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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/11/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 104 – 1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AO Di AN Presidente
Dott.ssa OF CI Giudice rel.
Dott. Marco Pesoli Giudice nel procedimento n.r.g. 104/2025–1 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._1
a Rovigo, via San Cassiano n. 1, rappresentato e difeso dall' Avv. Gianni Turco (C.F.
– PEC: , ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Arese, via Monte Grappa n. 9/b ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso e convocati il ricorrente e l'OCC all'udienza del 06.11.2025; ritenuto che ricorre, ai sensi dell'art. 27 co. 3 lett. b) CCII, la competenza del Tribunale adito, avuto riguardo alla residenza della ricorrente sita in Rovigo;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ex art. 2, comma
1 lett. c) CCII, atteso che , a fronte di un'esposizione debitoria pari ad € Controparte_1
1.356.376,86 (così come precisata dall'OCC), risulta percepire una retribuzione mensile da lavoro subordinato pari a circa € 3.150,00 mensili, (contratto di lavoro alle dipendenze di ON
S.p.A. con sede in Colle Umberto (TV)); considerato, in particolare, che la quasi totalità dei debiti del ricorrente sono stati contratti nell'ambito della precedente attività imprenditoriale del medesimo, il quale era socio amministratore di Previato Costruzioni s.r.l. corrente in Rovigo, via Porta Adige, 5/C (P. IVA
) ed esercente attività edile, dichiarata fallita da questo Tribunale nel gennaio P.IVA_1
2008;
1 rilevato che dalla relazione dell'OCC emerge che il ricorrente risulta proprietario dei seguenti beni immobili e mobili registrati:
-quota di 2/9 di un terreno sito in Rovigo così accatastato: Comune RO Sez. G, foglio 13, particella 54, qualità: bosco ceduo, classe U, ha-are-ca 292, reddito dominicale € 0,30, reddito agrario € 0,08;
-quota 1/1 di immobile in Rovigo, così censito al NCEU: Comune RO, foglio 17, particella 125, subalterno 19, zona 1, categoria C/6, classe 4, mq. 13, rendita € 51,70 del valore presumibile, calcolato dall'OCC in base ai riferimenti OMI, di circa € 14.000,00;
-autovettura Fiat targata CH548WL, immatricolata nel 2003, di cui chiede l'esclusione in quanto mezzo necessario per recarsi a lavoro;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. , che ha verificato la completezza e l'attendibilità Persona_1 della documentazione prodotta dal ricorrente e ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, il quale versa in stato di sovraindebitamento a causa delle fideiussioni rilasciate a favore di Previato Costruzioni s.r.l., successivamente fallita;
considerato che il ricorrente ha dichiarato, quale fabbisogno necessario al mantenimento, la somma mensile di euro 1.801,00, oltre euro 320,00 per integrare il fabbisogno della madre convivente, sig.ra che, a fronte di una pensione di euro 939,00 mensili, ha Parte_1 dichiarato un fabbisogno di euro 1.259,00; rilevato che:
-il fabbisogno mensile del nucleo familiare, composto da e Controparte_1 Parte_1
(quest'ultima convivente, ma non ricorrente), è stato dichiarato in complessivi euro 3.060,00;
-alcune spese dichiarate e di importo elevato non risultano né sufficientemente documentate né congrue (es. spese personali, tra cui la voce “ristorazione”, per euro 5.844,00 annui);
- il ricorrente risulta accollante del debito relativo ai canoni di due contratti di locazione stipulati dalla madre, l'uno avente ad oggetto l'immobile in cui vive la famiglia e il secondo avente ad oggetto un terreno, per cui al momento il ricorrente subisce cessione di parte dello stipendio, di complessivi euro 810,00 mensili, in favore del proprietario dei suddetti immobili, Sipol s.r.l.;
- il contratto di locazione avente a oggetto la casa familiare prevede un canone, ricalcolato dall'OCC in base alla rivalutazione ISTAT, di euro 568,00 mensili, gravanti sul ricorrente nella misura del 50%, pari a euro 284,00;
- sentito all'udienza, l'OCC ha dichiarato che i sopra menzionati accolli, di cui non è stata chiarita l'origine, cesseranno dal momento a partire dal quale non opererà più la cessione dello stipendio in favore della società proprietaria;
2 - il fabbisogno mensile dichiarato deve essere rideterminato in relazione sia ai parametri previsti dall'art. 68, comma 3, CCII sia al contributo della madre al ménage familiare, senza che possano essere tenuti in considerazione gli accolli, in particolare quello relativo al terreno, risultando per il ricorrente del tutto superfluo, anche alla luce del fatto che l'abitazione in cui vivono il e la madre è composta da 12 vani (come risulta dal contratto sub doc. 5bis e, quindi, CP_1 più che adeguato ai bisogni di una famiglia composta da soli due adulti); ritenuto che occorre procedere alla nomina del liquidatore, il quale dovrà, nella formazione dello stato passivo, valutare la congruità del compenso chiesto dall'Avv. Gianni Turco (sulla scorta dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base alle attività effettivamente svolte in favore del debitore, tenendo in considerazione eventuali accordi scritti solo se di data certa anteriore alla procedura, con collocazione privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 2) c.c.); ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, CCII;
P.Q.M.
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...] e residente a [...]
n. 1 nomina
Giudice Delegato la dott.ssa OF CI e Liquidatore il dott. , e Persona_2 dispone che quest'ultimo accenda un conto corrente ove vengano depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;
ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone
3 l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza per estratto nel sito
“www.fallimentirovigo.com”; ordina la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati al ricorrente, se presenti, a cura del Liquidatore;
dà atto che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, non possano a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive;
dispone che risultino esclusi dalla liquidazione:
- l'autovettura Fiat targata CH548WL, immatricolata nel 2003, di modesto valore, in quanto mezzo necessario per recarsi a lavoro;
- il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.400,00 mensili, con obbligo a carico di di depositare nel conto corrente intestato alla procedura Controparte_1 aperto a cura del Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopravvenire;
ordina al ricorrente di versare entro e non oltre il 5.12.2025 un fondo spese di € 800,00 nel conto corrente intestato alla procedura;
dispone che il Liquidatore:
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- si sciolga dai contratti di accollo dedotti in parte motive ai sensi dell'art. 270, comma 6, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo
PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via
PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
4 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, con obbligo di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII
e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Così deciso in Rovigo nella Camera di Consiglio del 10.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
OF CI AO Di AN
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AO Di AN Presidente
Dott.ssa OF CI Giudice rel.
Dott. Marco Pesoli Giudice nel procedimento n.r.g. 104/2025–1 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._1
a Rovigo, via San Cassiano n. 1, rappresentato e difeso dall' Avv. Gianni Turco (C.F.
– PEC: , ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Arese, via Monte Grappa n. 9/b ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso e convocati il ricorrente e l'OCC all'udienza del 06.11.2025; ritenuto che ricorre, ai sensi dell'art. 27 co. 3 lett. b) CCII, la competenza del Tribunale adito, avuto riguardo alla residenza della ricorrente sita in Rovigo;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ex art. 2, comma
1 lett. c) CCII, atteso che , a fronte di un'esposizione debitoria pari ad € Controparte_1
1.356.376,86 (così come precisata dall'OCC), risulta percepire una retribuzione mensile da lavoro subordinato pari a circa € 3.150,00 mensili, (contratto di lavoro alle dipendenze di ON
S.p.A. con sede in Colle Umberto (TV)); considerato, in particolare, che la quasi totalità dei debiti del ricorrente sono stati contratti nell'ambito della precedente attività imprenditoriale del medesimo, il quale era socio amministratore di Previato Costruzioni s.r.l. corrente in Rovigo, via Porta Adige, 5/C (P. IVA
) ed esercente attività edile, dichiarata fallita da questo Tribunale nel gennaio P.IVA_1
2008;
1 rilevato che dalla relazione dell'OCC emerge che il ricorrente risulta proprietario dei seguenti beni immobili e mobili registrati:
-quota di 2/9 di un terreno sito in Rovigo così accatastato: Comune RO Sez. G, foglio 13, particella 54, qualità: bosco ceduo, classe U, ha-are-ca 292, reddito dominicale € 0,30, reddito agrario € 0,08;
-quota 1/1 di immobile in Rovigo, così censito al NCEU: Comune RO, foglio 17, particella 125, subalterno 19, zona 1, categoria C/6, classe 4, mq. 13, rendita € 51,70 del valore presumibile, calcolato dall'OCC in base ai riferimenti OMI, di circa € 14.000,00;
-autovettura Fiat targata CH548WL, immatricolata nel 2003, di cui chiede l'esclusione in quanto mezzo necessario per recarsi a lavoro;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. , che ha verificato la completezza e l'attendibilità Persona_1 della documentazione prodotta dal ricorrente e ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, il quale versa in stato di sovraindebitamento a causa delle fideiussioni rilasciate a favore di Previato Costruzioni s.r.l., successivamente fallita;
considerato che il ricorrente ha dichiarato, quale fabbisogno necessario al mantenimento, la somma mensile di euro 1.801,00, oltre euro 320,00 per integrare il fabbisogno della madre convivente, sig.ra che, a fronte di una pensione di euro 939,00 mensili, ha Parte_1 dichiarato un fabbisogno di euro 1.259,00; rilevato che:
-il fabbisogno mensile del nucleo familiare, composto da e Controparte_1 Parte_1
(quest'ultima convivente, ma non ricorrente), è stato dichiarato in complessivi euro 3.060,00;
-alcune spese dichiarate e di importo elevato non risultano né sufficientemente documentate né congrue (es. spese personali, tra cui la voce “ristorazione”, per euro 5.844,00 annui);
- il ricorrente risulta accollante del debito relativo ai canoni di due contratti di locazione stipulati dalla madre, l'uno avente ad oggetto l'immobile in cui vive la famiglia e il secondo avente ad oggetto un terreno, per cui al momento il ricorrente subisce cessione di parte dello stipendio, di complessivi euro 810,00 mensili, in favore del proprietario dei suddetti immobili, Sipol s.r.l.;
- il contratto di locazione avente a oggetto la casa familiare prevede un canone, ricalcolato dall'OCC in base alla rivalutazione ISTAT, di euro 568,00 mensili, gravanti sul ricorrente nella misura del 50%, pari a euro 284,00;
- sentito all'udienza, l'OCC ha dichiarato che i sopra menzionati accolli, di cui non è stata chiarita l'origine, cesseranno dal momento a partire dal quale non opererà più la cessione dello stipendio in favore della società proprietaria;
2 - il fabbisogno mensile dichiarato deve essere rideterminato in relazione sia ai parametri previsti dall'art. 68, comma 3, CCII sia al contributo della madre al ménage familiare, senza che possano essere tenuti in considerazione gli accolli, in particolare quello relativo al terreno, risultando per il ricorrente del tutto superfluo, anche alla luce del fatto che l'abitazione in cui vivono il e la madre è composta da 12 vani (come risulta dal contratto sub doc. 5bis e, quindi, CP_1 più che adeguato ai bisogni di una famiglia composta da soli due adulti); ritenuto che occorre procedere alla nomina del liquidatore, il quale dovrà, nella formazione dello stato passivo, valutare la congruità del compenso chiesto dall'Avv. Gianni Turco (sulla scorta dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base alle attività effettivamente svolte in favore del debitore, tenendo in considerazione eventuali accordi scritti solo se di data certa anteriore alla procedura, con collocazione privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 2) c.c.); ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, CCII;
P.Q.M.
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...] e residente a [...]
n. 1 nomina
Giudice Delegato la dott.ssa OF CI e Liquidatore il dott. , e Persona_2 dispone che quest'ultimo accenda un conto corrente ove vengano depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;
ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone
3 l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza per estratto nel sito
“www.fallimentirovigo.com”; ordina la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati al ricorrente, se presenti, a cura del Liquidatore;
dà atto che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, non possano a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive;
dispone che risultino esclusi dalla liquidazione:
- l'autovettura Fiat targata CH548WL, immatricolata nel 2003, di modesto valore, in quanto mezzo necessario per recarsi a lavoro;
- il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.400,00 mensili, con obbligo a carico di di depositare nel conto corrente intestato alla procedura Controparte_1 aperto a cura del Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopravvenire;
ordina al ricorrente di versare entro e non oltre il 5.12.2025 un fondo spese di € 800,00 nel conto corrente intestato alla procedura;
dispone che il Liquidatore:
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- si sciolga dai contratti di accollo dedotti in parte motive ai sensi dell'art. 270, comma 6, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo
PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via
PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
4 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, con obbligo di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII
e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Così deciso in Rovigo nella Camera di Consiglio del 10.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
OF CI AO Di AN
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