Art. 2.
Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , quando siano incollocati, e' concesso un assegno di incollocamento di pari importo a quello spettante agli invalidi di guerra.
L'assegno e' concesso, sospeso o revocato secondo le modalita' stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 25 febbraio 1971, n. 95 ha disposto (con l'art. 4) che "l'assegno di incollocamento istituito con l' articolo 2 della legge 23 aprile 1965, n. 488 , e' elevato da lire 174.000 a lire 204.000 annue".
Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , quando siano incollocati, e' concesso un assegno di incollocamento di pari importo a quello spettante agli invalidi di guerra.
L'assegno e' concesso, sospeso o revocato secondo le modalita' stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 25 febbraio 1971, n. 95 ha disposto (con l'art. 4) che "l'assegno di incollocamento istituito con l' articolo 2 della legge 23 aprile 1965, n. 488 , e' elevato da lire 174.000 a lire 204.000 annue".