSIS- in sede penale), ma non consentono l’emissione della misura di prevenzione ex art. 6 legge n. 410/1989.
Sono pertanto fondate le censure attoree dirette a denunciare la lacunosità dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione intimata e la complessiva fragilità dell’ iter decisorio. Entro questi limiti, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della determinazione gravata.
Resta impregiudicato il merito della determinazione che l’Autorità di pubblica sicurezza intenda assumere in caso di eventuale riedizione del potere, fermo l’effetto conformativo derivante dal presente giudicato in ordine agli oneri istruttori e decisori correlati all’emissione della misura di prevenzione a carico di -OMISSIS- per i fatti descritti nel provvedimento annullato.
8. – L’obiettiva peculiarità della fattispecie controversa giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, fermo il rimborso in favore del ricorrente del contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determinazione impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL RI, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
OV FR RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV FR RI | EL RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.