Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/05/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3069/2024 R.G.
TRA
con sede in Palagiano rappresentato e difeso dall' Avv. Gianluca Prete Parte_1
-attore-
E
rappresentato e difeso dall' Avv. Raffaele Montanaro Controparte_1
-convenuto-
Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il conveniva in giudizio il chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1
pagamento della somma di euro 53.180,17 a titolo di erogazione di somme dovute e non rimborsate per gli anni 2017-2021 in esecuzione della convenzione di gestione di n. 52 rifugiati e per mancata autorizzazione dello svincolo di polizze fideiussorie accese in adempimento degli obblighi assunti con tale convenzione.Si
costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto delle avverse domande sul rilievo della loro Controparte_1
infondatezza.In diritto, le domande proposte dall'attore sono infondate e vanno, perciò, disattese.Tra le parti in lite si è svolto altro giudizio, riguardante pretese di pagamento di somme maturate in relazione alla medesime convenzione per cui è causa e per analoghe cause giuridiche, definito con accordo transattivo
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conclusione di un accordo transattivo stragiudiziale riprodotto nella scrittura privata del 29/6/2023.Invero,
la copia di detta scrittura privata risulta prodotta ad entrambe le parti in lite.La copia prodotta dal Comune
di Palagiano reca la sola firma del legale rappresentante del Circolo attore.Tuttavia, la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l'ha sottoscritta e per far valere il suo contenuto giuridicamente vincolante nei confronti dell'altra parte che l'ha regolarmente sottoscritta è atto equipollente alla sottoscrizione in forma scritta di quella stessa scrittura ad opera di chi non l'aveva prima firmata (in tal senso Cass. civ. n. 266/2022 e 1525/2018)).Ciò determina la conclusione in forma scritta del contratto anche quando la forma scritta sia richiesta ad substantiam alla duplice condizione che la scrittura sia prodotta nei confronti della parte che l'aveva già firmata e che quest'ultima, prima della produzione in giudizio, non abbia revocato il suo consenso alla conclusione dell'accordo che rappresenta il contenuto della scrittura stessa (in tal senso Cass. civ. n. 8624/2017).Nella specie la produzione in giudizio della transazione sottoscritta dall'attore, ad opera del convenuto, ha determinato il perfezionamento in forma scritta di detta transazione atteso che la stessa è stata prodotta nei confronti della parte che l'aveva già
firmata la quale non aveva, precedentemente, revocato il suo consenso alla conclusione di detta transazione.Anzi, lo stesso attore ha prodotto una copia della transazione identica a quella prodotta dal convenuto riconoscendo il suo perfezionamento secondo il contenuto riportato nel documento prodotto.Deve, quindi, ritenersi giuridicamente vincolante tra le parti in lite la transazione prodotta in giudizio da entrambe, ai sensi dell'art. 1372 c.c.., in quanto perfezionata in forma scritta.Nell'atto di transazione è precisato che il accetta le somme ivi pattuite “a saldo, stralcio e definizione Parte_1
totale di ogni e qualsiasi pretesa relativa al credito residuo portato dal decreto ingiuntivo n. 525/2023 o comunque a qualsiasi altro titolo ad esso comunque connesso”.Tale precisazione è espressiva della volontà
di entrambe le parti di porre fine a qualsiasi controversia riguardante non soli i crediti rivendicati con il ricorso per decreto ingiuntivo ma anche ogni altro già maturato e riguardante la stessa attività di gestione rifugiati, ormai definitivamente cessata, in quanto tutti relativi agli “altri titoli giuridici connessi”, secondo
2 la lettera della trasazione.Per titoli connessi devono, infatti, ritenersi quelli che hanno come contenuto pretese creditorie ulteriori, ripetto a quelle fatte valere in via monitoria in quel giudizio, purchè aventi causa giuridica analoga a quella riguardante il credito azionato in via monitoria, dunque rimborso di prestazione esecutive della convenzione di gestione di rifugiati.In particolare, considerato che la transazione è intervenuta a distanza di due anni dalla cessazione del rapporto di convenzione in essere tra le parti in lite, scaduto il 15/5/2021 a seguito di varie proroghe come dedotto dallo stesso attore in atto di citazione, deve ritenersi che le parti, con l'espressione innanzi richiamata, abbiano voluto esprimere la volontà di chiudere in via definitiva ogni possibile controversia relativa a qualsiasi credito maturato per effetto della gestione di rifugiati affidata all'attore.Tale interpretazione della transazione va accolta in considerazione sia dell'epoca in cui la stessa è intervenuta, che consentiva ad entrambe le parti di avere un quadro chiaro dei consuntivi finali di gestione essendo da tempo cessato il rapporto di convenzione, e sia in virtù del fatto che l'attore, con il ricorso monitorio, aveva preannunciato di voler rivendicare ulteriori pretese creditorie in successivi giudizi.Proprio in virtù di tali intenti, già manifestati dall'attore, l'espressione
“qualsiasi altro titolo comunque connesso”, inserita nell'accordo transattivo, esprime la volontà delle parti di regolare in modo definitivo ogni rapporto di debito-credito maturato dall'esecuzione della convenzione cessata il 15/5/2021 anche al fine di impedire le ulteriori e successive iniziative giudiziarie preannunciate dall'attore che, accettando il pagamento delle somme determinate nella transazione, ha rinunciato a far valere ogni ulteriore pretesa riguardante altri crediti di natura analoga a quelli fatti valere in via monitoria.Ciò in perfetta assonanza con la causa tipica della transazione che, attraverso reciproche concessioni, mira a porre fine ad una lite in essere od a prevenirne di future (art. 1965 c.c.).E' indubbio che i crediti relativi alla gestione dei rifugiati, fatti valere in questo giudizio, derivano da titolo connesso a quello su cui si fondavano le pretese creditorie che hanno dato luogo all'accordo transattivo e, pertanto, sono stati regolati in via transattiva con la rinuncia dell'attore a farli valere in altra sede.Quanto alle somme pretese per mancato svincolo di polizze fideiussorie, che rappresentano pretese risarcitorie diverse da quelle creditorie di natura contrattuale maturate per la gestione dei rifugiati, dunque esulanti dall'oggetto della transazione, va, invece, rilevato che il di Palagiano ha, prima della proposizione del presente CP_1
giudizio instaurato con citazione notificata il 25/6/2024, autorizzato il relativo svincolo, con provvedimento del 27/3/2024.Per l'effetto, la pretesa di pagamento delle somme vincolate alla garanzia fideiussoria è
infondata in quanto, prima del giudizio, l'attore, in virtù dell'autorizzazione scritta del convenuto, era stato
3 già messo in grado di liberare dalla garanzia le somme in questione.Per i motivi esposti le domande proposte dall'attore vanno respinte con la sua condanna (art. 91 c.p.c.) alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, liquidate e distratte come da separato dispositivo, secondo minimi tariffari attesa l'esigua attività difensiva resasi necessaria per la definizione del presente giudizio attraverso atti difensivi sostanzialmente ripetitivi delle medesime questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato, Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nelle due cause di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Rigetta le domande proposte dall'attore;
2) Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
Palagiano liquidate in euro 7.052,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali in misura di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Raffaele Montanaro dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 4/5/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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