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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/10/2025, n. 4734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4734 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. RG 3988/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
) C.F._1 rappresenta . AR LI del Foro di Venezia (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia C.F._2
, giusta procura in atti ATTORE contro
, in persona del sindaco Controparte_1
v. AN CE ( ) ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso il suo studio in Mestre, Via rocura in atti, CONVENUTO
oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Fermo restando che nel caso di specie trova applicazione la fattispecie di cui all'art. 2051 cc., reputa l'odierno giudicante come la speciale responsabilità disciplinata dalla norma or ora citata presupponga:
- una relazione tra la cosa e l'evento dannoso (con onere della prova a carico del danneggiato);
- che l'evento dannoso, in particolare, risulti riconducibile ad anomalia nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa (con onere della prova a carico del danneggiato);
1
- l'imprevedibilità / invisibilità di tale anomalia / alterazione della cosa per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno o, quantomeno, la soggettiva inevitabilità del danno da parte del danneggiato (il che vale ad escludere/limitare la responsabilità del custode ogni qual volta l'evento siasi prodotto in conseguenza della imprudente condotta dello stesso danneggiato);
- l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi (il che vale ad escludere la responsabilità del custode ove l'alterazione della cosa sia dipendente da terzi e si sia verificata con tempistiche tali da non rendere richiedibile al custode un intervento tale da eliminare l'anomalia della cosa).
Posta la regola di giudizio sopra esposta deve, in fatto, essere evidenziato quanto segue. L'attore lamenta la responsabilità del ex art.2051 quale custode per i Controparte_1 danni subiti nell'evento occorsogli il e ore 23 circa, quando, mentre si trovava a Venezia e stava scendendo dal Ponte di Veneta Marina, inciampava a causa di uno scalino deteriorato e rovinava a terra, riportando un trauma alla gamba sinistra con
“frattura del malleolo tibiale e diastasi della sindesmosi tibio-peroneale”; per tali lesioni veniva ricoverato all'OC di Mestre e sottoposto a riduzione con MDS della frattura e diastasi della sindesmosi. Con atto di citazione del 15.5.2020, regolarmente notificato, il signor chiedeva la Pt_1 condanna del al risarcimento di tutti i danni niali e non, Controparte_1 subiti e suben to de quo, oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo. Con vittoria di spese. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.9.2020, si costituiva il
[...]
chiedendo in via principale il rigetto di tutte le domande, e in via sub CP_1 nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del convenuto, dichiararsi la corresponsabilità del signor nella causazione del sinistro in misura prevalente. Pt_1
Assegnati i termini per il d delle memorie istruttorie, ascoltati i testi ed eseguita CTU medico legale nella persona dell'attore a firma del dott. , Persona_1 ritenuta successivamente la causa matura per la decisione, venivano concessi i termini di cui al 190 c.p.c. e la causa trattenuta in decisione. Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
*** Orbene, reputa il giudicante, alla luce della regola di diritto sopra esposta non esservi responsabilità da parte del convenuto Controparte_1
La vexata quaestio, che la vicenda ogg ne, del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro avvenuto su strada pubblica e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità, concorrente od esclusiva, dell'ente pubblico proprietario o custode della stessa e delle relative pertinenze, è stata oramai risolta dall'unanime giurisprudenza di legittimità, nel senso dell'individuazione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia, ex art. 2051 c.c. A seguito della prima pronuncia di legittimità (risalente a Corte Cass. sent. n. 5031 del 20.5.1998) che, demolendo la tradizionale interpretazione in chiave di colpa presunta, ha per la prima volta affermato la natura oggettiva della responsabilità da custodia, delineando i contorni dell'onere probatorio posto rispettivamente a carico del danneggiato e del custode, le storiche sentenze gemelle, di qualche anno successive (Corte Cass. 15383-15384/2006), recependo le pressioni della dottrina più sensibile ad un affinamento della cultura socio-giuridica in materia di rapporti intersoggettivi tra privato e P.A., hanno definitivamente sancito il superamento di quella sorta di statuto privatistico speciale, riconosciuto a quest'ultima in sede giurisprudenziale, sulla scorta della presunzione di correttezza del comportamento della P.A. e dell'insindacabilità delle sue determinazioni. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, analogo a quello previsto per il depositario (v. recentemente Corte Cass.
8.12.2012 n.1769; 412.2012 n. 21727), per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante (v. Corte Cass.19.5.2011 n. 11016). La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici, per danni subiti dagli utenti di beni demaniali, ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa (comprensivo dei poteri di controllo sul bene;
di modificare o eliminare le situazioni di pericolo che siano nello stesso insorte;
di escludere terzi dal contatto o ingerenza sulla cosa – v. Corte Cass.
8.3.2007 n. 5308). Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità dell'amministrazione, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (v. corte Cass. 13.12.2012 n. 22898), integrando altrimenti un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (v. Corte Cass.
6.7.2006 n. 15383). Con riferimento all'onere della prova, quindi, al danneggiato incombe provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. Il convenuto per liberarsi dovrà, invece, provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. I principi sopra riportati forniscono la soluzione del caso in esame, in cui viene censurato il comportamento dell'attore per negligenza ed imperizia, posto che lo scalino, sebbene avesse una parte deteriorata, non ha rappresentato alcuna insidia o trabocchetto o situazione di pericolosità. Invero, le foto allegate agli atti di parte attrice ritraenti il luogo della caduta, evidenziano il ponte con gli scalini regolari, con parte di alcuni di essi deteriorata, ovverosia con parte di marmo mancante in alcuni punti della soglia di alcuni di essi, ma lo scalino in sé risulta regolare e non alterato nella sua natura. L'illuminazione artificiale del ponte non è stata evidenziata o contestata;
quindi, si presume che il ponte fosse sufficientemente illuminato. L'attore, quanto al rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, non ha provato alcunché. Anzi, la testimonianza del teste che stava scendendo insieme all'attore Testimone_1 lungo il ponte, ha dichiarato ampava sullo scalino ammalorato che vedo rappresentato nelle foto che mi vengono esibite e che confermo rappresentare il luogo del sinistro. Io ero accanto a lui alla sua sinistra….
…non ho visto dove ha messo il piede, io non stavo guardando per terra”. Va da sé che quanto riferito dal testimone oculare nulla prova, se non la caduta, la quale risulta pertanto accidentale. L'altra teste, sorella dell'attore, non era presente al momento del fatto. Ed ancora, nella documentazione medica dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre, documenti allegati all'atto di citazione n.2, nell'anamnesi, si parla di caduta accidentale;
quindi, proprio il Pianon avrebbe riferito ai medici tale circostanza. Con l'adozione di normali cautele, l'attore avrebbe certamente evitato la caduta in questione, sicché con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare il sinistro. Alla luce di quanto indicato, non sussiste responsabilità alcuna della convenuta, attesa la mancanza di un concreto e specifico comportamento colposo dell'Ente, configurandosi invece il caso fortuito, non sussistendo elementi per ascrivere la caduta dell'attore all'assetto anormale del ponte di Veneta Marina in Venezia. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ed in conformità ai parametri minimi (complessità bassa) seguono la soccombenza, così come le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) per l'effetto, condanna alla rifusione in favore del delle spese legali Controparte_1 quantificate in € 3.800,00 oltre accessori di legge e ri ali- 4) pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte attrice.
Così deciso in Venezia, 13 ottobre 2025 Il GOP dott.ssa Anita Giuriolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. RG 3988/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
) C.F._1 rappresenta . AR LI del Foro di Venezia (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia C.F._2
, giusta procura in atti ATTORE contro
, in persona del sindaco Controparte_1
v. AN CE ( ) ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso il suo studio in Mestre, Via rocura in atti, CONVENUTO
oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Fermo restando che nel caso di specie trova applicazione la fattispecie di cui all'art. 2051 cc., reputa l'odierno giudicante come la speciale responsabilità disciplinata dalla norma or ora citata presupponga:
- una relazione tra la cosa e l'evento dannoso (con onere della prova a carico del danneggiato);
- che l'evento dannoso, in particolare, risulti riconducibile ad anomalia nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa (con onere della prova a carico del danneggiato);
1
- l'imprevedibilità / invisibilità di tale anomalia / alterazione della cosa per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno o, quantomeno, la soggettiva inevitabilità del danno da parte del danneggiato (il che vale ad escludere/limitare la responsabilità del custode ogni qual volta l'evento siasi prodotto in conseguenza della imprudente condotta dello stesso danneggiato);
- l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi (il che vale ad escludere la responsabilità del custode ove l'alterazione della cosa sia dipendente da terzi e si sia verificata con tempistiche tali da non rendere richiedibile al custode un intervento tale da eliminare l'anomalia della cosa).
Posta la regola di giudizio sopra esposta deve, in fatto, essere evidenziato quanto segue. L'attore lamenta la responsabilità del ex art.2051 quale custode per i Controparte_1 danni subiti nell'evento occorsogli il e ore 23 circa, quando, mentre si trovava a Venezia e stava scendendo dal Ponte di Veneta Marina, inciampava a causa di uno scalino deteriorato e rovinava a terra, riportando un trauma alla gamba sinistra con
“frattura del malleolo tibiale e diastasi della sindesmosi tibio-peroneale”; per tali lesioni veniva ricoverato all'OC di Mestre e sottoposto a riduzione con MDS della frattura e diastasi della sindesmosi. Con atto di citazione del 15.5.2020, regolarmente notificato, il signor chiedeva la Pt_1 condanna del al risarcimento di tutti i danni niali e non, Controparte_1 subiti e suben to de quo, oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo. Con vittoria di spese. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.9.2020, si costituiva il
[...]
chiedendo in via principale il rigetto di tutte le domande, e in via sub CP_1 nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del convenuto, dichiararsi la corresponsabilità del signor nella causazione del sinistro in misura prevalente. Pt_1
Assegnati i termini per il d delle memorie istruttorie, ascoltati i testi ed eseguita CTU medico legale nella persona dell'attore a firma del dott. , Persona_1 ritenuta successivamente la causa matura per la decisione, venivano concessi i termini di cui al 190 c.p.c. e la causa trattenuta in decisione. Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
*** Orbene, reputa il giudicante, alla luce della regola di diritto sopra esposta non esservi responsabilità da parte del convenuto Controparte_1
La vexata quaestio, che la vicenda ogg ne, del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro avvenuto su strada pubblica e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità, concorrente od esclusiva, dell'ente pubblico proprietario o custode della stessa e delle relative pertinenze, è stata oramai risolta dall'unanime giurisprudenza di legittimità, nel senso dell'individuazione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia, ex art. 2051 c.c. A seguito della prima pronuncia di legittimità (risalente a Corte Cass. sent. n. 5031 del 20.5.1998) che, demolendo la tradizionale interpretazione in chiave di colpa presunta, ha per la prima volta affermato la natura oggettiva della responsabilità da custodia, delineando i contorni dell'onere probatorio posto rispettivamente a carico del danneggiato e del custode, le storiche sentenze gemelle, di qualche anno successive (Corte Cass. 15383-15384/2006), recependo le pressioni della dottrina più sensibile ad un affinamento della cultura socio-giuridica in materia di rapporti intersoggettivi tra privato e P.A., hanno definitivamente sancito il superamento di quella sorta di statuto privatistico speciale, riconosciuto a quest'ultima in sede giurisprudenziale, sulla scorta della presunzione di correttezza del comportamento della P.A. e dell'insindacabilità delle sue determinazioni. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, analogo a quello previsto per il depositario (v. recentemente Corte Cass.
8.12.2012 n.1769; 412.2012 n. 21727), per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante (v. Corte Cass.19.5.2011 n. 11016). La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici, per danni subiti dagli utenti di beni demaniali, ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa (comprensivo dei poteri di controllo sul bene;
di modificare o eliminare le situazioni di pericolo che siano nello stesso insorte;
di escludere terzi dal contatto o ingerenza sulla cosa – v. Corte Cass.
8.3.2007 n. 5308). Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità dell'amministrazione, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (v. corte Cass. 13.12.2012 n. 22898), integrando altrimenti un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (v. Corte Cass.
6.7.2006 n. 15383). Con riferimento all'onere della prova, quindi, al danneggiato incombe provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. Il convenuto per liberarsi dovrà, invece, provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. I principi sopra riportati forniscono la soluzione del caso in esame, in cui viene censurato il comportamento dell'attore per negligenza ed imperizia, posto che lo scalino, sebbene avesse una parte deteriorata, non ha rappresentato alcuna insidia o trabocchetto o situazione di pericolosità. Invero, le foto allegate agli atti di parte attrice ritraenti il luogo della caduta, evidenziano il ponte con gli scalini regolari, con parte di alcuni di essi deteriorata, ovverosia con parte di marmo mancante in alcuni punti della soglia di alcuni di essi, ma lo scalino in sé risulta regolare e non alterato nella sua natura. L'illuminazione artificiale del ponte non è stata evidenziata o contestata;
quindi, si presume che il ponte fosse sufficientemente illuminato. L'attore, quanto al rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, non ha provato alcunché. Anzi, la testimonianza del teste che stava scendendo insieme all'attore Testimone_1 lungo il ponte, ha dichiarato ampava sullo scalino ammalorato che vedo rappresentato nelle foto che mi vengono esibite e che confermo rappresentare il luogo del sinistro. Io ero accanto a lui alla sua sinistra….
…non ho visto dove ha messo il piede, io non stavo guardando per terra”. Va da sé che quanto riferito dal testimone oculare nulla prova, se non la caduta, la quale risulta pertanto accidentale. L'altra teste, sorella dell'attore, non era presente al momento del fatto. Ed ancora, nella documentazione medica dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre, documenti allegati all'atto di citazione n.2, nell'anamnesi, si parla di caduta accidentale;
quindi, proprio il Pianon avrebbe riferito ai medici tale circostanza. Con l'adozione di normali cautele, l'attore avrebbe certamente evitato la caduta in questione, sicché con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare il sinistro. Alla luce di quanto indicato, non sussiste responsabilità alcuna della convenuta, attesa la mancanza di un concreto e specifico comportamento colposo dell'Ente, configurandosi invece il caso fortuito, non sussistendo elementi per ascrivere la caduta dell'attore all'assetto anormale del ponte di Veneta Marina in Venezia. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ed in conformità ai parametri minimi (complessità bassa) seguono la soccombenza, così come le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) per l'effetto, condanna alla rifusione in favore del delle spese legali Controparte_1 quantificate in € 3.800,00 oltre accessori di legge e ri ali- 4) pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte attrice.
Così deciso in Venezia, 13 ottobre 2025 Il GOP dott.ssa Anita Giuriolo