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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/08/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1976/2025 promossa da:
C.F. elettivamente domiciliato presso il difensore Parte_1 C.F._1 avv. che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1 citazione
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da foglio di pc depositato il 13.5.2025 “Piaccia All'Ecc.mo Signor
Presidente in totale riforma del reclamato decreto di liquidazione: IN VIA PRINCIPALE: accogliere la presente opposizione, annullare il decreto/provvedimento opposto di liquidazione in quanto illegittimo ed abnorme in merito alla voce/fase “ONORARI RECUPERO CREDITO” e per
l'effetto liquidare al sottoscritto difensore il compenso di € 1.607,00=oltre oneri fiscali come per legge, così come richiesto nella istanza di liquidazione depositata IW4942711 (vedasi allegati depositati), tenuto conto dell'effettiva attività svolta e dell'incidenza della stessa in relazione alla voce- recupero onorari in favore del reclamante o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia degli onorari relativi alla procedure di recupero del credito, ivi compresi i compensi per la fase relativa alla esecuzione mobiliare (Cass. Civ., sez II, ordinanza 26 febbraio 2024 n. 5041). IN VIA
SUBORDINATA: accogliere la presente opposizione, annullare il decreto/provvedimento opposto
pagina 1 di liquidazione in quanto illegittimo ed abnorme in merito alla voce/fase “ONORARI RECUPERO
CREDITO” e per l'effetto liquidare al sottoscritto difensore il compenso di € 961,00=(di cui euro
346,00=quali onorari maturati avanti all'Ufficio del Giudice di Pace di Ancona, euro 142,00=per atto di precetto ed euro 473,00=per pignoramento mobiliare – APPLICANDO I MINIMI
TABELLARI PREVISTI DAL D,M. 55/2014 – ATTESA LA MODESTA ENTITA' DEL CREDITO) oltre oneri fiscali come per legge, così come richiesto nella istanza di liquidazione depositata
IW4942711, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e dell'incidenza della stessa in relazione alla voce -recupero onorari in favore del reclamante o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia degli onorari relativi alla procedure di recupero del credito, ivi compresi i compensi per la fase relativa alla esecuzione mobiliare (Cass. Civ., sez II, ordinanza 26 febbraio 2024 n. 5041).”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 84, 170 DPR 115/2002, 15 D. Lgs. n. 150/2011 e 281 decies c.p.c., l'Avv. ha proposto opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi emesso il Parte_1
18-19.3.2025 per l'attività giudiziale svolta, quale difensore d'ufficio di , Persona_1 irreperibile di fatto, nell'ambito del procedimento penale n. 4832/2020 R.G.N.R. – n. 2789/2021
R.G. GIP – n. 392/2023 R.G. Trib., fino alla nomina fiduciaria di altro difensore (avvenuta dopo l'udienza preliminare del 20.10.2023), liquidati in € 500,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge (di cui € 200,00 per la fase di studio ed € 300,00 per la fase introduttiva), già operata la riduzione di un terzo ex art. 106-bis DPR 2002/115, nonché € 200,00 peer “onorari recupero credito”.
Lamenta il ricorrente che “nello stesso provvedimento impugnato si dà atto che il reclamante ha eseguito/depositato, prima, ricorso avanti Giudice di Pace Civile di Ancona (n. RG 1913/2024), notificato atto di precetto in relazione alla sentenza n. 51/2025 esecutiva per legge, infine ha proceduto ad atto di pignoramento mobiliare nei confronti del , sicché “il Giudice doveva Per_1 applicare, in ossequio alla normativa vigente e come prassi ormai consolidata, le tariffe delle tabelle D.M. 147/22 in merito alla procedura di recupero credito”.
Secondo il difensore ricorrente, spetta conseguentemente allo stesso il compenso di €
913,00=liquidato dal Giudice di Pace di Ancona nel titolo giudiziale per il pagamento del credito, nonché il compenso di € 142,00=per il precetto, di € 552,00=(di cui € 368,00 per la fase di studio ed
€ 184,00 per la fase di trattazione) per il pignoramento mobiliare, il tutto calcolato secondo le tariffe di cui al D.M. 2014/55 (nei valori minimi attesa la modesta entità del credito), per un totale di €
1.607,00=.
Nonostante la regolarità della notifica, il convenuto è rimasto contumace. CP_1
pagina 2 Nella data del 10/5/2025 il PM ha apposto il suo visto.
All'udienza del 9/7/2025, sostituita dallo scambio di note scritte, il ricorrente ha concluso come in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
2.1 Va premesso che “il difensore d'ufficio che proponga opposizione avverso il decreto di mancata liquidazione del compenso agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale cosicché il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla responsabilità delle parti per le spese (artt. 91 e 92 cod. proc. civ.)”: v. Cass., Sez. 6-2, 12 agosto 2011, n. 17247” (V. Cass. Civ. 14 ottobre 2014 n. 21691).
Nel merito, quanto ai compensi dovuti al difensore d'ufficio per le prestazioni difensive, il ricorrente ha dimostrato l'attività svolta – a seguito di nomina a difensore d'ufficio in data
7/11/2022 – nei confronti dell'imputato , nel procedimento penale n. 4832/2020 Persona_1
R.G.N.R. – n. 392/2023 R.G (con imputazione di appropriazione indebita), e, in applicazione del
D.M. 2014 n. 55, applicabile ratione temporis come modificato dal D.M. n. 37/2018, si ritiene congrua – tenuto conto dell'oggetto del procedimento (di modesta complessità) e dell'attività difensiva svolta – la liquidazione del compenso nei valori medi di € 500,00 (di cui € 200,00 per la fase di studio ed € 300,00 per la fase introduttiva), già operata la riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2002, liquidazione sulla quale peraltro il ricorrente nulla eccepisce.
2.2 Quanto alle spese derivanti dalla procedura esecutiva volta al recupero del credito professionale, si osserva che, secondo l'ormai costante orientamento della Corte di Cassazione (v. da ultimo Cass. civ. sez. II, 13/03/2023 n. 7275), il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n.
115 del 2002, artt. 82 e 116 (tra le varie, v. 30484/2017; 15394/2012; 24104/2011; 27854/2011).
È stato altresì precisato che, poiché l'esperimento del procedimento monitorio costituisce un
“passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi” ai sensi del combinato disposto del cit. D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria e dunque i costi delle procedure volte al recupero dei crediti professionali devono essere autonomamente liquidati dall'autorità chiamata ad emettere il decreto di pagamento (così, Sez. 2,
pagina 3 Sentenza n. 24104 del 2011 cit.; Cass. pen., Sez. 4, 14 gennaio 2008, n. 1630; Cass., pen., Sez. 4, 6 luglio 2009, n. 27473).
D'altra parte, come evidenziato da Cass. Sez. Civ. VI, 07/02/2019 n. 3673, “nessuna norma di legge impone l'espletamento puntiglioso” di tutte le attività in concreto esperibili secondo la disciplina codicistica. Infatti, “il meccanismo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, non postula la non abbienza dell'imputato né presume la sua insolvibilità (e quindi il non recupero del credito), ma consiste in una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore di ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito” (v.
Cass. pen. n. 46741/2007 e da ultimo Cass. civ. sez. II 13/03/2023 n. 7275, cit.).
Il provvedimento che ometta senza giustificazione la liquidazione di tali voci di spesa è viziato secondo la Corte da palese errore di diritto ed è lesivo del diritto del difensore al compenso.
“In tema di liquidazione dei compensi al difensore di ufficio” ha precisato inoltre la Suprema Corte di Cassazione “sono dovuti gli onorari e le spese liquidati dal giudice civile con i provvedimenti conclusivi della procedura promossa” (Cass. pen., Sez. IV, 23/03/2006 n. 18731). Nella specie, la
Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice dell'opposizione che aveva liquidato in via equitativa (come nel caso in esame) l'onorario per il procedimento monitorio instaurato nei confronti dell'assistito e non nella misura liquidata nel decreto ingiuntivo.
La regola prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 116 è infatti interna al procedimento penale nel quale si svolge l'attività difensiva e non può estendersi ad un procedimento diverso ed estraneo quale quello di natura civile instaurato per il recupero dei crediti. Oltre tutto si tratta di regola – della quale è evidente la finalità – sicuramente di carattere derogatorio, se non eccezionale;
di qui l'ostacolo ad estenderla a procedimento separato ed estraneo (V. in motivazione Cass. pen.,
Sez. IV, 23/03/2006 n. 18731 cit.).
Inoltre, il giudice che liquida gli onorari relativi al procedimento penale è il giudice del processo ed
è in grado di valutare direttamente l'applicazione dei criteri indicati nel medesimo D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, mentre questo controllo è meno agevole su un procedimento separato e di natura diversa. Si aggiunga che il controllo dell'autorità giudiziaria, sia pure non soggetto al limite previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, esiste perché è effettuato dal giudice del procedimento civile al momento della liquidazione delle competenze (V. in motivazione Cass. pen.,
Sez. IV, 23/03/2006 n. 18731 cit.).
Si ritiene dunque che nel caso in esame il giudice avrebbe dovuto liquidare al ricorrente la stessa somma liquidata dal Giudice di Pace di Ancona nella causa civile iscritta al R.G. n. 1913/24,
pagina 4 promossa dall'Avv. per l'accertamento del suo credito professionale, in € 913,00 Parte_1 per compenso oltre il 15% spese generali, IVA e CPA.
Le spese generali sono, infatti, dovute e a riguardo la Suprema Corte di Cassazione si è così espressa: “Il rimborso cosiddetto forfetario delle spese generali (nella specie ai dell'articolo 1, comma 2, del DM n. 140 del 2012) costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura
è predeterminata dalla legge, e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente” (Cass. civ. Sez. III
14/03/2024 n. 6902).
Né è possibile tener conto della riduzione in base all'art. 130 D.P.R. 115/2002: a riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cassazione nella recentissima pronuncia del 08/02/2024 n. 3606 enunciando il seguente principio di diritto: “In caso di applicazione dell'art. 116 del DPR
115/2002, le spese sostenute per il recupero dei crediti professionali, ove consistenti nel rimborso dei compensi maturati per le procedure civili esperite nei confronti del cliente (monitorie o esecutive) non sono suscettibili di decurtazione ai sensi dell'art. 106 bis del medesimo DPR n.
115/2002”.
Spettano poi al ricorrente gli onorari, calcolati secondo il D.M. n. 55/2014 vigente, relativi all'atto di precetto pari ad € 142,00 (valore medio), e alla fase di studio dell'esecuzione mobiliare pari a €
184,00 (valore minimo), atteso che il pignoramento è rimasto infruttuoso ed ha reso superflua la prosecuzione della procedura esecutiva, anch'essi maggiorati del rimborso spese generali, nonché la rifusione delle spese di € 31,84 per l'atto di pignoramento mobiliare.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto, dovendosi rilevare che la presente procedura è a sua volta necessaria per la CP_1 tutela del diritto al compenso professionale sicché non sarebbe equo porre a carico del difensore ulteriori spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1976/2025 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'opposizione proposta ed in riforma del decreto impugnato,
- LIQUIDA in favore dell'Avv. in relazione all'attività dallo stesso prestata Parte_1 nel procedimento penale n. 4832/2020 R.G.N.R. – n. 392/2023 R.G quale difensore d'ufficio di
, in relazione all'attività di recupero del credito verso l'assistito, l'onorario di € Persona_1
pagina 5 1.239,00 oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge nonché il rimborso delle spese per il pignoramento pari a € 31,84;
- CONDANNA il convenuto alla rifusione in favore del ricorrente delle spese per il presente CP_1 procedimento, che si liquidano in € 600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 22 agosto 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 6