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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/02/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) Dott. ssa Enrica De Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3143 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
OGGETTO: divorzio giudiziale, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Mario Alfano, giusta procuraParte_1
in atti e come in atti dom.to
RICORRENTE
E
nata a [...], l'[...], CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Pubblico Ministero in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 03.9.2024, ha chiesto che fosse pronunciata la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con in Ravello in data 15.12.1985 e dalla cui CP_1
unione sono nati quattro figli, tutti maggiorenni, di cui soltanto non ancora economicamente Per_1
autonomo e con sé convivente.
A sostegno della domanda ha dedotto che le parti si erano separate in virtù di sentenza n. 2969/2000, depositata in Cancelleria in data 7.12.2000, resa dal Tribunale di Salerno e che è trascorso il termine previsto per legge senza che fosse intervenuta alcuna riconciliazione. non si è costituita in giudizio. CP_1
All'udienza del 06.02.20224 il GI preso atto dell'impossibilità di una conciliazione, in assenza di richieste istruttorie, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge.
*
In primo luogo va dichiarata lo contumacia di non costituita in giudizio nonostante la CP_1
rituale notifica dell'atto introduttivo nei suoi confronti a mezzo pec.
Ciò posto, va poi dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso il termine di legge dalla data di separazione e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininter- rotta.
E'agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale, si deve pertanto ritenere che la stessa non possa più ricostituirsi.
Quanto poi ai provvedimenti concernenti la prole, tutti i figli delle parti sono ormai maggiorenni;
sicchè alcuna pronunzia dovrà essere resa quanto a diritto di visita, affidamento e residenza.
Sotto il profilo economico, tre dei quattro giovani sono ormai divenuti economicamente autosufficienti, per come dedotto in maniera dettagliata dal ricorrente, avendo spostato la propria residenza altrove (cfr. certificati allegati in atti); solo il secondogenito non ha ancora raggiunto Per_1
l'autosufficienza economica, proseguendo ancora negli studi e risulta allo stato domiciliato presso il padre.
Di conseguenza, alcun mantenimento indiretto dovrà essere posto a carico di , il quale Parte_1
continuerà a mantenere in forma diretta il figlio presso di lui domiciliato.
Conseguentemente, va disposta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, essendo venuti meno i relativi presupposti. 2 Tenendo conto della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso così provvede:
a) Dichiara la contumacia di CP_1
b) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Ravello (SA) in data 15.12.1985 (Atto n. 2, Parte II Serie B del registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Fisciano, anno 1986);
c) Revoca l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore di CP_1
d) Compensa le spese di lite tra le parti;
e) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 13.02.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssaAurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire
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