Sentenza breve 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 10/12/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02082/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01897/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1897 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Gabriella Gallevi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura U.T.G. di Salerno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensione:
del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione, emesso dalla Prefettura di Salerno prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui si nega il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, per asserita mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per il Ministero dell'Interno e la Prefettura U.T.G. di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. MA PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso (notificato in data-OMISSIS- e depositato in data -OMISSIS-) il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento.
Si sono costituiti il Ministero dell'Interno e la Prefettura U.T.G. di Salerno.
Con memoria depositata in data -OMISSIS-il ricorrente ha rappresentato di aver ridepositato nuovamente il ricorso introduttivo del presente giudizio, il quale ha dato origine ad un nuovo fascicolo ed acquisito R.G. n. -OMISSIS-, ed ha chiesto la cancellazione del presente ricorso “ giacché trattasi di atto duplicato ”.
Nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- sono stati sentiti i difensori presenti come da verbale, il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso ed il Collegio ha dato avviso ex art. 60 c.p.a. che la controversia si prestava a una definizione con sentenza in forma semplificata.
Tanto premesso, questo Collegio deve dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
In effetti, il ricorrente ai fini della rinuncia non ha osservato tutte le formalità di cui ai primi tre commi dell’art. 84 c.p.a. (in particolare, la rinuncia non è stata notificata al Ministero intimato almeno dieci giorni prima dell’udienza). Tuttavia, sulla scorta della rinunzia dichiarata in udienza questo Collegio desume argomenti di prova circa la sopravvenuta carenza d’interesse da parte del ricorrente alla decisione del presente ricorso.
Le spese di lite vanno compensate in ragione dell’avvenuta definizione in rito del giudizio e della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificare lo stesso.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU SS, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
MA PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA PO | LU SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.