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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/07/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al RG. n. 4886/2024 tra le parti:
APPELLANTE: Parte_1
(cf. e P.Iva ) P.IVA_1
con l'avv. MASSIMO ZAMPESE
APPELLATO: Controparte_1
(cf. – P.Iva ) P.IVA_2 P.IVA_3
con l'avv. VITTORIA MANTOVAN
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
Decisa a Treviso, il 10 luglio 2025, sulle seguenti conclusioni:
ABACO: “Voglia l'On.le Tribunale adito così decidere:
- nel merito, riformando integralmente la sentenza n. 304/2024 del GdP di Treviso per tutti i motivi innanzi esposti, confermare l'avviso di accertamento esecutivo n. 10 del 05/06/2023, rigettando le domande originariamente proposte da nei confronti di quale Controparte_1 Parte_1
Concessionario del Servizio di accertamento e riscossione del C.U.P. per il Comune di Carbonera, perché del tutto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in atti.
- Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.
- Con restituzione di quanto nelle more versato da in esecuzione Parte_1 della sentenza di prime cure”.
POSTE ITALIANE: “Piaccia all'On.le Giudice adito:
- dichiarare non dovute le somme richieste in pagamento con l'avviso di accertamento esecutivo opposto (avviso di accertamento esecutivo n. 10 del 05/06/2023 notificato da in data 08/06/2023) in quanto per Parte_1 l'un verso riferibili ad un'insegna di esercizio esente ex art.1, co.833 lett. “elle” L.160/2019 (cfr. sopra, paragrafo 1) e per l'altro ad un cartello del tutto privo di rilevanza pubblicitaria (cfr. sopra, paragrafo 2);
- per l'effetto, rigettare l'appello proposto da ed integrare/correggere la Pt_1 sentenza nei termini sopra indicati. Spese ed onorari di lite rifusi”.
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. cessionaria del servizio di accertamento e riscossione Parte_1 dell'Imposta Comunale di Pubblicità - ICP per il Comune di Carbonera (TV), ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 304/2024 del 15.03.2024 (pub. 18.03.2024), che ha accolto, a spese di lite compensate, l'opposizione presentata da avverso l'avviso Controparte_1 di accertamento esecutivo n. 10 del 5.06.2023 relativo al pagamento, per l'annualità 2022, del Canone Unico Patrimoniale - CUP (che ha assorbito l'ICP) in relazione ai cartelloni bifacciali luminosi con la scritta Parte_2
e Postamat posti sul palo sito sul marciapiede nei pressi dell'Ufficio
[...] Postale di Via Roma, per i seguenti motivi: “la pretesa opposta troverebbe fondamento nella L. 160/19 art. 1 c. 819 che prevede la corresponsione del canone in parola, tra l'altro, per <<… la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato>>. Peraltro, il medesimo disposto normativo prevede altresì, al successivo c. 833, che <<sono esenti dal canone le insegne di esercizio attività commerciali e produzioni beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui riferiscono, fino a cinque metri quadrati>>. Orbene, deduce sul punto l'opponente che, nella fattispecie in esame, la pretesa amministrativa va ritenuta illegittima considerando che l'insegna oggetto del provvedimento impugnato, valutate le sue caratteristiche, non consiste in un “messaggio pubblicitario” quanto, piuttosto, proprio in un “insegna di esercizio così come descritta ed identificata dalla giurisprudenza di legittimità a mente della quale <<… si definisce insegna di esercizio … che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica… la scritta in caratteri alfanumerici… installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze della stessa>>. Il rilievo è fondato e deve essere condiviso. Risulta invero agli atti che l'insegna in questione è installata nelle pertinenze accessorie dell'edificio cui è ubicato l'ufficio postale de quo (cfr. documentazione catastale prodotta) di tal che la stessa non può ritenersi installata “fuori la sede” e dunque soggetta al canone in oggetto. Del resto, su tale circostanza, parte opposta nulla ha rilevato onde può essere considerata pacifica e non contestata (art. 115 c.p.c.). Consegue allora, alla luce delle considerazioni che precedono che l'opposizione va accolta ed il provvedimento impugnato, annullato”.
3 - Ha affidato il gravame – interamente devolutivo, quanto al merito – lamentando l'illegittimità ed erroneità della sentenza di primo grado per errata interpretazione ed applicazione dell'art. 1/833 lett. l) L. 160/2019 – cd. Finanziaria 2020: a) non essendo i cartelloni bifacciali luminosi oggetto di causa insegne d'esercizio, secondo la definizione dell'art. 47/1 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, approvato con DPR 495/1992 (“Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta”):
- trovandosi non in prossimità dell'accesso all'impresa, ma su di un marciapiede considerevolmente distante dall'Ufficio Postale;
- avendo esclusivo fine pubblicitario (per richiamare l'attenzione di un numero indiscriminato di potenziali utenti, divenuti tali solo per il fatto di transitare sulla pubblica via), con particolare riguardo al Postamat, trattandosi di un servizio offerto dall'ufficio Postale;
b) trattandosi, a ben vedere, di pre-insegne, secondo la definizione di cui al secondo comma dell'art. 47 citato (“Si definisce pre-insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km”), non esenti dal CUP, perché unicamente (e testualmente) finalizzate alla
“pubblicizzazione” dell'impresa.
1.2. Ha chiesto pertanto la riforma in parte qua della sentenza impugnata, ed il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo opposto.
4 2. Si è costituita in giudizio la società , che ha resistito CP_1 all'iniziativa avversaria, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
2.1. Pur condividendo l'iter motivazionale del primo giudice, la società ha chiesto di integrare la sentenza impugnata, precisando che:
- l'insegna di esercizio è esente dal pagamento CUP Parte_2 perché contenuta nei limiti dimensionali di cui all'art. 1/833 lett. l) L. 160/2019, perché avente superficie inferiore a cinque metri quadrati;
- l'insegna di esercizio Postamat è priva di valenza pubblicitaria.
3. La causa – documentalmente istruita – passai in decisione a seguito dell'udienza di discussione orale del 10.07.2025, tenuta in forma cartolare.
*** *** ***
4. L'appello non è fondato, per le ragioni che seguono.
5. Sul presupposto della piena condivisibilità delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, ritiene questo giudice doversi ulteriormente precisare che:
- la stessa prospettazione dell'appellante – che, in definitiva, qualifica i cassonetti bifacciali luminosi oggetto di causa come pre-insegne – riconosce la natura non pubblicitaria degli stessi, posto che, per definizione, la pre- insegna, come l'insegna d'esercizio, si limita a segnalare il luogo ove l'impresa esercita la propria attività, e quindi nel caso di specie, l'ubicazione dell'Ufficio Postale e del terminale automatizzato Postamat, ove poter fruire dei servizi offerti da , senza alcuno scopo commerciale, di Parte_2 induzione e di sollecitazione all'acquisto di prodotti, invece connaturato al messaggio pubblicitario (vd. Cass. 1/2019, che, in un caso analogo, ha escluso la rilevanza pubblicitaria delle insegne Postamat, anche a fini tributari);
- la stessa giurisprudenza prodotta dall'appellante – la sentenza del 20.02.2025 della Corte di Giustizia Tributaria della Regione OM (comunque non vincolante in questa sede) – riconosce che l'insegna Postamat è una insegna d'esercizio, vertendo la decisione sull'interpretazione dell'art. 17/1 lett. b) D.Lgs 507/1993, quale norma eccezionale, e sulla ricorrenza, nel caso concreto, dei presupposti rilevanti ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'ICP per le insegne d'esercizio;
- nel caso di specie, inoltre, nessuna delle due insegne d'esercizio supera i limiti dimensionali di cui all'art. 1/833 lett. l) L. 160/2019, trattandosi di circostanza non in contestazione;
- i cassonetti bifacciali in questione, quand'anche posti non nelle pertinenze accessorie della sede dell'attività di impresa, in qualità di pre-
5 insegne (poste cioè nel raggio di 5 km dalla sede dell'attività di impresa, ex art. 47/2 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, approvato con DPR 495/1992) sarebbero comunque esenti dal pagamento del CUP, perché anche le pre-insegne, come le insegne d'esercizio, di cui condividono la funzione, non sono volte a promuovere ed incentivare la domanda dei servizi offerti dall'impresa , ma Parte_2 solamente a segnalare agli utenti (fruitori talvolta di un servizio pubblico essenziale) la presenza in loco di un ufficio postale ovvero di un terminale automatizzato.
6. Per tutte queste ragioni, l'appello deve essere integralmente rigettato.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti nello scaglione di valore di riferimento (individuato in base all'importo di cui all'avviso di accertamento opposto), eccezion fatta per la fase istruttoria, non celebrata.
8. Ai sensi dell'art. 13/1quater DPR 115/2002, essendo l'appello integralmente rigettato, la società appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica ed in grado di appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA a pagare, in favore di Parte_1 Controparte_1 le spese di lite per il presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 462,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge;
3. DÀ ATTO che, ai sensi dell'art. 13/1quater DPR 115/2002, essendo l'appello integralmente rigettato, è tenuta a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione Treviso, 10 luglio 2025 Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
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Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al RG. n. 4886/2024 tra le parti:
APPELLANTE: Parte_1
(cf. e P.Iva ) P.IVA_1
con l'avv. MASSIMO ZAMPESE
APPELLATO: Controparte_1
(cf. – P.Iva ) P.IVA_2 P.IVA_3
con l'avv. VITTORIA MANTOVAN
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
Decisa a Treviso, il 10 luglio 2025, sulle seguenti conclusioni:
ABACO: “Voglia l'On.le Tribunale adito così decidere:
- nel merito, riformando integralmente la sentenza n. 304/2024 del GdP di Treviso per tutti i motivi innanzi esposti, confermare l'avviso di accertamento esecutivo n. 10 del 05/06/2023, rigettando le domande originariamente proposte da nei confronti di quale Controparte_1 Parte_1
Concessionario del Servizio di accertamento e riscossione del C.U.P. per il Comune di Carbonera, perché del tutto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in atti.
- Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.
- Con restituzione di quanto nelle more versato da in esecuzione Parte_1 della sentenza di prime cure”.
POSTE ITALIANE: “Piaccia all'On.le Giudice adito:
- dichiarare non dovute le somme richieste in pagamento con l'avviso di accertamento esecutivo opposto (avviso di accertamento esecutivo n. 10 del 05/06/2023 notificato da in data 08/06/2023) in quanto per Parte_1 l'un verso riferibili ad un'insegna di esercizio esente ex art.1, co.833 lett. “elle” L.160/2019 (cfr. sopra, paragrafo 1) e per l'altro ad un cartello del tutto privo di rilevanza pubblicitaria (cfr. sopra, paragrafo 2);
- per l'effetto, rigettare l'appello proposto da ed integrare/correggere la Pt_1 sentenza nei termini sopra indicati. Spese ed onorari di lite rifusi”.
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. cessionaria del servizio di accertamento e riscossione Parte_1 dell'Imposta Comunale di Pubblicità - ICP per il Comune di Carbonera (TV), ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 304/2024 del 15.03.2024 (pub. 18.03.2024), che ha accolto, a spese di lite compensate, l'opposizione presentata da avverso l'avviso Controparte_1 di accertamento esecutivo n. 10 del 5.06.2023 relativo al pagamento, per l'annualità 2022, del Canone Unico Patrimoniale - CUP (che ha assorbito l'ICP) in relazione ai cartelloni bifacciali luminosi con la scritta Parte_2
e Postamat posti sul palo sito sul marciapiede nei pressi dell'Ufficio
[...] Postale di Via Roma, per i seguenti motivi: “la pretesa opposta troverebbe fondamento nella L. 160/19 art. 1 c. 819 che prevede la corresponsione del canone in parola, tra l'altro, per <<… la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato>>. Peraltro, il medesimo disposto normativo prevede altresì, al successivo c. 833, che <<sono esenti dal canone le insegne di esercizio attività commerciali e produzioni beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui riferiscono, fino a cinque metri quadrati>>. Orbene, deduce sul punto l'opponente che, nella fattispecie in esame, la pretesa amministrativa va ritenuta illegittima considerando che l'insegna oggetto del provvedimento impugnato, valutate le sue caratteristiche, non consiste in un “messaggio pubblicitario” quanto, piuttosto, proprio in un “insegna di esercizio così come descritta ed identificata dalla giurisprudenza di legittimità a mente della quale <<… si definisce insegna di esercizio … che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica… la scritta in caratteri alfanumerici… installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze della stessa>>. Il rilievo è fondato e deve essere condiviso. Risulta invero agli atti che l'insegna in questione è installata nelle pertinenze accessorie dell'edificio cui è ubicato l'ufficio postale de quo (cfr. documentazione catastale prodotta) di tal che la stessa non può ritenersi installata “fuori la sede” e dunque soggetta al canone in oggetto. Del resto, su tale circostanza, parte opposta nulla ha rilevato onde può essere considerata pacifica e non contestata (art. 115 c.p.c.). Consegue allora, alla luce delle considerazioni che precedono che l'opposizione va accolta ed il provvedimento impugnato, annullato”.
3 - Ha affidato il gravame – interamente devolutivo, quanto al merito – lamentando l'illegittimità ed erroneità della sentenza di primo grado per errata interpretazione ed applicazione dell'art. 1/833 lett. l) L. 160/2019 – cd. Finanziaria 2020: a) non essendo i cartelloni bifacciali luminosi oggetto di causa insegne d'esercizio, secondo la definizione dell'art. 47/1 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, approvato con DPR 495/1992 (“Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta”):
- trovandosi non in prossimità dell'accesso all'impresa, ma su di un marciapiede considerevolmente distante dall'Ufficio Postale;
- avendo esclusivo fine pubblicitario (per richiamare l'attenzione di un numero indiscriminato di potenziali utenti, divenuti tali solo per il fatto di transitare sulla pubblica via), con particolare riguardo al Postamat, trattandosi di un servizio offerto dall'ufficio Postale;
b) trattandosi, a ben vedere, di pre-insegne, secondo la definizione di cui al secondo comma dell'art. 47 citato (“Si definisce pre-insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km”), non esenti dal CUP, perché unicamente (e testualmente) finalizzate alla
“pubblicizzazione” dell'impresa.
1.2. Ha chiesto pertanto la riforma in parte qua della sentenza impugnata, ed il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo opposto.
4 2. Si è costituita in giudizio la società , che ha resistito CP_1 all'iniziativa avversaria, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
2.1. Pur condividendo l'iter motivazionale del primo giudice, la società ha chiesto di integrare la sentenza impugnata, precisando che:
- l'insegna di esercizio è esente dal pagamento CUP Parte_2 perché contenuta nei limiti dimensionali di cui all'art. 1/833 lett. l) L. 160/2019, perché avente superficie inferiore a cinque metri quadrati;
- l'insegna di esercizio Postamat è priva di valenza pubblicitaria.
3. La causa – documentalmente istruita – passai in decisione a seguito dell'udienza di discussione orale del 10.07.2025, tenuta in forma cartolare.
*** *** ***
4. L'appello non è fondato, per le ragioni che seguono.
5. Sul presupposto della piena condivisibilità delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, ritiene questo giudice doversi ulteriormente precisare che:
- la stessa prospettazione dell'appellante – che, in definitiva, qualifica i cassonetti bifacciali luminosi oggetto di causa come pre-insegne – riconosce la natura non pubblicitaria degli stessi, posto che, per definizione, la pre- insegna, come l'insegna d'esercizio, si limita a segnalare il luogo ove l'impresa esercita la propria attività, e quindi nel caso di specie, l'ubicazione dell'Ufficio Postale e del terminale automatizzato Postamat, ove poter fruire dei servizi offerti da , senza alcuno scopo commerciale, di Parte_2 induzione e di sollecitazione all'acquisto di prodotti, invece connaturato al messaggio pubblicitario (vd. Cass. 1/2019, che, in un caso analogo, ha escluso la rilevanza pubblicitaria delle insegne Postamat, anche a fini tributari);
- la stessa giurisprudenza prodotta dall'appellante – la sentenza del 20.02.2025 della Corte di Giustizia Tributaria della Regione OM (comunque non vincolante in questa sede) – riconosce che l'insegna Postamat è una insegna d'esercizio, vertendo la decisione sull'interpretazione dell'art. 17/1 lett. b) D.Lgs 507/1993, quale norma eccezionale, e sulla ricorrenza, nel caso concreto, dei presupposti rilevanti ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'ICP per le insegne d'esercizio;
- nel caso di specie, inoltre, nessuna delle due insegne d'esercizio supera i limiti dimensionali di cui all'art. 1/833 lett. l) L. 160/2019, trattandosi di circostanza non in contestazione;
- i cassonetti bifacciali in questione, quand'anche posti non nelle pertinenze accessorie della sede dell'attività di impresa, in qualità di pre-
5 insegne (poste cioè nel raggio di 5 km dalla sede dell'attività di impresa, ex art. 47/2 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, approvato con DPR 495/1992) sarebbero comunque esenti dal pagamento del CUP, perché anche le pre-insegne, come le insegne d'esercizio, di cui condividono la funzione, non sono volte a promuovere ed incentivare la domanda dei servizi offerti dall'impresa , ma Parte_2 solamente a segnalare agli utenti (fruitori talvolta di un servizio pubblico essenziale) la presenza in loco di un ufficio postale ovvero di un terminale automatizzato.
6. Per tutte queste ragioni, l'appello deve essere integralmente rigettato.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti nello scaglione di valore di riferimento (individuato in base all'importo di cui all'avviso di accertamento opposto), eccezion fatta per la fase istruttoria, non celebrata.
8. Ai sensi dell'art. 13/1quater DPR 115/2002, essendo l'appello integralmente rigettato, la società appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica ed in grado di appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA a pagare, in favore di Parte_1 Controparte_1 le spese di lite per il presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 462,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge;
3. DÀ ATTO che, ai sensi dell'art. 13/1quater DPR 115/2002, essendo l'appello integralmente rigettato, è tenuta a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione Treviso, 10 luglio 2025 Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
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