Decreto cautelare 18 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 11 novembre 2022
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 26/11/2025, n. 21135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21135 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21135/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11822/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11822 del 2022, proposto da IL AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Borrello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione, Ufficio scolastico regionale del Lazio, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RI LI HI, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
“del provvedimento di valutazione negativo della prova scritta e di non ammissione allo svolgimento della prova orale del concorso per titoli ed esami indetto del D.D. del 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. del 5 gennaio 2022 n. 23 per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, non direttamente conosciuto, ed emesso della Commissione Giudicatrice nominata in Regione Lazio per la classe di concorso A046 - Scienze Giuridico-Economiche nella Scuola Secondaria”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 7 novembre 2025 il dott. LE Di TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugna gli esiti del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso A046 del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado per la regione Lazio, provincia di Roma, di cui al decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione n. 499 del 21 aprile 2020, integrato dal decreto dipartimentale n. 23/2022 e successive modificazioni, laddove le è stato attribuito il punteggio finale di 68/100 comportante la non ammissione alla prova orale.
2. A fondamento del ricorso, lamenta l’erronea formulazione dei quesiti aventi numeri 20, 37 e 47 assegnati, la violazione del principio di parità di trattamento nonché l’arbitrarietà e l’irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa, la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione, la violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione della prova scritta, la violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove di ammissione l’arbitrarietà, l’incoerenza, l’irragionevolezza e la manifesta irragionevolezza dell'azione amministrativa.
3. L'Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al gravame.
4. Con il decreto presidenziale n. 6431, del 18 ottobre 2022, è stata disposta la notifica per pubblici proclami ai fini dell’integrazione del contraddittorio.
5. Con l’ordinanza collegiale n. 14708 dell’11 novembre 2022 sono stati disposti incombenti istruttori nei confronti dell’Amministrazione.
6. Essa, in data 24 marzo 2023, ha depositato una relazione istruttoria.
7. All'udienza straordinaria del 7 novembre 2025, svolta secondo modalità telematiche ai sensi dell'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato.
9. Le questioni proposte sono state esaminate da questo Tribunale con plurime sentenze di rigetto (c.f.r., TAR Lazio, sez. terza- bis , n. 16971/2025).
10. Ai fini dello scrutinio dei motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per affinità tematica e argomentativa, si rende necessario ricostruire il quadro giuridico disciplinante la presente procedura.
11. Giova anzitutto ricordare che la Commissione nazionale chiamata a predisporre i quesiti è composta da professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti AFAM, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici e docenti di ruolo.
I componenti della Commissione, ai sensi dell’art. 2 del decreto dipartimentale n. 174 del 21 gennaio 2022, predispongono e depositano nella piattaforma loro riservata, a cura del Cineca, i quesiti delle prove scritte e sempre tramite piattaforma li restituiscono al Presidente e Vicepresidente della Commissione, che li verificano e li validano ai fini della prova.
I quesiti sono predisposti alla luce dell’allegato A al D.M. 9 novembre 2021, n. 326, e articolati in una parte generale e in programmi specifici per le classi di concorso messe a bando con il decreto dipartimentale n. 23/2022.
Il citato D.M. n. 326/2021 prevede che i cinquanta quesiti a risposta multipla della prova scritta siano così ripartiti:
- quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;
- cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento;
- cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.
L’ordine dei quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato, così come previsto dall’art. 4 del D.M. n. 326/2021.
Sulla piattaforma riservata curata dal CINECA sono state operate le seguenti operazioni:
- accredito dei componenti della Commissione nazionale di cui all’art. 7 del citato D.M. 326/2021;
- caricamento dei quesiti da parte dei componenti;
- validazione dei medesimi quesiti da parte del Presidente e della Vicepresidente della Commissione nazionale.
Né il D.M. n. 326/2021, né il bando hanno previsto un’attività di raccordo, né di riesame della correttezza dei quesiti da parte della Commissione esaminatrice, in quanto la responsabilità della redazione delle prove scritte è assegnata alla sola Commissione nazionale.
In merito ai criteri di predisposizione dei quesiti, essi sono rinvenibili nei “Quadri di riferimento per la prova scritta”, pubblicati dieci giorni prima della prova, come previsto dall’art. 7, comma 1, del più volte citato D.M. n. 326 del 9 novembre 2021.
L’attività della Commissione esaminatrice (giudicatrice) è definita dal medesimo D.M. n. 326/2021 (articolo 7, comma 2) ed è distinta da quella assegnata alla Commissione nazionale (articolo 7, comma 1). Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non prevede alcun rapporto tra i due organismi.
Ciò posto, quanto alle censure lamentate, il Collegio rileva l'ascrizione alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione della corretta formulazione dei quesiti e conseguentemente l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302; 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: “…sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione cultura scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti" (Cons. St., sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302).
Pertanto, deve rilevarsi l’infondatezza dell’interno gravame in quanto il contenuto della relazione istruttoria depositata in giudizio dall’Amministrazione fornisce puntali argomenti per dimostrare sia che i quesiti somministrati ai candidati rientrassero nel programma di esame, sia per escludere – in un ambito connotato da forte discrezionalità tecnica - che possa ravvisarsi una manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità dei quesiti e delle risposte ritenute corrette dalla Commissione; dovendosi peraltro ribadire che è consentito all’Amministrazione inserire nei quesiti delle risposte che rappresentano dei “distrattori”, ovvero risposte che hanno un apparente margine di plausibilità, ma che sono finalizzate unicamente a testare le capacità del candidato nell'individuazione dell'unica risposta effettivamente corretta tra quelle fornite nella prova, e che servono, dunque, in definitiva, a verificarne la solidità della preparazione.
Dunque, avendo l’Amministrazione fornito ampia e adeguata giustificazione delle ragioni sottese all’individuazione delle risposte in contestazione, non può che concludersi per la non illogicità o irragionevolezza dei quesiti.
12. Conclusivamente, la domanda veicolata con il ricorso va respinta, non risultando sussistenti i vizi denunziati da parte ricorrente.
13. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione, avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PP AD, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
LE Di TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE Di TI | PP AD |
IL SEGRETARIO