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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/12/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 110/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Como
SEZIONE PRIMA
Il tribunale, nella persona del giudice LU PI Aliquo', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Catanese;
OPPONENTE
E
(P.IVA ), quale custode giudiziario nominato nell'ambito della Controparte_1 P.IVA_1
PROCEDURA ESECUTIVA IMOBILIARE iscritta al n. 1/2021 R.G.E.- TRIB. COMO, rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Livio;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte opponente:
“Voglia il Tribunale adito:
- disporre la sospensione della procedura esecutiva;
- dichiarare la nullità, l'invalidità e comunque l'irregolarità del precetto opposto per i motivi esposti in premessa;
- dichiarare la nullità della convalida dell'intimazione di sfratto per morosità per i motivi esposti in premessa;
- condannare il creditore istante al pagamento delle spese e compensi di lite”
*
Per parte opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna statuizione così ritenere e giudicare:
Nel merito, in via principale: rigettare le domande tutte ex adverso formulate poiché infondate in fatto e diritto per tutti i motivi sopra esposti. Il tutto con condanna dell'attrice al pagamento di spese, anticipazioni e compensi di causa, oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge e successive occorrende, anche per la fase cautelare.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto opposizione rubricata “opposizione agli atti esecutivi ex Parte_1 art. 617 c.p.c.” avverso l'atto di precetto per rilascio di beni immobili, notificatole dalla Dott.ssa
, nella sua qualità di custode giudiziario nominato nell'ambito della procedura Controparte_1 esecutiva immobiliare n. 1/2021 R.G.E., in forza dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa da questo Tribunale in data 17.09.2024 (pubblicata il 19.09.2024), n. 1476/2024 (R.G. n.
2852/2024).
L'opponente, in particolare, ha dedotto la nullità del precetto in ragione dell'eccepita nullità della convalida di sfratto per morosità. In particolare, l'intimazione di sfratto era stata notificata allorché
l'odierna opponente si trovava all'estero e, quindi, nell'impossibilità di ritirare l'atto e di averne conoscenza per “causa di forza maggiore”. Ne conseguirebbe, pertanto, la nullità del titolo esecutivo, siccome l'intimazione era stata convalidata in assenza dell'intimato, che non ne aveva avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o comunque per causa di forza maggiore.
Per tali ragioni, l'opponente ha domandato preliminarmente di disporre “la sospensione della procedura esecutiva”.
Si è costituito in giudizio, la dott.ssa , quale custode della procedura esecutiva Controparte_1 immobiliare n. 1/2021 R.G.E.- Trib. Di Como, contestando i motivi di opposizione siccome inammissibili e comunque infondati in fatto ed in diritto.
Rigettata l'istanza di sospensione formulata dall'opponente, è stata fissata udienza di discussione orale della causa al 26.11.2025. Alla predetta udienza nessuno è comparso per l'opponente, mentre la parte opposta si è riportata ai propri scritti difensivi insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
2. Le domande proposte dall'opponente sono tutte inammissibili oltreché infondate.
Occorre rilevare, infatti, in primo luogo, che l'opposizione agli esecutivi ex art. 617 c.p.c. può essere proposta al fine di far valere irregolarità formali del titolo esecutivo e del precetto. L'opponente, invece, pretende di far valere in questa sede presunti vizi che riguardano il procedimento di sfratto per morosità e l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, il cui esame è precluso al giudice dell'opposizione agli atti esecutivi.
Invero, l'esecuzione è stata promossa in forza di un titolo esecutivo giudiziale, ossia una ordinanza di convalida di sfratto per morosità che equivale nella sostanza, come riconosciuto dalla giurisprudenza, ad una sentenza di condanna esecutiva che implica altresì la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento nel pagamento del relativo canone e che presenta autorità di cosa giudicata materiale.
L'azione prevista dall'ordinamento a favore dell'intimato che assume di non averne avuto tempestiva conoscenza della convalida di sfratto per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore, come dedotto nel caso di specie, pertanto, è costituita dalla impugnazione prevista e disciplinata dall'art. 668 c.p.c. e non già dall'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di precetto.
La diversità tra le due azioni, anche con riferimento al rito, è evidente atteso che il giudizio di opposizione tardiva alla convalida di sfratto ha natura di mezzo di impugnazione speciale, che si compone di due fasi: la prima di carattere rescindente, nella quale è valutata la sussistenza dei presupposti di ammissibilità dell'opposizione; l'altra di carattere rescissoria, avente ad oggetto il diritto azionato con l'originaria intimazione di licenza o di sfratto dal locatore (cfr. sul punto Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 13419 del 2001).
Ebbene, è pacifico che l'attrice abbia ricevuto la notifica dell'ordinanza di convalida in data 3.10.2024
e che non abbia proposto alcuna opposizione ai sensi dell'art. 668 c.p.c., nelle forme prescritte dalla disposizione richiamata.
Il precetto, pertanto, è stato notificato in forza di un valido titolo esecutivo, la cui legittimità non può essere sindacata in questa sede.
Ad ogni modo, anche a voler ammettere in astratto di poter riqualificare la domanda quale opposizione dopo la convalida ex art. 668 c.p.c. (ma così non è), la stessa appare inammissibile oltreché infondata. Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, in tema di procedimento per convalida di licenza o sfratto, la mancata conoscenza dell'intimazione dovuta ad assenza dell'intimato per ferie, senza la predisposizione di cautele per essere informato di eventuali notifiche che lo riguardino, non può considerarsi derivante da caso fortuito ai fini della ammissibilità della tardiva opposizione alla convalida (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3357 del 18/04/1997). La circostanza dedotta dall'opponente che la stessa si trovasse dapprima in Brasile dal figlio e poi a Roma presso la sorella, per un periodo di oltre un mese, senza la predisposizione di cautele per essere informata di eventuali notifiche che potevano riguardarla, non può considerarsi derivante da caso fortuito ai fini della ammissibilità della tardiva opposizione alla convalida. Non sussisterebbero, pertanto, neppure i presupposti per poter ritenere ammissibile l'opposizione tardiva. L'opponente, inoltre, non ha neppure dedotto, se non genericamente, le ragioni per cui dovrebbe ritenersi insussistente il diritto azionato con l'originaria intimazione di sfratto dal custode giudiziario.
3. Quanto alle spese di lite, l'opponente va condannata, in base al principio della soccombenza, alla rifusione di quelle sostenute dalla parte opposta, che si liquidano in conformità ai parametri minimi, ad eccezione della fase introduttiva rispetto alla quale si applicano i medi, di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibili le domande proposte da;
Parte_1
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte opposta, liquidate in € 4.659,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
Como, 24/12/2025
Il giudice
LU PI IQ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Como
SEZIONE PRIMA
Il tribunale, nella persona del giudice LU PI Aliquo', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Catanese;
OPPONENTE
E
(P.IVA ), quale custode giudiziario nominato nell'ambito della Controparte_1 P.IVA_1
PROCEDURA ESECUTIVA IMOBILIARE iscritta al n. 1/2021 R.G.E.- TRIB. COMO, rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Livio;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte opponente:
“Voglia il Tribunale adito:
- disporre la sospensione della procedura esecutiva;
- dichiarare la nullità, l'invalidità e comunque l'irregolarità del precetto opposto per i motivi esposti in premessa;
- dichiarare la nullità della convalida dell'intimazione di sfratto per morosità per i motivi esposti in premessa;
- condannare il creditore istante al pagamento delle spese e compensi di lite”
*
Per parte opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna statuizione così ritenere e giudicare:
Nel merito, in via principale: rigettare le domande tutte ex adverso formulate poiché infondate in fatto e diritto per tutti i motivi sopra esposti. Il tutto con condanna dell'attrice al pagamento di spese, anticipazioni e compensi di causa, oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge e successive occorrende, anche per la fase cautelare.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto opposizione rubricata “opposizione agli atti esecutivi ex Parte_1 art. 617 c.p.c.” avverso l'atto di precetto per rilascio di beni immobili, notificatole dalla Dott.ssa
, nella sua qualità di custode giudiziario nominato nell'ambito della procedura Controparte_1 esecutiva immobiliare n. 1/2021 R.G.E., in forza dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa da questo Tribunale in data 17.09.2024 (pubblicata il 19.09.2024), n. 1476/2024 (R.G. n.
2852/2024).
L'opponente, in particolare, ha dedotto la nullità del precetto in ragione dell'eccepita nullità della convalida di sfratto per morosità. In particolare, l'intimazione di sfratto era stata notificata allorché
l'odierna opponente si trovava all'estero e, quindi, nell'impossibilità di ritirare l'atto e di averne conoscenza per “causa di forza maggiore”. Ne conseguirebbe, pertanto, la nullità del titolo esecutivo, siccome l'intimazione era stata convalidata in assenza dell'intimato, che non ne aveva avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o comunque per causa di forza maggiore.
Per tali ragioni, l'opponente ha domandato preliminarmente di disporre “la sospensione della procedura esecutiva”.
Si è costituito in giudizio, la dott.ssa , quale custode della procedura esecutiva Controparte_1 immobiliare n. 1/2021 R.G.E.- Trib. Di Como, contestando i motivi di opposizione siccome inammissibili e comunque infondati in fatto ed in diritto.
Rigettata l'istanza di sospensione formulata dall'opponente, è stata fissata udienza di discussione orale della causa al 26.11.2025. Alla predetta udienza nessuno è comparso per l'opponente, mentre la parte opposta si è riportata ai propri scritti difensivi insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
2. Le domande proposte dall'opponente sono tutte inammissibili oltreché infondate.
Occorre rilevare, infatti, in primo luogo, che l'opposizione agli esecutivi ex art. 617 c.p.c. può essere proposta al fine di far valere irregolarità formali del titolo esecutivo e del precetto. L'opponente, invece, pretende di far valere in questa sede presunti vizi che riguardano il procedimento di sfratto per morosità e l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, il cui esame è precluso al giudice dell'opposizione agli atti esecutivi.
Invero, l'esecuzione è stata promossa in forza di un titolo esecutivo giudiziale, ossia una ordinanza di convalida di sfratto per morosità che equivale nella sostanza, come riconosciuto dalla giurisprudenza, ad una sentenza di condanna esecutiva che implica altresì la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento nel pagamento del relativo canone e che presenta autorità di cosa giudicata materiale.
L'azione prevista dall'ordinamento a favore dell'intimato che assume di non averne avuto tempestiva conoscenza della convalida di sfratto per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore, come dedotto nel caso di specie, pertanto, è costituita dalla impugnazione prevista e disciplinata dall'art. 668 c.p.c. e non già dall'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di precetto.
La diversità tra le due azioni, anche con riferimento al rito, è evidente atteso che il giudizio di opposizione tardiva alla convalida di sfratto ha natura di mezzo di impugnazione speciale, che si compone di due fasi: la prima di carattere rescindente, nella quale è valutata la sussistenza dei presupposti di ammissibilità dell'opposizione; l'altra di carattere rescissoria, avente ad oggetto il diritto azionato con l'originaria intimazione di licenza o di sfratto dal locatore (cfr. sul punto Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 13419 del 2001).
Ebbene, è pacifico che l'attrice abbia ricevuto la notifica dell'ordinanza di convalida in data 3.10.2024
e che non abbia proposto alcuna opposizione ai sensi dell'art. 668 c.p.c., nelle forme prescritte dalla disposizione richiamata.
Il precetto, pertanto, è stato notificato in forza di un valido titolo esecutivo, la cui legittimità non può essere sindacata in questa sede.
Ad ogni modo, anche a voler ammettere in astratto di poter riqualificare la domanda quale opposizione dopo la convalida ex art. 668 c.p.c. (ma così non è), la stessa appare inammissibile oltreché infondata. Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, in tema di procedimento per convalida di licenza o sfratto, la mancata conoscenza dell'intimazione dovuta ad assenza dell'intimato per ferie, senza la predisposizione di cautele per essere informato di eventuali notifiche che lo riguardino, non può considerarsi derivante da caso fortuito ai fini della ammissibilità della tardiva opposizione alla convalida (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3357 del 18/04/1997). La circostanza dedotta dall'opponente che la stessa si trovasse dapprima in Brasile dal figlio e poi a Roma presso la sorella, per un periodo di oltre un mese, senza la predisposizione di cautele per essere informata di eventuali notifiche che potevano riguardarla, non può considerarsi derivante da caso fortuito ai fini della ammissibilità della tardiva opposizione alla convalida. Non sussisterebbero, pertanto, neppure i presupposti per poter ritenere ammissibile l'opposizione tardiva. L'opponente, inoltre, non ha neppure dedotto, se non genericamente, le ragioni per cui dovrebbe ritenersi insussistente il diritto azionato con l'originaria intimazione di sfratto dal custode giudiziario.
3. Quanto alle spese di lite, l'opponente va condannata, in base al principio della soccombenza, alla rifusione di quelle sostenute dalla parte opposta, che si liquidano in conformità ai parametri minimi, ad eccezione della fase introduttiva rispetto alla quale si applicano i medi, di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibili le domande proposte da;
Parte_1
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte opposta, liquidate in € 4.659,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
Como, 24/12/2025
Il giudice
LU PI IQ