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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 10789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10789 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
13 sezione civile
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONEINTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 22 ottobre 2025 ha emesso la seguente
Sentenza
nel procedimento civile trattato con rito Cartabia ex art. 281 undecies e seguenti c.p.c., iscritto al n.2698/2024 R.G. e avente ad oggetto: diritti della cittadinanza
TRA
nato in Argentina in data 28.7.1974, C.F. Parte 1
in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà del C.F. 1
' nato in [...] in data [...], C.F. minore Persona 1
Parte 2 nata in [...] in data [...], C.F. C.F. 2
solo in qualità di genitore esercente la patria potestà del minore C.F. 3
' nato in [...] in data [...], Parte_3 Persona 1
[...] nata in [...] in data [...], C.F. C.F. 4 [...] Parte 4 nato in [...] in data [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. Eduardo Daniel Dromi giusta procura in atti. RICORRENTI
E
Controparte_1 in persona del Ministro in carica dom. ex lege pressol'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente contum.
Nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Interventore ex lege Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12 febbraio
2024
Controparte_1 al fine di ottenere
,parte ricorrente ha convenuto in giudizio il idoneo provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana ed il conseguente ordine all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza per l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essi sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita. I ricorrenti riferiscono "... cittadina italiana, nasceva a Napoli (NA), in data 4.11.1884, come dall'atto di nascita che si allega (All.1)....In data 8.8.1908 a La Paz, Provincia di Buenos Aires (Argentina) la Sig.ra
, contraeva matrimonio con il Sig. cittadino Persona 2 Parte 5
,
come dall'atto di matrimonio che si allega (All)....La Sig. Parte 5 non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana".
[...]
Il non si è costituito e viene dichiarato contumace Controparte_1
Il P.M. non si è espresso.
Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preso atto della normativa e della Giurisprudenza in materia, tutte le circostanze dedotte a fondamento della domanda hanno trovato adeguato riscontro nella copiosa documentazione allegata in atti (cfr. la documentazione di causa e, in particolare, l'estratto dell'atto di nascita di appartenenza;
la documentazione in atti versata conferma gli odierni ricorrenti non possono conseguire la cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare a causa della pregressa vigenza della L. 555/1912, che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero, acquistando la nazionalità estera.
Considerato che
l'art. 10 comma 3 della L. 555/1912 è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 87/1975 (in Gazzetta Ufficiale, 23 aprile 1975,
n. 108, edizione speciale), nella parte in cui era prevista la perdita della cittadinanza italiana, in caso di matrimonio con cittadino straniero, indipendentemente dalla volontà
della donna, ciò ha determinato la mancata perdita dello status di cittadina italiana da parte sua e per l'effetto la trasmissione dello status di cittadino italiano alla propria discendenza.
Sul punto è opportuno precisare che in applicazione all'accordo tra la Repubblica Argentina e la
Repubblica Italiana, firmato a Roma il 9 dicembre 1987 e relativo al riconoscimento degli atti dello stato civile tra i due Paesi e recepito in Italia dalla legge 22 Novembre 1988 n. 533, gli atti dello stato civile (in specifico quelli relativi alla nascita, al matrimonio e al decesso), emessi dalle autorità dell'altro Paese, sono esenti dalla legalizzazione a condizione che siano datati e muniti della firma e timbro.
La storia genealogica delle ricorrenti è confermata dalla documentazione allegata in atti e dai certificati di Stato Civile muniti di apposite apostille.
Preso atto della normativa e della Giurisprudenza in materia, tutte le circostanze dedotte a fondamento della domanda hanno trovato adeguato riscontro nella copiosa documentazione allegata in atti (cfr. la documentazione di causa e, in particolare, l'estratto dell'atto di nascita di che emigrava in Argentina;
ad ogni Parte 5
buon conto si evidenzia che parte ricorrente chiede la concessione della cittadinanza alla quale avrebbe diritto iure sanguinis, per essere discendente di cittadina italiana per nascita e per lato materno.
In linea generale, non è ammissibile conseguire la cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare a causa della vigenza della L.555/1912, che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero acquistando la nazionalità estera (art. 10, comma 3). Sul punto si rileva che la Corte Costituzionale,sentenza n. 87 del 1975, dichiarava la illegittimità costituzionale della L. n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, "nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza (OMISSIS) indipendentemente dalla volontà della donna", ha ritenuto tale disciplina discriminatoria dell'uguaglianza tra uomo e donna e violativa non solo dell'art. 3 Cost., ma anche del principio di uguaglianza dei coniugi e dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, "a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto" (così testualmente la citata sentenza n. 87 del 1975), prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto della cittadinanza per il successivo scioglimento del vincolo coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico del perdurare della perdita dello stato di cittadina, anche nel precedente regime.
Sulla competenza si precisa quanto segue. La controversia rientra nella competenza delle
Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017
in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 "il Tribunale giudica in composizione monocratica". L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato
"citazione", diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato, all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato.
Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al Controparte_1 in persona del Ministro "
in carica, quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo
competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54
comma 3 D.Lgs. 267/2000.
La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al [...]
"CP 1 degli atti concernenti la cittadinanzaitaliana, senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge
assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94. Nel merito la domanda proposta è fondata.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha dedotto che la legge n.555 del 1912, vigente all'epoca, negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
Si rende noto che ad ogni buon conto non possono conseguire la cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare a causa della vigenza della L.555/1912, che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero acquistando la nazionalità estera (art. 10, comma 3).
Sul punto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte
di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della
Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata. Il riconoscimento della filiazione naturale è
unicamente da considerarsi quello effettuato nell'unico atto valido, ossia nell'atto di nascita, e che per l'effetto i figli della coppia portano il cognome paterno, come conseguenza del riconoscimento dello stato filiatorio, appare ora necessario parlare dell'equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi, e quindi dell'unicità dello status filiationis. Sul punto, la Legge 219 del 10.12.2012
ha sostanzialmente equiparato lo stato giuridico di tutti i figli, e a seguito del d.lgs. 154/2013,
attuativo della legge 219, tale equiparazione è diventata pressoché totale in quanto non vi sono più figli naturali e figli legittimi, ma figli nati in costanza di matrimonio e fuori dal matrimonio, in conseguenza di ciò “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”. La ratio della L. 219/2012 è
proprio quella di addivenire al superamento nell'ordinamento nazionale di ogni ineguaglianza normativa tra figli legittimi e figli naturali, proprio in virtù del principio della unicità dello status di "figlio", con conseguenti e significativi riflessi giuridici nella materia dello stato civile.
Sul punto significativi riflessi, anche per il caso de quo, ha l'art. 236 c.c. che prevede che "la filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile" che deve essere letto in combinato disposto all'art 33 L. 31 maggio 1995 n. 218 che prevede che “lo stato di figlio è
determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita [...]. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicità dello stato di figlio", nonché al successivo art. 35.
Risulta noto che tale legge è stata costantemente disapplicata con effetto retroattivo solo dalla data di entrata in vigore della Costituzione, comportando l'esclusione del riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli di madre cittadina italiana nati prima del 1.1.1948. Sembra in ogni caso opportuno chiarire che la successione nel tempo delle norme relative alla cittadinanza italiana segue il principio del tempus regit actum, pertanto, al fine di comprendere quale tra le tre fonti normative debba applicarsi, è necessario rifarsi alle date di entrata in vigore delle singole fonti normative, comparate con le date di nascita di tutti i discendenti del cittadino italiano emigrato all'estero. Nel caso di specie, il Codice del 1865 trova applicazione.
La legge che disciplina la cittadinanza, la legge n. 555 del 16.06.1912, sanciva il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana per la prole nata all'estero da padre cittadino italiano, principio che trova continuità nella vigente normativa di cui alla Legge n. 91 del 05.02.1992, in forza della quale sono titolari di cittadinanza italiana per nascita tutti i soggetti, ovunque nati, che la derivino jure sanguinis da un genitore cittadino italiano.
Il rifiuto delle autorità consolari come si evince dal ricorso, viene motivato con l'argomentazione che, per il riconoscimento del possesso della cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato in Paesi ove vige il cd. ius soli, “la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della
Costituzione" in ciò conformandosi alle indicazioni relative all'acquisto della cittadinanza contenute nel sito della Farnesina. Nel caso che ci occupa è evidente il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il conseguente diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre. Tale norma, costantemente disapplicata ha effetto retroattivo solo dalla data di entrata in vigore della Costituzione, comportando l'esclusione del riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli di madre cittadina italiana nati prima del 1.1.1948.
Tali pronunce sono applicabili al caso che ci occupa nel quale i fatti riguardanti la perdita di cittadinanza italiana della ascendente per coniugio con straniero e la conseguente impossibilità di trasmetterla ai figli, sono avvenuti prima del 1948, anno di entrata in vigore della Costituzione,
come confermato anche dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466/2009:
il riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis", a favore dei discendenti di donne italiane nati prima dell'01.01.1948, può essere riconosciuto in via giudiziale. Sezioni Unite che haTale principio risulta altresì consolidato anche dalla Cassazione a ulteriormente valorizzato e suggellato i sopra illustrati principi di diritto statuendo, con sentenze
S.S.U.U. n. 25317/2022 e n. 25318/2022: “.....cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è
imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino(a) italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva...."
In conclusione sulla base delle pronunce suddette recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza,
è stato stabilito il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana. Per l'effetto quindi deve dichiararsi la cittadinanza italiana degli odierni ricorrenti in quanto gli stessi, attraverso la documentazione prodotta in atti, munita delle necessarie legalizzazioni in conformità alle convenzioni internazionali (anche se, in applicazione della legge n.533/1988 sopra citata, tra l'Italia e l'Argentina non sono necessarie), hanno fornito prova della linea di discendenza così
come riportata nel ricorso. Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in persona del giudice monocratico accoglie la domanda e dichiara i ricorrenti come generalizzati in epigrafe, sono cittadini italiani iure sanguinis in quanto discendenti in linea retta di cittadina italiana;
Parte 5 ordina al
,Controparte 1 in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato
Civile comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari;
Spese compensate.
Così deciso, Napoli 21 novembre 2025 IL GOT A. De Simone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
13 sezione civile
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONEINTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 22 ottobre 2025 ha emesso la seguente
Sentenza
nel procedimento civile trattato con rito Cartabia ex art. 281 undecies e seguenti c.p.c., iscritto al n.2698/2024 R.G. e avente ad oggetto: diritti della cittadinanza
TRA
nato in Argentina in data 28.7.1974, C.F. Parte 1
in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà del C.F. 1
' nato in [...] in data [...], C.F. minore Persona 1
Parte 2 nata in [...] in data [...], C.F. C.F. 2
solo in qualità di genitore esercente la patria potestà del minore C.F. 3
' nato in [...] in data [...], Parte_3 Persona 1
[...] nata in [...] in data [...], C.F. C.F. 4 [...] Parte 4 nato in [...] in data [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. Eduardo Daniel Dromi giusta procura in atti. RICORRENTI
E
Controparte_1 in persona del Ministro in carica dom. ex lege pressol'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente contum.
Nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Interventore ex lege Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12 febbraio
2024
Controparte_1 al fine di ottenere
,parte ricorrente ha convenuto in giudizio il idoneo provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana ed il conseguente ordine all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza per l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essi sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita. I ricorrenti riferiscono "... cittadina italiana, nasceva a Napoli (NA), in data 4.11.1884, come dall'atto di nascita che si allega (All.1)....In data 8.8.1908 a La Paz, Provincia di Buenos Aires (Argentina) la Sig.ra
, contraeva matrimonio con il Sig. cittadino Persona 2 Parte 5
,
come dall'atto di matrimonio che si allega (All)....La Sig. Parte 5 non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana".
[...]
Il non si è costituito e viene dichiarato contumace Controparte_1
Il P.M. non si è espresso.
Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preso atto della normativa e della Giurisprudenza in materia, tutte le circostanze dedotte a fondamento della domanda hanno trovato adeguato riscontro nella copiosa documentazione allegata in atti (cfr. la documentazione di causa e, in particolare, l'estratto dell'atto di nascita di appartenenza;
la documentazione in atti versata conferma gli odierni ricorrenti non possono conseguire la cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare a causa della pregressa vigenza della L. 555/1912, che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero, acquistando la nazionalità estera.
Considerato che
l'art. 10 comma 3 della L. 555/1912 è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 87/1975 (in Gazzetta Ufficiale, 23 aprile 1975,
n. 108, edizione speciale), nella parte in cui era prevista la perdita della cittadinanza italiana, in caso di matrimonio con cittadino straniero, indipendentemente dalla volontà
della donna, ciò ha determinato la mancata perdita dello status di cittadina italiana da parte sua e per l'effetto la trasmissione dello status di cittadino italiano alla propria discendenza.
Sul punto è opportuno precisare che in applicazione all'accordo tra la Repubblica Argentina e la
Repubblica Italiana, firmato a Roma il 9 dicembre 1987 e relativo al riconoscimento degli atti dello stato civile tra i due Paesi e recepito in Italia dalla legge 22 Novembre 1988 n. 533, gli atti dello stato civile (in specifico quelli relativi alla nascita, al matrimonio e al decesso), emessi dalle autorità dell'altro Paese, sono esenti dalla legalizzazione a condizione che siano datati e muniti della firma e timbro.
La storia genealogica delle ricorrenti è confermata dalla documentazione allegata in atti e dai certificati di Stato Civile muniti di apposite apostille.
Preso atto della normativa e della Giurisprudenza in materia, tutte le circostanze dedotte a fondamento della domanda hanno trovato adeguato riscontro nella copiosa documentazione allegata in atti (cfr. la documentazione di causa e, in particolare, l'estratto dell'atto di nascita di che emigrava in Argentina;
ad ogni Parte 5
buon conto si evidenzia che parte ricorrente chiede la concessione della cittadinanza alla quale avrebbe diritto iure sanguinis, per essere discendente di cittadina italiana per nascita e per lato materno.
In linea generale, non è ammissibile conseguire la cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare a causa della vigenza della L.555/1912, che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero acquistando la nazionalità estera (art. 10, comma 3). Sul punto si rileva che la Corte Costituzionale,sentenza n. 87 del 1975, dichiarava la illegittimità costituzionale della L. n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, "nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza (OMISSIS) indipendentemente dalla volontà della donna", ha ritenuto tale disciplina discriminatoria dell'uguaglianza tra uomo e donna e violativa non solo dell'art. 3 Cost., ma anche del principio di uguaglianza dei coniugi e dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, "a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto" (così testualmente la citata sentenza n. 87 del 1975), prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto della cittadinanza per il successivo scioglimento del vincolo coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico del perdurare della perdita dello stato di cittadina, anche nel precedente regime.
Sulla competenza si precisa quanto segue. La controversia rientra nella competenza delle
Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017
in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 "il Tribunale giudica in composizione monocratica". L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato
"citazione", diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato, all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato.
Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al Controparte_1 in persona del Ministro "
in carica, quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo
competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54
comma 3 D.Lgs. 267/2000.
La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al [...]
"CP 1 degli atti concernenti la cittadinanzaitaliana, senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge
assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94. Nel merito la domanda proposta è fondata.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha dedotto che la legge n.555 del 1912, vigente all'epoca, negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
Si rende noto che ad ogni buon conto non possono conseguire la cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare a causa della vigenza della L.555/1912, che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero acquistando la nazionalità estera (art. 10, comma 3).
Sul punto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte
di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della
Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata. Il riconoscimento della filiazione naturale è
unicamente da considerarsi quello effettuato nell'unico atto valido, ossia nell'atto di nascita, e che per l'effetto i figli della coppia portano il cognome paterno, come conseguenza del riconoscimento dello stato filiatorio, appare ora necessario parlare dell'equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi, e quindi dell'unicità dello status filiationis. Sul punto, la Legge 219 del 10.12.2012
ha sostanzialmente equiparato lo stato giuridico di tutti i figli, e a seguito del d.lgs. 154/2013,
attuativo della legge 219, tale equiparazione è diventata pressoché totale in quanto non vi sono più figli naturali e figli legittimi, ma figli nati in costanza di matrimonio e fuori dal matrimonio, in conseguenza di ciò “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”. La ratio della L. 219/2012 è
proprio quella di addivenire al superamento nell'ordinamento nazionale di ogni ineguaglianza normativa tra figli legittimi e figli naturali, proprio in virtù del principio della unicità dello status di "figlio", con conseguenti e significativi riflessi giuridici nella materia dello stato civile.
Sul punto significativi riflessi, anche per il caso de quo, ha l'art. 236 c.c. che prevede che "la filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile" che deve essere letto in combinato disposto all'art 33 L. 31 maggio 1995 n. 218 che prevede che “lo stato di figlio è
determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita [...]. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicità dello stato di figlio", nonché al successivo art. 35.
Risulta noto che tale legge è stata costantemente disapplicata con effetto retroattivo solo dalla data di entrata in vigore della Costituzione, comportando l'esclusione del riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli di madre cittadina italiana nati prima del 1.1.1948. Sembra in ogni caso opportuno chiarire che la successione nel tempo delle norme relative alla cittadinanza italiana segue il principio del tempus regit actum, pertanto, al fine di comprendere quale tra le tre fonti normative debba applicarsi, è necessario rifarsi alle date di entrata in vigore delle singole fonti normative, comparate con le date di nascita di tutti i discendenti del cittadino italiano emigrato all'estero. Nel caso di specie, il Codice del 1865 trova applicazione.
La legge che disciplina la cittadinanza, la legge n. 555 del 16.06.1912, sanciva il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana per la prole nata all'estero da padre cittadino italiano, principio che trova continuità nella vigente normativa di cui alla Legge n. 91 del 05.02.1992, in forza della quale sono titolari di cittadinanza italiana per nascita tutti i soggetti, ovunque nati, che la derivino jure sanguinis da un genitore cittadino italiano.
Il rifiuto delle autorità consolari come si evince dal ricorso, viene motivato con l'argomentazione che, per il riconoscimento del possesso della cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato in Paesi ove vige il cd. ius soli, “la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della
Costituzione" in ciò conformandosi alle indicazioni relative all'acquisto della cittadinanza contenute nel sito della Farnesina. Nel caso che ci occupa è evidente il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il conseguente diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre. Tale norma, costantemente disapplicata ha effetto retroattivo solo dalla data di entrata in vigore della Costituzione, comportando l'esclusione del riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli di madre cittadina italiana nati prima del 1.1.1948.
Tali pronunce sono applicabili al caso che ci occupa nel quale i fatti riguardanti la perdita di cittadinanza italiana della ascendente per coniugio con straniero e la conseguente impossibilità di trasmetterla ai figli, sono avvenuti prima del 1948, anno di entrata in vigore della Costituzione,
come confermato anche dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466/2009:
il riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis", a favore dei discendenti di donne italiane nati prima dell'01.01.1948, può essere riconosciuto in via giudiziale. Sezioni Unite che haTale principio risulta altresì consolidato anche dalla Cassazione a ulteriormente valorizzato e suggellato i sopra illustrati principi di diritto statuendo, con sentenze
S.S.U.U. n. 25317/2022 e n. 25318/2022: “.....cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è
imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino(a) italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva...."
In conclusione sulla base delle pronunce suddette recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza,
è stato stabilito il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana. Per l'effetto quindi deve dichiararsi la cittadinanza italiana degli odierni ricorrenti in quanto gli stessi, attraverso la documentazione prodotta in atti, munita delle necessarie legalizzazioni in conformità alle convenzioni internazionali (anche se, in applicazione della legge n.533/1988 sopra citata, tra l'Italia e l'Argentina non sono necessarie), hanno fornito prova della linea di discendenza così
come riportata nel ricorso. Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in persona del giudice monocratico accoglie la domanda e dichiara i ricorrenti come generalizzati in epigrafe, sono cittadini italiani iure sanguinis in quanto discendenti in linea retta di cittadina italiana;
Parte 5 ordina al
,Controparte 1 in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato
Civile comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari;
Spese compensate.
Così deciso, Napoli 21 novembre 2025 IL GOT A. De Simone