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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 21/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 844 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato alla via A. Ricucci n. 8 presso lo studio dell'avv. Rossi Maria, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il
25/07/2024; attore
E
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Cetraro (Cs) alla via Santa Lucia 55 presso lo studio dell'avv.
Luciani Francesca, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 18/10/2024; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note congiunte delle parti depositate il 4.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 25/07/2024, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Cetraro CP_1 il 29/08/2009 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 37, parte II, serie
A, anno 2009), in costanza del quale sono nati due figli, il 26.06.2011 e il Per_1 Per_2
1 7.12.2013. A fondamento della domanda ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei coniugi, omologata con decreto n. 5584/2021 emesso il 14/10/2021. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, Parte_1
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1-. la casa familiare interamente ammobiliata,
[...] di proprietà esclusiva del IG. , sita in Cetraro (CS) Località Santa Lucia, Parte_1 primo piano, resterà assegnata alla sig.ra che ci vivrà con i due figli;
2-. CP_1 confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
3-. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, confermare quanto stabilito in sede di separazione consensuale ovvero che il IG. potrà vedere e tenere con sé i figli a fine Parte_1 settimana alternati, nel periodo invernale dalle ore 16:00 del sabato fino alle ore 19:30 della domenica, mentre nel periodo estivo dalle 17:30 del sabato fino alle 23:30 della domenica;
nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della IG.ra , il IG. CP_1
, potrà prendere i figli minori il pomeriggio del venerdì alle 16:00 fino alle ore Parte_1
23:30; nel corso di ciascuna settimana il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, potrà tenere con sé 2 pomeriggi a settimana sino alle ore 23:00. Le festività natalizie, compreso il Capodanno e quelle pasquali, compreso il lunedì dell'Angelo, saranno trascorsi ad anni alterni con la madre e con il padre;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre una settimana da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4-. Confermare quanto stabilito in sede di separazione consensuale ovvero che il padre avrà la facoltà, comunque, di far visita e tenere con sé in qualunque momento e periodo dell'anno i figli, compatibilmente con le esigenze dei minori, previo avviso telefonico;
5-.
Confermare l'importo dell'assegno di mantenimento dei figli nella somma di € 400,00 che l'istante si impegna a versare entro il giorno 5 di ogni mese, su postepay, mentre per l'assegno unico in favore dei figli, il IG. acconsente alla richiesta per intero da parte della IG.ra Pt_1
;
6-. Confermare che nulla è dovuto dal IG. alla IG.ra a CP_1 Parte_1 CP_1 titolo di assegno di divorzio perché economicamente indipendente;
7-. Il IG. Parte_1 contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, purché preventivamente concordate e debitamente documentate, a mero titolo semplificativo e non esaustivo: libri scolastici ed altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute;
mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludiche– sportive, visite mediche specialistiche e comunque non coperte dal SSN;
8-. Confermare quanto convenuto in sede di separazione consensuale circa l'impegno di entrambi i genitori a far mantenere buoni rapporti tra i propri figli ed i familiari del ramo paterno e materno”.
2 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 29.07.2024. si è costituita in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il CP_1
18.10.2024. La stessa, impugnando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (ovvero dello scioglimento del matrimonio); - disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre nell'immobile di proprietà del IG. come Parte_1 assegnata nella separazione consensuale;
- quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre oltre alla conferma di tutto quanto concordato in sede di separazione si chiede che lo stesso provveda a tenere con sé almeno due pomeriggi a settimana i figli seguendoli sia nell'espletamento dei compiti che nello svolgimento delle eventuali attività culturali e sportive che si svolgeranno in dette giornate. Provveda altresì ad accompagnarli alle cure di ortodonzia e dentistiche. In detti giorni il padre riaccompagnerà i figli a casa dopo cena entro e non oltre le ore 22:00. Il padre avrà con sé i figli per 45 giorni nel periodo estivo da concordare entro il
30 maggio di ogni anno, nonché per 7 giorni durante le festività di fine anno comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno e per quelle Pasquali ad anni alterni;
- disporre a carico del IG tutte le spese ordinarie e straordinarie riguardanti l'immobile di Sua esclusiva Pt_1 proprietà; - modificare l'assegno di mantenimento dei figli per un importo pari ad € 500,00; - ordinare la trascrizione presso l'ufficio dello stato civile competente”.
All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. tenuta dinnanzi al Giudice relatore in data 18.11.2024, la causa è stata rinviata al 13.01.2025, stante la pendenza tra le parti di trattative di bonario componimento. Con note congiunte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 4.01.2025 (stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata in data 13.01.2025), le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere. Quindi, dando atto di non volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'omologa delle condizioni concordate riportate nelle suddette note. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà dei coniugi, con ordinanza del 15.01.2025 ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alle condizioni di divorzio, il 7.01.2025 ha emesso il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto n. 5584/2021 emesso in data
14/10/2021, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al
[...] CP_1
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3,
n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio
3 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Altresì, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'omologa delle condizioni (indicate nelle note congiunte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 4.01.2025) che di seguito si riportano testualmente: “1-. la casa familiare interamente ammobiliata, di proprietà esclusiva del IG. , sita in Parte_1
Cetraro (CS) Località Santa Lucia, primo piano, resterà assegnata alla sig.ra che CP_1 ci vivrà con i due figli, con impegno della stessa, alla restituzione nelle medesime condizioni in cui le è stata affidata, nel caso in cui dovesse cambiare, in futuro, residenza;
2-. confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
3-. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, confermare quanto stabilito in sede di separazione consensuale ovvero che il IG.
potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, nel periodo Parte_1 invernale dalle ore 16:00 del sabato fino alle ore 19:30 della domenica, mentre nel periodo estivo dalle 17:30 del sabato fino alle 23:30 della domenica;
nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della IG.ra , il IG. , potrà CP_1 Parte_1 prendere i figli minori il pomeriggio del venerdì alle 16:00 fino alle ore 23:30; nel corso di ciascuna settimana il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, potrà tenere con sé 2 pomeriggi a settimana sino alle ore 23:00. Le festività natalizie, compreso il Capodanno e quelle pasquali, compreso il lunedì dell'Angelo, saranno trascorsi ad anni alterni con la madre e con il padre;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre una settimana da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4-. Confermare quanto stabilito in sede di separazione consensuale ovvero che il padre avrà la facoltà, comunque, di far visita e tenere con sé in qualunque momento e periodo dell'anno i figli, compatibilmente con le esigenze dei minori, previo avviso telefonico;
5-. Confermare l'importo dell'assegno di mantenimento dei figli nella somma di € 400,00 che l'istante si impegna a versare entro il giorno 5 di ogni mese, su postepay, mentre per l'assegno unico in favore dei figli, il IG. acconsente alla richiesta per intero da parte della IG.ra ;
6-. Pt_1 CP_1
Confermare che nulla è dovuto dal IG. alla IG.ra a titolo di Parte_1 CP_1 assegno di divorzio perché economicamente indipendente;
7-. Il IG. Parte_1 contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, purché preventivamente concordate e debitamente documentate, a mero titolo semplificativo e non esaustivo: libri scolastici ed altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute;
mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludiche–sportive, visite mediche specialistiche e comunque non coperte dal SSN;
spese per le attività sportive;
8-. Confermare quanto convenuto
4 in sede di separazione consensuale circa l'impegno di entrambi i genitori a far mantenere buoni rapporti tra i propri figli ed i familiari del ramo paterno e materno”. Ebbene, il
Tribunale, preso atto delle intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e l'assenza di contrasti con gli interessi dei figli minori delle clausole relative agli stessi. Inoltre, la conformità delle intese raggiunte dalle parti agli interessi della prole, ha reso non necessario l'ascolto della stessa ex art. 473 bis.4 c.p.c..
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 844/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Cetraro il
29/08/2009 tra i coniugi e (trascritto nel registro degli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio del medesimo Comune al n. 37, parte II, serie A, anno 2009);
- omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Cetraro perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 17/01/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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