Articolo 8 della Legge 27 ottobre 1965, n. 1200
Articolo 7Articolo 9
Versione
10 novembre 1965
Art. 8.
I progetti da finanziare in base alla presente legge debbono riguardare opere complete, per natura idonee a soddisfare il servizio cui sono destinate. Tra le opere contemplate dalla presente legge sono compresi i mezzi meccanici fissi o mobili per il carico, lo scarico, il deposito e il trasporto di merci.
Entrata in vigore il 10 novembre 1965