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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. IO IN Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3635 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata in Corso Alberto Parte_1 Amedeo N.21 Palermo, presso lo studio dell'avv. Faldetta Alessandra che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nata a [...] in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato in Via G.ppe Alessi N. 25 Palermo, presso lo studio dell'avv. Di Stefano Giuseppe che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 24/07/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art. 1) e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Controparte_1 Parte_1
Art. 2) La casa coniugale sita in Palermo, in Corso Calatfimi 977, rimarrà in uso alla moglie con tutto quanto in essa esistente, il marito trasferirà la propria residenza nell'immobile di Terrasini (PA), Via Capreria n° 20 (int. 6), che rimarrà, pertanto, nella sua esclusiva disponibilità con tutto quanto in esso immobile esistente. Ciascuno dei due coniugi, subito dopo il provvedimento di separazione emesso dall'Adita Autorità Giudiziaria, provvederà a volturare, a propria cura e spese, le utenze a servizio delle unità immobiliari che rimarranno in loro uso esclusivo. Entro 60 giorni dalla omologazione della odierna separazione, i coniugi provvederanno, con atto pubblico, a dividersi i beni immobili in comune con attribuzione in via esclusiva a Controparte_1 dell'immobile in Palermo, Corso Caltafimi 977 ed attribuzione in via esclusiva al Sig. Parte_1 dell'immobile in Terrasini (PA), Via Capreria n° 20 (int. 6). Le spese notarili saranno a carico del Sig. Pt_1
Art. 3) Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 250,00 (DUECENTOCINQUANTA/00) mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il di lei mantenimento. Tale somma sarà suscettibile di rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
Art. 4) Con riferimento ai beni mobili, come sopra precisato, ciascuno dei coniugi rimarrà esclusivo proprietario dei beni ed arredi presenti nell'immobile in cui abiterà e del quale, successivamente diverrà, pure, esclusivo proprietario, con le uniche eccezioni che, di seguito, si precisano. Il sig. rimarrà esclusivo proprietario dei seguenti beni: Pt_1
• TELEVISORE SAMSUNG 43 POLLICI E RELATIVO MOBILE/CARRELLO;
• LIBRERIA COMPONIBILE CON TUTTI I LIBRI IVI CONTENUTI ATTUALMENTE ALLOCATA IN QUELLA CHE RISULTAVA ESSERE LA CAMERA DEL FIGLIO ANTONIO NELL'IMMOBILE DI C.SO CALATAFIMI 977.
Detti beni, in esito alla separazione, saranno prelevati entro 90 giorni dalla omologazione, a cura e spese del sig. dall'immobile che rimarrà in uso alla sig.ra , per poterne disporre Pt_1 CP_1 liberamente. Nulla di altro i coniugi dichiarano di avere a pretendere reciprocamente avendo provveduto a dividersi, come sopra precisato, i beni mobili già in comune”
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 24/07/2025, riportate in parte motiva.
2 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 22/09/1975 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n.211 – P.II - Serie A – Anno 1975).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20/11/2025
Il Presidente
IO IN
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. IO IN Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3635 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata in Corso Alberto Parte_1 Amedeo N.21 Palermo, presso lo studio dell'avv. Faldetta Alessandra che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nata a [...] in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato in Via G.ppe Alessi N. 25 Palermo, presso lo studio dell'avv. Di Stefano Giuseppe che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 24/07/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art. 1) e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Controparte_1 Parte_1
Art. 2) La casa coniugale sita in Palermo, in Corso Calatfimi 977, rimarrà in uso alla moglie con tutto quanto in essa esistente, il marito trasferirà la propria residenza nell'immobile di Terrasini (PA), Via Capreria n° 20 (int. 6), che rimarrà, pertanto, nella sua esclusiva disponibilità con tutto quanto in esso immobile esistente. Ciascuno dei due coniugi, subito dopo il provvedimento di separazione emesso dall'Adita Autorità Giudiziaria, provvederà a volturare, a propria cura e spese, le utenze a servizio delle unità immobiliari che rimarranno in loro uso esclusivo. Entro 60 giorni dalla omologazione della odierna separazione, i coniugi provvederanno, con atto pubblico, a dividersi i beni immobili in comune con attribuzione in via esclusiva a Controparte_1 dell'immobile in Palermo, Corso Caltafimi 977 ed attribuzione in via esclusiva al Sig. Parte_1 dell'immobile in Terrasini (PA), Via Capreria n° 20 (int. 6). Le spese notarili saranno a carico del Sig. Pt_1
Art. 3) Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 250,00 (DUECENTOCINQUANTA/00) mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il di lei mantenimento. Tale somma sarà suscettibile di rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
Art. 4) Con riferimento ai beni mobili, come sopra precisato, ciascuno dei coniugi rimarrà esclusivo proprietario dei beni ed arredi presenti nell'immobile in cui abiterà e del quale, successivamente diverrà, pure, esclusivo proprietario, con le uniche eccezioni che, di seguito, si precisano. Il sig. rimarrà esclusivo proprietario dei seguenti beni: Pt_1
• TELEVISORE SAMSUNG 43 POLLICI E RELATIVO MOBILE/CARRELLO;
• LIBRERIA COMPONIBILE CON TUTTI I LIBRI IVI CONTENUTI ATTUALMENTE ALLOCATA IN QUELLA CHE RISULTAVA ESSERE LA CAMERA DEL FIGLIO ANTONIO NELL'IMMOBILE DI C.SO CALATAFIMI 977.
Detti beni, in esito alla separazione, saranno prelevati entro 90 giorni dalla omologazione, a cura e spese del sig. dall'immobile che rimarrà in uso alla sig.ra , per poterne disporre Pt_1 CP_1 liberamente. Nulla di altro i coniugi dichiarano di avere a pretendere reciprocamente avendo provveduto a dividersi, come sopra precisato, i beni mobili già in comune”
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 24/07/2025, riportate in parte motiva.
2 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 22/09/1975 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n.211 – P.II - Serie A – Anno 1975).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20/11/2025
Il Presidente
IO IN
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