Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1202
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atto prodromico

    La Corte ha ritenuto che, in base alla legislazione regionale siciliana (Legge Regionale n. 16/2015 e successive modifiche), la Regione può procedere direttamente all'iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella di pagamento come primo atto di intimazione, senza la necessità di un avviso di accertamento preliminare. Questo meccanismo assorbe la fase di accertamento nell'emissione della cartella.

  • Rigettato
    Prescrizione del tributo

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, richiamando la sospensione dei termini di riscossione a causa dell'emergenza COVID-19 (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche) e l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015. La sospensione dei termini di riscossione, durata complessivamente 478 giorni (o 492 per specifici casi), unita alla proroga di ventiquattro mesi prevista dall'art. 68, comma 4-bis del D.L. n. 18/2020, ha impedito il decorso della prescrizione entro la data di notifica della cartella. Inoltre, la consegna del ruolo all'agente della riscossione in data 25/02/2021 è avvenuta prima della scadenza dei termini ordinari, e la notifica è avvenuta dopo la revoca della sospensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1202
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1202
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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