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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/11/2024, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 157/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 157/2024 R.G. promossa da
– Sede Territoriale di Perugia, in persona Parte_1
del suo Dirigente e legale rappresentante, C. F. organicamente patrocinato P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede in via degli Offici
n.14 è domiciliato ex lege;
-Appellante=
nei confronti di
, nato a [...] l'[...], res. in Foligno, via Gramsci n.62, C.F. Controparte_1
, in proprio e in qualità di legale rappresentante della CodiceFiscale_1
, quale obbligata in solido, Controparte_2
con sede legale in Foligno, via Gramsci n.62, P. Iva , entrambi P.IVA_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Palini ed elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo di posta elettronica, in forza di delega allegata al ricorso ex L.689/81; pagina 1 di 7 -Appellati=
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art.22 e ss. L.689/81
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come al ricorso in appello;
per parte appellata come alla comparsa di risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di OL , Controparte_1
in proprio e in qualità di legale rappresentante della Controparte_2
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione
[...]
n.358/2020 del 4.11.2020 – emessa dall' per Controparte_3
l'importo di €.2.186,00, per la violazione del disposto dell'art.9 bis c.2 del D.L.
n.510/1996 – chiedendo l'annullamento del provvedimento sanzionatorio o, in subordine, la riduzione al minimo edittale della sanzione applicata.
Sosteneva l'opponente: 1) la nullità e/o inefficacia del provvedimento impugnato per decadenza dalla notifica dell'atto presupposto per violazione dell'art. 14 L. 689/81; 2) la nullità e/o inefficacia del provvedimento impugnato per nullità della copia notificata del verbale e conseguente violazione del diritto di difesa;
3) l'insussistenza delle violazioni contestate, visto l'errato inquadramento del rapporto di lavoro e la non obbligatorietà
delle comunicazioni al Centro per l'Impiego.
Radicatosi il contraddittorio, l' di Perugia resisteva Parte_1
all'opposizione contestandone la fondatezza sotto ogni profilo.
Esperita l'istruttoria attraverso l'esame dei testi citati e le produzioni documentali effettuate, con sentenza n.128/2024, pubblicata il 26.1.2024, il Tribunale di OL
pagina 2 di 7 accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava l'ordinanza-ingiunzione impugnata,
compensando interamente tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' – Parte_1
Sede di Perugia, in persona del suo Dirigente e legale rappresentante, Parte_1
deducendo: “Contraddittorietà e difetto di motivazione sulla qualificazione dei rapporti
lavorativi. Violazione e falsa applicazione dell'art.9 bis, comma 2, secondo periodo, del
D.L. n.510/1996, convertito con Legge n.608/1996, come modificato dal'art.1, comma
1180 della Legge n.296/2006”.
Sostiene l'appellante che il primo giudice abbia ricostruito erroneamente la situazione di fatto, dando rilievo:
1. al tenore letterale dei contratti sottoscritti tra l CP_2
ed i tre lavoratori , e ), il
[...] Persona_1 Persona_2 Persona_3
cui contenuto – secondo il Tribunale di OL – non induce a ravvisare l'esistenza di incarichi di lavoro cosiddetti co.co.co.; 2. alla divergenza tra le dichiarazioni dei lavoratori acquisite dal Nucleo Carabinieri in sede di ispezione e quelle rese nel corso dell'istruttoria;
3. alla statuizione contenuta in una precedente sentenza della Corte di
Appello di Perugia, che avrebbe stabilito che nei confronti di una particolare attività di collaborazione autonoma non vi sia l'obbligo di comunicazione del rapporto al Centro
per l'impiego.
Per contro rileva l' di Perugia che fosse stata proprio l'appellata – ricorrente in Pt_1
primo grado – a ritenere la natura autonoma dei contratti in questione, con ciò
confermando la tesi ispettiva (dato che i cd. co.co.co. rientrano nell'ambito dei rapporti di lavoro autonomo). Tanto premesso in ordine all'effettiva natura delle prestazioni svolte dai tre lavoratori in questione, avvalorata dalle stesse dichiarazioni rilasciate dai medesimi (da cui emergeva la natura continuativa e non saltuaria dei rapporti), risultava consequenziale ritenere legittima la sanzione irrogata, dato che la normativa vigente pagina 3 di 7 ratione temporis prevedeva l'obbligo di comunicazione dell'instaurazione di ciascun rapporto di lavoro al centro per l'impiego.
Tutto ciò posto l'appellante ha chiesto che, in riforma della pronuncia gravata, fosse rigettata l'opposizione e confermata l'ordinanza-ingiunzione opposta, con vittoria di spese del secondo grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio , in proprio e in qualità di legale Controparte_1
rappresentante della , che ha Controparte_2
dedotto, previa riproposizione delle questioni ritenute assorbite dal primo giudice,
l'infondatezza del(l'unico) motivo di appello e concluso per il rigetto dell'impugnazione,
con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite.
La causa è stata istruita solo in base alle prove acquisite nel primo grado di giudizio,
quindi il Collegio l'ha trattenuta in decisione all'udienza del 10.10.2024.
*****
Osserva questo Collegio che la ratio decidendi della sentenza impugnata si rinviene nel fatto che – secondo il giudice di prime cure – le emergenze istruttorie non diano conto con “sufficiente certezza” dell'esistenza dei fatti costitutivi posti alla base della pretesa sanzionatoria, vale a dire che i rapporti di lavoro di cui trattasi siano inquadrabili nell'alveo delle collaborazioni coordinate e continuative. Ciò posto e considerato che la relativa prova grava(va) sull' di Perugia, il primo giudice ha ritenuto di accogliere Pt_1
l'opposizione, valorizzando in particolare la volontà dei contraenti (come desumibile dai contratti scritti), nonché la discordanza delle dichiarazioni rese dai lavoratori di fronte agli ispettori rispetto a quelle rese nel corso del giudizio.
Tanto premesso occorre rilevare che effettivamente le risultanze probatorie acquisite sono contraddittorie, poiché dal testo dei contratti sottoscritti inter partes non è dato pagina 4 di 7 ricavare se i contraenti intendessero stipulare contratti di lavoro autonomo tout court –
dato il richiamo esplicito agli articoli 2230 e seguenti codice civile – oppure se le parti avessero inteso dar vita a dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
A tal fine è abbastanza significativo notare che le parti avevano previsto solo un
“programma di massima” non specificato (quindi mancava un progetto) e che ai lavoratori veniva riconosciuta ampia “autonomia tecnica” (art.2 “oggetto del contratto”),
con modalità di svolgimento del rapporto che concedeva ai lavoratori la libertà di autodeterminare tempo e luogo delle prestazioni (Art.4 “prestazione a carico del tecnico”).
Altrettanto significativo risulta poi il fatto che il coordinamento delle prestazioni avvenisse con gli altri tecnici e non con l' (sul punto le dichiarazioni rese CP_2
agli Ispettori sono inequivocabili, in particolare vedi il verbale di s.i. rese da
[...]
), quindi non era il committente ad organizzare le modalità di esecuzione delle Per_3
prestazioni.
Aggiungasi che, in ordine alla posizione del è incontestato che lo stesso si Per_3
occupasse di “coreografia degli esercizi delle ginnaste”, con prestazione che variava -
anche quantitativamente- in vista delle gare e che veniva coordinata con e Per_4
” (e non col titolare dell'Associazione), fermo restando che la retribuzione Per_1
risultava assai esigua (non avendo mai superato €.250,00 al mese) dato il limitato e saltuario impegno del saltuarietà che mal si concilia con un rapporto coordinato e Per_3
continuativo.
In buona sostanza, mentre per le altre due lavoratrici ( e Persona_1
è quantomeno dubbia la sussistenza di un rapporto di lavoro Persona_2
coordinato e continuativo, per il la tesi dell'appellante è proprio da escludere. Per_3
pagina 5 di 7 Quanto alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede dibattimentale, esse non collimano con quelle precedentemente rese, ma non per questo si deve dare prevalenza ai verbali redatti dagli Ispettori, visto che è plausibile la tesi della secondo cui le Persona_2
risposte agli Ispettori medesimi le aveva fornite frettolosamente, poiché le atlete erano già presenti e doveva cominciare la lezione, mentre molto più meditate -e dunque attendibili- risultavano quelle rese innanzi al giudice.
In definitiva ritiene questa Corte che le conclusioni cui è giunto il Tribunale di OL
siano condivisibili, poiché le risultanze istruttorie sono contraddittorie, con la conseguenza che l'Amministrazione non è stata in grado di fornire la piena prova della condotta illecita dell'opponente, prova che sulla stessa gravava (tra le tante vedi Cass.
Civ. Sez. VI n.1921 del 24.1.2019).
Dalla necessitata conclusione di quanto sopra esposto, vale a dire che l' non Parte_1
ha fornito una prova convincente degli elementi costitutivi dell'illecito contestato (id est:
dell'instaurazione di rapporti di lavoro in forma coordinata e continuativa), deriva che tutte le altre deduzioni ed eccezioni sollevate dall'appellante e dall'appellato rimangono assorbite.
*****
Da tutto quanto sopra argomentato consegue che l'appello proposto non può trovare accoglimento.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza sostanziale (art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e dell'estrema semplicità della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
Perugia, in persona del suo Parte_2
pagina 6 di 7 Dirigente e legale rappresentante, nei confronti di , in proprio e in Controparte_1
qualità di legale rappresentante della Controparte_2
, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
[...]
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata n.128/2024, emessa dal
Tribunale civile di OL il 26.1.2024;
- condanna parte appellante al rimborso a favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €.1.600,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 10 ottobre 2024
Il Presidente
(dott. Claudia Matteini)
Il consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 157/2024 R.G. promossa da
– Sede Territoriale di Perugia, in persona Parte_1
del suo Dirigente e legale rappresentante, C. F. organicamente patrocinato P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede in via degli Offici
n.14 è domiciliato ex lege;
-Appellante=
nei confronti di
, nato a [...] l'[...], res. in Foligno, via Gramsci n.62, C.F. Controparte_1
, in proprio e in qualità di legale rappresentante della CodiceFiscale_1
, quale obbligata in solido, Controparte_2
con sede legale in Foligno, via Gramsci n.62, P. Iva , entrambi P.IVA_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Palini ed elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo di posta elettronica, in forza di delega allegata al ricorso ex L.689/81; pagina 1 di 7 -Appellati=
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art.22 e ss. L.689/81
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come al ricorso in appello;
per parte appellata come alla comparsa di risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di OL , Controparte_1
in proprio e in qualità di legale rappresentante della Controparte_2
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione
[...]
n.358/2020 del 4.11.2020 – emessa dall' per Controparte_3
l'importo di €.2.186,00, per la violazione del disposto dell'art.9 bis c.2 del D.L.
n.510/1996 – chiedendo l'annullamento del provvedimento sanzionatorio o, in subordine, la riduzione al minimo edittale della sanzione applicata.
Sosteneva l'opponente: 1) la nullità e/o inefficacia del provvedimento impugnato per decadenza dalla notifica dell'atto presupposto per violazione dell'art. 14 L. 689/81; 2) la nullità e/o inefficacia del provvedimento impugnato per nullità della copia notificata del verbale e conseguente violazione del diritto di difesa;
3) l'insussistenza delle violazioni contestate, visto l'errato inquadramento del rapporto di lavoro e la non obbligatorietà
delle comunicazioni al Centro per l'Impiego.
Radicatosi il contraddittorio, l' di Perugia resisteva Parte_1
all'opposizione contestandone la fondatezza sotto ogni profilo.
Esperita l'istruttoria attraverso l'esame dei testi citati e le produzioni documentali effettuate, con sentenza n.128/2024, pubblicata il 26.1.2024, il Tribunale di OL
pagina 2 di 7 accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava l'ordinanza-ingiunzione impugnata,
compensando interamente tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' – Parte_1
Sede di Perugia, in persona del suo Dirigente e legale rappresentante, Parte_1
deducendo: “Contraddittorietà e difetto di motivazione sulla qualificazione dei rapporti
lavorativi. Violazione e falsa applicazione dell'art.9 bis, comma 2, secondo periodo, del
D.L. n.510/1996, convertito con Legge n.608/1996, come modificato dal'art.1, comma
1180 della Legge n.296/2006”.
Sostiene l'appellante che il primo giudice abbia ricostruito erroneamente la situazione di fatto, dando rilievo:
1. al tenore letterale dei contratti sottoscritti tra l CP_2
ed i tre lavoratori , e ), il
[...] Persona_1 Persona_2 Persona_3
cui contenuto – secondo il Tribunale di OL – non induce a ravvisare l'esistenza di incarichi di lavoro cosiddetti co.co.co.; 2. alla divergenza tra le dichiarazioni dei lavoratori acquisite dal Nucleo Carabinieri in sede di ispezione e quelle rese nel corso dell'istruttoria;
3. alla statuizione contenuta in una precedente sentenza della Corte di
Appello di Perugia, che avrebbe stabilito che nei confronti di una particolare attività di collaborazione autonoma non vi sia l'obbligo di comunicazione del rapporto al Centro
per l'impiego.
Per contro rileva l' di Perugia che fosse stata proprio l'appellata – ricorrente in Pt_1
primo grado – a ritenere la natura autonoma dei contratti in questione, con ciò
confermando la tesi ispettiva (dato che i cd. co.co.co. rientrano nell'ambito dei rapporti di lavoro autonomo). Tanto premesso in ordine all'effettiva natura delle prestazioni svolte dai tre lavoratori in questione, avvalorata dalle stesse dichiarazioni rilasciate dai medesimi (da cui emergeva la natura continuativa e non saltuaria dei rapporti), risultava consequenziale ritenere legittima la sanzione irrogata, dato che la normativa vigente pagina 3 di 7 ratione temporis prevedeva l'obbligo di comunicazione dell'instaurazione di ciascun rapporto di lavoro al centro per l'impiego.
Tutto ciò posto l'appellante ha chiesto che, in riforma della pronuncia gravata, fosse rigettata l'opposizione e confermata l'ordinanza-ingiunzione opposta, con vittoria di spese del secondo grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio , in proprio e in qualità di legale Controparte_1
rappresentante della , che ha Controparte_2
dedotto, previa riproposizione delle questioni ritenute assorbite dal primo giudice,
l'infondatezza del(l'unico) motivo di appello e concluso per il rigetto dell'impugnazione,
con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite.
La causa è stata istruita solo in base alle prove acquisite nel primo grado di giudizio,
quindi il Collegio l'ha trattenuta in decisione all'udienza del 10.10.2024.
*****
Osserva questo Collegio che la ratio decidendi della sentenza impugnata si rinviene nel fatto che – secondo il giudice di prime cure – le emergenze istruttorie non diano conto con “sufficiente certezza” dell'esistenza dei fatti costitutivi posti alla base della pretesa sanzionatoria, vale a dire che i rapporti di lavoro di cui trattasi siano inquadrabili nell'alveo delle collaborazioni coordinate e continuative. Ciò posto e considerato che la relativa prova grava(va) sull' di Perugia, il primo giudice ha ritenuto di accogliere Pt_1
l'opposizione, valorizzando in particolare la volontà dei contraenti (come desumibile dai contratti scritti), nonché la discordanza delle dichiarazioni rese dai lavoratori di fronte agli ispettori rispetto a quelle rese nel corso del giudizio.
Tanto premesso occorre rilevare che effettivamente le risultanze probatorie acquisite sono contraddittorie, poiché dal testo dei contratti sottoscritti inter partes non è dato pagina 4 di 7 ricavare se i contraenti intendessero stipulare contratti di lavoro autonomo tout court –
dato il richiamo esplicito agli articoli 2230 e seguenti codice civile – oppure se le parti avessero inteso dar vita a dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
A tal fine è abbastanza significativo notare che le parti avevano previsto solo un
“programma di massima” non specificato (quindi mancava un progetto) e che ai lavoratori veniva riconosciuta ampia “autonomia tecnica” (art.2 “oggetto del contratto”),
con modalità di svolgimento del rapporto che concedeva ai lavoratori la libertà di autodeterminare tempo e luogo delle prestazioni (Art.4 “prestazione a carico del tecnico”).
Altrettanto significativo risulta poi il fatto che il coordinamento delle prestazioni avvenisse con gli altri tecnici e non con l' (sul punto le dichiarazioni rese CP_2
agli Ispettori sono inequivocabili, in particolare vedi il verbale di s.i. rese da
[...]
), quindi non era il committente ad organizzare le modalità di esecuzione delle Per_3
prestazioni.
Aggiungasi che, in ordine alla posizione del è incontestato che lo stesso si Per_3
occupasse di “coreografia degli esercizi delle ginnaste”, con prestazione che variava -
anche quantitativamente- in vista delle gare e che veniva coordinata con e Per_4
” (e non col titolare dell'Associazione), fermo restando che la retribuzione Per_1
risultava assai esigua (non avendo mai superato €.250,00 al mese) dato il limitato e saltuario impegno del saltuarietà che mal si concilia con un rapporto coordinato e Per_3
continuativo.
In buona sostanza, mentre per le altre due lavoratrici ( e Persona_1
è quantomeno dubbia la sussistenza di un rapporto di lavoro Persona_2
coordinato e continuativo, per il la tesi dell'appellante è proprio da escludere. Per_3
pagina 5 di 7 Quanto alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede dibattimentale, esse non collimano con quelle precedentemente rese, ma non per questo si deve dare prevalenza ai verbali redatti dagli Ispettori, visto che è plausibile la tesi della secondo cui le Persona_2
risposte agli Ispettori medesimi le aveva fornite frettolosamente, poiché le atlete erano già presenti e doveva cominciare la lezione, mentre molto più meditate -e dunque attendibili- risultavano quelle rese innanzi al giudice.
In definitiva ritiene questa Corte che le conclusioni cui è giunto il Tribunale di OL
siano condivisibili, poiché le risultanze istruttorie sono contraddittorie, con la conseguenza che l'Amministrazione non è stata in grado di fornire la piena prova della condotta illecita dell'opponente, prova che sulla stessa gravava (tra le tante vedi Cass.
Civ. Sez. VI n.1921 del 24.1.2019).
Dalla necessitata conclusione di quanto sopra esposto, vale a dire che l' non Parte_1
ha fornito una prova convincente degli elementi costitutivi dell'illecito contestato (id est:
dell'instaurazione di rapporti di lavoro in forma coordinata e continuativa), deriva che tutte le altre deduzioni ed eccezioni sollevate dall'appellante e dall'appellato rimangono assorbite.
*****
Da tutto quanto sopra argomentato consegue che l'appello proposto non può trovare accoglimento.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza sostanziale (art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e dell'estrema semplicità della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
Perugia, in persona del suo Parte_2
pagina 6 di 7 Dirigente e legale rappresentante, nei confronti di , in proprio e in Controparte_1
qualità di legale rappresentante della Controparte_2
, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
[...]
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata n.128/2024, emessa dal
Tribunale civile di OL il 26.1.2024;
- condanna parte appellante al rimborso a favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €.1.600,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 10 ottobre 2024
Il Presidente
(dott. Claudia Matteini)
Il consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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