TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/07/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 408/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Tiziana
Macrì, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 408 RG per l'anno 2020 vertente tra
nata a [...] l'[...] ( ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] ( ), entrambi rappresentati e Parte_2 C.F._2
difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Annamaria Turchetti del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Busto Arsizio, via Filippo Meda, n. 1;
-Opponente-
in persona del l.r.p.t. con sede in Venezia Mestre, via Terraglio, n. 63 (c.f. e P. Iva Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Rossi ed elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso il suo studio sito in Verona, Vicolo San Bernardino, 5A;
-Opposta-
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 753/2019, emesso nel proc. n. 1175/2019 R.G. in data 19 dicembre 2019 e notificato il 25 gennaio 2020, il Tribunale di Vibo Valentia, su richiesta di in persona Controparte_1
del l.r.p.t., ingiungeva ai signori e di pagare in solido, Parte_1 Parte_2
nel termine di 40 giorni dalla notifica, la somma di € 78.174,84, oltre interessi legali sulla sola sorte capitale, nonché le spese e competenze del procedimento liquidate in € 406,50 per esborsi ed €
2.135,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, Parte_1
e citavano in giudizio in persona del l.r.p.t., al fine di
[...] Parte_2 Controparte_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza,
eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così giudicare:
in via preliminare:
Per tutti i motivi di cui in narrativa ci si oppone sin d'ora, in ipotesi di istanza ex art. 648 c.p.c., alla
concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione
fondata su prova scritta e di pronta soluzione.
Sempre in via preliminare:
Dichiarare nullo e/annullabile e/o inefficace e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto nei
confronti del Signor per i motivi e le eccezioni illustrate in atti. Parte_2
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e processuale di (Attrice CP_1
sostanziale) per tutte le motivazioni esposte in narrativa.
Conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto
ingiuntivo n. 753/2019 – n. 1175/2019 R.G.
Ancora in via preliminare:
Accertare e dichiarare la nullità delle cessioni dei crediti prodotte da Controparte per mancanza
degli elementi essenziali ex art. 1346 C.C. e la nullità dei contratti per indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente declaratoria di revoca e/o annullamento e/o nullità e comunque inefficacia del
decreto opposto.
Nel merito in via principale:
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate in via
preliminare, in ogni caso revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto
ingiuntivo n. 753/2019 emesso dal tribunale di Vibo Valentia il 19.12.2019 per mancanza dei
presupposti previsti dall'art. 633 C.P.C. per l'azione monitoria, oltre che per mancanza di prova
scritta attestante l'esistenza dei contratti e dei presunti crediti ad essi sottesi (in particolare il
contratto completo in originale e la cessione del credito), per tutte le motivazioni meglio esposte in
narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto a da parte dei Signori CP_1
e per tutte le motivazioni illustrate nel presente atto. Parte_1 Parte_2
In via subordinata:
Ridurre la pretesa creditoria di Controparte a quella minor somma che verrà accertata in corso di
causa, tenuto conto di tutti i pagamenti effettuati dagli odierni Attori ed al netto degli interessi non
dovuti e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto
ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e di compensi legali di giudizio, oltre il 15§% per spese generali di studio, IVA
(se dovuta) e C.P.A. di legge.”.
A fondamento delle superiori conclusioni deduceva: la nullità del provvedimento di ingiunzione per aver coobbligato in solido i due opponenti per l'intera somma, laddove il sig. sarebbe debitore Pt_2
solo relativamente ad uno dei crediti azionati;
nullità della cessione del credito per carenza di legittimazione attiva e processuale di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza Controparte_1
di prova scritta del credito ingiunto e nullità dei contratti di credito per indeterminatezza dell'oggetto;
mancato invio della documentazione periodica e palese eccessività della somma ingiunta.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.06.2020, si costituiva in giudizio la Controparte_1
chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
in subordine, chiedeva l'emissione di ordinanza-ingiunzione nei confronti di relativamente alla somma di € Parte_1
78.174,84 ed € 18.768,03 nei confronti di;
nel merito chiedeva il rigetto Parte_2
dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento dei relativi debiti in capo agli opponenti, oltre interessi legali;
in via subordinata, chiedeva la condanna di
[...]
al pagamento di € 78.178,84 e di al pagamento di € 18.768,03, oltre Parte_1 Parte_2
interessi legali.
All'udienza del 13 luglio 2020, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava termine di giorni 15 per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione;
All'udienza del 26.10.2021, verificato l'esito negativo della procedura di mediazione, il Giudice
concedeva i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Depositate le memorie di rito, all'udienza del 22 febbraio 2022 il Giudice rinviava al fine di acquisire il fascicolo d'ufficio del procedimento monitorio.
All'udienza del 30 novembre 2022 il Giudice rigettava le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Dopo diversi rinvii e divenuto nelle more Questo Giudice titolare del fascicolo, all'udienza del 10
luglio 2025 le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
°°°°°
L'atto di opposizione è in parte fondato e merita parziale accoglimento unicamente per il motivo di seguito.
Come correttamente rilevato dagli opponenti e confermato dall'opposta che non ha contestato la deduzione, il decreto ingiuntivo opposto è erroneo e illegittimo nella parte in cui ha ingiunto, in solido, ai signori e il pagamento dell'intera somma di € 78.178,84, laddove solo la Parte_1 Pt_2
signora aveva sottoscritto entrambi i finanziamenti stipulati con CH NK S.p.A. e Parte_1
OM CA S.p.A. – poi oggetto di cessione-, mentre al sig. avrebbe dovuto essere Pt_2 ingiunta solo la cifra di € 18.768,03, in quanto coobbligato solo per il finanziamento con CH
NK S.p.A. .
In punto di diritto, “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione
giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica
della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento
della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei
suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità
di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre
integralmente revocato.” (Cass. civ., sez. 3, sent. n. 21840 del 24.09.2013).
Per tale ragione, il decreto ingiuntivo merita di essere revocato.
L'opposizione è, invece, infondata nel resto e deve essere rigettata per i motivi di seguito.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del
"simultaneus processus". (Cass. civ., sez. 2 sent. n. 6091 del 04.03.2020).
In tali casi, infatti, la domanda proposta dall'opposto nel giudizio incardinato ai sensi dell'art. 645
cod. proc. civ. avverso il decreto ingiuntivo dallo stesso conseguito non incorre nel divieto di domande nuove, rispetto a quella di adempimento contrattuale posta alla base della richiesta di provvedimento monitorio, trattandosi di domanda conseguente alle domande ed alle eccezioni in senso stretto proposte dall'opponente, determinanti un ampliamento dell'originario thema decidendum fissato dal ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. (Cass. civ., sez. I, n. 27124 del 25.10.2018; Cass. civ., sez. I, ord. n.
16564 del 22.06.2018).
Nel caso in esame, peraltro, la domanda subordinata proposta dall'opposto mira solamente a far accertare una pretesa già fatta valere in sede di ricorso monitorio e riconosciuta come dovuta nel giudizio sommario, che, però, nel giudizio di opposizione deve essere revocata per un errore del giudice che ha condannato in solido per l'intero anziché dividere le somme per come effettivamente dovute dagli opponenti.
Ed invero, la documentazione prodotta da nel ricorso monitorio, unitamente a quella Controparte_1
prodotta in questa sede, dimostra incontrovertibilmente la debenza delle somme da parte degli opponenti, ciascuno nella misura contratta e nello specifico: € 18.768,03 da parte del signor
[...]
in solido con la signora ed € 29.392,40 da parte della signora Parte_2 Parte_1
CP_
per come attestato nell'estratto conto prodotto da (all. 12 fascicolo Parte_1
monitorio), divenuti € 59.406,81 per via degli interessi contrattualizzati (cfr. all. nn. 8 e 12 fascicolo monitorio).
Nondimeno, occorre considerare, altresì, che gli opponenti non hanno contestato la sottoscrizione dei relativi contratti di finanziamento né hanno dimostrato di aver adempiuto alle obbligazioni con essi assunte. La conseguenza di tali mancate contestazioni specifiche e tempestive è che i fatti predetti devono considerarsi definitivamente provati, senza possibilità di prova contraria.
Quanto all'eccezione sulla carenza di legittimazione attiva e processuale di le Controparte_1
recenti pronunce della Suprema Corte di legittimità statuiscono che “ In caso di cessione "in blocco"
dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in
blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra
una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che
accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque
devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in
mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”. (Cass. civ., sez. 3, sent. n. 4277
del 10.02.2023).
Nel caso di specie, tutta la documentazione prodotta, ivi compreso l'estratto della Gazzetta Ufficiale,
CP_ prova la titolarità dei crediti in capo a e, di conseguenza, la sua legittimazione attiva e processuale.
Infondate, poi, sono le eccezioni, relative al mancato deposito dei contratti originali di finanziamento,
laddove i contratti e gli estratti conto, depositati telematicamente, non sono stati oggetto di specifico disconoscimento, avuto riguardo alla circostanza che, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive
(Cass. civ. Sez. V, Sent., n. 3227 del 10.02.2021), tenuto conto, altresì, che alcuna norma impone che i contratti bancari debbono essere depositati in originale, pena il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine alla loro esistenza e contenuto (Corte d'Appello Milano, Sez. I, Sent. n. 2560
del 02.09.2021), tanto più che la pronuncia citata afferma il diverso principio in base al quale il contratto di conto corrente bancario non costituisce documentazione contabile, bensì, ai sensi dell'art. 117 commi 1° e 3° T.U.B. costituisce la prova scritta richiesta ad substantiam ed a pena di nullità
dell'esistenza del rapporto di conto corrente bancario.
Resta assorbita ogni altra questione.
In considerazione della soccombenza parziale e reciproca delle parti, delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata, le spese devono essere compensate, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Tiziana Macrì, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da e , Parte_1 Parte_2
1. in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 753/2019 emesso il
19.12.2016 dal Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento n. 1175/2019 r.g.;
2. nel resto, rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, condanna al Parte_1
pagamento di € 59.406,81 in favore di oltre interessi legali dal dì della domanda e Controparte_1
sino al soddisfo;
condanna, altresì, e , in solido, a Parte_1 Parte_2
corrispondere a la somma di € 18.768,84, oltre interessi legali dal dì della domanda Controparte_1
e sino al soddisfo.
Spese compensate.
Così deciso in Vibo Valentia in data 14 luglio 2025
Il Presidente F.F.
Tiziana Macrì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Tiziana
Macrì, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 408 RG per l'anno 2020 vertente tra
nata a [...] l'[...] ( ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] ( ), entrambi rappresentati e Parte_2 C.F._2
difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Annamaria Turchetti del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Busto Arsizio, via Filippo Meda, n. 1;
-Opponente-
in persona del l.r.p.t. con sede in Venezia Mestre, via Terraglio, n. 63 (c.f. e P. Iva Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Rossi ed elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso il suo studio sito in Verona, Vicolo San Bernardino, 5A;
-Opposta-
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 753/2019, emesso nel proc. n. 1175/2019 R.G. in data 19 dicembre 2019 e notificato il 25 gennaio 2020, il Tribunale di Vibo Valentia, su richiesta di in persona Controparte_1
del l.r.p.t., ingiungeva ai signori e di pagare in solido, Parte_1 Parte_2
nel termine di 40 giorni dalla notifica, la somma di € 78.174,84, oltre interessi legali sulla sola sorte capitale, nonché le spese e competenze del procedimento liquidate in € 406,50 per esborsi ed €
2.135,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, Parte_1
e citavano in giudizio in persona del l.r.p.t., al fine di
[...] Parte_2 Controparte_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza,
eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così giudicare:
in via preliminare:
Per tutti i motivi di cui in narrativa ci si oppone sin d'ora, in ipotesi di istanza ex art. 648 c.p.c., alla
concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione
fondata su prova scritta e di pronta soluzione.
Sempre in via preliminare:
Dichiarare nullo e/annullabile e/o inefficace e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto nei
confronti del Signor per i motivi e le eccezioni illustrate in atti. Parte_2
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e processuale di (Attrice CP_1
sostanziale) per tutte le motivazioni esposte in narrativa.
Conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto
ingiuntivo n. 753/2019 – n. 1175/2019 R.G.
Ancora in via preliminare:
Accertare e dichiarare la nullità delle cessioni dei crediti prodotte da Controparte per mancanza
degli elementi essenziali ex art. 1346 C.C. e la nullità dei contratti per indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente declaratoria di revoca e/o annullamento e/o nullità e comunque inefficacia del
decreto opposto.
Nel merito in via principale:
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate in via
preliminare, in ogni caso revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto
ingiuntivo n. 753/2019 emesso dal tribunale di Vibo Valentia il 19.12.2019 per mancanza dei
presupposti previsti dall'art. 633 C.P.C. per l'azione monitoria, oltre che per mancanza di prova
scritta attestante l'esistenza dei contratti e dei presunti crediti ad essi sottesi (in particolare il
contratto completo in originale e la cessione del credito), per tutte le motivazioni meglio esposte in
narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto a da parte dei Signori CP_1
e per tutte le motivazioni illustrate nel presente atto. Parte_1 Parte_2
In via subordinata:
Ridurre la pretesa creditoria di Controparte a quella minor somma che verrà accertata in corso di
causa, tenuto conto di tutti i pagamenti effettuati dagli odierni Attori ed al netto degli interessi non
dovuti e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto
ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e di compensi legali di giudizio, oltre il 15§% per spese generali di studio, IVA
(se dovuta) e C.P.A. di legge.”.
A fondamento delle superiori conclusioni deduceva: la nullità del provvedimento di ingiunzione per aver coobbligato in solido i due opponenti per l'intera somma, laddove il sig. sarebbe debitore Pt_2
solo relativamente ad uno dei crediti azionati;
nullità della cessione del credito per carenza di legittimazione attiva e processuale di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza Controparte_1
di prova scritta del credito ingiunto e nullità dei contratti di credito per indeterminatezza dell'oggetto;
mancato invio della documentazione periodica e palese eccessività della somma ingiunta.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.06.2020, si costituiva in giudizio la Controparte_1
chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
in subordine, chiedeva l'emissione di ordinanza-ingiunzione nei confronti di relativamente alla somma di € Parte_1
78.174,84 ed € 18.768,03 nei confronti di;
nel merito chiedeva il rigetto Parte_2
dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento dei relativi debiti in capo agli opponenti, oltre interessi legali;
in via subordinata, chiedeva la condanna di
[...]
al pagamento di € 78.178,84 e di al pagamento di € 18.768,03, oltre Parte_1 Parte_2
interessi legali.
All'udienza del 13 luglio 2020, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava termine di giorni 15 per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione;
All'udienza del 26.10.2021, verificato l'esito negativo della procedura di mediazione, il Giudice
concedeva i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Depositate le memorie di rito, all'udienza del 22 febbraio 2022 il Giudice rinviava al fine di acquisire il fascicolo d'ufficio del procedimento monitorio.
All'udienza del 30 novembre 2022 il Giudice rigettava le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Dopo diversi rinvii e divenuto nelle more Questo Giudice titolare del fascicolo, all'udienza del 10
luglio 2025 le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
°°°°°
L'atto di opposizione è in parte fondato e merita parziale accoglimento unicamente per il motivo di seguito.
Come correttamente rilevato dagli opponenti e confermato dall'opposta che non ha contestato la deduzione, il decreto ingiuntivo opposto è erroneo e illegittimo nella parte in cui ha ingiunto, in solido, ai signori e il pagamento dell'intera somma di € 78.178,84, laddove solo la Parte_1 Pt_2
signora aveva sottoscritto entrambi i finanziamenti stipulati con CH NK S.p.A. e Parte_1
OM CA S.p.A. – poi oggetto di cessione-, mentre al sig. avrebbe dovuto essere Pt_2 ingiunta solo la cifra di € 18.768,03, in quanto coobbligato solo per il finanziamento con CH
NK S.p.A. .
In punto di diritto, “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione
giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica
della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento
della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei
suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità
di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre
integralmente revocato.” (Cass. civ., sez. 3, sent. n. 21840 del 24.09.2013).
Per tale ragione, il decreto ingiuntivo merita di essere revocato.
L'opposizione è, invece, infondata nel resto e deve essere rigettata per i motivi di seguito.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del
"simultaneus processus". (Cass. civ., sez. 2 sent. n. 6091 del 04.03.2020).
In tali casi, infatti, la domanda proposta dall'opposto nel giudizio incardinato ai sensi dell'art. 645
cod. proc. civ. avverso il decreto ingiuntivo dallo stesso conseguito non incorre nel divieto di domande nuove, rispetto a quella di adempimento contrattuale posta alla base della richiesta di provvedimento monitorio, trattandosi di domanda conseguente alle domande ed alle eccezioni in senso stretto proposte dall'opponente, determinanti un ampliamento dell'originario thema decidendum fissato dal ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. (Cass. civ., sez. I, n. 27124 del 25.10.2018; Cass. civ., sez. I, ord. n.
16564 del 22.06.2018).
Nel caso in esame, peraltro, la domanda subordinata proposta dall'opposto mira solamente a far accertare una pretesa già fatta valere in sede di ricorso monitorio e riconosciuta come dovuta nel giudizio sommario, che, però, nel giudizio di opposizione deve essere revocata per un errore del giudice che ha condannato in solido per l'intero anziché dividere le somme per come effettivamente dovute dagli opponenti.
Ed invero, la documentazione prodotta da nel ricorso monitorio, unitamente a quella Controparte_1
prodotta in questa sede, dimostra incontrovertibilmente la debenza delle somme da parte degli opponenti, ciascuno nella misura contratta e nello specifico: € 18.768,03 da parte del signor
[...]
in solido con la signora ed € 29.392,40 da parte della signora Parte_2 Parte_1
CP_
per come attestato nell'estratto conto prodotto da (all. 12 fascicolo Parte_1
monitorio), divenuti € 59.406,81 per via degli interessi contrattualizzati (cfr. all. nn. 8 e 12 fascicolo monitorio).
Nondimeno, occorre considerare, altresì, che gli opponenti non hanno contestato la sottoscrizione dei relativi contratti di finanziamento né hanno dimostrato di aver adempiuto alle obbligazioni con essi assunte. La conseguenza di tali mancate contestazioni specifiche e tempestive è che i fatti predetti devono considerarsi definitivamente provati, senza possibilità di prova contraria.
Quanto all'eccezione sulla carenza di legittimazione attiva e processuale di le Controparte_1
recenti pronunce della Suprema Corte di legittimità statuiscono che “ In caso di cessione "in blocco"
dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in
blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra
una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che
accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque
devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in
mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”. (Cass. civ., sez. 3, sent. n. 4277
del 10.02.2023).
Nel caso di specie, tutta la documentazione prodotta, ivi compreso l'estratto della Gazzetta Ufficiale,
CP_ prova la titolarità dei crediti in capo a e, di conseguenza, la sua legittimazione attiva e processuale.
Infondate, poi, sono le eccezioni, relative al mancato deposito dei contratti originali di finanziamento,
laddove i contratti e gli estratti conto, depositati telematicamente, non sono stati oggetto di specifico disconoscimento, avuto riguardo alla circostanza che, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive
(Cass. civ. Sez. V, Sent., n. 3227 del 10.02.2021), tenuto conto, altresì, che alcuna norma impone che i contratti bancari debbono essere depositati in originale, pena il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine alla loro esistenza e contenuto (Corte d'Appello Milano, Sez. I, Sent. n. 2560
del 02.09.2021), tanto più che la pronuncia citata afferma il diverso principio in base al quale il contratto di conto corrente bancario non costituisce documentazione contabile, bensì, ai sensi dell'art. 117 commi 1° e 3° T.U.B. costituisce la prova scritta richiesta ad substantiam ed a pena di nullità
dell'esistenza del rapporto di conto corrente bancario.
Resta assorbita ogni altra questione.
In considerazione della soccombenza parziale e reciproca delle parti, delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata, le spese devono essere compensate, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Tiziana Macrì, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da e , Parte_1 Parte_2
1. in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 753/2019 emesso il
19.12.2016 dal Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento n. 1175/2019 r.g.;
2. nel resto, rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, condanna al Parte_1
pagamento di € 59.406,81 in favore di oltre interessi legali dal dì della domanda e Controparte_1
sino al soddisfo;
condanna, altresì, e , in solido, a Parte_1 Parte_2
corrispondere a la somma di € 18.768,84, oltre interessi legali dal dì della domanda Controparte_1
e sino al soddisfo.
Spese compensate.
Così deciso in Vibo Valentia in data 14 luglio 2025
Il Presidente F.F.
Tiziana Macrì