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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1202/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8014/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210149934717000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 134/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 10 ottobre 2024, la Ricorrente 1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso la cartella di pagamento n. 29320210149934717000, relativa a tasse automobilistiche 2018, notificata il 22 giugno 2024, recante la somma di euro 1.064,89 e
contro
Regione Siciliana – Assessorato
Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito e Agenzia delle Entrate-
Riscossione.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Omessa notificazione dell'atto atto prodromico, ovvero dell'avviso di accertamento della tassa automobilistica richiesta con la cartella impugnata.
L'Assessorato Regionale, prima di richiedere la tassa automobilistica mediante la cartella di pagamento impugnata, avrebbe dovuto accertarne l'omesso pagamento con la notifica, ex art. 60 del D.P.R. n. 600/1972, del necessario avviso di accertamento, in riferimento ai ruoli n. 2021/001152, n. 2021/001154 e n.
2021/001157. Ai sensi del D.Lgs. n. 112/99, che all'art. 65 statuisce: “Per la notificazione degli atti e dei provvedimenti dell'amministrazione finanziaria previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
2) In via principale e nel merito si contesta la prescrizione del tributo richiesto con la cartella di pagamento impugnata.
L'art. 5 del D.L. n. 953/1982, conv. in L. n. 53/1983, dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Pertanto, considerato che la cartella impugnata ha ad oggetto tasse automobilistiche per l'anno 2018, in assenza di altri atti interruttivi, alla data della notifica della cartella di pagamento avvenuta il 22.06.2024, la pretesa si è ormai prescritta, ed invero tali pagamenti avrebbero dovuto essere richiesti entro e non oltre l'anno 2021.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Per quanto attiene alla eccepita prescrizione dei termini per la riscossione dei tributi sollevata nella presente opposizione, si rappresenta che nessuna contestazione può essere mossa in tal senso nei confronti dell'odierno convenuto. la notifica della cartella n.29320210149934717/000, notif. Il 21/06/2024, con data di emissione a ruolo del 25/02/2021, la prescrizione è stata interrotta con la sospensione emergenziale covid;
Il Decreto-legge n. 18/2020, In particolare, l'art. 68, commi 1 e 2 ha disposto “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021”. Dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, ne consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione di 478 gg. (o di 492 gg.) ma anche la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs.
n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad ADER, anche se affidati prima dell'inizio del periodo di sospensione
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
In via preliminare, va rilevato il difetto di legittimazione passiva in capo all'odierna resistente con riguardo ai motivi di opposizione proposti dalla parte ricorrente ed inerenti alla notifica della cartella di pagamento impugnata da cui la ricorrente ritiene intervenuta la prescrizione della cartella medesima. Non v'è dubbio, invero, che la predetta attività sia di esclusiva competenza dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione nelle vesti di agente notificatore. Pertanto, in caso di annullamento della cartella per inesigibilità del credito o per qualsiasi altra causale non addebitabile all'odierna resistente, l'ente notificatore sarà tenuto a tenere indenne l'odierna resistente regione Siciliana di ogni conseguente alla eventuale soccombenza in giudizio.
Giova altresì richiamare a tutela dell'azione amministrativa, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario. Si evidenzia anche l'intervento del legislatore in ambito tributario che ha introdotto, con l'art.37, comma 27, lettera f) del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazione nella legge 4 agosto 2006 n. 248, il sesto comma all'art.60 del D.P.R 29 novembre 1973
n. 600, il quale dispone “che qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione”.
Relativamente alla prescrizione, lo scrivente Ufficio rappresenta di avere adempiuto diligentemente e correttamente a tutti gli obblighi inerenti il processo di formazione della cartella medesima, e, segnatamente, della consegna del ruolo, redatto dall'Ente Impositore -Regione Siciliana- e trasmesso all'Ente della
Riscossione per relativi adempimenti della notifica. I ruoli sono stati consegnati in data: anno 2018, ruolo n. 2021/1152, 2021/1154 e 2021/1157 consegnati il 25 febbraio 2021;
Per completezza del quadro normativo, il principio cui fa riferimento la ricorrente, dispone che la prescrizione dei termini per la richiesta della tassa automobilistica, è prevista entro il terzo anno successivo all'anno di scadenza del versamento, e quindi l'anno di pagamento del bollo auto si prescrive a partire dall'anno successivo trascorsi tre anni, devesi tuttavia farsi incontestabile richiamo nello specifico al nuovo relativo assetto legislativo- fiscale determinatosi nel contesto della verificatasi emergenza epidemiologica COVID
19. L'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. hanno previsto la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. In relazione al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente anche con il più generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c.
In tale contesto si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lettera del comma 4 bis del citato art. 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, per cui sono prorogati di ventiquattro mesi.
In ordine all'eccezione riferita alla nullità del procedimento notificatorio, per l'annualità oggetto della cartella de quo, si ritiene doveroso e necessario precisare che, ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto
2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti la Regione Sicilia è autorizzato a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari. Pertanto, non sussistendo atti prodromici di accertamento, è la cartella stessa che oggi è impugnata a costituire correttamente la prima intimazione di pagamento.
Per quanto concerne il seguente motivo di contestazione, parte ricorrente lamenta l'omesso invio di chiarimenti- avviso bonario ex art. 6 comma 5 dello Statuto del Contribuente. Ebbene, su tale aspetto, vi è, oramai, pacifica e consolidata giurisprudenza, la quale ha statuito il principio secondo cui “è legittima la cartella di pagamento senza la notifica dell'avviso bonario al contribuente.”
Infine, per quanto concerne l'ulteriore contestazione sollevata, parte ricorrente eccepisce la nullità della cartella per omessa e/o insufficiente motivazione in riferimento anche al criterio di calcolo degli interessi addebitati nella cartella in oggetto e alla mancanza di elementi essenziali della medesima con contestuale lesione del diritto di difesa del contribuente. Va preliminarmente detto che gli atti vengono emessi in conformità al modello ministeriale e vi sono presenti tutti gli elementi previsti dalle norme che regolano la materia.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 15 gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La omessa notifica dell'atto presupposto alla cartella non costituisce vizio procedimentale censurabile ma applicazione della legislazione regionale siciliana di settore. Occorre premettere che, con legge della Regione
Siciliana 11 agosto 2015 n. 16 (Tassa automobilistica regionale. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale
7 maggio 2015, n. 9), è stata istituita, a far tempo dal 1° gennaio 2016, la tassa automobilistica regionale, chiamata a sostituire quella erariale, in precedenza vigente (art. 1). L'art. 2, comma 1, della stessa legge regionale, prevede in particolare, che «il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.
39 e successive modifiche ed integrazioni». L'art. 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre
2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018) è intervenuta sull'impianto della Legge n. 16 del 2015, introducendo all'interno del citato art. 2, il comma 2-bis, in forza del quale, anche con riferimento alla tassa automobilistica regionale, « trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento ». La norma impugnata prevede altresì che «in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori». È dunque stato previsto un meccanismo in base al quale la Regione
Siciliana, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto, procede ad un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento, assorbita in quella di emissione e notifica della cartella di pagamento. La fattispecie può ritenersi omologa agli altri casi di diretta iscrizione a ruolo previsti dalla legislazione nazionale, limitati, in campo tributario, alle sole ipotesi in cui la fase preventiva di contraddittorio sarebbe priva di utilità, e cioè nei casi di imposte dichiarate e non versate. Solo in siffatte situazioni, infatti,
è possibile derogare alle indicazioni dettate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) e, in particolare, al principio desumibile dall'art. 6, comma 5, di tale legge in forza del quale, a pena di nullità dei relativi provvedimenti, «prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta». Grazie alla innovazione in esame, dunque, la relativa pretesa impositiva assume immediata forza esecutiva, senza più passare da una comunicazione al contribuente, precedente alla formazione del ruolo.
Non ricorre la doglianza concernente l'avvenuta prescrizione. Difatti, si evidenzia che la cartella di pagamento n. 29320210149934717000, relativa a bollo auto anno 2018, correttamente consegnato all'ente della riscossione in data 25/02/2021, oggetto dell'odierno ricorso, è stata notificata dall'odierno resistente in data
22/06/2024, allorquando è stata revocata la sospensione delle attività di riscossione, in vigore dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, prevista dalla disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da
COVID-19. Il D.L. n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d.
Decreto “Cura Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020, tra le numerosi previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, ha disposto anche specifiche misure che impattano sulla sospensione dei termini di versamento degli atti della riscossione coattiva. L'art. 68, commi 1 e 2, del D.L.
n. 18/2020 (nel testo risultante dalle numerose modifiche apportate nel tempo, da ultimo con l'art. 9, comma
1, del D.L. n. 73/2021) ha disposto “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo emessi dell'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dagli avvisi di addebito emessi dall'INPS, dalle ingiunzioni di cui al RD n. 639/1910, “emesse dagli enti territoriali”, e dagli avvisi esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019. Ai sensi del successivo comma 2-bis del citato art. 68, nei confronti dei soggetti che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza/la sede legale/la sede operativa nei comuni di cui al DPCM 1° marzo 2020 (ossia quelli di Bertonico, Casalpusterlengo,
Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei
ER e Vò, che costituivano la “zona rossa” originaria), i termini della predetta sospensione sono decorsi dalla medesima data del 21 febbraio 2020. La normativa sopra richiamata va necessariamente letta in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 – peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 – che interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali che testualmente: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati … fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. 3.
L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”. Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, è derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 D.L. 18/2020) al
31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. per la quasi totalità di essi e di 558 gg. per quelli con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni sopra menzionati. Tale sospensione – a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL n. 3/2021 (rispetto alla scadenza del 31.12.2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28.02.2021) e al DL n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del 30.04.2021) - ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021- per un totale di
64 gg. - durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero, la cui salvezza è stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22-bis, comma 4, del
DL n. 183/2020,dall'art. 4, comma 3, del DL n. 41/2021, dall'art. 9, comma 2, del DL n. 73/2021. La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori – e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione – deve essere quantificata in 492 gg. (558-64) per i soli debitori con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni della “zona rossa” originaria e in 478 gg. (542-64) per i restanti debitori. Va da sé, inoltre, come la “sospensione” legale delle attività connesse alla notifica ed alla riscossione degli atti dell'Agente della Riscossione sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, ne consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione di 478 gg. (o di
492 gg.) ma anche la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad ADER, anche se affidati prima dell'inizio del periodo di sospensione (cfr. punto 3.9.2 della citata circolare AdE n. 25/E del 2020). La differenza tra l'istituto della sospensione e quello della proroga non determina alcuna incompatibilità tra di essi, con la conseguenza che gli effetti dell'una e dell'altra risultano essere del tutto “cumulabili”. Alla luce di quanto sopra esposto discende che, contrariamente a quanto asserito da controparte, non risulta intervenuta la prescrizione del credito, dal momento che per i carichi affidati dal 08.03.2020 al 31.12.2021, i termini nei confronti del debitore devono intendersi prorogati di ventiquattro mesi, in forza dell'art. 68, comma 4-bis, del DL n. 18/2020 che ha disposto,
“con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021”, alla lett. b, la proroga di “ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”, dei “termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. A tale termine di scadenza deve, poi, aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n.
18/2020. In ordine, poi, alla omessa compilazione della relata - violazione art. 156 c.p.c., da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, si evidenzia come l'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, accorda all'Ente della riscossione la possibilità di notificare avvalendosi degli ufficiali della riscossione, di altri soggetti dallo stesso abilitati nelle forme di legge, dei messi comunali, oppure direttamente per tramite del servizio postale, mediante invio della cartella in plico chiuso con raccomandata con avviso di ricevimento. E' l'articolo
26, primo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, pertanto, che prevede espressamente la possibilità di notificare gli atti mediante spedizione di raccomandata, in plico chiuso, con relativo avviso di ricevimento, che deve essere “sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è
l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”. Ciò posto, in ipotesi di notificazione effettuata per il tramite del servizio postale, come stabilito da giurisprudenza costante e copiosa, l'avviso di ricevimento afferente alla raccomandata inviata costituisce “relata di notifica”. Se, la notifica viene effettuata dall'Ente della riscossione a mezzo posta, l'attestazione dell'avvenuta consegna della cartella esattoriale è data semplicemente dall'avviso di ricevimento, non essendo prevista alcuna altra formalità. La giurisprudenza di merito, assestandosi alle conclusioni consolidate di quella di legittimità, ha affermato che nel caso di notificazione della cartella di pagamento ad opera dell'ente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/1973, tale notificazione è legittima e si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento senza necessità di un'apposita relata ( cfr.
Comm. Trib. Reg. per il Lazio, sent. del 17/03/2017 n. 1419 conforme a Cass. n.11708/2011 vedi pure in precedenza Cass. 19 giugno 2009, n. 14327, Cass. 22 aprile 2009, n. 9493 e Cass. 6 luglio 2010 n. 15948).
La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, in più occasioni, il carattere di specialità della disciplina contenuta nell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 rispetto, sia all'art. 60 del D.P.R. 600 del 1973, sia alla legge n. 890 del 1982 che alle disposizioni del codice di procedura civile (per tutte cfr. Cass. n. 8321 del 2013).
La circostanza che non sia necessario redigere un'apposita relata di notifica risulta, del resto, confermata
“per implicito dal citato art. 26, penultimo comma (del D.P.R. n. 602 del 1973, n.d.r.) secondo il quale l'esattore
è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 14327 del 19/06/2009, n.
14105 del 2000)”. Il tutto nel consolidato solco di cui alle pronunce: Cass., 24 luglio 2014, n. 16949 e anche aprile 2013, n. 8321. In merito la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata, più di recente, a Sezioni Unite con la sentenza n. 19071 del 28 settembre 2016 ribadendo che: “In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso dl ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (Sent. n. 4567 del 6/3/2015; Sent. 6395 del 19/03/2014; Ord.
n. 16949 del 24/7/2014).” Infine, quand'anche si volesse ritenere viziata la notifica, e non lo è, tale vizio sarebbe comunque da considerarsi sanato ex art 156 cpc, posto che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda e il ricorrente non ha negato di aver ricevuto la cartella di pagamento, anzi ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione. Il vizio della notifica, infatti, non può mai assumere rilievo se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., disciplina che, per consolidata giurisprudenza si applica anche alle cartelle di pagamento di pagamento e, più in generale, alla materia tributaria (da ultimo, Cass. 29 aprile
2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089).
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro 300,00 (trecento/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed in euro 300,00 (trecento/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore della Regione Sicilia - Dipartimento Finanze
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della IX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Catania in data 15 Gennaio 2026. IL GIUDICE MONOCRATICO (Dott. Salvatore
Panebianco)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8014/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210149934717000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 134/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 10 ottobre 2024, la Ricorrente 1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso la cartella di pagamento n. 29320210149934717000, relativa a tasse automobilistiche 2018, notificata il 22 giugno 2024, recante la somma di euro 1.064,89 e
contro
Regione Siciliana – Assessorato
Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito e Agenzia delle Entrate-
Riscossione.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Omessa notificazione dell'atto atto prodromico, ovvero dell'avviso di accertamento della tassa automobilistica richiesta con la cartella impugnata.
L'Assessorato Regionale, prima di richiedere la tassa automobilistica mediante la cartella di pagamento impugnata, avrebbe dovuto accertarne l'omesso pagamento con la notifica, ex art. 60 del D.P.R. n. 600/1972, del necessario avviso di accertamento, in riferimento ai ruoli n. 2021/001152, n. 2021/001154 e n.
2021/001157. Ai sensi del D.Lgs. n. 112/99, che all'art. 65 statuisce: “Per la notificazione degli atti e dei provvedimenti dell'amministrazione finanziaria previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
2) In via principale e nel merito si contesta la prescrizione del tributo richiesto con la cartella di pagamento impugnata.
L'art. 5 del D.L. n. 953/1982, conv. in L. n. 53/1983, dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Pertanto, considerato che la cartella impugnata ha ad oggetto tasse automobilistiche per l'anno 2018, in assenza di altri atti interruttivi, alla data della notifica della cartella di pagamento avvenuta il 22.06.2024, la pretesa si è ormai prescritta, ed invero tali pagamenti avrebbero dovuto essere richiesti entro e non oltre l'anno 2021.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Per quanto attiene alla eccepita prescrizione dei termini per la riscossione dei tributi sollevata nella presente opposizione, si rappresenta che nessuna contestazione può essere mossa in tal senso nei confronti dell'odierno convenuto. la notifica della cartella n.29320210149934717/000, notif. Il 21/06/2024, con data di emissione a ruolo del 25/02/2021, la prescrizione è stata interrotta con la sospensione emergenziale covid;
Il Decreto-legge n. 18/2020, In particolare, l'art. 68, commi 1 e 2 ha disposto “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021”. Dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, ne consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione di 478 gg. (o di 492 gg.) ma anche la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs.
n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad ADER, anche se affidati prima dell'inizio del periodo di sospensione
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
In via preliminare, va rilevato il difetto di legittimazione passiva in capo all'odierna resistente con riguardo ai motivi di opposizione proposti dalla parte ricorrente ed inerenti alla notifica della cartella di pagamento impugnata da cui la ricorrente ritiene intervenuta la prescrizione della cartella medesima. Non v'è dubbio, invero, che la predetta attività sia di esclusiva competenza dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione nelle vesti di agente notificatore. Pertanto, in caso di annullamento della cartella per inesigibilità del credito o per qualsiasi altra causale non addebitabile all'odierna resistente, l'ente notificatore sarà tenuto a tenere indenne l'odierna resistente regione Siciliana di ogni conseguente alla eventuale soccombenza in giudizio.
Giova altresì richiamare a tutela dell'azione amministrativa, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario. Si evidenzia anche l'intervento del legislatore in ambito tributario che ha introdotto, con l'art.37, comma 27, lettera f) del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazione nella legge 4 agosto 2006 n. 248, il sesto comma all'art.60 del D.P.R 29 novembre 1973
n. 600, il quale dispone “che qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione”.
Relativamente alla prescrizione, lo scrivente Ufficio rappresenta di avere adempiuto diligentemente e correttamente a tutti gli obblighi inerenti il processo di formazione della cartella medesima, e, segnatamente, della consegna del ruolo, redatto dall'Ente Impositore -Regione Siciliana- e trasmesso all'Ente della
Riscossione per relativi adempimenti della notifica. I ruoli sono stati consegnati in data: anno 2018, ruolo n. 2021/1152, 2021/1154 e 2021/1157 consegnati il 25 febbraio 2021;
Per completezza del quadro normativo, il principio cui fa riferimento la ricorrente, dispone che la prescrizione dei termini per la richiesta della tassa automobilistica, è prevista entro il terzo anno successivo all'anno di scadenza del versamento, e quindi l'anno di pagamento del bollo auto si prescrive a partire dall'anno successivo trascorsi tre anni, devesi tuttavia farsi incontestabile richiamo nello specifico al nuovo relativo assetto legislativo- fiscale determinatosi nel contesto della verificatasi emergenza epidemiologica COVID
19. L'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. hanno previsto la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. In relazione al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente anche con il più generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c.
In tale contesto si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lettera del comma 4 bis del citato art. 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, per cui sono prorogati di ventiquattro mesi.
In ordine all'eccezione riferita alla nullità del procedimento notificatorio, per l'annualità oggetto della cartella de quo, si ritiene doveroso e necessario precisare che, ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto
2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti la Regione Sicilia è autorizzato a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari. Pertanto, non sussistendo atti prodromici di accertamento, è la cartella stessa che oggi è impugnata a costituire correttamente la prima intimazione di pagamento.
Per quanto concerne il seguente motivo di contestazione, parte ricorrente lamenta l'omesso invio di chiarimenti- avviso bonario ex art. 6 comma 5 dello Statuto del Contribuente. Ebbene, su tale aspetto, vi è, oramai, pacifica e consolidata giurisprudenza, la quale ha statuito il principio secondo cui “è legittima la cartella di pagamento senza la notifica dell'avviso bonario al contribuente.”
Infine, per quanto concerne l'ulteriore contestazione sollevata, parte ricorrente eccepisce la nullità della cartella per omessa e/o insufficiente motivazione in riferimento anche al criterio di calcolo degli interessi addebitati nella cartella in oggetto e alla mancanza di elementi essenziali della medesima con contestuale lesione del diritto di difesa del contribuente. Va preliminarmente detto che gli atti vengono emessi in conformità al modello ministeriale e vi sono presenti tutti gli elementi previsti dalle norme che regolano la materia.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 15 gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La omessa notifica dell'atto presupposto alla cartella non costituisce vizio procedimentale censurabile ma applicazione della legislazione regionale siciliana di settore. Occorre premettere che, con legge della Regione
Siciliana 11 agosto 2015 n. 16 (Tassa automobilistica regionale. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale
7 maggio 2015, n. 9), è stata istituita, a far tempo dal 1° gennaio 2016, la tassa automobilistica regionale, chiamata a sostituire quella erariale, in precedenza vigente (art. 1). L'art. 2, comma 1, della stessa legge regionale, prevede in particolare, che «il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.
39 e successive modifiche ed integrazioni». L'art. 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre
2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018) è intervenuta sull'impianto della Legge n. 16 del 2015, introducendo all'interno del citato art. 2, il comma 2-bis, in forza del quale, anche con riferimento alla tassa automobilistica regionale, « trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento ». La norma impugnata prevede altresì che «in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori». È dunque stato previsto un meccanismo in base al quale la Regione
Siciliana, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto, procede ad un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento, assorbita in quella di emissione e notifica della cartella di pagamento. La fattispecie può ritenersi omologa agli altri casi di diretta iscrizione a ruolo previsti dalla legislazione nazionale, limitati, in campo tributario, alle sole ipotesi in cui la fase preventiva di contraddittorio sarebbe priva di utilità, e cioè nei casi di imposte dichiarate e non versate. Solo in siffatte situazioni, infatti,
è possibile derogare alle indicazioni dettate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) e, in particolare, al principio desumibile dall'art. 6, comma 5, di tale legge in forza del quale, a pena di nullità dei relativi provvedimenti, «prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta». Grazie alla innovazione in esame, dunque, la relativa pretesa impositiva assume immediata forza esecutiva, senza più passare da una comunicazione al contribuente, precedente alla formazione del ruolo.
Non ricorre la doglianza concernente l'avvenuta prescrizione. Difatti, si evidenzia che la cartella di pagamento n. 29320210149934717000, relativa a bollo auto anno 2018, correttamente consegnato all'ente della riscossione in data 25/02/2021, oggetto dell'odierno ricorso, è stata notificata dall'odierno resistente in data
22/06/2024, allorquando è stata revocata la sospensione delle attività di riscossione, in vigore dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, prevista dalla disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da
COVID-19. Il D.L. n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d.
Decreto “Cura Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020, tra le numerosi previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, ha disposto anche specifiche misure che impattano sulla sospensione dei termini di versamento degli atti della riscossione coattiva. L'art. 68, commi 1 e 2, del D.L.
n. 18/2020 (nel testo risultante dalle numerose modifiche apportate nel tempo, da ultimo con l'art. 9, comma
1, del D.L. n. 73/2021) ha disposto “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo emessi dell'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dagli avvisi di addebito emessi dall'INPS, dalle ingiunzioni di cui al RD n. 639/1910, “emesse dagli enti territoriali”, e dagli avvisi esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019. Ai sensi del successivo comma 2-bis del citato art. 68, nei confronti dei soggetti che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza/la sede legale/la sede operativa nei comuni di cui al DPCM 1° marzo 2020 (ossia quelli di Bertonico, Casalpusterlengo,
Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei
ER e Vò, che costituivano la “zona rossa” originaria), i termini della predetta sospensione sono decorsi dalla medesima data del 21 febbraio 2020. La normativa sopra richiamata va necessariamente letta in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 – peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 – che interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali che testualmente: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati … fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. 3.
L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”. Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, è derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 D.L. 18/2020) al
31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. per la quasi totalità di essi e di 558 gg. per quelli con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni sopra menzionati. Tale sospensione – a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL n. 3/2021 (rispetto alla scadenza del 31.12.2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28.02.2021) e al DL n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del 30.04.2021) - ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021- per un totale di
64 gg. - durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero, la cui salvezza è stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22-bis, comma 4, del
DL n. 183/2020,dall'art. 4, comma 3, del DL n. 41/2021, dall'art. 9, comma 2, del DL n. 73/2021. La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori – e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione – deve essere quantificata in 492 gg. (558-64) per i soli debitori con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni della “zona rossa” originaria e in 478 gg. (542-64) per i restanti debitori. Va da sé, inoltre, come la “sospensione” legale delle attività connesse alla notifica ed alla riscossione degli atti dell'Agente della Riscossione sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, ne consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione di 478 gg. (o di
492 gg.) ma anche la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad ADER, anche se affidati prima dell'inizio del periodo di sospensione (cfr. punto 3.9.2 della citata circolare AdE n. 25/E del 2020). La differenza tra l'istituto della sospensione e quello della proroga non determina alcuna incompatibilità tra di essi, con la conseguenza che gli effetti dell'una e dell'altra risultano essere del tutto “cumulabili”. Alla luce di quanto sopra esposto discende che, contrariamente a quanto asserito da controparte, non risulta intervenuta la prescrizione del credito, dal momento che per i carichi affidati dal 08.03.2020 al 31.12.2021, i termini nei confronti del debitore devono intendersi prorogati di ventiquattro mesi, in forza dell'art. 68, comma 4-bis, del DL n. 18/2020 che ha disposto,
“con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021”, alla lett. b, la proroga di “ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”, dei “termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. A tale termine di scadenza deve, poi, aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n.
18/2020. In ordine, poi, alla omessa compilazione della relata - violazione art. 156 c.p.c., da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, si evidenzia come l'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, accorda all'Ente della riscossione la possibilità di notificare avvalendosi degli ufficiali della riscossione, di altri soggetti dallo stesso abilitati nelle forme di legge, dei messi comunali, oppure direttamente per tramite del servizio postale, mediante invio della cartella in plico chiuso con raccomandata con avviso di ricevimento. E' l'articolo
26, primo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, pertanto, che prevede espressamente la possibilità di notificare gli atti mediante spedizione di raccomandata, in plico chiuso, con relativo avviso di ricevimento, che deve essere “sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è
l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”. Ciò posto, in ipotesi di notificazione effettuata per il tramite del servizio postale, come stabilito da giurisprudenza costante e copiosa, l'avviso di ricevimento afferente alla raccomandata inviata costituisce “relata di notifica”. Se, la notifica viene effettuata dall'Ente della riscossione a mezzo posta, l'attestazione dell'avvenuta consegna della cartella esattoriale è data semplicemente dall'avviso di ricevimento, non essendo prevista alcuna altra formalità. La giurisprudenza di merito, assestandosi alle conclusioni consolidate di quella di legittimità, ha affermato che nel caso di notificazione della cartella di pagamento ad opera dell'ente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/1973, tale notificazione è legittima e si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento senza necessità di un'apposita relata ( cfr.
Comm. Trib. Reg. per il Lazio, sent. del 17/03/2017 n. 1419 conforme a Cass. n.11708/2011 vedi pure in precedenza Cass. 19 giugno 2009, n. 14327, Cass. 22 aprile 2009, n. 9493 e Cass. 6 luglio 2010 n. 15948).
La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, in più occasioni, il carattere di specialità della disciplina contenuta nell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 rispetto, sia all'art. 60 del D.P.R. 600 del 1973, sia alla legge n. 890 del 1982 che alle disposizioni del codice di procedura civile (per tutte cfr. Cass. n. 8321 del 2013).
La circostanza che non sia necessario redigere un'apposita relata di notifica risulta, del resto, confermata
“per implicito dal citato art. 26, penultimo comma (del D.P.R. n. 602 del 1973, n.d.r.) secondo il quale l'esattore
è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 14327 del 19/06/2009, n.
14105 del 2000)”. Il tutto nel consolidato solco di cui alle pronunce: Cass., 24 luglio 2014, n. 16949 e anche aprile 2013, n. 8321. In merito la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata, più di recente, a Sezioni Unite con la sentenza n. 19071 del 28 settembre 2016 ribadendo che: “In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso dl ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (Sent. n. 4567 del 6/3/2015; Sent. 6395 del 19/03/2014; Ord.
n. 16949 del 24/7/2014).” Infine, quand'anche si volesse ritenere viziata la notifica, e non lo è, tale vizio sarebbe comunque da considerarsi sanato ex art 156 cpc, posto che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda e il ricorrente non ha negato di aver ricevuto la cartella di pagamento, anzi ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione. Il vizio della notifica, infatti, non può mai assumere rilievo se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., disciplina che, per consolidata giurisprudenza si applica anche alle cartelle di pagamento di pagamento e, più in generale, alla materia tributaria (da ultimo, Cass. 29 aprile
2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089).
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro 300,00 (trecento/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed in euro 300,00 (trecento/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore della Regione Sicilia - Dipartimento Finanze
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della IX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Catania in data 15 Gennaio 2026. IL GIUDICE MONOCRATICO (Dott. Salvatore
Panebianco)