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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/09/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art.127-ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 382-392/2024 R.G.L.
TRA
- in persona del legale rappresentante, rappr.to Parte_1
e difeso dagli Avv.ti Susanna Mazzaferri, Floro Flori e Silvana Mariotti come da procura generale alle liti
Parte appellante
Parte_2
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli
[...]
Avv.ti Paola D'Ilio e Guglielmo Corsalini per procura generale alle liti
Parte appellante
E in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura alle liti Controparte_1 in atti dall'Avv. Marco Tirini
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Ancona in funzione di giudice del lavoro Controparte_1 proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 303 2022 00014166 69 000 notificatole in data 11 novembre 2022, quindi instava per l'accertamento negativo del maggior credito contributivo vantato dall' di cui ai verbali unici di accertamento n. 9737 e n. 9738 del 24 maggio 2022 Pt_1 dell'ITL di Ancona, notificati rispettivamente il 6 e il 7 giugno 2022, nonché per l'annullamento dell'atto di variazione del rapporto assicurativo del 13 ottobre 2022, notificato il 14 ottobre Pt_2
2022; il tutto in relazione al disconoscimento dei contratti d'opera sottoscritti da essa Società per determinati periodi con ciascuno dei Farmacisti, ivi meglio indicati, iscritti agli ordini professionali di competenza territoriale, ed alla riqualificazione degli stessi come contratti di lavoro subordinato.
Con sentenza del 10 giugno 2024 l'adito Tribunale dichiarava illegittima l'iscrizione a ruolo di cui all'avviso di addebito opposto, nonché la variazione del rapporto assicurativo sul Pt_2 presupposto di illegittimità della pretesa vantata con verbali unici di accertamento, quindi condannava e l' in solido a rifondere a le spese di lite. Pt_1 Pt_2 Controparte_1
Con distinti ricorsi depositati rispettivamente il 25 novembre ed il 2 dicembre 2024 l' e Pt_1
l' hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendo l'errore del primo giudice Pt_2 nello sconfessare gli esiti dell'accertamento ispettivo, fondato su una molteplicità di seri e pregnanti elementi alla stregua dei quali avrebbe dovuto riconoscersi il carattere fittizio dei contratti d'opera oggetto di disconoscimento, dunque la effettiva natura subordinata dei rapporti intercorsi con gli indicati tutti soggetti al potere di eterodirezione esercitato nei loro confronti dalla Parte_3
Società originaria opponente con modalità sostanzialmente identiche a quelle utilizzate nei riguardi dei Farmacisti formalmente dipendenti. Gli Istituti appellanti hanno chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi l'opposizione spiegata dalla ricorrente in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado. ha resistito ai gravami e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, disposta la riunione dei giudizi per unicità della vicenda trattata, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli sono fondati e vanno accolti per i motivi di seguito esposti. il Collegio ritiene che gli elementi di valutazione raccolti dagli organi ispettivi e trasfusi nel verbale di accertamento siano sufficienti a palesare l'effettiva natura subordinata dei rapporti intercorsi tra la Società originaria opponente ed i farmacisti sottoscrittori dei formali contratti d'opera in contestazione.
Al riguardo, la decisione adottata dal Tribunale non appare condivisibile, in quanto si fonda su una valutazione di mera compatibilità dello schema contrattuale adottato dalle parti con il profilo della relativa esecuzione, senza adeguatamente valorizzare tutti quegli aspetti fattuali che hanno caratterizzato l'intero contesto lavorativo in cui si è collocata l'attività tanto dei Farmacisti
“autonomi” quanto dei Farmacisti formalmente assunti in regime di subordinazione;
aspetti che, viceversa, adeguatamente soppesati, rivelano nella sostanza la sottoposizione degli uni e degli altri ad un identico regime e ad un trattamento pressoché indifferenziato, per tutti contraddistinto da una forma “affievolita” di assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare esercitato dalla
Società, in base a modalità essenzialmente coerenti con la natura intellettuale e professionale dell'attività prestata, in virtù della quale il sottostare del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata, tutt'altro che netta, nondimeno caratterizzante il vincolo della subordinazione, come chiarito dalla Suprema Corte in seno a numerose pronunce (cfr. Cass.n.5436/2019;
Cass.n.8444/2020; Cass.n. 15955/2024), sulla scorta delle quali è possibile affermare che la connotazione intellettuale della prestazione resa da determinate figure professionali - per le quali vige l'obbligo di iscrizione all'Albo - implica che la natura subordinata del rapporto di lavoro vada accertata non soltanto alla stregua del principale parametro normativo della soggezione al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, “….ma, soprattutto, in base ad una valutazione globale e pregnante di tutti gli indici sussidiari, quali la collaborazione, la continuità delle prestazioni, l'individuazione di un monte orario settimanale (pur nell'autonoma determinazione del tempo lavoro), il pagamento a cadenze fisse di una retribuzione predeterminata, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo stabilito dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una struttura imprenditoriale….” (così, Cass.n.15955/2024).
Al riguardo, in primo luogo occorre dare atto della maggiore valenza probatoria delle dichiarazioni rese da tutti i ai verbalizzanti nell'immediatezza dell'accesso ispettivo, Parte_3 rispetto alle dichiarazioni dai medesimi rese in udienza, anche alla luce dell'informazione fornita in sede di escussione giudiziale dal teste , in merito all'incontro in azienda ed al Testimone_1 confronto avuto con il difensore della Società opponente in epoca di poco successiva all'accesso ispettivo;
sorge, infatti, il legittimo sospetto che il primo, spontaneo racconto circa i concreti aspetti organizzativi dell'attività, da cui si evincono numerosi elementi a sostegno dell'assenza di autonomia, sia stato rivisitato, in modo da renderlo più compatibile con la prospettazione dei fatti offerta dall'opponente.
Pertanto, avuto riguardo essenzialmente ai contenuti pressoché concordi delle dichiarazioni rese in sede ispettiva da tutti i si delinea il quadro di un'organizzazione aziendale Parte_3 incentrata sull'unilateralità delle scelte decisionali della Società appellata, in primo luogo in tema di classificazione dei professionisti come autonomi o come dipendenti, del tutto sganciata da considerazioni inerenti alla differente natura dell'incarico, laddove, viceversa, è emersa la piena fungibilità ed alternanza degli uni e degli altri, rispetto sia all'articolazione dei turni di lavoro che alla tipologia dei compiti a ciascuno assegnabili e da ciascuno svolti con le medesime modalità operative, indifferentemente presso uno qualsiasi dei punti vendita dislocati sul territorio (c.d. corner), in base all'esigenza di copertura di posti anche solo temporaneamente vacanti, ed in forza di unilaterale valutazione della Società.
E' emerso, inoltre, che i autonomi, non diversamente dai dipendenti, dovessero Parte_3 comunicare le proprie assenze e riceverne autorizzazione;
la circostanza, pure emersa, che vi fosse una certa elasticità nel criterio delle sostituzioni non sembra contraddire il carattere eterodeterminato dell'articolazione dell'orario di lavoro, a tutti indifferentemente imposto entro precisi termini quantitativi e con un numero massimo di assenze cumulabili, bensì appare in stretta connessione con la piena fungibilità delle mansioni professionali oggetto di prestazione, in forza della palmare considerazione che rispetto a queste ha minimo rilievo il tratto dell'intuitus personae
e che all'assenza di un Farmacista senza dubbio può supplire qualsiasi altro collega iscritto all'Albo nel disbrigo di incombenze tipicamente ricollegabili all'esercizio della professione, senza che ciò incida in modo apprezzabile sull'interesse produttivo della parte datoriale.
Altro indice rivelatore dell'eterodirezione è rappresentato dall'imposizione di indicazioni piuttosto precise in merito all'allestimento del corner, alla disposizione dei prodotti, alla fissazione dei prezzi, alla scontistica praticabile, al regime delle offerte;
è pure emerso in modo chiaro l'obbligo di effettuare gli ordini presso i due soli fornitori per giunta in base Parte_4 al criterio di prioritaria richiesta al primo e solo in via sussidiaria e di urgenza al secondo (cfr. dich.
. Peraltro, è stato sottolineato come tali Per_1 Per_2 Persona_3 Per_4 Per_5 direttive in merito a sconti e promozioni, ove pure non particolarmente stringenti, fossero impartire negli stessi termini ai formalmente dipendenti (cfr. dich. , così che anche costoro Parte_3 Per_6 operavano con un certo grado di autonomia, affatto compatibile con la natura pacificamente subordinata del rapporto.
Altro elemento di pregnante significato nell'affermazione del vincolo di subordinazione è
l'accertato esercizio di potere disciplinare, sia pure nella forma lieve dei rimproveri verbali e dei richiami scritti, in occasione di disguidi inerenti all'orario di apertura del corner, di rilevate condizioni non ottimali di pulizia dell'esercizio, così come per il caso di una cliente rimasta insoddisfatta;
tali concrete manifestazioni datoriali - integranti tipiche misure disciplinari - hanno riguardato in maniera sostanzialmente identica anche il rapporto con i Farmacisti formalmente dipendenti, nessuno dei quali risulta di fatto mai attinto da sanzioni più gravi del richiamo scritto o del rimprovero verbale (cfr. dich. Lo Sardo). Per_1 Persona_3 Per_7 Per_8
Quanto alle modalità di erogazione del compenso, è adeguatamente emerso che i Parte_3 con Partita Iva ricevessero dalla Società appellata un prospetto mensile con indicazione dell'importo della fattura che avrebbero dovuto emettere, così che in sostanza agli stessi veniva corrisposto un pagamento a cadenza periodica fissa, il cui ammontare, stabilito e calcolato dall' poteva subire variazioni in relazione all'andamento degli affari, in rapporto ai ricavi e Pt_5 ai costi;
ciò non smentisce la natura eterodiretta del rapporto, ove si pensi che anche il regime della subordinazione conosce istituti economici di natura incentivante (premi di produzione ecc.), intesi a mitigare il rigoroso criterio della retribuzione ancorata esclusivamente alla misura del tempo di lavoro.
In definitiva, il chiaro tenore delle dichiarazioni, rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo dai legati alla Società opponente da entrambe le tipologie di rapporto di lavoro, è Parte_3 oltremodo significativo del sistema uniforme di gestione aziendale, in seno al quale è ragionevole ritenere che la figura professionale del dotato di Partita Iva abbia di fatto rivestito il Parte_3 ruolo di Capo reparto, investito del compito di coordinare gli addetti al singolo punto vendita, dotato di un certo margine di autonomia operativa, affatto compatibile con la natura subordinata del rapporto, quest'ultima evincibile dalla soggezione al potere direttivo della parte datoriale ed all'incardinamento nell'organizzazione dalla stessa unilateralmente predisposta.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere riformata in senso conforme alle istanze degli Istituti appellanti, con rigetto dell'originaria domanda attorea.
Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede:1) Accoglie gli appelli e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da 2) condanna la Società appellata Controparte_1 al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore dell' e dell' in euro 7.000,00 Pt_1 Pt_2 ciascuno per il primo grado ed in complessivi euro 6.500,00 ciascuno per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge
Ancona, 11 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art.127-ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 382-392/2024 R.G.L.
TRA
- in persona del legale rappresentante, rappr.to Parte_1
e difeso dagli Avv.ti Susanna Mazzaferri, Floro Flori e Silvana Mariotti come da procura generale alle liti
Parte appellante
Parte_2
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli
[...]
Avv.ti Paola D'Ilio e Guglielmo Corsalini per procura generale alle liti
Parte appellante
E in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura alle liti Controparte_1 in atti dall'Avv. Marco Tirini
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Ancona in funzione di giudice del lavoro Controparte_1 proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 303 2022 00014166 69 000 notificatole in data 11 novembre 2022, quindi instava per l'accertamento negativo del maggior credito contributivo vantato dall' di cui ai verbali unici di accertamento n. 9737 e n. 9738 del 24 maggio 2022 Pt_1 dell'ITL di Ancona, notificati rispettivamente il 6 e il 7 giugno 2022, nonché per l'annullamento dell'atto di variazione del rapporto assicurativo del 13 ottobre 2022, notificato il 14 ottobre Pt_2
2022; il tutto in relazione al disconoscimento dei contratti d'opera sottoscritti da essa Società per determinati periodi con ciascuno dei Farmacisti, ivi meglio indicati, iscritti agli ordini professionali di competenza territoriale, ed alla riqualificazione degli stessi come contratti di lavoro subordinato.
Con sentenza del 10 giugno 2024 l'adito Tribunale dichiarava illegittima l'iscrizione a ruolo di cui all'avviso di addebito opposto, nonché la variazione del rapporto assicurativo sul Pt_2 presupposto di illegittimità della pretesa vantata con verbali unici di accertamento, quindi condannava e l' in solido a rifondere a le spese di lite. Pt_1 Pt_2 Controparte_1
Con distinti ricorsi depositati rispettivamente il 25 novembre ed il 2 dicembre 2024 l' e Pt_1
l' hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendo l'errore del primo giudice Pt_2 nello sconfessare gli esiti dell'accertamento ispettivo, fondato su una molteplicità di seri e pregnanti elementi alla stregua dei quali avrebbe dovuto riconoscersi il carattere fittizio dei contratti d'opera oggetto di disconoscimento, dunque la effettiva natura subordinata dei rapporti intercorsi con gli indicati tutti soggetti al potere di eterodirezione esercitato nei loro confronti dalla Parte_3
Società originaria opponente con modalità sostanzialmente identiche a quelle utilizzate nei riguardi dei Farmacisti formalmente dipendenti. Gli Istituti appellanti hanno chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi l'opposizione spiegata dalla ricorrente in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado. ha resistito ai gravami e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, disposta la riunione dei giudizi per unicità della vicenda trattata, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli sono fondati e vanno accolti per i motivi di seguito esposti. il Collegio ritiene che gli elementi di valutazione raccolti dagli organi ispettivi e trasfusi nel verbale di accertamento siano sufficienti a palesare l'effettiva natura subordinata dei rapporti intercorsi tra la Società originaria opponente ed i farmacisti sottoscrittori dei formali contratti d'opera in contestazione.
Al riguardo, la decisione adottata dal Tribunale non appare condivisibile, in quanto si fonda su una valutazione di mera compatibilità dello schema contrattuale adottato dalle parti con il profilo della relativa esecuzione, senza adeguatamente valorizzare tutti quegli aspetti fattuali che hanno caratterizzato l'intero contesto lavorativo in cui si è collocata l'attività tanto dei Farmacisti
“autonomi” quanto dei Farmacisti formalmente assunti in regime di subordinazione;
aspetti che, viceversa, adeguatamente soppesati, rivelano nella sostanza la sottoposizione degli uni e degli altri ad un identico regime e ad un trattamento pressoché indifferenziato, per tutti contraddistinto da una forma “affievolita” di assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare esercitato dalla
Società, in base a modalità essenzialmente coerenti con la natura intellettuale e professionale dell'attività prestata, in virtù della quale il sottostare del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata, tutt'altro che netta, nondimeno caratterizzante il vincolo della subordinazione, come chiarito dalla Suprema Corte in seno a numerose pronunce (cfr. Cass.n.5436/2019;
Cass.n.8444/2020; Cass.n. 15955/2024), sulla scorta delle quali è possibile affermare che la connotazione intellettuale della prestazione resa da determinate figure professionali - per le quali vige l'obbligo di iscrizione all'Albo - implica che la natura subordinata del rapporto di lavoro vada accertata non soltanto alla stregua del principale parametro normativo della soggezione al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, “….ma, soprattutto, in base ad una valutazione globale e pregnante di tutti gli indici sussidiari, quali la collaborazione, la continuità delle prestazioni, l'individuazione di un monte orario settimanale (pur nell'autonoma determinazione del tempo lavoro), il pagamento a cadenze fisse di una retribuzione predeterminata, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo stabilito dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una struttura imprenditoriale….” (così, Cass.n.15955/2024).
Al riguardo, in primo luogo occorre dare atto della maggiore valenza probatoria delle dichiarazioni rese da tutti i ai verbalizzanti nell'immediatezza dell'accesso ispettivo, Parte_3 rispetto alle dichiarazioni dai medesimi rese in udienza, anche alla luce dell'informazione fornita in sede di escussione giudiziale dal teste , in merito all'incontro in azienda ed al Testimone_1 confronto avuto con il difensore della Società opponente in epoca di poco successiva all'accesso ispettivo;
sorge, infatti, il legittimo sospetto che il primo, spontaneo racconto circa i concreti aspetti organizzativi dell'attività, da cui si evincono numerosi elementi a sostegno dell'assenza di autonomia, sia stato rivisitato, in modo da renderlo più compatibile con la prospettazione dei fatti offerta dall'opponente.
Pertanto, avuto riguardo essenzialmente ai contenuti pressoché concordi delle dichiarazioni rese in sede ispettiva da tutti i si delinea il quadro di un'organizzazione aziendale Parte_3 incentrata sull'unilateralità delle scelte decisionali della Società appellata, in primo luogo in tema di classificazione dei professionisti come autonomi o come dipendenti, del tutto sganciata da considerazioni inerenti alla differente natura dell'incarico, laddove, viceversa, è emersa la piena fungibilità ed alternanza degli uni e degli altri, rispetto sia all'articolazione dei turni di lavoro che alla tipologia dei compiti a ciascuno assegnabili e da ciascuno svolti con le medesime modalità operative, indifferentemente presso uno qualsiasi dei punti vendita dislocati sul territorio (c.d. corner), in base all'esigenza di copertura di posti anche solo temporaneamente vacanti, ed in forza di unilaterale valutazione della Società.
E' emerso, inoltre, che i autonomi, non diversamente dai dipendenti, dovessero Parte_3 comunicare le proprie assenze e riceverne autorizzazione;
la circostanza, pure emersa, che vi fosse una certa elasticità nel criterio delle sostituzioni non sembra contraddire il carattere eterodeterminato dell'articolazione dell'orario di lavoro, a tutti indifferentemente imposto entro precisi termini quantitativi e con un numero massimo di assenze cumulabili, bensì appare in stretta connessione con la piena fungibilità delle mansioni professionali oggetto di prestazione, in forza della palmare considerazione che rispetto a queste ha minimo rilievo il tratto dell'intuitus personae
e che all'assenza di un Farmacista senza dubbio può supplire qualsiasi altro collega iscritto all'Albo nel disbrigo di incombenze tipicamente ricollegabili all'esercizio della professione, senza che ciò incida in modo apprezzabile sull'interesse produttivo della parte datoriale.
Altro indice rivelatore dell'eterodirezione è rappresentato dall'imposizione di indicazioni piuttosto precise in merito all'allestimento del corner, alla disposizione dei prodotti, alla fissazione dei prezzi, alla scontistica praticabile, al regime delle offerte;
è pure emerso in modo chiaro l'obbligo di effettuare gli ordini presso i due soli fornitori per giunta in base Parte_4 al criterio di prioritaria richiesta al primo e solo in via sussidiaria e di urgenza al secondo (cfr. dich.
. Peraltro, è stato sottolineato come tali Per_1 Per_2 Persona_3 Per_4 Per_5 direttive in merito a sconti e promozioni, ove pure non particolarmente stringenti, fossero impartire negli stessi termini ai formalmente dipendenti (cfr. dich. , così che anche costoro Parte_3 Per_6 operavano con un certo grado di autonomia, affatto compatibile con la natura pacificamente subordinata del rapporto.
Altro elemento di pregnante significato nell'affermazione del vincolo di subordinazione è
l'accertato esercizio di potere disciplinare, sia pure nella forma lieve dei rimproveri verbali e dei richiami scritti, in occasione di disguidi inerenti all'orario di apertura del corner, di rilevate condizioni non ottimali di pulizia dell'esercizio, così come per il caso di una cliente rimasta insoddisfatta;
tali concrete manifestazioni datoriali - integranti tipiche misure disciplinari - hanno riguardato in maniera sostanzialmente identica anche il rapporto con i Farmacisti formalmente dipendenti, nessuno dei quali risulta di fatto mai attinto da sanzioni più gravi del richiamo scritto o del rimprovero verbale (cfr. dich. Lo Sardo). Per_1 Persona_3 Per_7 Per_8
Quanto alle modalità di erogazione del compenso, è adeguatamente emerso che i Parte_3 con Partita Iva ricevessero dalla Società appellata un prospetto mensile con indicazione dell'importo della fattura che avrebbero dovuto emettere, così che in sostanza agli stessi veniva corrisposto un pagamento a cadenza periodica fissa, il cui ammontare, stabilito e calcolato dall' poteva subire variazioni in relazione all'andamento degli affari, in rapporto ai ricavi e Pt_5 ai costi;
ciò non smentisce la natura eterodiretta del rapporto, ove si pensi che anche il regime della subordinazione conosce istituti economici di natura incentivante (premi di produzione ecc.), intesi a mitigare il rigoroso criterio della retribuzione ancorata esclusivamente alla misura del tempo di lavoro.
In definitiva, il chiaro tenore delle dichiarazioni, rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo dai legati alla Società opponente da entrambe le tipologie di rapporto di lavoro, è Parte_3 oltremodo significativo del sistema uniforme di gestione aziendale, in seno al quale è ragionevole ritenere che la figura professionale del dotato di Partita Iva abbia di fatto rivestito il Parte_3 ruolo di Capo reparto, investito del compito di coordinare gli addetti al singolo punto vendita, dotato di un certo margine di autonomia operativa, affatto compatibile con la natura subordinata del rapporto, quest'ultima evincibile dalla soggezione al potere direttivo della parte datoriale ed all'incardinamento nell'organizzazione dalla stessa unilateralmente predisposta.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere riformata in senso conforme alle istanze degli Istituti appellanti, con rigetto dell'originaria domanda attorea.
Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede:1) Accoglie gli appelli e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da 2) condanna la Società appellata Controparte_1 al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore dell' e dell' in euro 7.000,00 Pt_1 Pt_2 ciascuno per il primo grado ed in complessivi euro 6.500,00 ciascuno per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge
Ancona, 11 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente