Ordinanza collegiale 15 gennaio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00362/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03637/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3637 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Fierro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Torino, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore della Provincia di Torino, prot. n. -OMISSIS-, avente a oggetto il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari del ricorrente nonché di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quello impugnato, ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026 il dott. LU AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato il 4 dicembre 2025 e depositato il successivo 30 dicembre, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’amministrazione procedente ha respinto la propria istanza volta al rinnovo del proprio permesso di soggiorno per motivi famigliari.
2. Con il proprio ricorso il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, commi 5 e 9, del d.lgs. 286/1998 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente perché essa avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a cui si aggiungerebbe la sproporzionalità della determinazione impugnata.
3. All’esito dell’udienza camerale del 14 gennaio 2026 il Collegio ha assegnato un termine alla ricorrente per perdere posizione su un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
4. Il 24 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato una memoria in cui sostiene di aver censurato il provvedimento, perché le regole dell’azione amministrativa sarebbero state violate.
5. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Come evidenziato, la controversia in oggetto riguarda il provvedimento della Questura con cui è stata respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Invero, ai sensi dell’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286/98 « Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 ».
Sul punto, la consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ha chiarito che la disposizione de qua « assegna alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie riguardanti i provvedimenti relativi al ricongiungimento familiare e al rilascio, al rinnovo o alla revoca di permessi di soggiorno per motivi familiari. Di conseguenza, il giudice ordinario deve essere adito "non solo in sede di impugnazione del provvedimento di diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare o di rifiuto di rilascio, o di rinnovo, del permesso per motivi di famiglia, ma anche in sede di autonomo giudizio di accertamento del diritto di conseguire il nulla osta oppure il permesso per motivi di famiglia suddetti » ( ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 29 ottobre 2012, n. 2623; da ultimo, 10 marzo 2016, n. 498).
Né è possibile ritenere che l’asserito obbligo dell’amministrazione di valutare i presupposti per rilasciare un permesso di soggiorno a diverso titolo sia idonea a radicare la giurisdizione di questo giudice, posto che in caso contrario il riparto sarebbe determinato dalle censure proposte e non da criteri predeterminati.
Per tali ragioni, del tutto irrilevante ai fini de quibus sono le asserzioni del ricorrente contenute nella propria memoria del 24 gennaio 2026 in quanto in esse lo straniero si limita a sostenere di aver censurato una serie di regole concerniti l’esercizio del potere amministrativo, giungendo sino a dichiarare che non sussistevano i motivi per il rilascio del proprio titolo di soggiorno per motivi famigliari (« Nel caso di specie, infatti, la posizione del ricorrente non è qualificabile come diritto soggettivo perfetto, in quanto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari presuppone la permanenza della convivenza con il coniuge italiano (requisito che è venuto a mancare nel caso di specie) e la conversione del permesso in altro tipo presuppone una valutazione discrezionale dell'Amministrazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge ») che resta, però, l’oggetto della propria istanza e, quindi, l’elemento idoneo a individuare il giudice giusdicente.
Del resto, lo stesso provvedimento impugnato dà espressamente atto che il procedimento nasce da una « istanza presentata in data -OMISSIS- dal cittadino brasiliano -ricorrente- nato a [...] il [...] CUI -OMISSIS-, tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. c del D. Lgs. nr. 286/98, in quanto convivente con il familiare entro il II grado avente la cittadinanza italiana, la coniuge -OMISSIS- nata ll 28/12/1988 » e non dalla possibilità di convertire il proprio titolo in un altro permesso di soggiorno, che rappresenta solo una facoltà subordinata al mancato accoglimento della domanda principale e, pertanto, oggetto di sindacato dal giudice munito di giurisdizione ratione materiae .
6. Per quanto sopra esposto la presente controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, con la precisazione a mente della quale la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore di quello ordinario determina gli effetti, in ordine alla prosecuzione del giudizio presso il giudice munito di giurisdizione, di cui all'art. 11 del cod. proc. amm.
7. In considerazione dell'arresto della controversia ad una fase preliminare, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, con prosecuzione del giudizio presso il giudice munito di giurisdizione, ex art. 11 del cod. proc. amm.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti negli atti di causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA ER, Presidente
LU AV, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU AV | RA ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.