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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 13/02/2026, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2188/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RA SE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8520/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Rappresentante_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
ricorrente_3 Srl 3289410421 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Ricorrente_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020/3T/000488/000/001/2023/00 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1602/2026 depositato il 12/02/2026
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il giorno 29 aprile 2025,
Ricorrente_2 Ricorrente_1 ricorrente_3, e la s.r.l. hanno impugnato l'avviso di liquidazione in epigrafe, notificato dall'Agenzia delle entrate, per imposta di registro, anno 2023, affidando il gravame ad un unico mezzo. L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio, concludendo per l'integrale rigetto del ricorso.
Fondato è l'unico mezzo di ricorso nella parte in cui eccepisce l'intervenuto giudicato esterno sulla data di stipula del contratto di locazione commerciale intervenuto tra gli odierni ricorrenti.
Invero, è incontroverso che – in relazione ad annualità diverse – per l'imposta di registro in oggetto sono divenute cosa giudicata talune sentenze (la n. 5448/2025, spiccata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Roma e le n. 14130/2023 e n.
3635/2024, spiccate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma), che hanno accertato l'intervenuta stipula del contratto di locazione commerciale oggetto dell'odierno giudizio nel corso dell'anno solare 2019; sicché non vi è da dubitare che, ai sensi dell'art. 1, comma 59, della legge n. 145 del 2018 (la legge di bilancio per il 2019), gli istanti hanno diritto di avvalersi del regime della c.d. “cedolare secca”, con esenzione dal pagamento dell'imposta di registro per tutta la durata del ridetto contratto di locazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 330,00, oltre accessori di legge. Così deciso, nella camera di consiglio della XXVII sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giorno 11 febbraio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
SE CH
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RA SE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8520/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Rappresentante_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
ricorrente_3 Srl 3289410421 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Ricorrente_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020/3T/000488/000/001/2023/00 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1602/2026 depositato il 12/02/2026
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il giorno 29 aprile 2025,
Ricorrente_2 Ricorrente_1 ricorrente_3, e la s.r.l. hanno impugnato l'avviso di liquidazione in epigrafe, notificato dall'Agenzia delle entrate, per imposta di registro, anno 2023, affidando il gravame ad un unico mezzo. L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio, concludendo per l'integrale rigetto del ricorso.
Fondato è l'unico mezzo di ricorso nella parte in cui eccepisce l'intervenuto giudicato esterno sulla data di stipula del contratto di locazione commerciale intervenuto tra gli odierni ricorrenti.
Invero, è incontroverso che – in relazione ad annualità diverse – per l'imposta di registro in oggetto sono divenute cosa giudicata talune sentenze (la n. 5448/2025, spiccata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Roma e le n. 14130/2023 e n.
3635/2024, spiccate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma), che hanno accertato l'intervenuta stipula del contratto di locazione commerciale oggetto dell'odierno giudizio nel corso dell'anno solare 2019; sicché non vi è da dubitare che, ai sensi dell'art. 1, comma 59, della legge n. 145 del 2018 (la legge di bilancio per il 2019), gli istanti hanno diritto di avvalersi del regime della c.d. “cedolare secca”, con esenzione dal pagamento dell'imposta di registro per tutta la durata del ridetto contratto di locazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 330,00, oltre accessori di legge. Così deciso, nella camera di consiglio della XXVII sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giorno 11 febbraio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
SE CH