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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 31/01/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale Camera di Consiglio sotto il
n. 330/2022 R.G.
vertente
TRA
Parte_1 nata a [...] il [...] ( ) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Bellanova (c.f. , C.F._2
Attrice
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
, nato a [...] il [...] Controparte_2
-LEO nata a [...] il [...] CP_3
-LEO NN nata a [...] il [...]
-LEO nata a [...] il [...] CP_4
-LEO ON nato a [...] il [...]
Pag. 1 a 7
-LEO nata a [...] il [...] Pt_2
-LEO nato a [...] il [...] CP_6
-LEO nato a [...] il 17. 9.37 CP_7
-LEO nato a [...] il [...] CP_7
-LEO , nato a [...] il [...] CP_7
-LEO nato a [...] il [...] CP_7
-LEO nato a [...] il [...] Pt_3
-LEO ato a Ceglie Messapica il 4.4.1918 CP_4
-LEO nato a [...] il [...] Pt_4
-LEO nata a [...] l'[...] Pt_5
-LEO nata a [...] il [...] Pt_6
-LEO nato a [...] il [...] Pt_7
-LEO nato a [...] il [...] Pt_8
-LEO nata a [...] il [...] Pt_9
-LEO nata a [...] il [...] Pt_10
-LEO nata a [...] il [...] Pt_10
-LEO nata a [...] il [...]. Pt_10
Convenuti contumaci
All'udienza del 27 gennaio 2025, il difensore dell'attrice precisava le conclusioni rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.
Questo giudice, pertanto, introitava la causa per la decisione.
In fatto.
Con atto di citazione, depositato telematicamente in data 31 gennaio 2022, l'attrice ha esposto che sua madre (deceduta), da tempo immemorabile, ha Persona_1 sempre posseduto, uti domina, il fondo rustico con annesso fabbricato rurale sito in
Ceglie Messapica, c.da Genovese, distinto nel NCF- fgl 37 part. 652 sub 1, unità collabenti e nel NCT -fgl 37 part. 38, ficheto 2 are 18 R.D. € 10,69, R.A. € 7,44 -fgl 37 part. 643 ficheto 2 are 16.35 RD.€ 9,71 R.A. € 6,76 -fgl 37 part. 644 ficheto 2 are 22.38 R.D.€ 13,29
R.A. € 9,25 -fgl 37 part. 645 ficheto 2 are 24.38 R.D. € 14,48 R.A. € 10,07 -fgl. 37 part. 646 ficheto 2 are 20.78 R.D. € 12,34 R.A. € 8,59 -fgl 37 part. 647 ficheto 2 are 19.96 R.D.
€ 11,85 R.A. € 8,25, di cui la stessa era anche comproprietaria.
In data 13.7.1992 alla morte della madre diventava erede e subentrava anche nel possesso dell'intero immobile, in maniera continua, esclusiva ed ininterrotta e comportandosi, altresì, come esclusiva proprietaria senza incontrare ostacoli od
Pag. 2 a 7 opposizioni di sorta da parte di chicchessia e senza rendere conto ad alcuno o corrispondere alcunché per il relativo godimento del bene.
In particolare, a fronte dell'inerzia degli intestatari catastali, l'attrice evidenziava che, nel corso di tutti questi anni provvedeva, anche avvalendosi dell'opera di terzi, alla coltivazione ed aratura del menzionato fondo (come risulta dalla documentazione fotografica), nonché al taglio dell'erba ed alla potatura delle piante e/o alberi, sostenendo, in via esclusiva, le spese all'uopo necessarie e facendo propri i frutti ottenuti.
La stessa oltre ad essere nel possesso esclusivo delle chiavi di accesso al fabbricato ivi esistente, ne realizzava le migliorie.
Infatti, in data 21 aprile 2017 richiedeva l'accatastamento ad urbano dell'immobile, pagando anche i relativi oneri (vedi documenti in ns fasc.).
Infine, aveva, infine, cura dello stesso bene, presentando denunce contro ignoti, dato che più volte si sono verificati dei furti e danneggiamenti all'immobile ( vedi denunce in ns fasc).
Dalle visure effettuate presso il competente Ufficio del Territorio ( vedi doc. prodotti nel fascicolo di parte) l'immobile de quo risulta, come si evince dall'impianto meccanografico catastale, alla data dell'8.2.2021, che il suddetto cespite immobiliare è intestato oltre alla suddetta attrice anche alle parti convenute, indicate in epigrafe.
All'attrice non risultano notizie di sorte degli originari intestatari del terreno e dei loro eventuali eredi se non voci di paese riguardo a presunte migrazioni in località non note;
a ciò si aggiunga l'impossibilità ad identificarli tutti anche per il rilevante numero dei destinatari.
A parere dell'attrice, dunque, sussistono i presupposti di lege ex art. 1158 cc per l'acquisto, in suo favore, della proprietà del bene sopra indicato.
Tanto premesso, l'attrice ha citato in giudizio le predette parti convenute, innanzi a questo Tribunale, per sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1) Accertare e dichiarare in favore della sig.ra l'intervenuto acquisto Parte_1 per usucapione, ex art. 1158 cc della piena proprietà dell'immobile, sito nel Comune di
Ceglie Messapica c.da Genovese distinto nel NCF- fgl 37 part. 652 sub 1, unità collabenti e nel NCT -fgl 37 part. 38, ficheto 2 are 18 R.D. € 10,69, R.A. € 7,44
-fgl 37 part. 643 ficheto 2 are 16.35 RD.€ 9,71 R.A. € 6,76
-fgl 37 part. 644 ficheto 2 are 22.38 R.D.€ 13,29 R.A. € 9,25
-fgl 37 part. 645 ficheto 2 are 24.38 R.D. € 14,48 R.A. € 10,07
-fgl. 37 part. 646 ficheto 2 are 20.78 R.D. € 12,34 R.A. € 8,59
-fgl 37 part. 647 ficheto 2 are 19.96 R.D. € 11,85 R.A. € 8,25
Pag. 3 a 7 2) Ordinare alla competente Conservatoria dei RR II la trascrizione della relativa sentenza.
Nel corso del giudizio non si costituiva nessuna delle parti convenute.
All'esito della fase istruttoria, dopo l'assunzione dell'interrogatorio di CP_2
(verbale del 17.3.2024 )e della prova per testi ( verbale del 23.9.2024), all'udienza del 27 gennaio 2025 il difensore dell'attrice precisava le conclusioni rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.
Questo giudice, pertanto, introitava la causa per la decisione.
Motivi della Decisione
La domanda attrice è fondata e deve, conseguentemente, essere accolta.
In particolare in base alle prove orali è stato dimostrato che l'attrice dagli inizi degli anni
'90 ha intercluso il fondo ad altri, ripristinando i muretti a secco ed apponendovi un cancello ed è stata l'unica ad averne le chiavi di accesso;
invero dall'interrogatorio esperito da uno dei convenuti è emerso che: “ , quando ha fatto lo spietramento del terreno nel Parte_1
93/94 ha ripristinato i muretti a secco, ha realizzato delle colonne ed ha posizionato un cancello, nonché una strada per fare i lavori sul terreno e per accedere al fabbricato”( vedi interrogatorio di , verbale di udienza del 17.3.2024). CP_2
A detto fatto dirimente per l'accertamento dell'usucapione il convenuto ha aggiunto un altro particolare estremamente importante: “E' vero che ha le chiavi del cancello Parte_1
e della porta del fabbricato, perché mi sono recato con lei su questo fondo e quando siamo arrivati è stata lei a prendere la chiave ed aprire tutte le serrature”(vedi verbale di udienza del 17.3.2024).
Tutto ciò risulta supportato anche dalle dichiarazioni dei testi escussi, atteso che
[...]
, in qualità di operario incaricato dall'attrice, ha chiarito: “Su incarico di CP_2 [...]
ho provveduto nel 93/94 allo spietramento del terreno e con le pietre levate insieme Pt_1 ad altri operai abbiamo sistemato i muretti a secco, che delimitano il terreno”. “E' vero che
c'è un cancello all'ingresso del fondo ed era a darmi le chiavi per aprirlo ed Parte_1 accedere al fondo per fare i lavori”. “Ho visto aprire la porta del fabbricato ed Parte_1
a volte veniva lei, quando dovevo fare i lavori, ad aprirmi il cancello per accedere al terreno”(vedi verbale di udienza del 17.3.2024).
Parimenti l'altro teste ha riferito: “E' vero che il terreno è limitato da muretti Tes_1
a secco e v'è un cancello, la cui chiave è nel possesso di , in quanto era lei che ci Parte_1
Pag. 4 a 7 ha aperto sempre il cancello per farci entrare”. “Ho visto avere le chiavi della Parte_1 porta d'accesso del fabbricato in quanto l'ho vista più volte aprire e chiudere detta porta”(vedi verbale di udienza del 23.9.2024).
L'avvenuta recinzione del fondo e l'apposizione di un cancello con la disponibilità esclusiva delle chiavi di accesso attestano una signoria esclusiva sul bene, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, come ci è di conforto la giurisprudenza della Suprema
Corte: “la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, è la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios, e dunque di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto" (vedi Cass.n. 1796/2022).
A questo comportamento apprensivo della proprietà si sono aggiunte una serie di attività, poste in essere dall' e volte all'uso e possesso del bene, quale la coltivazione del Pt_1 fondo, l'aratura ed apprensione dei frutti, nonché anche all'aver apportato migliorie.
Invero il convenuto nel suo interrogatorio ha ammesso: “ si CP_2 Parte_1
è occupata dagli inizi degli anni 90 all'aratura del terreno ed alla coltivazione del fondo. So che chiamava e pagava operai per la coltivazione del fondo. Prima di lei si Parte_1 occupava di questo fondo la madre ”(vedi verbale di udienza del 17.3.2024). Persona_1
Ed ancora l'operaio ha reso la seguente prova testimoniale: “Sono stato CP_2 da lei incaricato e pagato per arare il fondo, tagliare l'erba, piantare alberi. Ho fatto questi servizi di aratura dagli inizi degli anni 90 sino a qualche anno fa”(vedi verbale di udienza del 17.3.2024).
Ed infine ha dichiarato: “Insieme a mio padre, ora defunto, avevamo Tes_1 un'impresa per movimento terra ed a far tempo dal 92 insieme a lui, su incarico di
[...]
, abbiamo fatto sul fondo in questione, lo spietramento, le buche per piantare gli Pt_1 alberi di ulivo ed a più riprese negli anni. Abbiamo provveduto alla macinatura delle pietre.
Gli incarichi di volta in volta sono stati conferiti da , la quale provvedeva al Parte_1 pagamento del nostro lavoro”(vedi verbale di udienza del 23.9.2024).
Dalla documentazione in atti emerge anche che l'attrice, , a suo nome, in Parte_1 data 21 aprile 2017, ha richiesto l'accatastamento ad urbano dell'immobile, pagando anche i
Pag. 5 a 7 relativi oneri (vedi documenti in ns fasc.) ed inoltre sempre a suo nome ha presentato denunce contro ignoti per furti e danneggiamenti subiti dall'immobile (vedi denunce in ns fasc).
In tema di usucapione, ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. La clandestinità ricorre, infatti, quando l'azione sia sottratta alla conoscenza dell'interessato in modo da impedirne la reazione ed il ricorso ai rimedi di legge.
Gli elementi di prova, come sopra indicati, consentono, quindi, di acclarare che l'attrice ha posseduto, pubblicamente, per più di un ventennio, gli immobili, come nel dettaglio, indicati nella parte dispositiva.
Le spese del giudizio.
Spese irripetibili, stante la non costituzione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale
nella persona del
Dott. Antonio Sardiello
decidendo sulla domanda proposta da
, Parte_1 nata a [...] il [...] ( ) ed ivi residente in [...], con atto di citazione depositato telematicamente, in data 31 gennaio 2022, nei confronti di
, nata a [...] il [...] Controparte_1
-ELIA , nato a [...] il [...] CP_2
-LEO nata a [...] il [...] CP_3
-LEO NN nata a [...] il [...]
-LEO nata a [...] il [...] CP_4
-LEO ON nato a [...] il [...]
-LEO nata a [...] il [...] CP_5
-LEO nata a [...] il [...] Pt_2
-LEO nato a [...] il [...] CP_6
-LEO nato a [...] il 17. 9.37 CP_7
Pag. 6 a 7 -LEO nato a [...] il [...] CP_7
-LEO , nato a [...] il [...] CP_7
-LEO nato a [...] il [...] CP_7
-LEO nato a [...] il [...] Pt_3
-LEO ato a Ceglie Messapica il 4.4.1918 CP_4
-LEO nato a [...] il [...] Pt_4
-LEO nata a [...] l'[...] Pt_5
-LEO nata a [...] il [...] Pt_6
-LEO nato a [...] il [...] Pt_7
-LEO nato a [...] il [...] Pt_8
-LEO nata a [...] il [...] Pt_9
-LEO nata a [...] il [...] Pt_10
-LEO nata a [...] il [...] Pt_10
-LEO nata a [...] il [...], così provvede: Pt_10
1) ) Accerta e dichiara, l'intervenuto acquisto per usucapione, ex art. 1158 c.c., in favore di , della piena proprietà dei seguenti immobili siti nel Comune di Parte_1
Ceglie Messapica c.da Genovese, distinti: nel NCF- fgl 37 part. 652 sub 1, unità collabenti e nel NCT -fgl 37 part. 38, ficheto 2 are 18 R.D. € 10,69, R.A. € 7,44
-fgl 37 part. 643 ficheto 2 are 16.35 RD. € 9,71 R.A. € 6,76
-fgl 37 part. 644 ficheto 2 are 22.38 R.D. € 13,29 R.A. € 9,25
-fgl 37 part. 645 ficheto 2 are 24.38 R.D. € 14,48 R.A. € 10,07
-fgl. 37 part. 646 ficheto 2 are 20,78 R.D. € 12,34 R.A. € 8,59
-fgl 37 part. 647 ficheto 2 are 19.96 R.D. € 11,85 R.A. € 8,25
2) Ordina alla competente Conservatoria dei RR II di Brindisi di effettuare le necessarie annotazioni, trascrizioni e volture dei terreni sopra descritti, esonerandolo da ogni responsabilità.
4) Spese irripetibili.
Così deciso in Brindisi, in data 30 gennaio 2025. Il Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 7 a 7