CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTU, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 575/2024 depositato il 25/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Studio Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230013376206000 IRAP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorreva avverso l'iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 292 2023 00133762 06 000 dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caltanissetta Ufficio Territoriale di Caltanissetta, avente ad oggetto sanzioni ed interessi Irap, anno 2020, notificata in data 05.02.2024 a mezzo PEC per l'importo di euro 1.020,00. Deduceva l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo essendo, l'acconto Irap 2020, esente dall'obbligo di versamento ex art. 24 D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), in considerazione dell'emergenza COVID-19.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'atto impugnato contiene la sanzione per omesso versamento dell'Irap anno 2020.
L'articolo 24 del d.l. n. 34 del 2020 ha previsto che «Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta» (così il comma 1)”.
Parte ricorrente ha provato di avere, in sede di dichiarazione integrativa IRAP 2020, adempiuto all'obbligo dichiarativo indicando l'importo dell'ammontare dell'acconto prima rata Irap 2020, acconto non versato e solo figurativo in applicazione della norma richiamata, come risulta dalla documentazione in atti, non contestata dall'Agenzia di talchè deve concludersi che la sanzione oggetto dell'atto impugnato non è dovuta.
Ne consegue che il ricorso deve pertanto essere accolto. Spese compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Caltanissetta 27 gennaio 2026
La Corte in composizione Monocratica
DR B. UN
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTU, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 575/2024 depositato il 25/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Studio Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230013376206000 IRAP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorreva avverso l'iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 292 2023 00133762 06 000 dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caltanissetta Ufficio Territoriale di Caltanissetta, avente ad oggetto sanzioni ed interessi Irap, anno 2020, notificata in data 05.02.2024 a mezzo PEC per l'importo di euro 1.020,00. Deduceva l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo essendo, l'acconto Irap 2020, esente dall'obbligo di versamento ex art. 24 D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), in considerazione dell'emergenza COVID-19.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'atto impugnato contiene la sanzione per omesso versamento dell'Irap anno 2020.
L'articolo 24 del d.l. n. 34 del 2020 ha previsto che «Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta» (così il comma 1)”.
Parte ricorrente ha provato di avere, in sede di dichiarazione integrativa IRAP 2020, adempiuto all'obbligo dichiarativo indicando l'importo dell'ammontare dell'acconto prima rata Irap 2020, acconto non versato e solo figurativo in applicazione della norma richiamata, come risulta dalla documentazione in atti, non contestata dall'Agenzia di talchè deve concludersi che la sanzione oggetto dell'atto impugnato non è dovuta.
Ne consegue che il ricorso deve pertanto essere accolto. Spese compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Caltanissetta 27 gennaio 2026
La Corte in composizione Monocratica
DR B. UN