TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/10/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 1706/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite al N. 1706/2025 R.G. Sezione Lavoro, aventi ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: categoria e qualifica” e vertente
TRA
( ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ); ( ); C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ); - avv. TROMBETTA Parte_4 C.F._4
EM ( ); avv. ESPOSITO DONATELLO C.F._5
( ); C.F._6
RICORRENTI
E
( - avv. TORRENTE ANTONIO Controparte_1 P.IVA_1
( ); C.F._7
) - avv. TORRENTE ANTONIO Controparte_2 P.IVA_2
( ); C.F._7
RESISTENTI
Pagina 1 di 6 r.g. 1706/25
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi, successivamente riuniti ricorrendo le condizioni di cui all'art. 151 disp. att. c.p.c., le parti attrici di cui in epigrafe chiedevano al giudice del lavoro adito, in via principale, di accertare il loro diritto a essere inquadrati nel superiore livello 3B di inquadramento di cui al ccnl di settore sin dalla data della loro assunzione e di condannare le controparti al pagamento della relative differenze retributive, da calcolarsi in separato giudizio. Esponevano, in particolare, di essere addetti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Castellammare di Stabia e di essere sempre stati inquadrati e retribuiti come lavoratori di livello J/2B, laddove, in realtà, gli erano state continuativamente affidate mansioni di addetto alla raccolta a mezzo di veicolo auto-compattatore, riconducibili al potiore terzo livello.
Instauratosi il contraddittorio, le parti resistenti si costituivano in ciascun giudizio con separate memorie difensive, concludendo come in atti per il rigetto delle domande attoree.
Le istanze attoree sono fondate e meritano accoglimento, così come già deciso in altri precedenti casi del tutto analoghi affrontati da questo
Ufficio e che, in assenza di validi elementi in senso contrario, meritano di essere confermati.
Come è noto, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (cfr. ex multis Cass n. 26234/08 laddove l'impugnata sentenza, con motivazione ritenuta corretta dalla S.C., aveva affermato il diritto di un dipendente della Metropolitana di Roma, già inquadrato nel
Pagina 2 di 6 r.g. 1706/25
quarto livello in virtù dello svolgimento di funzioni di concetto svolte su direttive di massima, all'inquadramento nel quinto livello, immediatamente superiore, avendo accertato, previa definizione delle mansioni di tale superiore livello, che l'attività era svolta dal dipendente medesimo in autonomia e consisteva nella preparazione di dati informatici e nell'insegnamento ad altro personale dell'uso della apparecchiature informatiche anche in sedi diverse dalla propria - conformi Cass. n.
26233/08; Cass. n. 17896/07; Cass. n. 3069/05).
Sempre in diritto, va ora evidenziato che, secondo il ccnl pacificamente applicato, appartengono al livello J i “lavoratori che eseguono operazioni esecutive semplici, anche utilizzando attrezzature, macchinari o strumenti a motore, che non richiedono né la conduzione di veicoli né conoscenze professionali specifiche ma un periodo minimo di pratica. Profili esemplificativi: - addetto allo spazzamento manuale e attività accessorie (vuotatura cestini, raccolta foglie, ecc.); - addetto alla raccolta manuale anche con modalità porta a porta e/o con raccolta al servizio di autocompattatori e/o spazzatrici;
- addetto ad attività di carico/scarico, pulizia e diserbo aree verdi e cimiteriali, pubbliche affissioni/disaffissioni, cancellazione scritte murali”.
Sono propri del II livello professionale i “lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del I livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di cat. B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello III. Profili esemplificativi;
addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli”.
Invece, il medesimo ccnl inquadra nei lavoratori di III livello coloro
“che sono adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l'ausilio di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B. Svolgono attività esecutive, sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro,
Pagina 3 di 6 r.g. 1706/25
acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Profili esemplificativi: addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori”.
Orbene, anche se si presenta alquanto similare l'area semantica tra le categorie, il discrimen, a parere del giudicante, consiste unicamente nel fatto che, per i soli lavoratori del superiore III livello, il mezzo condotto non deve avere natura comune ed essere di semplice utilizzo, ma deve essere caratterizzato da una certa complessità. Invero, ciò si ricava dall'utilizzo, da un lato, della locuzione “svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale” (per la III categoria) e, dall'altro, della frase “eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche” (per la II categoria). Ma la differenza è ancora più marcata laddove la normativa pattizia procede all'esemplificazione dei profili lavorativi inerenti alle due categorie professionali, atteso che, mentre per la categoria più bassa il lavoratore procede alla raccolta “con l'ausilio di veicoli” tout court, per il livello potiore le parti sociali hanno inteso specificare che tali veicoli debbono essere di tipo “spazzatrici, innaffiatrici, compattatori”. Quanto al livello J, lo stesso viene riservato ai soli operai che operano senza l'utilizzo diretto dei veicoli (tale è interpretabile, sul piano sistematico, la locuzione “raccolta al servizio di autocompattatori/spazzatrici”).
In definitiva, secondo il parere del decidente, il lavoratore di livello J è quello che non utilizza veicoli per la propria attività ovvero non è a diretto contatto con gli stessi;
quello di II livello utilizza veicoli semplici, come tali non dotati di particolari macchinari utilizzabili nel processo produttivo della raccolta dei rifiuti, come, ad es., quelli dotati di mera vasca nella quale adagiare i rifiuti;
viceversa, i lavoratori appartenenti al III livello sono coloro che utilizzano veicoli complessi, dotati di meccanismi che contemplano dispositivi per lo spazzamento automatico o l'innaffiamento ovvero che trattano i rifiuti compattandoli per ridurne il volume.
Pagina 4 di 6 r.g. 1706/25
Né si presenta utile, ai fini per cui è causa, accertare se il lavoratore sia stato addetto esclusivamente alla guida del suddetto veicolo speciale, atteso che, secondo la lettera della norma pattizia, il III livello è comunque attribuibile a tutti coloro che utilizzano il compattatore per la raccolta dei rifiuti, a prescindere dalla sua conduzione (“sono adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l'ausilio di veicoli… addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori”). Pertanto, la disposizione collettiva fa riferimento in genere all'utilizzo o all'ausilio dei veicoli tipo compattatore, non necessariamente a coloro che lo guidino.
Appare, pertanto, speciosa e del tutto irrilevante la differenza tra i veicoli “compattatori” propriamente detti e i mezzi cd. “costipatori”, atteso che anche questi ultimi presentano un sistema a pala di compattazione dei rifiuti, idoneo a consentirne il carico di una maggiore quantità, seppure con minore efficacia dei compattatori che utilizzano un sistema di
“contropressione alla compattazione”.
Ne consegue che il ccnl va interpretato nel senso che le parti sociali non hanno operato una distinzione tra veicoli “compattatori” e veicoli
“costipatori” in senso propriamente tecnico, ma, invece, hanno inteso utilizzare in via anodina il termine compattatore per indicare qualunque mezzo che utilizzi un sistema di compattazione dei rifiuti e sia comunque conducibile con la patente di cat. B, laddove, i lavoratori di II categoria sono coloro che utilizzano tutte le altre tipologie di veicoli, di semplice utilizzazione. In altri termini, nella volontà delle parti stipulanti il ccnl l'indicazione del “compattatore” non si accompagna ad alcun rapporto di compressione o a una particolare tecnologia del mezzo rispetto al quale rileva solo la funzione svolta;
ne consegue che la suddetta distinzione non trova alcun riscontro nei testi contrattuali.
Tornando al caso che qui occupa, deve essere rilevato che le parti resistenti non solo non hanno contestato il fatto che ciascun ricorrente sia stato occupato quantomeno come accompagnatore nella raccolta dei rifiuti con l'utilizzo di veicolo munito di pala costipatrice, ma anche la circostanza che il lavoratore non sia stato impiegato come autista ovvero che il veicolo
Pagina 5 di 6 r.g. 1706/25
non fosse un vero e proprio auto-compattatore non assumono, quoad effectum, alcuna rilevanza.
Va, pertanto, dichiarato il diritto dei ricorrenti al superiore inquadramento rivendicato e le resistenti condannate in via generica al pagamento delle conseguenziali differenze retributive.
Ogni altra questione può ritenersi assorbita.
Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'intervenuta riunione di posizioni sostanzialmente analoghe.
P. Q. M.
1) accoglie i ricorsi riuniti e, per l'effetto, dichiara il diritto di ciascuna parte ricorrente a essere inquadrata, per tutta la durata del rapporto di lavoro espletato in favore delle parti resistenti, nel livello professionale 3B del ccnl applicato e condanna le stesse al pagamento delle conseguenziali differenze retributive;
2) condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dai ricorrenti, liquidate in € 4.010,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite al N. 1706/2025 R.G. Sezione Lavoro, aventi ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: categoria e qualifica” e vertente
TRA
( ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ); ( ); C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ); - avv. TROMBETTA Parte_4 C.F._4
EM ( ); avv. ESPOSITO DONATELLO C.F._5
( ); C.F._6
RICORRENTI
E
( - avv. TORRENTE ANTONIO Controparte_1 P.IVA_1
( ); C.F._7
) - avv. TORRENTE ANTONIO Controparte_2 P.IVA_2
( ); C.F._7
RESISTENTI
Pagina 1 di 6 r.g. 1706/25
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi, successivamente riuniti ricorrendo le condizioni di cui all'art. 151 disp. att. c.p.c., le parti attrici di cui in epigrafe chiedevano al giudice del lavoro adito, in via principale, di accertare il loro diritto a essere inquadrati nel superiore livello 3B di inquadramento di cui al ccnl di settore sin dalla data della loro assunzione e di condannare le controparti al pagamento della relative differenze retributive, da calcolarsi in separato giudizio. Esponevano, in particolare, di essere addetti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Castellammare di Stabia e di essere sempre stati inquadrati e retribuiti come lavoratori di livello J/2B, laddove, in realtà, gli erano state continuativamente affidate mansioni di addetto alla raccolta a mezzo di veicolo auto-compattatore, riconducibili al potiore terzo livello.
Instauratosi il contraddittorio, le parti resistenti si costituivano in ciascun giudizio con separate memorie difensive, concludendo come in atti per il rigetto delle domande attoree.
Le istanze attoree sono fondate e meritano accoglimento, così come già deciso in altri precedenti casi del tutto analoghi affrontati da questo
Ufficio e che, in assenza di validi elementi in senso contrario, meritano di essere confermati.
Come è noto, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (cfr. ex multis Cass n. 26234/08 laddove l'impugnata sentenza, con motivazione ritenuta corretta dalla S.C., aveva affermato il diritto di un dipendente della Metropolitana di Roma, già inquadrato nel
Pagina 2 di 6 r.g. 1706/25
quarto livello in virtù dello svolgimento di funzioni di concetto svolte su direttive di massima, all'inquadramento nel quinto livello, immediatamente superiore, avendo accertato, previa definizione delle mansioni di tale superiore livello, che l'attività era svolta dal dipendente medesimo in autonomia e consisteva nella preparazione di dati informatici e nell'insegnamento ad altro personale dell'uso della apparecchiature informatiche anche in sedi diverse dalla propria - conformi Cass. n.
26233/08; Cass. n. 17896/07; Cass. n. 3069/05).
Sempre in diritto, va ora evidenziato che, secondo il ccnl pacificamente applicato, appartengono al livello J i “lavoratori che eseguono operazioni esecutive semplici, anche utilizzando attrezzature, macchinari o strumenti a motore, che non richiedono né la conduzione di veicoli né conoscenze professionali specifiche ma un periodo minimo di pratica. Profili esemplificativi: - addetto allo spazzamento manuale e attività accessorie (vuotatura cestini, raccolta foglie, ecc.); - addetto alla raccolta manuale anche con modalità porta a porta e/o con raccolta al servizio di autocompattatori e/o spazzatrici;
- addetto ad attività di carico/scarico, pulizia e diserbo aree verdi e cimiteriali, pubbliche affissioni/disaffissioni, cancellazione scritte murali”.
Sono propri del II livello professionale i “lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del I livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di cat. B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello III. Profili esemplificativi;
addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli”.
Invece, il medesimo ccnl inquadra nei lavoratori di III livello coloro
“che sono adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l'ausilio di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B. Svolgono attività esecutive, sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro,
Pagina 3 di 6 r.g. 1706/25
acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Profili esemplificativi: addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori”.
Orbene, anche se si presenta alquanto similare l'area semantica tra le categorie, il discrimen, a parere del giudicante, consiste unicamente nel fatto che, per i soli lavoratori del superiore III livello, il mezzo condotto non deve avere natura comune ed essere di semplice utilizzo, ma deve essere caratterizzato da una certa complessità. Invero, ciò si ricava dall'utilizzo, da un lato, della locuzione “svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale” (per la III categoria) e, dall'altro, della frase “eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche” (per la II categoria). Ma la differenza è ancora più marcata laddove la normativa pattizia procede all'esemplificazione dei profili lavorativi inerenti alle due categorie professionali, atteso che, mentre per la categoria più bassa il lavoratore procede alla raccolta “con l'ausilio di veicoli” tout court, per il livello potiore le parti sociali hanno inteso specificare che tali veicoli debbono essere di tipo “spazzatrici, innaffiatrici, compattatori”. Quanto al livello J, lo stesso viene riservato ai soli operai che operano senza l'utilizzo diretto dei veicoli (tale è interpretabile, sul piano sistematico, la locuzione “raccolta al servizio di autocompattatori/spazzatrici”).
In definitiva, secondo il parere del decidente, il lavoratore di livello J è quello che non utilizza veicoli per la propria attività ovvero non è a diretto contatto con gli stessi;
quello di II livello utilizza veicoli semplici, come tali non dotati di particolari macchinari utilizzabili nel processo produttivo della raccolta dei rifiuti, come, ad es., quelli dotati di mera vasca nella quale adagiare i rifiuti;
viceversa, i lavoratori appartenenti al III livello sono coloro che utilizzano veicoli complessi, dotati di meccanismi che contemplano dispositivi per lo spazzamento automatico o l'innaffiamento ovvero che trattano i rifiuti compattandoli per ridurne il volume.
Pagina 4 di 6 r.g. 1706/25
Né si presenta utile, ai fini per cui è causa, accertare se il lavoratore sia stato addetto esclusivamente alla guida del suddetto veicolo speciale, atteso che, secondo la lettera della norma pattizia, il III livello è comunque attribuibile a tutti coloro che utilizzano il compattatore per la raccolta dei rifiuti, a prescindere dalla sua conduzione (“sono adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l'ausilio di veicoli… addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori”). Pertanto, la disposizione collettiva fa riferimento in genere all'utilizzo o all'ausilio dei veicoli tipo compattatore, non necessariamente a coloro che lo guidino.
Appare, pertanto, speciosa e del tutto irrilevante la differenza tra i veicoli “compattatori” propriamente detti e i mezzi cd. “costipatori”, atteso che anche questi ultimi presentano un sistema a pala di compattazione dei rifiuti, idoneo a consentirne il carico di una maggiore quantità, seppure con minore efficacia dei compattatori che utilizzano un sistema di
“contropressione alla compattazione”.
Ne consegue che il ccnl va interpretato nel senso che le parti sociali non hanno operato una distinzione tra veicoli “compattatori” e veicoli
“costipatori” in senso propriamente tecnico, ma, invece, hanno inteso utilizzare in via anodina il termine compattatore per indicare qualunque mezzo che utilizzi un sistema di compattazione dei rifiuti e sia comunque conducibile con la patente di cat. B, laddove, i lavoratori di II categoria sono coloro che utilizzano tutte le altre tipologie di veicoli, di semplice utilizzazione. In altri termini, nella volontà delle parti stipulanti il ccnl l'indicazione del “compattatore” non si accompagna ad alcun rapporto di compressione o a una particolare tecnologia del mezzo rispetto al quale rileva solo la funzione svolta;
ne consegue che la suddetta distinzione non trova alcun riscontro nei testi contrattuali.
Tornando al caso che qui occupa, deve essere rilevato che le parti resistenti non solo non hanno contestato il fatto che ciascun ricorrente sia stato occupato quantomeno come accompagnatore nella raccolta dei rifiuti con l'utilizzo di veicolo munito di pala costipatrice, ma anche la circostanza che il lavoratore non sia stato impiegato come autista ovvero che il veicolo
Pagina 5 di 6 r.g. 1706/25
non fosse un vero e proprio auto-compattatore non assumono, quoad effectum, alcuna rilevanza.
Va, pertanto, dichiarato il diritto dei ricorrenti al superiore inquadramento rivendicato e le resistenti condannate in via generica al pagamento delle conseguenziali differenze retributive.
Ogni altra questione può ritenersi assorbita.
Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'intervenuta riunione di posizioni sostanzialmente analoghe.
P. Q. M.
1) accoglie i ricorsi riuniti e, per l'effetto, dichiara il diritto di ciascuna parte ricorrente a essere inquadrata, per tutta la durata del rapporto di lavoro espletato in favore delle parti resistenti, nel livello professionale 3B del ccnl applicato e condanna le stesse al pagamento delle conseguenziali differenze retributive;
2) condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dai ricorrenti, liquidate in € 4.010,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 6 di 6