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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6255/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6255/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Angela Mensitiere, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (pec: )); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. , nata a [...]_1 C.F._2
(ARGENTINA) il 19.02.1975, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Bruno, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (pec:
; Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 15.05.2024 le parti, premesso che in data
21.06.2000 avevano contratto matrimonio in Napoli, che dalla loro unione erano nati i figli (Roma, 24.07.2005), (Roma, 07.01.2004) e CP_1 Per_1 Per_2
1 (Roma, 03.10.2001) e che in data 22.07.2020 il P.M. presso il Tribunale di Roma autorizzava l'accordo sottoscritto il 22.06.2020, prot. n. 0767/2020, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1. L'ex casa coniugale, sita in Roma, Via di Torre Morena n. 53/E, di cui la Sig.ra è Controparte_1
comproprietaria al 50% e della quale è titolare di usufrutto nella misura del 100%, resta assegnata alla stessa, che continuerà ad abitarla con i figli ed Per_1 Per_3
(cfr. doc. 14).
2. Si dà atto che, successivamente alla sottoscrizione
[...] dell'accordo di separazione tra le odierne parti, al fine di garantire una uguale partecipazione immobiliare ai figli e, al tempo stesso, garanzia di stabilità abitativa agli ex coniugi, il Sig. , con rogito del 10.6.2022, ha ceduto il proprio 50% di Pt_1 proprietà dell'immobile di cui al punto che precede ai tre figli della coppia: , Per_2
ed , cosicché, ad oggi, l'ex casa familiare, risulta di Per_1 Persona_3
proprietà, per il 50% della Sig.ra , mentre, per il restante 50% dei figli (cfr. CP_1
doc. 14).
3. Anche per quanto esposto al punto che precede, le parti si danno reciprocamente atto di aver definito, anche nell'interesse dei figli, la partecipazione di ciascun familiare alla titolarità dei beni immobili ad oggi nella disponibilità delle parti. Sul punto, il Sig. , con il presente atto dichiara di Pt_1 non aver impiegato alcun anticipo sul proprio T.F.R. per l'acquisto dell'immobile ad oggi a lui intestato, e nel quale risiede, ragione per cui, nel momento in cui quest'ultimo maturerà il relativo diritto, la Sig.ra percepirà, per detta CP_1 causale, l'intera quota di propria spettanza per legge.
4. Il continuerà a Pt_1 versare, anticipatamente, entro il giorno 5 di ciascun mese, alla l'importo CP_1 mensile di €1.200,00 a titolo di mantenimento della stessa.
5. Le parti si danno reciprocamente atto che il figlio si è da tempo trasferito presso l'abitazione Per_2
del padre, il quale da allora lo mantiene e ne sostiene integralmente le spese ordinarie. Ad oggi, quindi, e per il futuro, le spese ordinarie di mantenimento di sono e saranno ad integrale carico del Sig. . Per detta ragione, Per_2 Pt_1 dall'immediato, in revisione di quanto stabilito in sede di separazione, il Sig. Pt_1
non verserà più alcun importo in favore della Sig.ra a titolo di CP_1
2 contribuzione al mantenimento di , in quanto detta dazione è divenuta priva Per_2
di causa.
6. Fermo quanto stabilito al punto che precede, fino a quando i ragazzi, tutti maggiorenni, non avranno raggiunto l'indipendenza economica, il Pt_1
continuerà a corrispondere, in via anticipata, entro il giorno 5 di ciascun mese, per ed l'importo mensile di €600,00 ciascuno, a titolo di Per_1 CP_1
mantenimento, versamento questo che continuerà ad essere destinato alla Sig.ra
, perché provveda alle loro esigenze.
7. Si dà altresì atto che il figlio CP_1 CP_1
è affetto da fibrosi cistica, ragione per cui percepisce direttamente, su conto corrente proprio, una pensione di invalidità per l'importo quantificato dall'Istituto previdenziale di competenza.
8. Le spese straordinarie per i figli, che dovranno necessariamente essere previamente concordate, direttamente e personalmente tra i genitori, anche con evidenza scritta (comunicazioni e-mail o di messaggistica istantanea), ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Per la loro qualificazione si farà espresso riferimento al
Protocollo di intesa del 17 dicembre 2014, sottoscritto tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, e successive revisioni che lo integrino e/o lo superino, protocollo questo che, per evidenza ed utilità comune delle parti, è prodotto unitamente al ricorso introduttivo del procedimento, quale doc. n. 18. 9. Le detrazioni fiscali per i figli saranno attribuite nella misura del 50% per ciascun genitore. 10. Ferma la disposizione logistica di cui al punto 5) che precede, le parti concordano che potrà trasferire la propria residenza Per_2 presso l'abitazione del padre soltanto una volta che le stesse avranno verificato che la circostanza non comporti aggravi di spese a carico di entrambi, in quanto legate all'indicatore ISEE del singolo nucleo familiare di appartenenza. 11. La Per_ proprietà del cane di famiglia verrà trasferita alla Sig. che da anni CP_1
se ne prende cura e ne sostiene e sosterrà autonomamente le spese. Ogni costo ed onere per l'incombente resterà ad esclusivo carico della Sig.ra . 12. CP_1
L'assegno unico dei ragazzi sarà percepito per l'intero dalla Sig.ra . 13. I CP_1 ratei del mutuo gravante sull'immobile di Via di Torre Morena 53/E continueranno ad essere corrisposti per l'intero dal ”. Pt_2 Pt_1
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine
3 previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
La natura del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 6255/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Napoli, in data 21.06.2000; Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Napoli (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 131,
Parte II, Serie A, Sez. Q);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 11.06.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6255/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Angela Mensitiere, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (pec: )); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. , nata a [...]_1 C.F._2
(ARGENTINA) il 19.02.1975, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Bruno, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (pec:
; Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 15.05.2024 le parti, premesso che in data
21.06.2000 avevano contratto matrimonio in Napoli, che dalla loro unione erano nati i figli (Roma, 24.07.2005), (Roma, 07.01.2004) e CP_1 Per_1 Per_2
1 (Roma, 03.10.2001) e che in data 22.07.2020 il P.M. presso il Tribunale di Roma autorizzava l'accordo sottoscritto il 22.06.2020, prot. n. 0767/2020, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1. L'ex casa coniugale, sita in Roma, Via di Torre Morena n. 53/E, di cui la Sig.ra è Controparte_1
comproprietaria al 50% e della quale è titolare di usufrutto nella misura del 100%, resta assegnata alla stessa, che continuerà ad abitarla con i figli ed Per_1 Per_3
(cfr. doc. 14).
2. Si dà atto che, successivamente alla sottoscrizione
[...] dell'accordo di separazione tra le odierne parti, al fine di garantire una uguale partecipazione immobiliare ai figli e, al tempo stesso, garanzia di stabilità abitativa agli ex coniugi, il Sig. , con rogito del 10.6.2022, ha ceduto il proprio 50% di Pt_1 proprietà dell'immobile di cui al punto che precede ai tre figli della coppia: , Per_2
ed , cosicché, ad oggi, l'ex casa familiare, risulta di Per_1 Persona_3
proprietà, per il 50% della Sig.ra , mentre, per il restante 50% dei figli (cfr. CP_1
doc. 14).
3. Anche per quanto esposto al punto che precede, le parti si danno reciprocamente atto di aver definito, anche nell'interesse dei figli, la partecipazione di ciascun familiare alla titolarità dei beni immobili ad oggi nella disponibilità delle parti. Sul punto, il Sig. , con il presente atto dichiara di Pt_1 non aver impiegato alcun anticipo sul proprio T.F.R. per l'acquisto dell'immobile ad oggi a lui intestato, e nel quale risiede, ragione per cui, nel momento in cui quest'ultimo maturerà il relativo diritto, la Sig.ra percepirà, per detta CP_1 causale, l'intera quota di propria spettanza per legge.
4. Il continuerà a Pt_1 versare, anticipatamente, entro il giorno 5 di ciascun mese, alla l'importo CP_1 mensile di €1.200,00 a titolo di mantenimento della stessa.
5. Le parti si danno reciprocamente atto che il figlio si è da tempo trasferito presso l'abitazione Per_2
del padre, il quale da allora lo mantiene e ne sostiene integralmente le spese ordinarie. Ad oggi, quindi, e per il futuro, le spese ordinarie di mantenimento di sono e saranno ad integrale carico del Sig. . Per detta ragione, Per_2 Pt_1 dall'immediato, in revisione di quanto stabilito in sede di separazione, il Sig. Pt_1
non verserà più alcun importo in favore della Sig.ra a titolo di CP_1
2 contribuzione al mantenimento di , in quanto detta dazione è divenuta priva Per_2
di causa.
6. Fermo quanto stabilito al punto che precede, fino a quando i ragazzi, tutti maggiorenni, non avranno raggiunto l'indipendenza economica, il Pt_1
continuerà a corrispondere, in via anticipata, entro il giorno 5 di ciascun mese, per ed l'importo mensile di €600,00 ciascuno, a titolo di Per_1 CP_1
mantenimento, versamento questo che continuerà ad essere destinato alla Sig.ra
, perché provveda alle loro esigenze.
7. Si dà altresì atto che il figlio CP_1 CP_1
è affetto da fibrosi cistica, ragione per cui percepisce direttamente, su conto corrente proprio, una pensione di invalidità per l'importo quantificato dall'Istituto previdenziale di competenza.
8. Le spese straordinarie per i figli, che dovranno necessariamente essere previamente concordate, direttamente e personalmente tra i genitori, anche con evidenza scritta (comunicazioni e-mail o di messaggistica istantanea), ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Per la loro qualificazione si farà espresso riferimento al
Protocollo di intesa del 17 dicembre 2014, sottoscritto tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, e successive revisioni che lo integrino e/o lo superino, protocollo questo che, per evidenza ed utilità comune delle parti, è prodotto unitamente al ricorso introduttivo del procedimento, quale doc. n. 18. 9. Le detrazioni fiscali per i figli saranno attribuite nella misura del 50% per ciascun genitore. 10. Ferma la disposizione logistica di cui al punto 5) che precede, le parti concordano che potrà trasferire la propria residenza Per_2 presso l'abitazione del padre soltanto una volta che le stesse avranno verificato che la circostanza non comporti aggravi di spese a carico di entrambi, in quanto legate all'indicatore ISEE del singolo nucleo familiare di appartenenza. 11. La Per_ proprietà del cane di famiglia verrà trasferita alla Sig. che da anni CP_1
se ne prende cura e ne sostiene e sosterrà autonomamente le spese. Ogni costo ed onere per l'incombente resterà ad esclusivo carico della Sig.ra . 12. CP_1
L'assegno unico dei ragazzi sarà percepito per l'intero dalla Sig.ra . 13. I CP_1 ratei del mutuo gravante sull'immobile di Via di Torre Morena 53/E continueranno ad essere corrisposti per l'intero dal ”. Pt_2 Pt_1
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine
3 previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
La natura del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 6255/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Napoli, in data 21.06.2000; Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Napoli (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 131,
Parte II, Serie A, Sez. Q);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 11.06.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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