CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2023, n. 24847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24847 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MI UI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODE LLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 24847 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 09/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 dicembre 2022 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza pronunciata il 12 luglio 2019 dal Tribunale di Avezzano, con la quale LU OR, assolto dalla concorrente imputazione di violazione di domicilio, era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di lesioni personali, guaribili in quindici giorni, aggravate dall'uso di un'arma (bastone), reato contestato come commesso il 14 dicembre 2016 in Celano. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, deducendo vizio di motivazione, violazione di legge e travisamento della prova con riferimento alla ritenuta insussistenza della legittima difesa. La Corte di appello avrebbe reso una motivazione apparente sul punto, specificamente devoluto alla sua cognizione, limitandosi a citare la deposizione della persona offesa secondo la quale «lui e l'imputato si erano colpiti reciprocamente ed era stato lui che si era difeso». Avrebbe travisato la prova, non tenendo conto del certificato medico che ha refertato le lesioni da taglio patite dall'imputato, evidentemente a seguito dell'uso del coltello da parte della persona offesa. Avrebbe applicato erroneamente l'art. 52 cod. pen., non tenendo conto della situazione di grave turbamento nella quale l'imputato si sarebbe trovato, dopo essere stato inopinatamente aggredito con un coltello da cucina. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente ha chiesto, per iscritto, l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Come è noto, vertendosi in caso di c.d. "doppia conforme", le motivazioni della prima e della seconda sentenza di merito si integrano reciprocamente (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145). 2 2. Ciò non basta, tuttavia, ad escludere il vizio di motivazione ravvisabile nella sentenza impugnata, che non ha dato risposta al motivo di appello (il terzo) inerente la sussistenza dei presupposti della legittima difesa (anche eventualmente putativa). Il primo giudice ha ritenuto di dar credito alla seguente versione dei fatti proveniente dalla stessa persona offesa: «ha sentito bussare alla porta e, visto l'OR, ha permesso a quest'ultimo di entrare. Solamente dopo, a seguito di una discussione, si è scatenata una colluttazione tra i due, all'esito della quale gli stessi si sono colpiti reciprocamente, l'Antidornrii utilizzando un bastone trovato nei pressi della porta ed il Felli un coltello, provocandosi lesioni a vicenda» (pagg.
2-3 della prima sentenza). Il primo giudice ha escluso la sussistenza dei presupposti della legittima difesa perché «non sono emerse prove del fatto che l'imputato sia stato aggredito per primo e si sia trovato nella necessità di limitarsi a difendere con il bastone, tenuto conto soprattutto dell'entità delle lesioni provocate» alla persona offesa (pag. 3). Il giudice di secondo grado, pur interpellato da un motivo specifico sul punto, si è limitato a richiamare le dichiarazioni della persona offesa, che ha dichiarato di essersi difeso. Tuttavia, dalla mera "assenza di prova" circa l'individuazione di chi abbia per primo sferrato un colpo, il giudice del merito ha tratto un elemento contrario all'imputato, applicando un parametro di giudizio che sarebbe certamente condivisibile laddove vi fosse, invece, la prova positiva dell'aggressione reciproca e simultanea. In tal senso va infatti letta la citazione, fatta dal Tribunale a pag. 4 della motivazione, di Sez. 5, n. 31533 del 24/06/2008, Biscarini, Rv. 241352, secondo la quale «in caso di lesioni volontarie reciproche, non ricorre la legittima difesa qualora i due contendenti si siano lanciati contemporaneamente alla reciproca aggressione»: il principio è condivisibile, è stato ribadito in altre occasioni (per esempio da Sez. 5, n. 47859 del 04/10/2019, F., 277154) e va riaffermato, ma naturalmente postula che vi sia la prova della reciproca simultanea aggressione. Nei casi esaminati dalla Corte di cassazione, nei quali il principio è stato affermato, i ricorsi censuravano infondatamente una compiuta ricostruzione del giudice di secondo grado che aveva esaminato le prove ed aveva ricostruito il fatto, in modo non palesemente illogico, nel senso di un'aggressione simultanea. Nel caso qui in esame, invece, nessun accertamento vi è stato: si è preso atto dell'impossibilità di determinare con chiarezza chi abbia iniziato e se ne è desunta l'insussistenza della legittima difesa. 3 Il secondo argomento valorizzato dal Tribunale riguardava l'entità delle lesioni inferte alla persona offesa, argomento che però non appare dirimente, quantomeno perché potrebbe, se la scriminante fosse riconosciuta, avere rilievo ai fini dell'applicazione dell'art. 55 cod. pen. La Corte di appello, investita del punto della decisione, si è limitata a richiamare il "giudizio" auto-assolutorio fornito dalla persona ceesa, e non si è confrontata con la possibile alternativa spiegazione dei dati di fatto ritenuti pacifici: che, cioè, la discussione sia iniziata solo dopo l'ingresso assentito dell'imputato nella casa della persona offesa;
che l'imputato non sia entrato armato, ma abbia fatto uso di un bastone lì rinvenuto;
che la persona offesa abbia sicuramente ferito con un coltello da cucina l'imputato. Si tratta di un quadro che la Corte di appello, investita del punto specifico, avrebbe dovuto chiarire ed interpretare, fornendo la soluzione giuridica ritenuta appropriata, e che invece è stato lasciato sullo sfondo di un'affermazione • secondo la quale, se la persona offesa ha dichiarato di essersi difesa, evidentemente l'imputato è colpevole di lesioni volontarie. 3. La sentenza va dunque annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, che rinnoverà la valutazione, libera negli esiti, circa la sussistenza o meno dei presupposti della legittima difesa e, in caso di risposta positiva, valuterà l'eventuale sussistenza dell'eccesso colposo previsto dall'art. 55 cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 09/05/2023
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODE LLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 24847 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 09/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 dicembre 2022 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza pronunciata il 12 luglio 2019 dal Tribunale di Avezzano, con la quale LU OR, assolto dalla concorrente imputazione di violazione di domicilio, era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di lesioni personali, guaribili in quindici giorni, aggravate dall'uso di un'arma (bastone), reato contestato come commesso il 14 dicembre 2016 in Celano. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, deducendo vizio di motivazione, violazione di legge e travisamento della prova con riferimento alla ritenuta insussistenza della legittima difesa. La Corte di appello avrebbe reso una motivazione apparente sul punto, specificamente devoluto alla sua cognizione, limitandosi a citare la deposizione della persona offesa secondo la quale «lui e l'imputato si erano colpiti reciprocamente ed era stato lui che si era difeso». Avrebbe travisato la prova, non tenendo conto del certificato medico che ha refertato le lesioni da taglio patite dall'imputato, evidentemente a seguito dell'uso del coltello da parte della persona offesa. Avrebbe applicato erroneamente l'art. 52 cod. pen., non tenendo conto della situazione di grave turbamento nella quale l'imputato si sarebbe trovato, dopo essere stato inopinatamente aggredito con un coltello da cucina. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente ha chiesto, per iscritto, l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Come è noto, vertendosi in caso di c.d. "doppia conforme", le motivazioni della prima e della seconda sentenza di merito si integrano reciprocamente (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145). 2 2. Ciò non basta, tuttavia, ad escludere il vizio di motivazione ravvisabile nella sentenza impugnata, che non ha dato risposta al motivo di appello (il terzo) inerente la sussistenza dei presupposti della legittima difesa (anche eventualmente putativa). Il primo giudice ha ritenuto di dar credito alla seguente versione dei fatti proveniente dalla stessa persona offesa: «ha sentito bussare alla porta e, visto l'OR, ha permesso a quest'ultimo di entrare. Solamente dopo, a seguito di una discussione, si è scatenata una colluttazione tra i due, all'esito della quale gli stessi si sono colpiti reciprocamente, l'Antidornrii utilizzando un bastone trovato nei pressi della porta ed il Felli un coltello, provocandosi lesioni a vicenda» (pagg.
2-3 della prima sentenza). Il primo giudice ha escluso la sussistenza dei presupposti della legittima difesa perché «non sono emerse prove del fatto che l'imputato sia stato aggredito per primo e si sia trovato nella necessità di limitarsi a difendere con il bastone, tenuto conto soprattutto dell'entità delle lesioni provocate» alla persona offesa (pag. 3). Il giudice di secondo grado, pur interpellato da un motivo specifico sul punto, si è limitato a richiamare le dichiarazioni della persona offesa, che ha dichiarato di essersi difeso. Tuttavia, dalla mera "assenza di prova" circa l'individuazione di chi abbia per primo sferrato un colpo, il giudice del merito ha tratto un elemento contrario all'imputato, applicando un parametro di giudizio che sarebbe certamente condivisibile laddove vi fosse, invece, la prova positiva dell'aggressione reciproca e simultanea. In tal senso va infatti letta la citazione, fatta dal Tribunale a pag. 4 della motivazione, di Sez. 5, n. 31533 del 24/06/2008, Biscarini, Rv. 241352, secondo la quale «in caso di lesioni volontarie reciproche, non ricorre la legittima difesa qualora i due contendenti si siano lanciati contemporaneamente alla reciproca aggressione»: il principio è condivisibile, è stato ribadito in altre occasioni (per esempio da Sez. 5, n. 47859 del 04/10/2019, F., 277154) e va riaffermato, ma naturalmente postula che vi sia la prova della reciproca simultanea aggressione. Nei casi esaminati dalla Corte di cassazione, nei quali il principio è stato affermato, i ricorsi censuravano infondatamente una compiuta ricostruzione del giudice di secondo grado che aveva esaminato le prove ed aveva ricostruito il fatto, in modo non palesemente illogico, nel senso di un'aggressione simultanea. Nel caso qui in esame, invece, nessun accertamento vi è stato: si è preso atto dell'impossibilità di determinare con chiarezza chi abbia iniziato e se ne è desunta l'insussistenza della legittima difesa. 3 Il secondo argomento valorizzato dal Tribunale riguardava l'entità delle lesioni inferte alla persona offesa, argomento che però non appare dirimente, quantomeno perché potrebbe, se la scriminante fosse riconosciuta, avere rilievo ai fini dell'applicazione dell'art. 55 cod. pen. La Corte di appello, investita del punto della decisione, si è limitata a richiamare il "giudizio" auto-assolutorio fornito dalla persona ceesa, e non si è confrontata con la possibile alternativa spiegazione dei dati di fatto ritenuti pacifici: che, cioè, la discussione sia iniziata solo dopo l'ingresso assentito dell'imputato nella casa della persona offesa;
che l'imputato non sia entrato armato, ma abbia fatto uso di un bastone lì rinvenuto;
che la persona offesa abbia sicuramente ferito con un coltello da cucina l'imputato. Si tratta di un quadro che la Corte di appello, investita del punto specifico, avrebbe dovuto chiarire ed interpretare, fornendo la soluzione giuridica ritenuta appropriata, e che invece è stato lasciato sullo sfondo di un'affermazione • secondo la quale, se la persona offesa ha dichiarato di essersi difesa, evidentemente l'imputato è colpevole di lesioni volontarie. 3. La sentenza va dunque annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, che rinnoverà la valutazione, libera negli esiti, circa la sussistenza o meno dei presupposti della legittima difesa e, in caso di risposta positiva, valuterà l'eventuale sussistenza dell'eccesso colposo previsto dall'art. 55 cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 09/05/2023