CASS
Sentenza 16 aprile 2026
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2026, n. 13774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13774 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE nel procedimento a carico di: IN CO nato a [...]( ITALIA) il 24/03/1952 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di TRENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE PICCIRILLO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13774 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 18/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 maggio 2025 la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del locale Tribunale del 19 luglio 2023 con cui CE RC era stato condannato, riconosciuta la diminuente per la celebrazione del giudizio abbreviato e concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi due, giorni venti di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 113, 590, comma 3, in relazione all'art. 583, comma 1 n. 1, cod. pen. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trento, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge sotto il profilo della illegalità della pena, sul presupposto che la sanzione applicabile per il reato di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza, sarebbe quella fissata dall'art. 590, comma 1, cod. pen., che prevede una pena detentiva massima di mesi tre di reclusione. Conseguentemente, l'irrogata pena di mesi due, giorni venti di reclusione sarebbe del tutto incompatibile con la suddetta cornice edittale, considerata la disposta diminuente per il rito e l'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. I difensori hanno depositato memoria scritta, con cui hanno chiesto l'accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. 2. I giudici di merito, infatti, sono incorsi nella lamentata violazione di legge, essendo corretta la doglianza eccepita da parte del ricorrente per cui l'intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza - evincibile dal fatto che le stesse sono state considerate al momento 2 dell'effettuazione del calcolo della pena - determina l'individuazione della pena concretamente da applicarsi in quella stabilita dall'art. 590, comma 1, cod. pen., per cui è prevista la reclusione fino a tre mesi o la multa fino a euro 309. Alla stregua di tale assunto, allora, risulta palese l'illegale modalità con cui è stata determinata la pena inflitta all'imputato, avendo il giudice merito considerato una pena base di mesi sei di reclusione, diminuita per le generiche a mesi quattro di reclusione, ulteriormente ridotta per il rito a mesi due, giorni venti di reclusione. L'indicata pena base (mesi sei di reclusione) è, pertanto, all'evidenza erronea, in quanto di gran lunga superiore rispetto a quella massima consentita dal primo comma dell'art. 590, comma 1, cod. pen. (mesi tre di reclusione). 3. Ne consegue che l'indicato errore, invero non direttamente emendabile in questa sede ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., stante il relativo margine di discrezionalità sussistente, ha, per l'effetto, determinato l'applicazione di una pena illegittima, così da imporre a questo Collegio l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla competente Corte di appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano. Così deciso in Roma il 18 febbraio 2026
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE PICCIRILLO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13774 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 18/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 maggio 2025 la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del locale Tribunale del 19 luglio 2023 con cui CE RC era stato condannato, riconosciuta la diminuente per la celebrazione del giudizio abbreviato e concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi due, giorni venti di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 113, 590, comma 3, in relazione all'art. 583, comma 1 n. 1, cod. pen. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trento, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge sotto il profilo della illegalità della pena, sul presupposto che la sanzione applicabile per il reato di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza, sarebbe quella fissata dall'art. 590, comma 1, cod. pen., che prevede una pena detentiva massima di mesi tre di reclusione. Conseguentemente, l'irrogata pena di mesi due, giorni venti di reclusione sarebbe del tutto incompatibile con la suddetta cornice edittale, considerata la disposta diminuente per il rito e l'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. I difensori hanno depositato memoria scritta, con cui hanno chiesto l'accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. 2. I giudici di merito, infatti, sono incorsi nella lamentata violazione di legge, essendo corretta la doglianza eccepita da parte del ricorrente per cui l'intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza - evincibile dal fatto che le stesse sono state considerate al momento 2 dell'effettuazione del calcolo della pena - determina l'individuazione della pena concretamente da applicarsi in quella stabilita dall'art. 590, comma 1, cod. pen., per cui è prevista la reclusione fino a tre mesi o la multa fino a euro 309. Alla stregua di tale assunto, allora, risulta palese l'illegale modalità con cui è stata determinata la pena inflitta all'imputato, avendo il giudice merito considerato una pena base di mesi sei di reclusione, diminuita per le generiche a mesi quattro di reclusione, ulteriormente ridotta per il rito a mesi due, giorni venti di reclusione. L'indicata pena base (mesi sei di reclusione) è, pertanto, all'evidenza erronea, in quanto di gran lunga superiore rispetto a quella massima consentita dal primo comma dell'art. 590, comma 1, cod. pen. (mesi tre di reclusione). 3. Ne consegue che l'indicato errore, invero non direttamente emendabile in questa sede ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., stante il relativo margine di discrezionalità sussistente, ha, per l'effetto, determinato l'applicazione di una pena illegittima, così da imporre a questo Collegio l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla competente Corte di appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano. Così deciso in Roma il 18 febbraio 2026