Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/04/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott.ssa Elena Gelato Consigliere est. dott.ssa Maria Aversano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2412/2020 R.G., pendente
TRA
(CF , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Rita Santo giusta delega in atti appellante
CONTRO
(CF ), contumace CP_1 C.F._1 appellato
E NEI CONFRONTI DI
, contumace Controparte_2 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma n. 18300/2019 depositata il 27.9.2019.
CONCLUSIONI
Per l'Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza del Tribunale civile di Roma n. 18300/2019 del 27 settembre 2019:
2) Accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. agli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'atto CP_1 di concessione e, precisamente quelli di esibizione di idonea documentazione contabile e rendicontazione delle spese sostenute in sede di saldo finale;
3) Accertare e dichiarare che il sig. non ha provato la realizzazione, neanche parziale, delle opere CP_1 ammesse a finanziamento;
accertare e dichiarare, di conseguenza, la legittimità del provvedimento di decadenza totale dall'aiuto assunto dall'Amministrazione con determinazione dirigenziale n. A03707 del 14/05/2013; Parte_2
4) Rigettare, per l'effetto, le domande spiegate dal sig. in primo grado. CP_1
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata:
“1. ha chiesto l'annullamento del provvedimento di revoca totale del contributo concesso CP_1 dalla nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Lazio 2007/2013, misura 121 ai Parte_1 sensi della DGR n. 412/2008.
Ha riferito che era stata disposta ammissione a finanziamento dell'iniziativa progettuale per un investimento massimo ammissibile di € 779.389,09, con la corresponsione di un contributo di € 343.605,10 con provvedimento di concessione n. 109 del 5.7.2010. Sulla somma totale del contributo il aveva ottenuto una CP_1 anticipazione di € 171.802,54, dietro presentazione di polizza fideiussoria.
Con Determinazione del 14.5.2013 la aveva pronunciato la decadenza totale del Pt_1 Pt_1 CP_1 dall'aiuto concesso, atteso il mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento per l'erogazione a saldo del contributo. A seguito di istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di decadenza, veniva incaricata apposita commissione tecnica con lo scopo di valutare la sussistenza dei requisiti del provvedimento di decadenza e la commissione formulava parere negativo alla revoca della decadenza, essendo state riscontrate molteplici violazioni agli obblighi derivanti dalla concessione.
In particolare, risultavano ostative al contributo:
- la mancata presentazione della domanda di pagamento:
- l'importo delle fatture presentate assommante a un importo potenzialmente riconoscibile di spese sostenute di € 251.572,53; - la mancanza dei documenti previsti per la rendicontazione e in particolare le attestazioni di pagamento con relative liberatorie ove previste;
- la mancata presentazione della relazione finale con il computo metrico specificante i materiali effettivamente utilizzati.
L'attore ha ritenuto illegittima la revoca del contributo, rilevando come fosse stata ignorata l'effettiva realizzazione delle opere previste nella concessione e il contenuto della documentazione comprovante le spese affrontate. Inoltre, la concessione prevedeva la possibilità di un riconoscimento parziale del contributo, in base alle opere effettivamente realizzate.
La ha rivendicato la legittimità del provvedimento di decadenza, richiamando le conclusioni Parte_1
a cui era pervenuta la commissione tecnica. CP_ L' ha dedotto che il recupero delle spese costituiva attività necessitata conseguente al provvedimento di revoca.
2. Nel corso del giudizio è stata disposta C.T.U. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il pagamento del contributo e per rilevare i costi ritenuti ammissibili e rilevanti in base alla normativa vigente e alle condizioni previste dal bando.
Per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti per l'erogazione del saldo totale del contributo il C.T.U. sulla base del contenuto della DGR n. 412/2008 e del provvedimento di concessione del contributo ha rilevato che non sono presenti in atti:
- la domanda di pagamento;
- la relazione finale con l'indicazione degli investimenti realizzati;
- i documenti che comprovano le prove dei pagamenti effettuati;
- l'elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- le dichiarazioni liberatorie delle ditte fornitrici in caso di pagamento diverso da bonifico bancario;
- la contabilità finale;
- il certificato di regolare esecuzione dei lavori”.
Tanto premesso quanto ai fatti di causa, il Tribunale, a definizione del giudizio, ha ritenuto che
“sulla base della normativa applicabile al progetto e del provvedimento di concessione, non sussistono elementi sufficienti per ritenere che l'inadempimento di tali condizioni costituisca una clausola risolutiva espressa del provvedimento di concessione del contributo. Una interpretazione sostanziale e complessiva del rapporto contrattuale può quindi tener conto della effettiva realizzazione di parte del progetto”. Su tali presupposti il primo Giudice ha concluso considerando “realizzata l'ipotesi di cui all'art. 29 dell'all. 1 alla DGR n. 412/88 di realizzazione parziale delle opere che comporta una decadenza parziale del contributo, riconoscibile nella misura minore di € 289.991,97” e per l'effetto ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento di decadenza dal contributo limitatamente a tale importo, compensando tra le parti le spese di lite e di c.t.u.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la lamentando: Parte_1
I. in relazione “alla sussistenza del diritto all'erogazione finale del saldo…”, il “Travisamento delle circostanze di fatto e di diritto”, la“Violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 17, comma 4 della DGR n. 412/2008; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20 della DGR n. 412/2008; violazione della normativa comunitaria e nazionale in tema di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale – Reg. CE 1698/2005, Reg. 1974 e 1975 del 2006, violazione degli articoli 19 e 22 del
Decreto MIPAAF 22/12/2009 n. 30125; violazione dell'art. 14 della DGR 412/2008;
II. in relazione al “mancato riconoscimento della lacuna documentale relativa ai metodi di pagamento quale ipotesi di inadempimento contrattuale, presupposto per la revoca del finanziamento, attesa l'effettiva realizzazione di parte del progetto”, la “Violazione degli articoli 17, comma 4 e 20 della DGR 412/2008; violazione dell'art. 28 della DGR 412/2008; violazione e/o erronea interpretazione delle disposizioni pattizie contenute nell'atto di concessione”;
III. in merito alla “ritenuta integrazione dell'ipotesi di cui all'art. 29 dell'all. 1 della DGR n. 412/2008 di realizzazione parziale delle opere che comporta una decadenza parziale del contributo, riconoscibile nella misura minore di € 289.991,97” la “Violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 29 della DGR 412/2008 e la
Violazione dell'art. 28 della DGR 412/2008”.
Gli appellati, ancorché regolarmente citati, non si sono costituiti nel presente giudizio, che è pertanto proseguito in loro contumacia.
All'udienza del 5 giugno 2024, precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche.
Con i tre motivi di appello, meritevoli di trattazione congiunta, la censura in sostanza Pt_1
l'operato del primo Giudice perché, “dopo avere correttamente rilevato quanto esposto dal CTU circa l'assenza dei requisiti per l'erogazione del saldo finale secondo le disposizioni della DGR 412/2008, non sussistendo in atti la corretta rendicontazione delle spese sostenute, ha tuttavia ritenuto di poterne prescindere. E ciò sulla base del disposto dell'art. 17, comma 4 della DGR 412/2008 che subordina il versamento del saldo alla verifica della conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale e alla corrispondenza dei documenti giustificativi di spesa con le opere realizzate”.
Ad avviso dell'appellante, “il giudice [avrebbe] travisato il significato di “documento giustificativo di spesa
“poiché ha considerato tali semplici fatture prive di qualsivoglia attestazione di avvenuto pagamento”, quando invece una più attenta analisi della DGR e, in particolare del suo art. 20, e dell'atto di concessione del beneficio, lo avrebbe dovuto indurre a ritenere che la documentazione presentata dal sig.
a supporto della richiesta di pagamento (mere fatture non quietanzate, salvo che in poco CP_1 più di un paio di casi di minimo importo) non costituiva “giustificativo di spesa” idoneo all'erogazione del contributo e che la mancata produzione documentale, così come prescritta dall'atto di concessione del contributo, rappresentava un inadempimento tale da giustificare la decadenza totale dalle agevolazioni e la revoca di quelle già erogate.
Il Tribunale avrebbe dunque errato nel ritenere configurabile l'ipotesi relativa alla realizzazione parziale delle opere, contemplata dall'art. 29 dell'allegato 1 alla DGR 142/2008.
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Come sopra già indicato, la consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado al precipuo fine di indagare “la sussistenza dei requisiti per l'erogazione del saldo totale del contributo il C.T.U. sulla base del contenuto della DGR n. 412/2008 e del provvedimento di concessione del contributo ha rilevato che non sono presenti in atti:
- la domanda di pagamento;
- la relazione finale con l'indicazione degli investimenti realizzati;
- i documenti che comprovano le prove dei pagamenti effettuati;
- l'elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- le dichiarazioni liberatorie delle ditte fornitrici in caso di pagamento diverso da bonifico bancario;
- la contabilità finale;
- il certificato di regolare esecuzione dei lavori.
Per il primo Giudice “occorre[va quindi] verificare l'incidenza di tali irregolarità sulla sussistenza dei presupposti per la pronuncia di decadenza totale o parziale del contributo”, verifica che lo ha condotto a ritenere tali mancanze rilevanti ai soli fini della decadenza parziale, dovendo di contro riconoscersi una parte del contributo erogato.
La conclusione, però, non è condivisibile.
Il provvedimento di concessione dell'aiuto n. 109/RM/2010/121 del 5.7.2010, in relazione al quale il sig. ha formulato “accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni”, prevedeva, CP_1 infatti, “pena la pronunzia della decadenza parziale o totale degli aiuti prevista dal sistema sanzionatorio e dei controlli” l'obbligo in capo al beneficiario di “esibire ai funzionari incaricati dell'accertamento … gli originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento)”.
Veniva inoltre specificato che: “per le modalità di rendicontazione e per l'erogazione dei saldi si applicano le norme stabilite dall'art. 17 delle “disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento” (DGR 412/2008
e successive mm.ii.). Ad ulteriore specificazione ed integrazione del citato articolo …, si richiamano i seguenti aspetti: il beneficiario dovrà presentare, entro 60 giorni successivi alla comunicazione di fine lavori, la domanda di pagamento … [domanda che non risulta formulata dal sig. , CP_1 la richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione…:
1) relazione finale […]
2) copia delle fatture quietanzate e dei documenti di pagamento (bonifico o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili) o altri documenti aventi forza probatoria equivalente di cui all'art. 20 delle “Disposizione per l'attuazione delle misure ad investimento” (DGR 412/2008 e successive mm. e ii.)
3) elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
4) dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici nel caso di pagamento diverso da bonifico bancario …
I funzionari responsabili dell'accertamento finale possono richiedere, qualora ritenuto necessario, ulteriore documentazione”.
L'art. 20 del DGR 412/2008, cui il provvedimento di concessione fa espresso richiamo, specifica per ogni mezzo di pagamento quale sia l'atto da produrre e presentare alla Regione per comprovare formalmente la spesa asseritamente sostenuta dal Beneficiario (e di cui chiede il rimborso) e consentire alla PA di eseguire i “controlli amministrativi” – imposti dalla normativa europea (v. Reg. CE n. 1975/2006 della commissione del 7 dicembre 2006) e da quella nazionale di recepimento – sull'effettivo sostenimento dei costi in vista dell'erogazione del saldo del beneficio inizialmente concesso nella sua interezza, oppure della sua riduzione o revoca.
Per i pagamenti eseguiti a mezzo bonifico bancario, ad esempio, l'art. 20 cit. impone di allegare alla pertinente fattura la riba o la ricevuta di bonifico, o ancora, la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero di transazione, l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, in caso di operazioni svolte tramite internet banking;
per i pagamenti effettuati a mezzo di assegno circolare non trasferibile, invece, viene richiesta la produzione della copia della matrice dell'assegno emesso e la liberatoria del destinatario dell'assegno, così via per gli altri mezzi di pagamento (bollettini e vaglia postali, assegni bancari, carte di credito e bancomat). Nella stessa sede si prevede l'obbligo di conservazione degli originali dei giustificativi di spesa per almeno i cinque anni successivi all'adozione del provvedimento finale di liquidazione e quello della loro esibizione al funzionario incaricato della verifica.
È evidente che la ratio della disciplina sia quella di evitare la dispersione di fondi pubblici e garantire che gli stessi vengano erogati solo laddove sia certo l'utilizzo dei danari oggetto di beneficio per i fini previsti dalle politiche di sostegno approvate a livello europeo, così come individuati anche dalla normativa interna recettizia e, nel singolo caso, dal provvedimento di ammissione all'agevolazione.
Tale certezza, evidentemente, non può dirsi pienamente raggiunta mettendo a confronto le opere eseguite secondo il progetto allegato alla domanda di ammissione al contributo con le relative fatture emesse dai fornitori di beni e servizi.
Tale confronto, infatti, se per un verso consente la verifica della verosimiglianza della spesa e della congruità degli importi recati nei documenti fiscali, per l'altro non comprova l'effettivo esborso e non consente di ovviare al rischio di frode del beneficiario che ben potrebbe, da un lato, risultare inadempiente nei confronti dei propri fornitori e, nonostante questo, incamerare comunque le somme relative alle fatture emesse da questi ultimi, o, addirittura, accordarsi dolosamente con loro per far risultare nel documento fiscale una somma più elevata di quella effettivamente corrisposta e lucrare sulla differenza.
Per scongiurare tali eventualità il provvedimento di ammissione, le cui prescrizioni – si ripete – sono state accettate senza riserva dal sig. imponeva al beneficiario, pena la revoca delle CP_1 agevolazioni concesse, “di esibire ai funzionari incaricati dell'accertamento … gli originali dei documenti fiscali
(fatture quietanzate, mandati di pagamento)” e di corredare la domanda di saldo del contributo con i giustificativi di spesa, per come definiti dal citato art. 20 del DGR (v. supra).
Come risulta accertato in primo grado, nonostante la piena conoscenza da parte del sig. CP_1 degli obblighi di rendicontazione sullo stesso gravanti in forza dell'atto di concessione (v. sia il dato letterale della previsione contrattuale, che il fax datato 5.7.2012 ove testualmente si legge: “il sottoscritto … dichiara inoltre che la documentazione necessaria per l'espletamento del collaudo verrà CP_1 consegnata nei termini previsti dall'atto di concessione nel capitolo “DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER
LA MISURA 121 – saldo e rendicontazione””), alcun idoneo giustificativo di spesa (nei termini sopra chiariti) è stato presentato alla con conseguente grave inadempimento del beneficiario il Pt_1 quale non ha ovviato all'irregolarità nonostante in più occasioni l'Amministrazione avesse richiesto, senza nulla ottenere, l'integrazione della documentazione mancante. Da ciò consegue la legittimità del provvedimento della di revoca totale del Parte_1 contributo, così come espressamente previsto dal provvedimento di concessione, “nel caso in cui siano riscontrate irregolarità (difformità/inadempienze)” e dall'art. 28 della DGR 412/2008, nonché la legittimità del provvedimento prot. 59699/07/00 del 6 febbraio 2017 a mezzo del quale la ha rigettato l'istanza del sig. di annullamento d'ufficio del citato Parte_1 CP_1 provvedimento di revoca della concessione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura prevista in applicazione dei vigenti parametri tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta e, quanto al primo grado, sono poste in capo al sig. in favore della e di mentre per il CP_1 Parte_1 CP_2 grado di appello sono liquidate in favore della sola appellante (stante la contumacia Parte_1 di . CP_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al n. 2412/2020
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 18300/2019 Parte_1 resa dal Tribunale di Roma ed in riforma del provvedimento impugnato, dichiara la legittimità del provvedimento di decadenza totale dall'aiuto concesso dall'Amministrazione regionale con determinazione dirigenziale n. A03707 del 14/05/2013 e legittimità del provvedimento prot.
59699/07/00 del 6 febbraio 2017, rigettando le domande spiegate dal in primo grado;
CP_1
2. condanna alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore della CP_1
e di spese che liquida, per ciascuna di tali parti, in € 12.000,00, oltre accessori Parte_1 CP_2 di legge;
3. condanna alla rifusione in favore della delle spese del presente CP_1 Parte_1 giudizio, che liquida in euro € 7.120,00 per compensi e in € 1848,00 a titolo di rimborso delle spese vive, oltre accessori di legge;
4. pone definitivamente a carico del sig. le spese di CTU, come già liquidate. CP_1
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2025.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto