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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/10/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, dott. OS MA RE, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza tenuta con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., del
3.10.2025, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 1743/2025 R.G. Lavoro, promossa da
(nata il [...] a [...] rappresentata e difesa Parte_1 dall' Avv Annamaria Santobuono
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_1 dell' ( Dott. Patrizia de Lillo, Dott e Dott Raffaela Conti) CP_1 Controparte_2
RESISTENTE
Oggetto: Collocamento Mirato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 445 bis c.p.c. depositato il 18.2.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' e premettendo che “….. l'istante già riconosciuta CP_1
CP_ invalida civile al 75% in data 7.1.2025 veniva convocata dal Centro Medico Legale dell' di Andria a visita di REVISIONE di invalidità civile e in detta sede la percentuale di invalidità civile veniva ridotta dal 75% al 67% come da verbale che si produce ( doc n.1)….. che, di contro, le patologie da cui è affetta la sig.ra comportano invece il Parte_1 riconoscimento almeno del 75% di invalidità civile…… ” ( cfr pag 1 del ricorso introduttivo) chiedeva che, fossero accolte le seguenti conclusioni: “…Voglia provvedere alla nomina di un
C.T.U. per i necessari accertamenti peritali volti alla preventiva verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa avanzata dalla sig.ra , ed in particolare, per Parte_1
l' accertamento della percentuale di invalidità civile ( almeno) il 75% e/o di quella maggiore che risulterà di giustizia , al fine di ottenere i benefici relativi alla L68/1999 ( c.d. collocamento mirato) di cui la stessa ha beneficiato fino ad ora avendone diritto, attesa la durata attuale dello stato patologico che necessita il riconoscimento del diritto invocato dalla data della visita medica con riserva di indicare il proprio C.T.P. nel termine assegnando. In caso di riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa avanzata si chiede che l'On.le
Giudice del lavoro Voglia: - riconoscere la percentuale di invalidità civile ( almeno) il 75%
e/o di quella maggiore che risulterà di Giustizia, al fine di ottenere i benefici relativi alla
L68/1999 ( collocamento mirato) di cui la stessa ha beneficiato fino a ora; - condannare
l' al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1 presente giudizio d'accertamento in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario…” ( cfr pagg 3-4 del ricorso depositato in atti)
L' , costituendosi in giudizio, chiedeva“…In via preliminare… il rigetto del ricorso CP_1 per mancanza di interesse ad agire per l'accertamento del diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato, posto che come risulta dal Data Base integrato inv.civ. che si deposita, il requisito sanitario utile a detta iscrizione è stato riconosciuto con verbale definito in data
30.1.2019 non più revisionabile. Si chiede pertanto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza d'interesse ad agire con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, non trovando applicazione l'esenzione di cui all'art. 152, come da certificazione CP_ reddituale che pure si allega…...” ( cfr memoria di costituzione dell' depositata in atti)
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza - tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
«1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono:
«6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Come si vede, il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile, che, ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede necessariamente l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc.
La giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente ritiene che “muovendo dal condivisibile presupposto che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, … il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato
e quindi nella sua interezza (Cass. S.U. n. 27187/2006; v.pure Cass. 27151/2009; in senso conforme, tra le tante, Cass. 9117/2003; Cass. n. 3905/2003; Cass. n. 10039/2002). Come affermato, in Cass. n. 2051/2011, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionali della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza….. (v. Cass. ord. n. 2011/2015, ord. n. 13491/ 2013, ord. n. 12036/ 2013)”. ( cfr Cass
Civ n. 9013/2016).
In tal senso si veda anche Cass Civ sez lav n. 9755/2019 che ha ribadito
“….….l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 cod.proc.civ.), che l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario.
…. agli effetti dell'ammissibilità dell'a.t.p.o., (è necessario che ) che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445-bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, ….. valuti l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda
l'accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass. n.5338 del 2014 cit.).
31. All'esito positivo di tale verifica e sussistenti, sulla base della prospettazione del ricorrente,
i requisiti per dare ingresso all'accertamento tecnico, il giudice proseguirà nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 cit.)” ( Cass Civ sez lav n. 9755/2019)
A tale orientamento si ritiene di dare continuità in assenza di elementi che ne giustifichino un ripensamento.
Invero nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto nelle proprie conclusioni “…. preventiva verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa avanzata dalla sig.ra Parte_1
, ed in particolare, per l' accertamento della percentuale di invalidità civile ( almeno)
[...] il 75% e/o di quella maggiore che risulterà di giustizia , al fine di ottenere i benefici relativi alla L68/1999 ( c.d. collocamento mirato) di cui la stessa ha beneficiato fino ad ora avendone diritto….”( cfr ricorso introduttivo) CP_
Tale domanda è inammissibile sotto diversi profili , come correttamente eccepito dall'
Invero, come è noto, per accedere al sistema del collocamento mirato previsto dalla L68/1999
(alla quale reiteratamente la ricorrente ha fatto riferimento), è richiesto uno specifico accertamento sanitario, diverso da quello previsto in tema di handicap ed invalidità civile.
Più in dettaglio l' art 1 comma 1 L68/99 stabilisce, per quel che in questa sede interessa, che la predetta legge- avente come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato- si applica “… a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal sulla Controparte_3 base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità, nonche' alle persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222”
Il successivo art 2 dispone a sua volta che “Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione “ .
L'iscrizione nelle liste speciali del collocamento mirato postula, dunque, da parte delle CP_ commissioni mediche dell'ASL ( integrate da un medico la formulazione di una diagnosi funzionale estesa anche al profilo socio-lavorativo della persona.
A tal fine occorre proporre una specifica domanda barrando la casella apposita dedicata al collocamento mirato poiché anche la commissione accertante, come detto, ha una composizione diversa rispetto a quella prevista per l'accertamento dell'invalidità civile.
La medesima legge prevede inoltre la ricorrenza di determinati requisiti socio- economici per accedervi.
Destinatari del collocamento mirato sono persone con disabilità o appartenenti alle altre categorie protette (ai sensi della legge n. 68/99 e successive modificazioni), in possesso di tutti i seguenti requisiti: 1) avere almeno 16 anni (i minori di 16 anni devono avere assolto l'obbligo scolastico) e non aver raggiunto l'età pensionabile;
2) essere privo/a di lavoro o svolgere un'attività lavorativa il cui reddito annuale non sia superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale, pari a € 8.500 per lavoro dipendente e assimilato, o € 5.500 per lavoro autonomo, - ad eccezione dei soggetti di cui alla L. 407/98: orfani o coniugi di persone decedute sul lavoro, di vittime del terrorismo o della criminalità organizzata, testimoni di giustizia- 3) essere immediatamente disponibile al lavoro.
In particolare, la Legge 68/99 stabilisce che possono accedere al collocamento mirato: persone con disabilità con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; invalidi del lavoro: persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%; persone non vedenti (colpite da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione o con deficit del campo visivo previsti dalla l. n.
138/2001) o non udenti (colpite da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata); invalidi di guerra, invalidi civili di guerra ed invalidi per servizio con minorazioni comprese tra la prima e l'ottava categoria descritte nelle tabelle annesse al “Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra”
Quindi per il riconoscimento del beneficio di cui si discute, requisiti costitutivi sono, oltre alla sussistenza del requisito sanitario e di quello anagrafico, l'inoccupazione o lo svolgimento di un'attività lavorativa da cui consegua un reddito annuo non superiore ad € 8.500,00 per lavoro dipendente e assimilato, o ad € 5.500 per lavoro autonomo.
Nella fattispecie che ci occupa dalla documentazione versata in atti emerge che:
-il verbale impugnato è quello relativo alla visita di revisione dell'invalidità civile alla quale la ricorrente è stata sottoposta in data 7.1.2025 conclusosi con una valutazione al 67% ( cfr all
1 del fascicolo di parte ricorrente); CP_
- come eccepito dall' ai fini dell'inserimento nelle liste del collocamento mirato la ricorrente è titolare di una valutazione positiva non più rivedibile dal 30.1.2019 ( cfr D.B. CP_ integrato allegato al fascicolo di parte;
- la ricorrente è titolare di un reddito da lavoro dipendente per gli anni 2023 e 2024 superiore al limite ex lege previsto (cfr CUD depositato in atti da parte ricorrente in uno alle brevi note del 24.7.2025 e mod 730/2025 depositato dalla medesima il 23.9.2025).
A tanto consegue l'inammissibilità della domanda di inserimento nelle liste del collocamento mirato ai sensi della legge 68/99 per carenza di interesse ad agire di parte ricorrente sia perché non è stato impugnato un verbale ex L68/99 ma un verbale di invalidità civile che la riconosce invalida nella misura del 67% ; sia perché la ricorrente è già titolare del beneficio in parola;
sia perchè non ne ricorrono i requisiti socio-economici. La domanda si appalesa altresì inammissibile perchè generica volendo considerare quanto dedotto dalla stessa ricorrente in corso di causa (tanto superando il reiterato riferimento alla
L68/99 espresso nell'atto introduttivo e in disparte ogni considerazione relativa all'inammissibilità di una domanda nuova ).
Invero, parte ricorrente con note di trattazione del 24.7.2025 ha così dedotto : “…Nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha richiesto il riconoscimento del grado di invalidità del 100% o, quantomeno, del 75% al fine di ottenere 'i benefici' di cui alla L. 68/99 (collocamento mirato).
Con questa dicitura che controparte ha frainteso, la ricorrente ha voluto sostanzialmente dire che ciò che richiede con il suddetto ricorso è il riconoscimento del grado di invalidità che le permette di ottenere i benefici che, come specificato a verbale di udienza, sono quelli
PENSIONISTICI che sono previsti per i lavoratori con disabilità e che sono appunto, assunti con la legge sul collocamento mirato, esattamente come è la sig.ra . Pt_1
È evidente che i benefici pensionistici sono quelli standard previsti dalle norme poste a tutela dei disabili, ma l'accostamento alla L. 68/99 era per dire che la sig.ra è stata assunta Pt_1 con la legge 68/99 che è quella del collocamento mirato e che è quella relativa ai lavoratori con disabilità. Quindi, l'accostamento alla legge del collocamento mirato era un modo per specificare che la lavoratrice, qualora riconosciuta invalida, perlomeno all'80%, potrebbe ottenere degli sconti 'pensionistici', dal momento che ha 60 anni, potendo, pertanto, richiedere la pensione anticipata. È ovvio, infatti, che una percentuale del 67% non permette alla sig.ra
di poter usufruire di detti 'sconti' pensionistici, ma, in ogni caso, non riflette la reale Pt_1 situazione patologica della ricorrente che, diversamente da quanto rilevato dall' è CP_1 peggiorata nelle proprie patologie e non migliorata. Ragion per cui il riconoscimento di un minor grado di invalidità (67%) lede DUE VOLTE la ricorrente che patisce sia l'illegittima valutazione delle sue patologie sia la mancata possibile applicazione di benefici che, con una percentuale di invalidità più alta (la sig.ra nel 2016 aveva il 100% di invalidità) le permetterebbe di avere degli sconti pensionistici e usufruire della pensione anticipata, vista la raggiunta età anagrafica.
Diversamente argomentando, se la scrivente avesse voluto intendere di richiedere il collocamento mirato come l' erroneamente ha inteso e frainteso, certamente la scrivente CP_1 non avrebbe scritto ' al fine di ottenere i benefici di cui alla legge sul collocamento mirato', ma avrebbe scritto direttamente 'al fine di ottenere il collocamento mirato” . (cfr note di trattazione depositate telematicamente dalla ricorrente il 24.7.2025)
Evidente appare che, avendo presente i principi di diritto espressi nel consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte sopra citato per cui “…quanto al profilo dell'interesse ad agire, ….. (deve essere valutata) l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda
l'accertamento tecnico…”, non avendo parte ricorrente specificato esattamente qual è il beneficio normativamente previsto che si intende ottenere e non essendo di conseguenza possibile verificarne i relativi presupposti la domanda non può che dichiararsi inammissibile per carenza di interesse agire;
la cui sussistenza il Giudice adito, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., ha il potere-dovere di accertare, onde evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (così, Cass. n. 9876 del 2019; Cass. n.
2587 del 2020; Cass. nn. 14629 e 36382 del 2021). Tanto considerando che detto interesse deve essere, com'è noto, concreto e attuale e va valutato in stretta correlazione con l'utilità che l'accertamento medico richiesto ha rispetto al riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare restando, invece, la generica domanda di accertamento di invalidità civile confinata all'inammissibile mero accertamento di uno stato invalidante.
Invero la parte istante ha l'onere di allegare e provare l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte.
In tal senso non può ritenersi sufficiente riferirsi, solo nelle note di trattazione, genericamente a “…sconti pensionistici e usufruire della pensione anticipata, vista la raggiunta età anagrafica”.
.L'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
In conclusione la domanda è inammissibile.
Le spese vengono poste a carico della parte ricorrente non ricorrendo i presupposti di cui all'art
152 disp att c.p.c. e liquidate come in dispositivo applicando le tariffe medie previste per i procedimenti di istruzione preventiva nel D.M. 55/2014 ( scaglione tra €5.201,00 ed €
26.000,00) con abbattimento del 50%; senza la fase istruttoria poiché non tenuta, con l' CP_ ulteriore abbattimento previsto dall'art 152 bis c.p.c. per la costituzione dell' a mezzo dei propri funzionari.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede: - dichiara inammissibile la domanda;
CP_
- condanna il ricorrente la pagamento delle spese di giudizio in favore dell' liquidate in € 510,00, oltre rimborso forfetario iva e cap come per legge e se spettanti.
Foggia, 3.10.2025
Il Giudice
OS MA RE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, dott. OS MA RE, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza tenuta con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., del
3.10.2025, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 1743/2025 R.G. Lavoro, promossa da
(nata il [...] a [...] rappresentata e difesa Parte_1 dall' Avv Annamaria Santobuono
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_1 dell' ( Dott. Patrizia de Lillo, Dott e Dott Raffaela Conti) CP_1 Controparte_2
RESISTENTE
Oggetto: Collocamento Mirato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 445 bis c.p.c. depositato il 18.2.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' e premettendo che “….. l'istante già riconosciuta CP_1
CP_ invalida civile al 75% in data 7.1.2025 veniva convocata dal Centro Medico Legale dell' di Andria a visita di REVISIONE di invalidità civile e in detta sede la percentuale di invalidità civile veniva ridotta dal 75% al 67% come da verbale che si produce ( doc n.1)….. che, di contro, le patologie da cui è affetta la sig.ra comportano invece il Parte_1 riconoscimento almeno del 75% di invalidità civile…… ” ( cfr pag 1 del ricorso introduttivo) chiedeva che, fossero accolte le seguenti conclusioni: “…Voglia provvedere alla nomina di un
C.T.U. per i necessari accertamenti peritali volti alla preventiva verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa avanzata dalla sig.ra , ed in particolare, per Parte_1
l' accertamento della percentuale di invalidità civile ( almeno) il 75% e/o di quella maggiore che risulterà di giustizia , al fine di ottenere i benefici relativi alla L68/1999 ( c.d. collocamento mirato) di cui la stessa ha beneficiato fino ad ora avendone diritto, attesa la durata attuale dello stato patologico che necessita il riconoscimento del diritto invocato dalla data della visita medica con riserva di indicare il proprio C.T.P. nel termine assegnando. In caso di riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa avanzata si chiede che l'On.le
Giudice del lavoro Voglia: - riconoscere la percentuale di invalidità civile ( almeno) il 75%
e/o di quella maggiore che risulterà di Giustizia, al fine di ottenere i benefici relativi alla
L68/1999 ( collocamento mirato) di cui la stessa ha beneficiato fino a ora; - condannare
l' al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1 presente giudizio d'accertamento in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario…” ( cfr pagg 3-4 del ricorso depositato in atti)
L' , costituendosi in giudizio, chiedeva“…In via preliminare… il rigetto del ricorso CP_1 per mancanza di interesse ad agire per l'accertamento del diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato, posto che come risulta dal Data Base integrato inv.civ. che si deposita, il requisito sanitario utile a detta iscrizione è stato riconosciuto con verbale definito in data
30.1.2019 non più revisionabile. Si chiede pertanto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza d'interesse ad agire con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, non trovando applicazione l'esenzione di cui all'art. 152, come da certificazione CP_ reddituale che pure si allega…...” ( cfr memoria di costituzione dell' depositata in atti)
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza - tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
«1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono:
«6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Come si vede, il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile, che, ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede necessariamente l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc.
La giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente ritiene che “muovendo dal condivisibile presupposto che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, … il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato
e quindi nella sua interezza (Cass. S.U. n. 27187/2006; v.pure Cass. 27151/2009; in senso conforme, tra le tante, Cass. 9117/2003; Cass. n. 3905/2003; Cass. n. 10039/2002). Come affermato, in Cass. n. 2051/2011, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionali della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza….. (v. Cass. ord. n. 2011/2015, ord. n. 13491/ 2013, ord. n. 12036/ 2013)”. ( cfr Cass
Civ n. 9013/2016).
In tal senso si veda anche Cass Civ sez lav n. 9755/2019 che ha ribadito
“….….l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 cod.proc.civ.), che l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario.
…. agli effetti dell'ammissibilità dell'a.t.p.o., (è necessario che ) che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445-bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, ….. valuti l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda
l'accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass. n.5338 del 2014 cit.).
31. All'esito positivo di tale verifica e sussistenti, sulla base della prospettazione del ricorrente,
i requisiti per dare ingresso all'accertamento tecnico, il giudice proseguirà nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 cit.)” ( Cass Civ sez lav n. 9755/2019)
A tale orientamento si ritiene di dare continuità in assenza di elementi che ne giustifichino un ripensamento.
Invero nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto nelle proprie conclusioni “…. preventiva verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa avanzata dalla sig.ra Parte_1
, ed in particolare, per l' accertamento della percentuale di invalidità civile ( almeno)
[...] il 75% e/o di quella maggiore che risulterà di giustizia , al fine di ottenere i benefici relativi alla L68/1999 ( c.d. collocamento mirato) di cui la stessa ha beneficiato fino ad ora avendone diritto….”( cfr ricorso introduttivo) CP_
Tale domanda è inammissibile sotto diversi profili , come correttamente eccepito dall'
Invero, come è noto, per accedere al sistema del collocamento mirato previsto dalla L68/1999
(alla quale reiteratamente la ricorrente ha fatto riferimento), è richiesto uno specifico accertamento sanitario, diverso da quello previsto in tema di handicap ed invalidità civile.
Più in dettaglio l' art 1 comma 1 L68/99 stabilisce, per quel che in questa sede interessa, che la predetta legge- avente come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato- si applica “… a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal sulla Controparte_3 base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità, nonche' alle persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222”
Il successivo art 2 dispone a sua volta che “Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione “ .
L'iscrizione nelle liste speciali del collocamento mirato postula, dunque, da parte delle CP_ commissioni mediche dell'ASL ( integrate da un medico la formulazione di una diagnosi funzionale estesa anche al profilo socio-lavorativo della persona.
A tal fine occorre proporre una specifica domanda barrando la casella apposita dedicata al collocamento mirato poiché anche la commissione accertante, come detto, ha una composizione diversa rispetto a quella prevista per l'accertamento dell'invalidità civile.
La medesima legge prevede inoltre la ricorrenza di determinati requisiti socio- economici per accedervi.
Destinatari del collocamento mirato sono persone con disabilità o appartenenti alle altre categorie protette (ai sensi della legge n. 68/99 e successive modificazioni), in possesso di tutti i seguenti requisiti: 1) avere almeno 16 anni (i minori di 16 anni devono avere assolto l'obbligo scolastico) e non aver raggiunto l'età pensionabile;
2) essere privo/a di lavoro o svolgere un'attività lavorativa il cui reddito annuale non sia superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale, pari a € 8.500 per lavoro dipendente e assimilato, o € 5.500 per lavoro autonomo, - ad eccezione dei soggetti di cui alla L. 407/98: orfani o coniugi di persone decedute sul lavoro, di vittime del terrorismo o della criminalità organizzata, testimoni di giustizia- 3) essere immediatamente disponibile al lavoro.
In particolare, la Legge 68/99 stabilisce che possono accedere al collocamento mirato: persone con disabilità con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; invalidi del lavoro: persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%; persone non vedenti (colpite da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione o con deficit del campo visivo previsti dalla l. n.
138/2001) o non udenti (colpite da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata); invalidi di guerra, invalidi civili di guerra ed invalidi per servizio con minorazioni comprese tra la prima e l'ottava categoria descritte nelle tabelle annesse al “Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra”
Quindi per il riconoscimento del beneficio di cui si discute, requisiti costitutivi sono, oltre alla sussistenza del requisito sanitario e di quello anagrafico, l'inoccupazione o lo svolgimento di un'attività lavorativa da cui consegua un reddito annuo non superiore ad € 8.500,00 per lavoro dipendente e assimilato, o ad € 5.500 per lavoro autonomo.
Nella fattispecie che ci occupa dalla documentazione versata in atti emerge che:
-il verbale impugnato è quello relativo alla visita di revisione dell'invalidità civile alla quale la ricorrente è stata sottoposta in data 7.1.2025 conclusosi con una valutazione al 67% ( cfr all
1 del fascicolo di parte ricorrente); CP_
- come eccepito dall' ai fini dell'inserimento nelle liste del collocamento mirato la ricorrente è titolare di una valutazione positiva non più rivedibile dal 30.1.2019 ( cfr D.B. CP_ integrato allegato al fascicolo di parte;
- la ricorrente è titolare di un reddito da lavoro dipendente per gli anni 2023 e 2024 superiore al limite ex lege previsto (cfr CUD depositato in atti da parte ricorrente in uno alle brevi note del 24.7.2025 e mod 730/2025 depositato dalla medesima il 23.9.2025).
A tanto consegue l'inammissibilità della domanda di inserimento nelle liste del collocamento mirato ai sensi della legge 68/99 per carenza di interesse ad agire di parte ricorrente sia perché non è stato impugnato un verbale ex L68/99 ma un verbale di invalidità civile che la riconosce invalida nella misura del 67% ; sia perché la ricorrente è già titolare del beneficio in parola;
sia perchè non ne ricorrono i requisiti socio-economici. La domanda si appalesa altresì inammissibile perchè generica volendo considerare quanto dedotto dalla stessa ricorrente in corso di causa (tanto superando il reiterato riferimento alla
L68/99 espresso nell'atto introduttivo e in disparte ogni considerazione relativa all'inammissibilità di una domanda nuova ).
Invero, parte ricorrente con note di trattazione del 24.7.2025 ha così dedotto : “…Nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha richiesto il riconoscimento del grado di invalidità del 100% o, quantomeno, del 75% al fine di ottenere 'i benefici' di cui alla L. 68/99 (collocamento mirato).
Con questa dicitura che controparte ha frainteso, la ricorrente ha voluto sostanzialmente dire che ciò che richiede con il suddetto ricorso è il riconoscimento del grado di invalidità che le permette di ottenere i benefici che, come specificato a verbale di udienza, sono quelli
PENSIONISTICI che sono previsti per i lavoratori con disabilità e che sono appunto, assunti con la legge sul collocamento mirato, esattamente come è la sig.ra . Pt_1
È evidente che i benefici pensionistici sono quelli standard previsti dalle norme poste a tutela dei disabili, ma l'accostamento alla L. 68/99 era per dire che la sig.ra è stata assunta Pt_1 con la legge 68/99 che è quella del collocamento mirato e che è quella relativa ai lavoratori con disabilità. Quindi, l'accostamento alla legge del collocamento mirato era un modo per specificare che la lavoratrice, qualora riconosciuta invalida, perlomeno all'80%, potrebbe ottenere degli sconti 'pensionistici', dal momento che ha 60 anni, potendo, pertanto, richiedere la pensione anticipata. È ovvio, infatti, che una percentuale del 67% non permette alla sig.ra
di poter usufruire di detti 'sconti' pensionistici, ma, in ogni caso, non riflette la reale Pt_1 situazione patologica della ricorrente che, diversamente da quanto rilevato dall' è CP_1 peggiorata nelle proprie patologie e non migliorata. Ragion per cui il riconoscimento di un minor grado di invalidità (67%) lede DUE VOLTE la ricorrente che patisce sia l'illegittima valutazione delle sue patologie sia la mancata possibile applicazione di benefici che, con una percentuale di invalidità più alta (la sig.ra nel 2016 aveva il 100% di invalidità) le permetterebbe di avere degli sconti pensionistici e usufruire della pensione anticipata, vista la raggiunta età anagrafica.
Diversamente argomentando, se la scrivente avesse voluto intendere di richiedere il collocamento mirato come l' erroneamente ha inteso e frainteso, certamente la scrivente CP_1 non avrebbe scritto ' al fine di ottenere i benefici di cui alla legge sul collocamento mirato', ma avrebbe scritto direttamente 'al fine di ottenere il collocamento mirato” . (cfr note di trattazione depositate telematicamente dalla ricorrente il 24.7.2025)
Evidente appare che, avendo presente i principi di diritto espressi nel consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte sopra citato per cui “…quanto al profilo dell'interesse ad agire, ….. (deve essere valutata) l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda
l'accertamento tecnico…”, non avendo parte ricorrente specificato esattamente qual è il beneficio normativamente previsto che si intende ottenere e non essendo di conseguenza possibile verificarne i relativi presupposti la domanda non può che dichiararsi inammissibile per carenza di interesse agire;
la cui sussistenza il Giudice adito, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., ha il potere-dovere di accertare, onde evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (così, Cass. n. 9876 del 2019; Cass. n.
2587 del 2020; Cass. nn. 14629 e 36382 del 2021). Tanto considerando che detto interesse deve essere, com'è noto, concreto e attuale e va valutato in stretta correlazione con l'utilità che l'accertamento medico richiesto ha rispetto al riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare restando, invece, la generica domanda di accertamento di invalidità civile confinata all'inammissibile mero accertamento di uno stato invalidante.
Invero la parte istante ha l'onere di allegare e provare l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte.
In tal senso non può ritenersi sufficiente riferirsi, solo nelle note di trattazione, genericamente a “…sconti pensionistici e usufruire della pensione anticipata, vista la raggiunta età anagrafica”.
.L'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
In conclusione la domanda è inammissibile.
Le spese vengono poste a carico della parte ricorrente non ricorrendo i presupposti di cui all'art
152 disp att c.p.c. e liquidate come in dispositivo applicando le tariffe medie previste per i procedimenti di istruzione preventiva nel D.M. 55/2014 ( scaglione tra €5.201,00 ed €
26.000,00) con abbattimento del 50%; senza la fase istruttoria poiché non tenuta, con l' CP_ ulteriore abbattimento previsto dall'art 152 bis c.p.c. per la costituzione dell' a mezzo dei propri funzionari.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede: - dichiara inammissibile la domanda;
CP_
- condanna il ricorrente la pagamento delle spese di giudizio in favore dell' liquidate in € 510,00, oltre rimborso forfetario iva e cap come per legge e se spettanti.
Foggia, 3.10.2025
Il Giudice
OS MA RE