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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/11/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2253/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2253/2024 promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Maruca del Foro di Lodi;
- Ricorrente –
Nei confronti di
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Carminati Controparte_1 C.F._2 del Foro di Lodi
- Resistente -
Pubblico Ministero
- Intervenuto -
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente:
“1) che la IA minore venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 prevalente collocazione presso l'abitazione della madre sita in Lodi via F. Agello n. 8;
2) che la IA minore verrà accompagnata e prelevata da scuola da entrambi i genitori per lo stesso numero di volte nell'arco della settimana ed all'uopo propone all'On.le Tribunale di volere provvedere a quanto sopra nel seguente modo:
a) nella settimana in cui osserverà il turno di lavoro dalle ore 6:00-14:00 la Controparte_1 ricorrente provvederà ad accompagnare la IA presso la casa della nonna paterna in San
- 1 - MA in Strada entro le 8:15 e sarà quest'ultima ad accompagnare la nipote a scuola, mentre il sig. andrà a prenderla all'uscita di scuola prevista per le ore 16:30 riportandola Controparte_1 presso l'abitazione materna in Lodi entro le ore 18:00;
b) nella settimana in cui il sig. osserverà il turno di lavoro dalle ore 14:00-22:00 Controparte_1 sarà lui ad andare a prendere la IA presso l'abitazione materna entro le ore 8:00 per accompagnarla a scuola in San MA in Strada entro le ore 8:30. Sarà poi la nonna paterna ad andare a prendere la nipote all'uscita di scuola portandola presso la propria abitazione da dove verrà prelevata dalla ricorrente entro le ore 18:00;
3) che il sig. tenga con sé la IA per due weekend al mese prelevandola Controparte_1 Per_1 da scuola il venerdì e riportandola presso l'abitazione della madre entro le 18:00 della domenica avendo cura di farle svolgere regolarmente i compiti;
4) che entrambi i genitori si impegnano a comunicare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno il periodo estivo in cui potranno tenere ciascuno per un tempo pari a 15 giorni di cui Per_1 almeno 7 giorni dovranno essere consecutivi;
5) che durante le festività (Natale, Capodanno, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) i genitori potranno tenere la IA ad anni alterni, ferma restando in ogni caso la possibilità di Per_1 accordarsi diversamente avendo però sempre presente che le nuove modalità siano tali da consentire alla IA di trascorrere le suddette festività paritario con entrambi i genitori;
6) che il sig. , atteso che lavora presso la MTA SPA e percepisce uno stipendio di Controparte_1
€. 2.200,00, corrisponda mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della IA, la somma globale di €. 400,00 (quattrocento/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla Sig.ra entro e non Parte_1 oltre il giorno 20 di ogni mese, e lo stesso Sig. rimarrà obbligato a corrispondere Controparte_1 il sopracitato contributo nell'interesse della IA fino a quando la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
7) che il sig. sarà tenuto, inoltre, a rimborsare alla sig.ra il Controparte_1 Parte_1
50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della IA , dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Per_1
In particolare i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Sarà, viceversa, necessario un preventivo accordo per il rimborso
- 2 - delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa;
8) che le suddette spese dovranno essere concordate a seguito di richiesta scritta da parte di una genitore e nei riguardi delle stesse l'altro genitore dovrà dichiarare il proprio dissenso sempre in forma scritta entro e non oltre il termine di giorni 10 dalla ricezione della richiesta. Qualora il predetto dissenso non dovesse pervenire entro il suddetto termine, il silenzio dovrà considerarsi come assenso;
9) che il genitore anticipatario delle spese straordinarie dovrà inviare all'altro genitore a mezzo
e-mail tutta la documentazione attestante il pagamento sostenuto entro e non il termine di 30 giorni.
Il rimborso delle suddette spese dovrà essere corrisposto entro e non oltre il termine di giorni 10 giorni successivi alla richiesta;
Si riserva di formulare richieste istruttorie.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
Conclusioni per parte resistente:
“1) Rigettare le domande avanzate dalla sig.ra nel ricorso, perché infondate in fatto Parte_1
e diritto, per le ragioni espresse nella comparsa di costituzione e risposta e negli atti successivi, rilevata altresì la tardività del deposito della memoria integrativa del 13.9;
2) Disporre la gestione di con le seguenti modalità: Persona_1
a. La minore rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 decideranno di comune accordo le questioni di maggiore rilevanza che la riguardano;
b. A fini anagrafici la bambina manterrà la residenza anagrafica presso la madre in 26900 Lodi via F. Agello n. 8;
c. Il padre potrà vedere e tenere con sé a settimane alternate (in corrispondenza di quando Per_1 svolge orario lavorativo 8-17) dal lunedì all'uscita da Scuola al lunedì successivo quando verrà portata a Scuola;
c-1. In via subordinata, secondo i tempi stabiliti dal Tribunale nell'ordinanza del 27.5.2025;
d. La settimana in cui sarà presso la madre, questa potrà portare la bambina dalla nonna Per_1 paterna sig.ra prima dell'inizio della Scuola perché quest'ultima la porti a Scuola e Persona_2 ne curi il ritiro all'uscita e potrà prendere la IA presso l'abitazione della nonna per le ore 18:00;
e. I signori e , comunicheranno il prima possibile e, Parte_1 Controparte_1 comunque, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, il periodo estivo con cui potranno tenere
, ciascuno per un tempo pari a quindici giorni anche non consecutivi;
Per_1
f. Durante le festività (Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) i signori e potranno tenere ad anni alterni, ferma restando in ogni Parte_1 CP_1 Per_1
- 3 - caso la possibilità che essi si accordino preventivamente in modo diverso;
ciò al fine di consentire che la IA trascorra tendenzialmente tali festività in modo paritario con il padre e con la madre, compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori. Rimane in ogni caso la disponibilità dei nonni paterni a gestire con i tempi settimanali ordinari;
Per_1
g. Nei giorni in cui un genitore non vede la IA, l'altro genitore si impegna a consentire ad almeno un contatto telefonico;
h. Nel caso di impedimento del genitore al quale spetta la gestione di , questi si impegna a Per_1 contattare l'altro genitore per chiedere la sua disponibilità a tenere la bambina. In caso di pari impedimento, saranno sentiti innanzitutto i parenti dei genitori, per verificarne la eventuale disponibilità. In caso di loro indisponibilità, il genitore al quale spetta la gestione di potrà Per_1 rivolgersi a persone di comune conoscenza delle parti, fermo la comunicazione all'altro genitore sull'identità della persona a cui viene affidata e sul luogo in cui si trova la bambina;
Per_1
i. Rimangono salvi ed impregiudicati gli eventuali diversi accordi tra i genitori riguardo ai tempi di gestione di , purché sempre nell'esclusivo primario interesse della minore;
Per_1
j. Stante il tempo paritario di gestione di e l'equivalenza delle entrate dei genitori, tenuto Per_1 anche conto del fatto che la sig.ra incassa in via esclusiva l'assegno unico Parte_1 per la IA minore, non viene previsto alcun contributo al mantenimento per le spese ordinarie;
k. Il sig. si impegna a rimborsare il 50% delle spese straordinarie riguardanti la Controparte_1 IA , ed a corrispondere nella misura del 50% quelle spese straordinarie che dovranno Per_1 essere previamente concordate, e viceversa nel caso in cui sia il sig. ad anticipare Controparte_1 le suddette spese, secondo le seguenti indicazioni indicate nel protocollo del Tribunale di Milano:
“per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale)”.
Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- 4 - - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia
e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione o watsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
3) In via istruttoria, la parte resistente avanza richiesta che venga sentita come testimone, nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenerlo necessario, la sig.ra in San MA via Manzoni Persona_2
n° 33, nonna di , sugli attuali tempi di gestione della nipote da parte di;
Per_1 Controparte_1
4) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
- 5 - Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 05.12.2024 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 domandando l'affido condiviso della IA ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, la regolamentazione delle visite padre-IA secondo il calendario proposto, con pari impegno di ciascun genitore nell'accompagnare e ritirare da scuola la minore, la previsione di un contributo a carico del padre al mantenimento della minore di 400 Euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie domande parte ricorrente ha allegato:
- di aver instaurato una convivenza more uxorio con Controparte_1
- che da tale convivenza è nata in data [...] la IA;
Per_1
- che la relazione si interrompeva a seguito di insanabili contrasti;
- che la IA minore vive con la madre in Lodi via F. Agello 8, insieme al compagno della madre, sig. , e al figlio minore della ricorrente, ; CP_2 Persona_3
- che a prendersi cura della IA nella quotidianità è la ricorrente, la quale si occupa di Per_1 accompagnare la IA a casa della nonna paterna, sita in San MA in Strada via Manzoni, la quale poi provvede ad accompagnare la nipote a scuola, e di riprenderla sempre presso l'abitazione della nonna paterna alle 18.00;
- che la minore trascorre con il padre un giorno a settimana in cui pernotta a casa del padre e due settimane nel periodo delle vacanze estive;
- che la minore frequenta il quinto anno della scuola primaria presso l'istituto scolastico Vittorio
Pagano di San MA in Strada con orari 08,30-16,30.
2. Costituitosi con comparsa di risposta depositata il 28.02.2025, ha chiesto il Controparte_1 rigetto delle domande della ricorrente, domandando l'affido congiunto della minore ad entrambi i genitori, il collocamento paritario della minore a settimane alterne dal lunedì all'uscita da scuola al lunedì successivo quando verrà portata a scuola, che la minore trascorra le festività in modo paritario con ciascun genitore, non prevedere alcun mantenimento per le spese ordinarie e disporre la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie richieste, parte resistente ha allegato:
- che il 15.05.2018 la sig.ra il sig. hanno sottoscritto un accordo per Parte_1 Controparte_1 la regolamentazione della gestione e del contributo al mantenimento di , che prevedeva Per_1
l'affido congiunto ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne e un contributo al mantenimento della minore a carico del
- 6 - padre di 250 Euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che l'accordo prevedeva l'importante ruolo della nonna paterna nell'accompagnare e andare a riprendere da scuola e della gestione della minore nel tempo successivo fino all'arrivo dei Per_1 genitori, stante i loro impegni lavorativi;
- che i tempi di gestione del padre, con l'aumentare dell'età di , sono progressivamente Per_1 aumentati, compresi i pernotti;
- che la ricorrente col tempo, ed in particolare dopo l'inizio dell'attività lavorativa a Cerro al
Lambro, ha iniziato a lamentare la fatica di portare con frequenza alle 8:10 del mattino a Per_1
San MA in Strada presso l'abitazione della nonna, in considerazione del tempo necessario a raggiungere il luogo di lavoro, più distante rispetto ai precedenti;
- che il resistente, per venire incontro alla richiesta ricevuta, ritenendo anche nell'interesse di limitare gli spostamenti mattutini, ed inoltre considerando che si poteva arrivare ad una Per_1 gestione paritaria del tempo di permanenza di con ciascun genitore, ha proposto di rivedere Per_1
l'accordo sul tema, per arrivare ad una gestione a settimane alternate;
- che, al fine di potere gestire meglio la situazione, il resistente ha chiesto ed ottenuto dalla società per cui lavora di modificare i propri turni di lavoro, confermando il turno dalle 14:00 alle 22:00, che svolge quando sta con la madre, e cambiando l'altro turno che ora è dalle 8:00 alle Per_1
17:00;
- che, grazie alla modifica dell'orario lavorativo, il resistente è in grado di meglio interagire con la IA ed aiutarla, in particolare con i compiti di scuola, come da indicazioni del personale dell' he aveva rilevato un lieve deficit nell'attenzione e nel calcolo, e questo impegno CP_3 ha già avuto esiti positivi rendendo superflue le ripetizioni private che seguiva in Per_1 precedenza;
- che ha iniziato a frequentare un corso di atletica presso la N.A. Fanfulla Lodigiana, in Per_1
Lodi Viale Piermarini n. 1, lunedì e venerdì ore 17:30-18:30, ed è il resistente che si occupa di portarla e di prenderla al termine della lezione, anzi ad oggi la bambina frequenta il corso solo nella settimana in cui è dal padre;
- che il padre ha iscritto ad un corso di pittura organizzato a San MA in Strada e come Per_1 per l'atletica è lui che si occupa di portala e andare a prenderla e la frequentazione avviene quando la bambina è presso di sé;
- che il resistente presta l'attività di operaio presso la MTA spa in 26845 Codogno viale dell'industria n. 12, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, ed impiega all'incirca mezz'ora per raggiungere il posto di lavoro;
- che lo stipendio percepito dal resistente è mediamente di circa €. 1.600,00/1.700,00 mensili;
- 7 - - che il resistente aveva da subito rinunciato alla propria quota di assegni familiari prima e di assegno unico poi, lasciandone l'erogazione al 100% a favore della sig.ra la quale Parte_1 percepisce €. 443,20 mensili (per i due figli);
- che dagli estratti di conto corrente si rileva che, oltre al detto contributo, la sig.ra Parte_1 riceve come retribuzione erogata dalla società AG RL (dopo che nel mese di ottobre 2023 è passata da part-time a full time) la somma di ca €. 1350,00 mensili.
3. All'udienza del 01.04.2025 sono state ascoltate le parti e, all'esito delle ulteriori produzioni delle parti, il Tribunale ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“affidamento condiviso della IA minore;
Per_1 collocamento della minore presso ciascun genitore a settimane alternate;
salvo diverso accordo tra le parti, durante la settimana di spettanza materna, la madre andrà a prendere la minore il lunedì all'uscita da scuola/termine dell'attività lavorativa e la riporterà a casa del padre la domenica alle ore 18,00; contributo al mantenimento della IA a carico del padre di 150 € mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat, da versarsi a favore della ricorrente;
la minore trascorrerà con ciascun genitore almeno tre settimane, anche non consecutive, in estate, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e le festività secondo alternanza”.
Con note depositate per l'udienza del 17.07.2025 parte resistente ha manifestato adesione alla proposta del Tribunale con una modifica al fine di rendere i tempi di gestione paritari;
di contro, parte ricorrente ha comunicato che lo schema delle settimane alterne era stato già sperimentato con risultati negativi dal gennaio 2025; che da allora il resistente aveva trascorso con la IA una sola settimana dal 23.03.2025 al 29.03.2025 mentre per il resto la minore si era trattenuta a casa del padre per un massimo di due o tre giorni, preferendo rimanere a casa della madre;
che dal mese di maggio 2025, avendo preso in locazione un'abitazione più grande, per le nuove esigenze familiari, attualmente paga un canone di 800 euro mensili, mentre il resistente non deve affrontare e non ha mai affrontato alcuna spesa per l'alloggio in quanto da anni vive a casa dei genitori e per come più volte dichiarato dalla di lui madre, non contribuisce in nessuna misura alle spese.
Lette le note, il Tribunale ha quindi fissato udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis.22 u.c. c.p.c. con termine alle parti per il deposito della documentazione reddituale aggiornata e del foglio telematico di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
4. Tutto ciò considerato, deve essere confermato l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre.
- 8 - Premesso che ai sensi dell'art. 337 ter c.c., “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi”, occorre rilevare che l'affido condiviso rappresenta il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità da adottarsi quale regola generale, salva la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che lo stesso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Nel caso de quo, tenuto conto di quanto emerso dall'esame degli atti del giudizio nonché da quanto dichiarato dalle parti, non sussistono ragioni per cui ritenere pregiudizievole per Per_1
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Per quanto attiene, poi, al regime di frequentazioni paterne, il Collegio ritiene congruo e nell'interesse della minore calendarizzare le frequentazioni, ovvero la previsione di visite paterne, secondo le seguenti alternanze, salvo diverso e migliore accordo eventualmente raggiunto tra i genitori:
- il padre potrà tenere con sé a finesettimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola Per_1 al lunedì mattina quando, anche mediante l'aiuto della nonna paterna, la riporterà a scuola;
- la settimana successiva al finesettimana di spettanza materna, il padre potrà tenere con sé
dalla domenica sera alle 18,00 quando la andrà a prende a casa della madre fino al Per_1 mercoledì quando la andrà a riprendere, anche con l'aiuto della nonna paterna, a scuola e la riporterà a casa della madre;
- durante il periodo delle festività natalizie, da intendersi quale periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi, la minore trascorrerà ad anni alterni il periodo dal 25 dicembre al 30 dicembre con un genitore e la giornata del 24 dicembre e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
- le vacanze pasquali, per tutto il periodo di sospensione scolastica, verranno trascorse dalla minore ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, a cominciare, salvo diverso accordo tra i genitori, con il padre;
- nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
- ogni altra festività e/o ponte durante l'anno seguirà il criterio dell'alternanza.
Si ritiene altresì opportuno stabilire che, nel corso della settimana lavorativa, nei giorni di spettanza materna, quando svolge il turno di lavoro 08,00-17,00, il padre si occuperà di andare a prendere la minore a scuola e di portarla a casa della ricorrente e il giorno successivo la madre accompagnerà la minore presso la casa della nonna paterna per il successivo accompagnamento
- 9 - a scuola;
quando il padre svolge il turno di lavoro 14,00-22,00, sarà la madre che si occuperà di portare e andare a prendere la minore a scuola/casa della nonna paterna.
5. Quanto al mantenimento di , parte ricorrente ha domandato disporsi in capo al padre Per_1 della minore l'obbligo di concorrere al mantenimento della IA mediante la corresponsione dell'importo mensile di almeno € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente ha invece chiesto il rigetto della domanda della ricorrente, limitando il contributo paterno al solo pagamento del 50% delle spese straordinarie.
A tal proposito si rammenta che i parametri per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli sono dettati dall'art. 337 ter comma 4 c.c. e hanno riguardo, in primis, alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori in rapporto anche alle esigenze dei figli in relazione all'età degli stessi.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. il giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare dell'assegno, tenuto conto dei parametri previsti dalla disposizione indicata, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento, comprensive di quelle abitative, di vacanza, anche in relazione al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI-
I 18.9.2013 n. 21273).
Occorre, dunque, procedere all'esame delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Parte ricorrente ha dichiarato di prestare attività lavorativa come impiegata, percependo circa
1400/1550 euro al mese. La ricorrente ha altresì dichiarato di percepire il 100% dell'assegno unico per entrambi i figli, attualmente pari a 463 euro (470,80 euro dalla documentazione in atti) e di vivere in un appartamento in locazione a Lodi per il quale versa 800 euro al mese (cfr. copia del contratto di locazione in atti). Risulta documentalmente che la ricorrente presta attività lavorativa a tempo pieno e indeterminato dall'ottobre 2023, mentre in precedenza ha lavorato con contratto a tempo parziale, e ha percepito i seguenti redditi da lavoro:
- per l'anno d'imposta 2024 € 22.988,00;
- per l'anno d'imposta 2023 € 8.788,75
- per l'anno d'imposta 2022 € 6.628,06.
La stessa ha altresì dichiarato che il nuovo compagno convivente lavora come magazziniere.
Parte resistente, a propria volta, ha dichiarato di lavorare a tempo pieno e indeterminato presso la MTA spa in Codogno in qualità di operaio, con stipendio mensile di circa 1.500/1.600 euro.
In particolare, ha documentato di aver percepito i seguenti redditi da lavoro: Controparte_1
- 10 - - per l'anno d'imposta 2024 € 27.778,00;
- per l'anno d'imposta 2023 € 29.033,00;
- per l'anno d'imposta 2022 € 26.791,00.
Ha altresì dichiarato di abitare in un appartamento sito al piano terra dell'immobile di proprietà dei genitori che ha provveduto a ristrutturare.
Ciò premesso, tenuto conto della situazione patrimoniale e reddituale allegata e documentata dalle parti, del tempo quasi paritario che la minore trascorrerà con ciascun genitore e della regolamentazione dei viaggi e degli spostamenti necessari alla minore sopra indicata nonché del fatto che la ricorrente è ulteriormente gravata dalla presenza di un secondo figlio e percepisce per l'intero l'assegno unico relativo a , il Collegio ritiene congruo che Per_1 contribuisca al mantenimento della IA minore corrispondendo alla Controparte_1 Per_1 madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile pari a € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il distretto della Corte d'Appello di Milano, nella versione da ultimo approvata.
6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, tenuto conto della natura della causa e della reciproca soccombenza delle parti in punto di regime di collocamento e visite e di determinazione del contributo al mantenimento della minore, vengono tra le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, così provvede:
1) Affida la IA minore in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre;
2) Dispone che, salvo diverso e migliore accordo eventualmente raggiunto tra i genitori, il padre potrà tenere con sé : Per_1
- a finesettimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina quando, anche mediante l'aiuto della nonna paterna, la riporterà a scuola;
- la settimana successiva al finesettimana di spettanza materna, dalla domenica sera alle 18,00 al mercoledì quando la andrà a riprendere, anche con l'aiuto della nonna paterna, a scuola e la riporterà a casa della madre;
3) Dispone altresì che, salvo diverso e migliore accordo eventualmente raggiunto tra i genitori:
- durante il periodo delle festività natalizie, da intendersi quale periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi, la minore trascorrerà ad anni alterni il periodo dal 25 dicembre al 30
- 11 - dicembre con un genitore e la giornata del 24 dicembre e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
- le vacanze pasquali, per tutto il periodo di sospensione scolastica, verranno trascorse dalla minore ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, a cominciare, salvo diverso accordo tra i genitori, con il padre;
- nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
- ogni altra festività e/o ponte durante l'anno seguirà il criterio dell'alternanza.
- nel corso della settimana lavorativa, nei giorni di spettanza materna, quando svolge il turno di lavoro 08,00-17,00, il padre si occuperà di andare a prendere la minore a scuola e di portarla a casa della ricorrente e il giorno successivo la madre accompagnerà la minore presso la casa della nonna paterna per il successivo accompagnamento a scuola;
quando il padre svolge il turno di lavoro 14,00-22,00, sarà la madre che si occuperà di portare e andare a prendere la minore a scuola/casa della nonna paterna;
4) Dispone che concorra al mantenimento della IA minore , Controparte_1 Per_1 corrispondendo a entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo Parte_1 di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano nell'ultima versione approvata;
5) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Elena Giuppi
- 12 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2253/2024 promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Maruca del Foro di Lodi;
- Ricorrente –
Nei confronti di
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Carminati Controparte_1 C.F._2 del Foro di Lodi
- Resistente -
Pubblico Ministero
- Intervenuto -
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente:
“1) che la IA minore venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 prevalente collocazione presso l'abitazione della madre sita in Lodi via F. Agello n. 8;
2) che la IA minore verrà accompagnata e prelevata da scuola da entrambi i genitori per lo stesso numero di volte nell'arco della settimana ed all'uopo propone all'On.le Tribunale di volere provvedere a quanto sopra nel seguente modo:
a) nella settimana in cui osserverà il turno di lavoro dalle ore 6:00-14:00 la Controparte_1 ricorrente provvederà ad accompagnare la IA presso la casa della nonna paterna in San
- 1 - MA in Strada entro le 8:15 e sarà quest'ultima ad accompagnare la nipote a scuola, mentre il sig. andrà a prenderla all'uscita di scuola prevista per le ore 16:30 riportandola Controparte_1 presso l'abitazione materna in Lodi entro le ore 18:00;
b) nella settimana in cui il sig. osserverà il turno di lavoro dalle ore 14:00-22:00 Controparte_1 sarà lui ad andare a prendere la IA presso l'abitazione materna entro le ore 8:00 per accompagnarla a scuola in San MA in Strada entro le ore 8:30. Sarà poi la nonna paterna ad andare a prendere la nipote all'uscita di scuola portandola presso la propria abitazione da dove verrà prelevata dalla ricorrente entro le ore 18:00;
3) che il sig. tenga con sé la IA per due weekend al mese prelevandola Controparte_1 Per_1 da scuola il venerdì e riportandola presso l'abitazione della madre entro le 18:00 della domenica avendo cura di farle svolgere regolarmente i compiti;
4) che entrambi i genitori si impegnano a comunicare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno il periodo estivo in cui potranno tenere ciascuno per un tempo pari a 15 giorni di cui Per_1 almeno 7 giorni dovranno essere consecutivi;
5) che durante le festività (Natale, Capodanno, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) i genitori potranno tenere la IA ad anni alterni, ferma restando in ogni caso la possibilità di Per_1 accordarsi diversamente avendo però sempre presente che le nuove modalità siano tali da consentire alla IA di trascorrere le suddette festività paritario con entrambi i genitori;
6) che il sig. , atteso che lavora presso la MTA SPA e percepisce uno stipendio di Controparte_1
€. 2.200,00, corrisponda mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della IA, la somma globale di €. 400,00 (quattrocento/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla Sig.ra entro e non Parte_1 oltre il giorno 20 di ogni mese, e lo stesso Sig. rimarrà obbligato a corrispondere Controparte_1 il sopracitato contributo nell'interesse della IA fino a quando la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
7) che il sig. sarà tenuto, inoltre, a rimborsare alla sig.ra il Controparte_1 Parte_1
50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della IA , dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Per_1
In particolare i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Sarà, viceversa, necessario un preventivo accordo per il rimborso
- 2 - delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa;
8) che le suddette spese dovranno essere concordate a seguito di richiesta scritta da parte di una genitore e nei riguardi delle stesse l'altro genitore dovrà dichiarare il proprio dissenso sempre in forma scritta entro e non oltre il termine di giorni 10 dalla ricezione della richiesta. Qualora il predetto dissenso non dovesse pervenire entro il suddetto termine, il silenzio dovrà considerarsi come assenso;
9) che il genitore anticipatario delle spese straordinarie dovrà inviare all'altro genitore a mezzo
e-mail tutta la documentazione attestante il pagamento sostenuto entro e non il termine di 30 giorni.
Il rimborso delle suddette spese dovrà essere corrisposto entro e non oltre il termine di giorni 10 giorni successivi alla richiesta;
Si riserva di formulare richieste istruttorie.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
Conclusioni per parte resistente:
“1) Rigettare le domande avanzate dalla sig.ra nel ricorso, perché infondate in fatto Parte_1
e diritto, per le ragioni espresse nella comparsa di costituzione e risposta e negli atti successivi, rilevata altresì la tardività del deposito della memoria integrativa del 13.9;
2) Disporre la gestione di con le seguenti modalità: Persona_1
a. La minore rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 decideranno di comune accordo le questioni di maggiore rilevanza che la riguardano;
b. A fini anagrafici la bambina manterrà la residenza anagrafica presso la madre in 26900 Lodi via F. Agello n. 8;
c. Il padre potrà vedere e tenere con sé a settimane alternate (in corrispondenza di quando Per_1 svolge orario lavorativo 8-17) dal lunedì all'uscita da Scuola al lunedì successivo quando verrà portata a Scuola;
c-1. In via subordinata, secondo i tempi stabiliti dal Tribunale nell'ordinanza del 27.5.2025;
d. La settimana in cui sarà presso la madre, questa potrà portare la bambina dalla nonna Per_1 paterna sig.ra prima dell'inizio della Scuola perché quest'ultima la porti a Scuola e Persona_2 ne curi il ritiro all'uscita e potrà prendere la IA presso l'abitazione della nonna per le ore 18:00;
e. I signori e , comunicheranno il prima possibile e, Parte_1 Controparte_1 comunque, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, il periodo estivo con cui potranno tenere
, ciascuno per un tempo pari a quindici giorni anche non consecutivi;
Per_1
f. Durante le festività (Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) i signori e potranno tenere ad anni alterni, ferma restando in ogni Parte_1 CP_1 Per_1
- 3 - caso la possibilità che essi si accordino preventivamente in modo diverso;
ciò al fine di consentire che la IA trascorra tendenzialmente tali festività in modo paritario con il padre e con la madre, compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori. Rimane in ogni caso la disponibilità dei nonni paterni a gestire con i tempi settimanali ordinari;
Per_1
g. Nei giorni in cui un genitore non vede la IA, l'altro genitore si impegna a consentire ad almeno un contatto telefonico;
h. Nel caso di impedimento del genitore al quale spetta la gestione di , questi si impegna a Per_1 contattare l'altro genitore per chiedere la sua disponibilità a tenere la bambina. In caso di pari impedimento, saranno sentiti innanzitutto i parenti dei genitori, per verificarne la eventuale disponibilità. In caso di loro indisponibilità, il genitore al quale spetta la gestione di potrà Per_1 rivolgersi a persone di comune conoscenza delle parti, fermo la comunicazione all'altro genitore sull'identità della persona a cui viene affidata e sul luogo in cui si trova la bambina;
Per_1
i. Rimangono salvi ed impregiudicati gli eventuali diversi accordi tra i genitori riguardo ai tempi di gestione di , purché sempre nell'esclusivo primario interesse della minore;
Per_1
j. Stante il tempo paritario di gestione di e l'equivalenza delle entrate dei genitori, tenuto Per_1 anche conto del fatto che la sig.ra incassa in via esclusiva l'assegno unico Parte_1 per la IA minore, non viene previsto alcun contributo al mantenimento per le spese ordinarie;
k. Il sig. si impegna a rimborsare il 50% delle spese straordinarie riguardanti la Controparte_1 IA , ed a corrispondere nella misura del 50% quelle spese straordinarie che dovranno Per_1 essere previamente concordate, e viceversa nel caso in cui sia il sig. ad anticipare Controparte_1 le suddette spese, secondo le seguenti indicazioni indicate nel protocollo del Tribunale di Milano:
“per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale)”.
Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- 4 - - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia
e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione o watsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
3) In via istruttoria, la parte resistente avanza richiesta che venga sentita come testimone, nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenerlo necessario, la sig.ra in San MA via Manzoni Persona_2
n° 33, nonna di , sugli attuali tempi di gestione della nipote da parte di;
Per_1 Controparte_1
4) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
- 5 - Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 05.12.2024 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 domandando l'affido condiviso della IA ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, la regolamentazione delle visite padre-IA secondo il calendario proposto, con pari impegno di ciascun genitore nell'accompagnare e ritirare da scuola la minore, la previsione di un contributo a carico del padre al mantenimento della minore di 400 Euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie domande parte ricorrente ha allegato:
- di aver instaurato una convivenza more uxorio con Controparte_1
- che da tale convivenza è nata in data [...] la IA;
Per_1
- che la relazione si interrompeva a seguito di insanabili contrasti;
- che la IA minore vive con la madre in Lodi via F. Agello 8, insieme al compagno della madre, sig. , e al figlio minore della ricorrente, ; CP_2 Persona_3
- che a prendersi cura della IA nella quotidianità è la ricorrente, la quale si occupa di Per_1 accompagnare la IA a casa della nonna paterna, sita in San MA in Strada via Manzoni, la quale poi provvede ad accompagnare la nipote a scuola, e di riprenderla sempre presso l'abitazione della nonna paterna alle 18.00;
- che la minore trascorre con il padre un giorno a settimana in cui pernotta a casa del padre e due settimane nel periodo delle vacanze estive;
- che la minore frequenta il quinto anno della scuola primaria presso l'istituto scolastico Vittorio
Pagano di San MA in Strada con orari 08,30-16,30.
2. Costituitosi con comparsa di risposta depositata il 28.02.2025, ha chiesto il Controparte_1 rigetto delle domande della ricorrente, domandando l'affido congiunto della minore ad entrambi i genitori, il collocamento paritario della minore a settimane alterne dal lunedì all'uscita da scuola al lunedì successivo quando verrà portata a scuola, che la minore trascorra le festività in modo paritario con ciascun genitore, non prevedere alcun mantenimento per le spese ordinarie e disporre la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie richieste, parte resistente ha allegato:
- che il 15.05.2018 la sig.ra il sig. hanno sottoscritto un accordo per Parte_1 Controparte_1 la regolamentazione della gestione e del contributo al mantenimento di , che prevedeva Per_1
l'affido congiunto ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne e un contributo al mantenimento della minore a carico del
- 6 - padre di 250 Euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che l'accordo prevedeva l'importante ruolo della nonna paterna nell'accompagnare e andare a riprendere da scuola e della gestione della minore nel tempo successivo fino all'arrivo dei Per_1 genitori, stante i loro impegni lavorativi;
- che i tempi di gestione del padre, con l'aumentare dell'età di , sono progressivamente Per_1 aumentati, compresi i pernotti;
- che la ricorrente col tempo, ed in particolare dopo l'inizio dell'attività lavorativa a Cerro al
Lambro, ha iniziato a lamentare la fatica di portare con frequenza alle 8:10 del mattino a Per_1
San MA in Strada presso l'abitazione della nonna, in considerazione del tempo necessario a raggiungere il luogo di lavoro, più distante rispetto ai precedenti;
- che il resistente, per venire incontro alla richiesta ricevuta, ritenendo anche nell'interesse di limitare gli spostamenti mattutini, ed inoltre considerando che si poteva arrivare ad una Per_1 gestione paritaria del tempo di permanenza di con ciascun genitore, ha proposto di rivedere Per_1
l'accordo sul tema, per arrivare ad una gestione a settimane alternate;
- che, al fine di potere gestire meglio la situazione, il resistente ha chiesto ed ottenuto dalla società per cui lavora di modificare i propri turni di lavoro, confermando il turno dalle 14:00 alle 22:00, che svolge quando sta con la madre, e cambiando l'altro turno che ora è dalle 8:00 alle Per_1
17:00;
- che, grazie alla modifica dell'orario lavorativo, il resistente è in grado di meglio interagire con la IA ed aiutarla, in particolare con i compiti di scuola, come da indicazioni del personale dell' he aveva rilevato un lieve deficit nell'attenzione e nel calcolo, e questo impegno CP_3 ha già avuto esiti positivi rendendo superflue le ripetizioni private che seguiva in Per_1 precedenza;
- che ha iniziato a frequentare un corso di atletica presso la N.A. Fanfulla Lodigiana, in Per_1
Lodi Viale Piermarini n. 1, lunedì e venerdì ore 17:30-18:30, ed è il resistente che si occupa di portarla e di prenderla al termine della lezione, anzi ad oggi la bambina frequenta il corso solo nella settimana in cui è dal padre;
- che il padre ha iscritto ad un corso di pittura organizzato a San MA in Strada e come Per_1 per l'atletica è lui che si occupa di portala e andare a prenderla e la frequentazione avviene quando la bambina è presso di sé;
- che il resistente presta l'attività di operaio presso la MTA spa in 26845 Codogno viale dell'industria n. 12, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, ed impiega all'incirca mezz'ora per raggiungere il posto di lavoro;
- che lo stipendio percepito dal resistente è mediamente di circa €. 1.600,00/1.700,00 mensili;
- 7 - - che il resistente aveva da subito rinunciato alla propria quota di assegni familiari prima e di assegno unico poi, lasciandone l'erogazione al 100% a favore della sig.ra la quale Parte_1 percepisce €. 443,20 mensili (per i due figli);
- che dagli estratti di conto corrente si rileva che, oltre al detto contributo, la sig.ra Parte_1 riceve come retribuzione erogata dalla società AG RL (dopo che nel mese di ottobre 2023 è passata da part-time a full time) la somma di ca €. 1350,00 mensili.
3. All'udienza del 01.04.2025 sono state ascoltate le parti e, all'esito delle ulteriori produzioni delle parti, il Tribunale ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“affidamento condiviso della IA minore;
Per_1 collocamento della minore presso ciascun genitore a settimane alternate;
salvo diverso accordo tra le parti, durante la settimana di spettanza materna, la madre andrà a prendere la minore il lunedì all'uscita da scuola/termine dell'attività lavorativa e la riporterà a casa del padre la domenica alle ore 18,00; contributo al mantenimento della IA a carico del padre di 150 € mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat, da versarsi a favore della ricorrente;
la minore trascorrerà con ciascun genitore almeno tre settimane, anche non consecutive, in estate, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e le festività secondo alternanza”.
Con note depositate per l'udienza del 17.07.2025 parte resistente ha manifestato adesione alla proposta del Tribunale con una modifica al fine di rendere i tempi di gestione paritari;
di contro, parte ricorrente ha comunicato che lo schema delle settimane alterne era stato già sperimentato con risultati negativi dal gennaio 2025; che da allora il resistente aveva trascorso con la IA una sola settimana dal 23.03.2025 al 29.03.2025 mentre per il resto la minore si era trattenuta a casa del padre per un massimo di due o tre giorni, preferendo rimanere a casa della madre;
che dal mese di maggio 2025, avendo preso in locazione un'abitazione più grande, per le nuove esigenze familiari, attualmente paga un canone di 800 euro mensili, mentre il resistente non deve affrontare e non ha mai affrontato alcuna spesa per l'alloggio in quanto da anni vive a casa dei genitori e per come più volte dichiarato dalla di lui madre, non contribuisce in nessuna misura alle spese.
Lette le note, il Tribunale ha quindi fissato udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis.22 u.c. c.p.c. con termine alle parti per il deposito della documentazione reddituale aggiornata e del foglio telematico di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
4. Tutto ciò considerato, deve essere confermato l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre.
- 8 - Premesso che ai sensi dell'art. 337 ter c.c., “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi”, occorre rilevare che l'affido condiviso rappresenta il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità da adottarsi quale regola generale, salva la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che lo stesso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Nel caso de quo, tenuto conto di quanto emerso dall'esame degli atti del giudizio nonché da quanto dichiarato dalle parti, non sussistono ragioni per cui ritenere pregiudizievole per Per_1
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Per quanto attiene, poi, al regime di frequentazioni paterne, il Collegio ritiene congruo e nell'interesse della minore calendarizzare le frequentazioni, ovvero la previsione di visite paterne, secondo le seguenti alternanze, salvo diverso e migliore accordo eventualmente raggiunto tra i genitori:
- il padre potrà tenere con sé a finesettimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola Per_1 al lunedì mattina quando, anche mediante l'aiuto della nonna paterna, la riporterà a scuola;
- la settimana successiva al finesettimana di spettanza materna, il padre potrà tenere con sé
dalla domenica sera alle 18,00 quando la andrà a prende a casa della madre fino al Per_1 mercoledì quando la andrà a riprendere, anche con l'aiuto della nonna paterna, a scuola e la riporterà a casa della madre;
- durante il periodo delle festività natalizie, da intendersi quale periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi, la minore trascorrerà ad anni alterni il periodo dal 25 dicembre al 30 dicembre con un genitore e la giornata del 24 dicembre e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
- le vacanze pasquali, per tutto il periodo di sospensione scolastica, verranno trascorse dalla minore ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, a cominciare, salvo diverso accordo tra i genitori, con il padre;
- nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
- ogni altra festività e/o ponte durante l'anno seguirà il criterio dell'alternanza.
Si ritiene altresì opportuno stabilire che, nel corso della settimana lavorativa, nei giorni di spettanza materna, quando svolge il turno di lavoro 08,00-17,00, il padre si occuperà di andare a prendere la minore a scuola e di portarla a casa della ricorrente e il giorno successivo la madre accompagnerà la minore presso la casa della nonna paterna per il successivo accompagnamento
- 9 - a scuola;
quando il padre svolge il turno di lavoro 14,00-22,00, sarà la madre che si occuperà di portare e andare a prendere la minore a scuola/casa della nonna paterna.
5. Quanto al mantenimento di , parte ricorrente ha domandato disporsi in capo al padre Per_1 della minore l'obbligo di concorrere al mantenimento della IA mediante la corresponsione dell'importo mensile di almeno € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente ha invece chiesto il rigetto della domanda della ricorrente, limitando il contributo paterno al solo pagamento del 50% delle spese straordinarie.
A tal proposito si rammenta che i parametri per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli sono dettati dall'art. 337 ter comma 4 c.c. e hanno riguardo, in primis, alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori in rapporto anche alle esigenze dei figli in relazione all'età degli stessi.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. il giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare dell'assegno, tenuto conto dei parametri previsti dalla disposizione indicata, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento, comprensive di quelle abitative, di vacanza, anche in relazione al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI-
I 18.9.2013 n. 21273).
Occorre, dunque, procedere all'esame delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Parte ricorrente ha dichiarato di prestare attività lavorativa come impiegata, percependo circa
1400/1550 euro al mese. La ricorrente ha altresì dichiarato di percepire il 100% dell'assegno unico per entrambi i figli, attualmente pari a 463 euro (470,80 euro dalla documentazione in atti) e di vivere in un appartamento in locazione a Lodi per il quale versa 800 euro al mese (cfr. copia del contratto di locazione in atti). Risulta documentalmente che la ricorrente presta attività lavorativa a tempo pieno e indeterminato dall'ottobre 2023, mentre in precedenza ha lavorato con contratto a tempo parziale, e ha percepito i seguenti redditi da lavoro:
- per l'anno d'imposta 2024 € 22.988,00;
- per l'anno d'imposta 2023 € 8.788,75
- per l'anno d'imposta 2022 € 6.628,06.
La stessa ha altresì dichiarato che il nuovo compagno convivente lavora come magazziniere.
Parte resistente, a propria volta, ha dichiarato di lavorare a tempo pieno e indeterminato presso la MTA spa in Codogno in qualità di operaio, con stipendio mensile di circa 1.500/1.600 euro.
In particolare, ha documentato di aver percepito i seguenti redditi da lavoro: Controparte_1
- 10 - - per l'anno d'imposta 2024 € 27.778,00;
- per l'anno d'imposta 2023 € 29.033,00;
- per l'anno d'imposta 2022 € 26.791,00.
Ha altresì dichiarato di abitare in un appartamento sito al piano terra dell'immobile di proprietà dei genitori che ha provveduto a ristrutturare.
Ciò premesso, tenuto conto della situazione patrimoniale e reddituale allegata e documentata dalle parti, del tempo quasi paritario che la minore trascorrerà con ciascun genitore e della regolamentazione dei viaggi e degli spostamenti necessari alla minore sopra indicata nonché del fatto che la ricorrente è ulteriormente gravata dalla presenza di un secondo figlio e percepisce per l'intero l'assegno unico relativo a , il Collegio ritiene congruo che Per_1 contribuisca al mantenimento della IA minore corrispondendo alla Controparte_1 Per_1 madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile pari a € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il distretto della Corte d'Appello di Milano, nella versione da ultimo approvata.
6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, tenuto conto della natura della causa e della reciproca soccombenza delle parti in punto di regime di collocamento e visite e di determinazione del contributo al mantenimento della minore, vengono tra le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, così provvede:
1) Affida la IA minore in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre;
2) Dispone che, salvo diverso e migliore accordo eventualmente raggiunto tra i genitori, il padre potrà tenere con sé : Per_1
- a finesettimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina quando, anche mediante l'aiuto della nonna paterna, la riporterà a scuola;
- la settimana successiva al finesettimana di spettanza materna, dalla domenica sera alle 18,00 al mercoledì quando la andrà a riprendere, anche con l'aiuto della nonna paterna, a scuola e la riporterà a casa della madre;
3) Dispone altresì che, salvo diverso e migliore accordo eventualmente raggiunto tra i genitori:
- durante il periodo delle festività natalizie, da intendersi quale periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi, la minore trascorrerà ad anni alterni il periodo dal 25 dicembre al 30
- 11 - dicembre con un genitore e la giornata del 24 dicembre e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
- le vacanze pasquali, per tutto il periodo di sospensione scolastica, verranno trascorse dalla minore ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, a cominciare, salvo diverso accordo tra i genitori, con il padre;
- nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
- ogni altra festività e/o ponte durante l'anno seguirà il criterio dell'alternanza.
- nel corso della settimana lavorativa, nei giorni di spettanza materna, quando svolge il turno di lavoro 08,00-17,00, il padre si occuperà di andare a prendere la minore a scuola e di portarla a casa della ricorrente e il giorno successivo la madre accompagnerà la minore presso la casa della nonna paterna per il successivo accompagnamento a scuola;
quando il padre svolge il turno di lavoro 14,00-22,00, sarà la madre che si occuperà di portare e andare a prendere la minore a scuola/casa della nonna paterna;
4) Dispone che concorra al mantenimento della IA minore , Controparte_1 Per_1 corrispondendo a entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo Parte_1 di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano nell'ultima versione approvata;
5) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Elena Giuppi
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