Decreto cautelare 26 giugno 2025
Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01220/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03216/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3216 del 2025, proposto da
CH Arthapriya Padmasiri Jayalath Pedige, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del Nulla Osta - istanza P-NA/L/Q/2023/108014 al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Napoli il 15/01/2025, ma regolarmente notificato solo in data 29/04/2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa AR ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato il 25 giugno 2025 e depositato il 26 giugno 2025, il ricorrente impugna il provvedimento di revoca del nulla osta adottato dalla Prefettura di Napoli il 15 gennaio 2025, ma notificato solo in data 29 aprile 2025 alla pec del difensore domiciliatario.
Il ricorrente espone che: - in data 27 marzo 2023, la rappresentante legale della Mongimar srl, inoltrava allo S.U.I. di Napoli istanza di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato in favore del ricorrente; - a seguito del rilascio del Nulla osta in data 1 maggio 2023, il ricorrente riusciva, altresì, ad ottenere il visto d' ingresso in Italia; - in data 24 gennaio 2024 il ricorrente iniziava il rapporto di lavoro con la Mongimar srl, lavoro che cessava nel mese di giugno 2024; - a seguito della cessazione del predetto rapporto di lavoro, l'odierno ricorrente non ha avuto più rapporti con la ex datrice di lavoro; - in data 17 gennaio 2024, il ricorrente si rivolveva all' agenzia Ceylon per sollecitare la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, come da pec del 17 gennaio 2024; - in data 5 febbraio 2025, il ricorrente, per il tramite dello studio EL RT, sollecitava via pec nuovamente la Prefettura di Napoli per evadere la pratica di 1° ingresso; - in data 9 aprile 2025, il ricorrente si rivolgeva all’odierno difensore che, con pec del 9 aprile 2025, diffidava la Prefettura di Napoli a concludere la procedura relativa all'istanza di 1° ingresso a seguito di rilascio di N.O. al lavoro subordinato e quindi a convocare il lavoratore per il rilascio del mod. 209 e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, nonchè formulava contestuale richiesta di accesso agli atti; - con pec di riscontro del 29 aprile 2025, lo S.U.I. di Napoli inviava gli atti relativi alla procedura e, in particolare, la convocazione, preavviso di revoca e il provvedimento di revoca del 15 gennaio 2025, con relative ricevute di consegna.
Il ricorrente, in primis, deduce che non aveva mai eletto domicilio nè presso la datrice di lavoro, nè presso l'agenzia Ceylon, nè presso lo studio EL RT e che, pertanto, il provvedimento di revoca deve considerarsi tempestivamente impugnato a seguito della notifica alla pec del difensore domiciliatario in data 29 aprile 2025.
Tanto premesso, il ricorrente evidenzia che era stato assunto dalla ditta che aveva richiesto il nulla osta, come da unilav depositato; deposita inoltre l’asseverazione e la documentazione alloggiativa nonché l’unilav di assunzione da parte di altro datore di lavoro; e deduce, in sostanza: il difetto di istruttoria e di motivazione della revoca impugnata; la violazione della disciplina di settore e degli artt.21 octies e nonies della legge n. 241 del 1990; la violazione delle garanzie partecipative; la violazione delle circolari in materia del Ministero dell’Interno; la mancata calendarizzazione di un secondo appuntamento come da prassi precedente; la violazione dell’art. 5 del TUI; l’eccesso di potere sotto vari profili; la mancata traduzione in lingua conosciuta.
L’amministrazione intimata si è costituita solo formalmente.
Con ordinanza n. 1563 del 2025, il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In primis, il ricorso deve ritenersi tempestivamente proposto tenuto conto della notifica del provvedimento di revoca al difensore domiciliatario in data 29 aprile 2025, non avendo l’amministrazione allegato né comprovato l’avvenuta elezione di domicilio del ricorrente presso i soggetti a cui sono state inviate le precedenti pec.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto.
Fondate sono, infatti, le dedotte censure di difetto di istruttoria e di motivazione considerato che il ricorrente ha depositato l’unilav da cui emerge che era stato assunto dal datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta nonché l’asseverazione e ulteriore documentazione ritenuta mancante dall’amministrazione e ha anche documentato la successiva assunzione da parte di altro datore di lavoro, circostanze che andavano valutate dall’amministrazione, come da giurisprudenza della sezione, che, anche sulla scorta delle decisioni del Consiglio di Stato in materia, ha ritenuto che nel caso di buona fede del cittadino straniero - il cui nulla osta sia stato oggetto di revoca dopo un lungo lasso temporale dall’ingresso- e di avvenuta assunzione dello stesso, si determini una particolare condizione soggettiva in capo al lavoratore straniero che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, non potendosi addebitare al lavoratore le mancanze del datore di lavoro (cfr. Tar Campania, sent. n. 1572 del 2025 e n. 8310 del 2025).
Le peculiari connotazioni della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT ER, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
AR ZZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ZZ | NT ER |
IL SEGRETARIO