TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/02/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5627/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott. FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5627/2023 avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
Parte_1
Con l'avv. GIOVANNI AUTIERO
e
EGLE TURCATO
Con l'avv. GIOVANNI AUTIERO
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta per l'udienza del 27/11/2024: “ai fini della domanda di cessazione degli effetti civile del matrimonio, chiedono al Tribunale la conferma delle condizioni già formulate in sede di separazione consensuale” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso congiunto dep. 17/04/2023 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la separazione personale e la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 26/05/2018 nel Comune di Mogliano Veneto (TV)
e dalla cui unione è nato il figlio (14/0/2019), ad oggi minorenne. Per_1
All'udienza di comparizione del 12 dicembre 2023 i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e chiarivano che “la madre ai sensi del p. 1 anzi IV delle conclusioni ha il diritto – dovere di tenere con sé il figlio tutti i giorni, concordando gli orari col padre, Per_1
in considerazione dei rispettivi turni lavorativi;
la madre inoltre terrà con sé ad anni Per_1
alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno – le parti convengono inoltre che “durante le
proprie ferie estive, ciascun genitore potrà tenere con sé per due settimane, anche non Per_1 consecutive, in periodi previamente concordati tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno”; in relazione al p. 2 anzi V le parti concordano di eliminare la parola “onnicomprensiva”; le parti infine concordano di riformulare il p. 4 anzi VI nei seguenti termini: “Disporre che le eventuali spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche e ricreative) relative al figlio, siano concordate dai genitori ed equamente divise tra loro”.
Emessa la sentenza non definitiva di separazione personale n. 422/2024, pubbl. il 08/02/2024, con cui il Collegio ha provveduto all'omologa delle condizioni di separazione, la causa era rimessa in decisione in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà di divorziare alle condizioni formulate in sede di separazione personale e, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva, in conformità, come da nota del 29/05/2023, in atti, e il GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda congiuntamente proposta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 12/12/2023, data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
2 Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative al figlio agli interessi morali e materiali dello stesso. Per_1
Il tutto come da dispositivo.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Nulla per le spese legali, considerata la natura della causa congiuntamente promossa a ministero di unico difensore.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Mogliano Veneto il 26/05/2018 tra e EGLE Parte_1
TURCATO e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mogliano Veneto nel
Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2018, Parte 2, Serie A, n. 9.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso così come parzialmente modificati a verbale d'udienza del 12/12/2023, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
- Affida il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Persona_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il figlio avrà collocamento abituale presso la residenza paterna sita in Spinea (VE), via Vincenzo Gioberti n. 8 interno 1. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
3 - regola i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio come segue: la madre ha il diritto – dovere di tenere con sé il figlio tutti i giorni, concordando gli orari col Per_1
padre, in considerazione dei rispettivi turni lavorativi;
la madre inoltre terrà con sé ad Per_1 anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
durante le proprie ferie estive, ciascun
genitore potrà tenere con sé per due settimane, anche non consecutive, in periodi Per_1
previamente concordati tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- dispone che la sig.ra RC LE corrisponda al sig. a titolo di concorso Parte_1 al mantenimento del figlio minore e finché lo stesso diverrà autosufficiente, la somma di €
250,00= mensili, da versarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese. Detta somma sarà rivalutata secondo gli indici Istat a decorrere dal secondo anno solare di corresponsione;
- dispone che le eventuali spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche e ricreative) relative al figlio siano concordate dai genitori ed equamente divise tra loro;
- riconosce che i coniugi si manifestano il reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di qualsiasi documento equipollente ed altresì per l'inserimento del figlio minore nei rispettivi passaporti nonché per il rilascio allo stesso dei documenti validi per l'espatrio.
Nulla per le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Mogliano Veneto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 23.1.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott. FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5627/2023 avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
Parte_1
Con l'avv. GIOVANNI AUTIERO
e
EGLE TURCATO
Con l'avv. GIOVANNI AUTIERO
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta per l'udienza del 27/11/2024: “ai fini della domanda di cessazione degli effetti civile del matrimonio, chiedono al Tribunale la conferma delle condizioni già formulate in sede di separazione consensuale” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso congiunto dep. 17/04/2023 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la separazione personale e la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 26/05/2018 nel Comune di Mogliano Veneto (TV)
e dalla cui unione è nato il figlio (14/0/2019), ad oggi minorenne. Per_1
All'udienza di comparizione del 12 dicembre 2023 i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e chiarivano che “la madre ai sensi del p. 1 anzi IV delle conclusioni ha il diritto – dovere di tenere con sé il figlio tutti i giorni, concordando gli orari col padre, Per_1
in considerazione dei rispettivi turni lavorativi;
la madre inoltre terrà con sé ad anni Per_1
alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno – le parti convengono inoltre che “durante le
proprie ferie estive, ciascun genitore potrà tenere con sé per due settimane, anche non Per_1 consecutive, in periodi previamente concordati tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno”; in relazione al p. 2 anzi V le parti concordano di eliminare la parola “onnicomprensiva”; le parti infine concordano di riformulare il p. 4 anzi VI nei seguenti termini: “Disporre che le eventuali spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche e ricreative) relative al figlio, siano concordate dai genitori ed equamente divise tra loro”.
Emessa la sentenza non definitiva di separazione personale n. 422/2024, pubbl. il 08/02/2024, con cui il Collegio ha provveduto all'omologa delle condizioni di separazione, la causa era rimessa in decisione in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà di divorziare alle condizioni formulate in sede di separazione personale e, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva, in conformità, come da nota del 29/05/2023, in atti, e il GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda congiuntamente proposta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 12/12/2023, data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
2 Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative al figlio agli interessi morali e materiali dello stesso. Per_1
Il tutto come da dispositivo.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Nulla per le spese legali, considerata la natura della causa congiuntamente promossa a ministero di unico difensore.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Mogliano Veneto il 26/05/2018 tra e EGLE Parte_1
TURCATO e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mogliano Veneto nel
Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2018, Parte 2, Serie A, n. 9.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso così come parzialmente modificati a verbale d'udienza del 12/12/2023, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
- Affida il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Persona_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il figlio avrà collocamento abituale presso la residenza paterna sita in Spinea (VE), via Vincenzo Gioberti n. 8 interno 1. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
3 - regola i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio come segue: la madre ha il diritto – dovere di tenere con sé il figlio tutti i giorni, concordando gli orari col Per_1
padre, in considerazione dei rispettivi turni lavorativi;
la madre inoltre terrà con sé ad Per_1 anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
durante le proprie ferie estive, ciascun
genitore potrà tenere con sé per due settimane, anche non consecutive, in periodi Per_1
previamente concordati tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- dispone che la sig.ra RC LE corrisponda al sig. a titolo di concorso Parte_1 al mantenimento del figlio minore e finché lo stesso diverrà autosufficiente, la somma di €
250,00= mensili, da versarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese. Detta somma sarà rivalutata secondo gli indici Istat a decorrere dal secondo anno solare di corresponsione;
- dispone che le eventuali spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche e ricreative) relative al figlio siano concordate dai genitori ed equamente divise tra loro;
- riconosce che i coniugi si manifestano il reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di qualsiasi documento equipollente ed altresì per l'inserimento del figlio minore nei rispettivi passaporti nonché per il rilascio allo stesso dei documenti validi per l'espatrio.
Nulla per le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Mogliano Veneto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 23.1.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison
4