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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/12/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
PROCESSO VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025 il giorno 1 del mese di dicembre, all'udienza tenuta dal G.O.T. presso la Seconda
Sezione Civile, dott.ssa Luisa Sorrenti, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2924/2023 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da
Il sig. (CF ), rappresentato e difeso in virtù di procura Parte_1 CodiceFiscale_1
in calce all'atto introduttivo dall'Avv. Marcello Rubino, presso cui è elettivamente domiciliato
Opponente
CONTRO
La (già , in Controparte_1
p.d.l.r.p.t.) (CF e P.VA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
liquidatore e legale rappresentante, dott. Opposto Controparte_2
Compaiono all'udienza:
Per parte attrice opponente l'avv. Elisabetta Nucera per delega dell'avv. Marcello Rubino
Nessuno è presente per parte opposta . Controparte_1
L'avv. Nucera precisa riportandosi integralmente ai propri atti, ai verbali di causa e alle deduzioni eccezioni e conclusioni ivi rassegnate e ne chiede l'accoglimento.
Il Giudice
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
Dispone
1 che si proceda alla discussione orale e all'esito della Camera di Consiglio, alle ore 18,00, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, in assenza delle parti allontanatesi.
Il Cancelliere Il G.O.T.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Luisa Sorrenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 2924/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, all'esito della
Camera di Consiglio dell'udienza odierna disposta ex art. 281 sexies
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 607/2023 emesso il 05.09.2023 (R.G.
n. 1629/2023) dal Tribunale di Reggio Calabria, notificatogli in data 5/10/2023, il sig. ha Pt_1
chiesto la revoca e la declaratoria di nullità ed inefficacia del titolo monitorio emesso per l'importo di € 6.909,49, oltre interessi di mora, quale credito nascente dall'assunto mancato pagamento di n. 8
fatture, emesse tra l'anno 2006 e 2007 dalla allora per la fornitura di CP_3 Controparte_1
merci.
A sostegno della sua azione, l'opponente ha eccepito, in via preliminare di merito, la prescrizione del credito, disconoscendo ex art 2719 cc la lettera di messa in mora presuntivamente invitata dalla l 18/06/2013, (all.n.4 del fascicolo di fase monitoria) di cui non ci sarebbe prova Controparte_1
della consegna, su cui mancherebbe la firma dell'Agente postale, né prova dell'eventuale avviso di mancata consegna, o che lo stesso sia stato depositato nella cassetta postale del destinatario.
2 Ha altresì contestato la fondatezza della pretesa creditoria - sostenendo di non avere mai negoziato,
pattuito o ordinato le merci in questione – e l'inidoneità delle fatture, in quanto atti a formazione unilaterale, a provare, nel giudizio a cognizione piena, la sussistenza di un rapporto contrattuale sottostante alle stesse. Quindi, ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto o comunque l'infondatezza della presta con revoca del decreto ingiuntivo e vittoria delle spese di lite.
1.1 – Con comparsa del 2.2.2024, si è costituita l'opposta Procedura di Liquidazione rilevando che nelle more dell'opposizione, segnatamente in data 14.12.2023, era stato emesso decreto di chiusura della procedura di Concordato Preventivo Omologato per , Controparte_1
Num/Anno 1/2010; (doc. 2), chiedendo l'interruzione del giudizio.
1.2 – Il Tribunale, conseguentemente, in data 12/04/2024, emetteva decreto di fissazione udienza, da notificare contestualmente al ricorso in riassunzione a parte opposta entro il 6 Maggio 2024.
L'opponente depositava il 6.5.2024 istanza d'integrazione documentale con cui evidenziava: “… che,
in data 2/05/2024, è stato ritualmente notificato il ricorso per riassunzione, tramite CP_4
del Distretto della Corte d'Appello di Reggio Calabria, stante l'esito negativo della notificazione via
pec. Si produce, pertanto, il ricorso in riassunzione (velina) ritualmente notificato”.
Il ricorso in riassunzione ritualmente notificato il 3.5.2025 a parte avversa, nella persona del liquidatore e legale rappresentante , con relata di notifica di notifica ex Controparte_2
art 140 cpc e relativo avviso di ricevuta in cui è attastato il mancato ritiro, è stato infine depositato nel fascicolo telematico in data 12/07/2024.
All'udienza cartolare del 6.10.2025 il Giudice titolare ha disposto il rinvio della causa per la decisione, delegandola a questo fine.
In questa nuova fase la è rimasta contumace. Controparte_1
Con note conclusive depositate per l'udienza del 6.10.2025 , l'opponente ha ribadito le sue richieste.
2. –Valutati gli atti di causa, l'opposizione risulta fondata.
3 2.1 - Intanto va detto che come ha chiarito, Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13861 Anno 2025, è
corretta la notifica effettuata all'ultimo liquidatore in qualità di legale rappresentante della società
'fittiziamente' ancora in vita per il fisco. Pertanto, la notifica in riassunzione per ultimo depositata dall'opponente - come richiamata in punto di fatto - alla Controparte_5
in persona del dott. , ultimo liquidatore della stessa - tale risultando, dalla Controparte_2
visura prodotta con l'allegato n. 2 contenuto nel fascicolo telematico della Proceduta del Concordato
Preventivo Omologato, parte costituita prima dell'interruzione del giudizio, appare corretta..
2.2 - Ciò posto, la domanda monitoria risulta in effetti prescritta poiché non c'è adeguata prova dell'interruzione, formalmente pervenuta all'ingiunto, del termine decennale decorso tra la messa in mora ricevuta il 5/11/2011 e quella del 23/03/2022 analogamente ricevuta dal sig. il 29 Pt_1
successivo (entrambe all. n.4 del fasc. monitorio).
La diffida datata11.06.2013, per ultimo azionata a carico del debitore prima delle richiesta di decreto ingiutivo, spedita presuntivamente il 18.6.2013, su cui l'opponente articola la sua difesa quanto alla irregolarità delle ricevuta di ritorno, alla mancanze di firme dell'addetto postale e alla mancanza di prova sulla effettiva consegna o sul tentativo di consegna al sig. , in effetti non svolge alcuno Pt_1
specifico effetto ai fini di causa, considerato che la prescrizione, formalmente e regolarmente eccepita, era comunque, già maturata prima di questa diffida.
2.3 - Ciò detto, e pur considerato che la ragione più liquida determina la soluzione del caso, appare anche opportuno segnalare, per completezza, che nessuna prova ha offerto o ha chiesto di offrire l'ingiungente del rapporto commerciale sottostante l'emissione delle fatture, che è contestato dall'opponente.
Se è possibile ritenere, infatti, che le fatture non contestate dal debitore - come accade nella specie -
possano costituire indice della loro regolare emissione e dunque dell'esistenza di un rapporto sottostante - va anche considerato, però, che di fronte ad una contestazione sia pure postuma delle stesse e dell'assunto rapporto sottostante, sarebbe stato certamente più conducente ed opportuno per 4 il creditore provare quantomeno la consegna della merce indicata nei documenti allegati al monitorio;
mentre su 8 fatture non risulta documentata nemmeno una bolla di consegna o un DDT. Ciò
certamente influendo sul convincimento del Giudice e relegando le fatture all'ambito indiziario e non pienamente probatorio in un giudizio a cognizione piena.
L'accoglimento dell'opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo.
4. - Le spese di lite, tenuto conto delle circostanze di causa, quanto alla sua proposizione, e del fatto che la una volta coinvolta in giudizio non ha opposto resistenza Controparte_1
non costituendosi, si ritiene opportuna e corretta la totale compensazione delle stesse nei suoi confronti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da (CF Parte_1 C.F._1
) contro (già ) (CF e
[...] Controparte_6 Controparte_1
P.VA ), in persona del liquidatore e legale rappresentante dott. P.IVA_1 Controparte_2
;
[...]
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 607/2023 emesso il
05.09.2023 (R.G. n. 1629/2023) dal Tribunale di Reggio Calabria.
2. Compensa interamente le spese di lite tra le parti
Così deciso in Reggio Calabria l'1.12.2025
Il GOT
Dott.ssa Luisa Sorrenti
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