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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 4691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4691 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
n.3941/2025 R.G.L.
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
FA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON L'AVV.TO MIKELANGELO DI LELLA
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CON GLI AVV.TI STEFANO ROVELLI E FRANCESCO SERAFINO
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 02/04/2025, conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – MIM - Controparte_1 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto;
Condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova Controparte_1 ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto;
Condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova Controparte_1 ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. Ciò posto, il ricorrente espone di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato dal
01.09.1991 nella qualifica di collaboratore amministrativo e successivamente dal 01.09.2017 nella qualifica di Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi, attualmente in servizio presso un'Istituzione scolastica ricadente nella circoscrizione del Tribunale di Milano (doc. 1).
A seguito del positivo superamento dell'anno di formazione e prova, quindi, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, il ricorrente faceva istanza di ricostruzione integrale della carriera al fine di beneficiare del servizio complessivamente reso sia a fini giuridici che economici, comprensivo quindi anche dell'anzianità maturata prima della conferma in ruolo.
Con decreto dirigenziale dall'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia – Istituto Comprensivo
IC A.Diaz/Vaprio D'Adda – MIIC8B3004 prot. n. 1425 del 04.11.2019 (doc. 1 v. decreto di ricostruzione di carriera) l'Amministrazione resistente provvedeva in modo incompleto e parziale siccome non computava l'anno 2013, escludendo tout court l'intera annualità, ancorché regolarmente svolta, dai periodi oggetto di ricostruzione come se il ricorrente non avesse affatto lavorato e, conseguentemente, annullando qualsiasi beneficio derivante dall'effettivo espletamento delle prestazioni di docente supplente.
La motivazione addotta a fondamento di tale decisione si basava sul c.d. blocco degli scatti di anzianità, che il Legislatore aveva introdotto in una fase emergenziale per il contenimento della spesa pubblica, con plurimi interventi estesi per il triennio 2010-2013.
In particolare, come noto, l'art. 9, commi 1 e 2 del d.l. 31.05.2010 n. 78 (conv. con L. 30.07.2010 n.
122), come modificato dall'art. 1, co. 1 del d.P.R. 04.09.2013 n. 122, aveva previsto che nel suddetto periodo il trattamento economico complessivo dei dipendenti non potesse superare quello attribuito per l'anno 2010, così addivenendosi ad un “congelamento stipendiale” derivante dal divieto di incrementare gli importi dovuti in ragione dell'eventuale maturazione di uno scatto stipendiale. Sulla scorta di un'interpretazione del dettato normativo ritenuta erronea dalla difesa attorea,
l'Amministrazione resistente assumeva che l'annualità in questione non avesse alcun valore giuridico ed economico nello sviluppo della carriera del docente, sostanzialmente creando una fittizia interruzione in un iter – in realtà - unitario.
In tal modo, quindi, si veniva a determinare la produzione di effetti ultra-attivi della disposizione normativa, ben oltre il periodo di validità del blocco, nonché finanche progressivi, siccome il mancato computo dell'annualità comportava la sterilizzazione dell'annualità nel complessivo calcolo dell'anzianità di carriera, con ogni effetto ai fini della individuazione dei livelli stipendiali disciplinati dalla fonte pattizia (doc. 3). Stando alla prospettazione attorea, l'illegittimità di tale interpretazione sarebbe stata ormai definitivamente acclarata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. civ., Sez. Lav., 11.06.2024 n. 16133).
In punta di fatto, il ricorso sottolinea come l'interpretazione adottata e posta a fondamento del provvedimento di ricostruzione di carriera abbia comportato, negli anni, l'erogazione di un trattamento economico (vedi doc. 3, di gran lunga inferiore rispetto a quello Pt_2 effettivamente spettante.
3. Così delineata la fattispecie, si prende atto che parte attrice ha dichiarato di rinunciare ai capi della domanda relativi al riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali, con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto, prendendo atto della chiara posizione espressa dalla giurisprudenza di legittimità nelle more del giudizio.
Ha invece insistito per il riconoscimento dell'annualità 2013 unicamente ai fini giuridici, previdenziali e di carriera.
Dato atto di quanto innanzi, la domanda – così circoscritta – è meritevole di accoglimento.
L'art. 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 prevede quanto segue: «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011
e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti», anni questi poi recuperati con il Decreto
Interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 13 marzo
2013.
L'art. 1, comma 1, lett. b) del DPR n. 122/2013 dispone: «b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013».
L'art. 9, comma 23, del D.L. cit., costituisce applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21, del medesimo D.L. n. 78/2010: “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni
2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”.
Il tenore testuale dei due commi considerati (21 e 23 dell'art. 9 D.L. n. 78/2010), esclude l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
L'anzianità maturata nell'anno 2013, quindi, non è utile ai fini economici.
Conserva però effetto ai fini giuridici per tutti i pubblici dipendenti, ad esempio ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei cinque anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35, comma 5 bis, D.lgs. n. 165/2001.
La Suprema Corte (Cass., ord., 11 giugno 2024 n. 16133, relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici
(essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
La motivazione dell'ordinanza prosegue affermando che “nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata «limitatamente alla parte in cui … ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014», non quindi nella parte in cui il è stato condannato a pagare differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È CP_2 pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così
l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.”
Dal CCNL 1994/1997 in poi le retribuzioni dei docenti prevedono, come è noto, aumenti legati alla maturazione degli anni di anzianità, secondo una progressione che prevede sette posizioni o fasce stipendiali (0-2; 3-8; 9-14; 15-20; 21-27; 28-34; 35 e oltre) all'interno delle quali è venuta meno la progressione meramente economica legata alla maturazione degli scatti biennali di anzianità, prevista dall'art. 53 della legge 312/1980, il cui dettato si riferisce unicamente agli insegnanti di religione (art. 66, comma 7, CCNL 1994/1997).
Ciò significa che il blocco previsto dall'art. 9 del DL 78/2010 non può che riferirsi a tali disposizioni contrattuali vigenti implicando, dunque, il differimento della maturazione dell'anzianità necessaria ai fini economici per passare da una fascia stipendiale all'altra.
Occorre altresì rammentare che la Corte Costituzionale ha ripetutamente sancito la legittimità costituzionale della disciplina sostanziale in esame (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n.
310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 178/2015; Corte Cost. n. 96/2016; Corte Cost. n.
200/2018).
Nelle more del presente giudizio è poi intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione, in materia, con la sentenza n. 13618 del 21 maggio 2025, precisando quanto segue: “
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera
l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”
In conclusione, l'annualità 2013 deve considerarsi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti” ma è invece rilevante come anzianità maturata, ai soli fini giuridici.
Sussistono i presupposti per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o respinta, così provvede:
- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013;
- Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione ad ogni ulteriore e diversa domanda;
- Dispone la integrale compensazione delle spese di lite.
Sentenza esecutiva.
Milano,
31/10/2025 Il Giudice
Camilla FA
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
FA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON L'AVV.TO MIKELANGELO DI LELLA
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CON GLI AVV.TI STEFANO ROVELLI E FRANCESCO SERAFINO
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 02/04/2025, conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – MIM - Controparte_1 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto;
Condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova Controparte_1 ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto;
Condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova Controparte_1 ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. Ciò posto, il ricorrente espone di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato dal
01.09.1991 nella qualifica di collaboratore amministrativo e successivamente dal 01.09.2017 nella qualifica di Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi, attualmente in servizio presso un'Istituzione scolastica ricadente nella circoscrizione del Tribunale di Milano (doc. 1).
A seguito del positivo superamento dell'anno di formazione e prova, quindi, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, il ricorrente faceva istanza di ricostruzione integrale della carriera al fine di beneficiare del servizio complessivamente reso sia a fini giuridici che economici, comprensivo quindi anche dell'anzianità maturata prima della conferma in ruolo.
Con decreto dirigenziale dall'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia – Istituto Comprensivo
IC A.Diaz/Vaprio D'Adda – MIIC8B3004 prot. n. 1425 del 04.11.2019 (doc. 1 v. decreto di ricostruzione di carriera) l'Amministrazione resistente provvedeva in modo incompleto e parziale siccome non computava l'anno 2013, escludendo tout court l'intera annualità, ancorché regolarmente svolta, dai periodi oggetto di ricostruzione come se il ricorrente non avesse affatto lavorato e, conseguentemente, annullando qualsiasi beneficio derivante dall'effettivo espletamento delle prestazioni di docente supplente.
La motivazione addotta a fondamento di tale decisione si basava sul c.d. blocco degli scatti di anzianità, che il Legislatore aveva introdotto in una fase emergenziale per il contenimento della spesa pubblica, con plurimi interventi estesi per il triennio 2010-2013.
In particolare, come noto, l'art. 9, commi 1 e 2 del d.l. 31.05.2010 n. 78 (conv. con L. 30.07.2010 n.
122), come modificato dall'art. 1, co. 1 del d.P.R. 04.09.2013 n. 122, aveva previsto che nel suddetto periodo il trattamento economico complessivo dei dipendenti non potesse superare quello attribuito per l'anno 2010, così addivenendosi ad un “congelamento stipendiale” derivante dal divieto di incrementare gli importi dovuti in ragione dell'eventuale maturazione di uno scatto stipendiale. Sulla scorta di un'interpretazione del dettato normativo ritenuta erronea dalla difesa attorea,
l'Amministrazione resistente assumeva che l'annualità in questione non avesse alcun valore giuridico ed economico nello sviluppo della carriera del docente, sostanzialmente creando una fittizia interruzione in un iter – in realtà - unitario.
In tal modo, quindi, si veniva a determinare la produzione di effetti ultra-attivi della disposizione normativa, ben oltre il periodo di validità del blocco, nonché finanche progressivi, siccome il mancato computo dell'annualità comportava la sterilizzazione dell'annualità nel complessivo calcolo dell'anzianità di carriera, con ogni effetto ai fini della individuazione dei livelli stipendiali disciplinati dalla fonte pattizia (doc. 3). Stando alla prospettazione attorea, l'illegittimità di tale interpretazione sarebbe stata ormai definitivamente acclarata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. civ., Sez. Lav., 11.06.2024 n. 16133).
In punta di fatto, il ricorso sottolinea come l'interpretazione adottata e posta a fondamento del provvedimento di ricostruzione di carriera abbia comportato, negli anni, l'erogazione di un trattamento economico (vedi doc. 3, di gran lunga inferiore rispetto a quello Pt_2 effettivamente spettante.
3. Così delineata la fattispecie, si prende atto che parte attrice ha dichiarato di rinunciare ai capi della domanda relativi al riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali, con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto, prendendo atto della chiara posizione espressa dalla giurisprudenza di legittimità nelle more del giudizio.
Ha invece insistito per il riconoscimento dell'annualità 2013 unicamente ai fini giuridici, previdenziali e di carriera.
Dato atto di quanto innanzi, la domanda – così circoscritta – è meritevole di accoglimento.
L'art. 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 prevede quanto segue: «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011
e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti», anni questi poi recuperati con il Decreto
Interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 13 marzo
2013.
L'art. 1, comma 1, lett. b) del DPR n. 122/2013 dispone: «b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013».
L'art. 9, comma 23, del D.L. cit., costituisce applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21, del medesimo D.L. n. 78/2010: “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni
2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”.
Il tenore testuale dei due commi considerati (21 e 23 dell'art. 9 D.L. n. 78/2010), esclude l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
L'anzianità maturata nell'anno 2013, quindi, non è utile ai fini economici.
Conserva però effetto ai fini giuridici per tutti i pubblici dipendenti, ad esempio ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei cinque anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35, comma 5 bis, D.lgs. n. 165/2001.
La Suprema Corte (Cass., ord., 11 giugno 2024 n. 16133, relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici
(essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
La motivazione dell'ordinanza prosegue affermando che “nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata «limitatamente alla parte in cui … ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014», non quindi nella parte in cui il è stato condannato a pagare differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È CP_2 pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così
l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.”
Dal CCNL 1994/1997 in poi le retribuzioni dei docenti prevedono, come è noto, aumenti legati alla maturazione degli anni di anzianità, secondo una progressione che prevede sette posizioni o fasce stipendiali (0-2; 3-8; 9-14; 15-20; 21-27; 28-34; 35 e oltre) all'interno delle quali è venuta meno la progressione meramente economica legata alla maturazione degli scatti biennali di anzianità, prevista dall'art. 53 della legge 312/1980, il cui dettato si riferisce unicamente agli insegnanti di religione (art. 66, comma 7, CCNL 1994/1997).
Ciò significa che il blocco previsto dall'art. 9 del DL 78/2010 non può che riferirsi a tali disposizioni contrattuali vigenti implicando, dunque, il differimento della maturazione dell'anzianità necessaria ai fini economici per passare da una fascia stipendiale all'altra.
Occorre altresì rammentare che la Corte Costituzionale ha ripetutamente sancito la legittimità costituzionale della disciplina sostanziale in esame (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n.
310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 178/2015; Corte Cost. n. 96/2016; Corte Cost. n.
200/2018).
Nelle more del presente giudizio è poi intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione, in materia, con la sentenza n. 13618 del 21 maggio 2025, precisando quanto segue: “
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera
l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”
In conclusione, l'annualità 2013 deve considerarsi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti” ma è invece rilevante come anzianità maturata, ai soli fini giuridici.
Sussistono i presupposti per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o respinta, così provvede:
- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013;
- Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione ad ogni ulteriore e diversa domanda;
- Dispone la integrale compensazione delle spese di lite.
Sentenza esecutiva.
Milano,
31/10/2025 Il Giudice
Camilla FA