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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/11/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 786/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Giuseppe Minutoli Presidente Dott. Antonino Zappalà Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 786/2022 R. G., vertente tra nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), nato a [...], il [...] (C.F.
[...] Parte_2 C.F._2
), in proprio e quali eredi di nata a [...] il [...] (
[...] Persona_1 [...]
), rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Mandanici (con C.F._3 pec indicata), presso il cui studio, in Terme Vigliatore, Via Maceo n° 254, sono elettivamente domiciliati, appellanti contro
, nata a [...] il [...] ( ), rappresentata Controparte_1 CodiceFiscale_4
e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Corrado Correnti e Marilena Correnti, (con pec indicata), elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via San Giovanni n. 72, presso lo studio del primo, appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 429/2022 emessa, in data 9 aprile 2022, dal Tribunale di Barcellona P.G.. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i difensori delle parti hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 9 dicembre 2014, e Parte_3 Parte_1 [...]
, citavano in giudizio esponendo: di essere comproprietari, Parte_2 Controparte_1 unitamente alla convenuta, di alcuni immobili (meglio elencati nell'atto di citazione), censiti in catasto al fg. 12 del Comune di Milazzo, C.da S. Pietro, nonché di due automezzi, facenti parte dell'eredità di (coniuge di e padre dei germani Parte_4 Persona_1 Parte_1
e ), giusti titoli e secondo le quote indicate;
che non
[...] Parte_2 Controparte_1 aveva condiviso il progetto di divisione redatto dal tecnico di fiducia, Ing. Persona_2
Chiedevano, pertanto, “1) Dare atto che gli attori aderiscono al progetto di divisione dell'Ing.
versato in atti e chiedono pronuncia di divisione giudiziale sulla base dello Controparte_2 stesso progetto;
2) in subordine, ove il Giudice lo ritenga opportuno ed in caso di perdurante opposizione della convenuta a detto progetto, chiedono nominarsi un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote;
3) conseguentemente ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
4) porre le spese a carico della Sig.ra che ha con la propria opposizione Controparte_1 dato origine al giudizio che ci occupa, condannandola alle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre ad iva e cpa come per legge”. Si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divisione ed evidenziando che Controparte_1 la proposta di ripartizione redatta dal perito non rispettava i diritti dominicali, atteso che le particelle 2077 e 2078 (derivate dalla divisione della ex particella 1215) già appartenevano, in ragione del 50% ciascuno, a lei e al fratello e che la particella 1687 (derivata dalla particella 872) Parte_1 già apparteneva alla convenuta in ragione del 50%, o in via gradata del 25%, in quanto con atto di donazione del 29 maggio 1991, i coniugi e in relazione al Parte_4 Persona_1 progetto edilizio insistente sulle particelle 1215, 286 e 872, avevano donato a ciascuno dei figli, e , una quota d'area, con parti comuni compresa la zona parcheggio (part. 1215), CP_1 Parte_1 escludendo solo il piano cantinato e la terrazza di copertura. Aggiungeva che i tre cespiti sopra indicati erano stati nel quasi esclusivo godimento del fratello,
[...]
- che doveva, pertanto, corrispondere alla comproprietaria il valore locativo Parte_1 corrispondente alla sua quota - e che gli attori avevano percepito i canoni di affitto dell'appartamento di Via Libertà, locato al sig. , il quale, solo dal maggio del 2014, aveva iniziato a Persona_3 corrispondere alla convenuta la somma di € 72,90 mensili. Chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al rendiconto dell'affitto dell'immobile detenuto in locazione dal Sig. ed al versamento delle quote di spettanza della Per_3 deducente, dall'apertura della successione del padre (15 agosto 2007) fino ad aprile 2014, pari a € 4.896,00, con interessi dalle singole scadenze al soddisfo. Chiedeva, inoltre, che fosse disposta la divisione dei cespiti già di proprietà della stessa e del fratello , Controparte_1 Parte_1 con condanna di quest'ultimo al rilascio della quota assegnata alla sorella e al pagamento del valore locativo della stessa, a decorrere dalla apertura della successione fino alla data della consegna. Disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 429/2022, emessa in data 9 aprile 2022, il Tribunale di Barcellona P.G. così provvedeva: “- RIGETTA la domanda di scioglimento della comunione per le causali meglio esplicitate in motivazione;
- ACCOGLIE la domanda riconvenzionale spiegata da nei limiti, con la liquidazione e per le causali di cui Controparte_1 in parte motiva, così ponendo a carico degli attori in via solidale gli esborsi quantificati in parte motiva;
- SPESE di lite e di TU compensate”. Avverso tale sentenza, hanno proposto appello e Persona_1 Parte_1 Parte_2
chiedendo: “1) Accogliere il presente atto di appello sia in rito che nel merito. 2)
[...]
Riformare la sentenza impugnata nelle parti appositamente indicate ed in ragione di tutte le motivazioni complessivamente dedotte nel corso del presente atto. 3) Accogliere tutte le domande formulate dagli odierni appellanti nel corso del giudizio di primo grado, con rigetto di ogni avversa domanda, eccezione e difesa. 4) Qualora sia ritenuto opportuno e conducente ai fini del decidere, disporre TU tecnica nei termini meglio esplicitati nel corso del presente atto. 5) Con vittoria di spese e compensi relativi al presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA ed il 15% della Legge Professionale”. Si è costituita in giudizio osservando, preliminarmente che, essendo deceduta, Controparte_1 nelle more, madre dei germani il patrimonio doveva essere diviso tra Persona_1 CP_1
i tre figli in parti uguali. Ha reiterato, in questa sede, la propria adesione alla domanda di divisione, evidenziando che la domanda doveva essere accolta dal primo giudice, sia pure parzialmente, per i beni non caratterizzati da alcuna irregolarità. Ha aggiunto che correttamente il primo giudice aveva ritenuto provata l'esclusione della convenuta dal godimento dei beni di cui alle particelle 2077 e 2078
- sulla base dei principi di cui all'art. 115 c.p.c. oltre che delle foto scattate dal TU, dalle quali emergeva che nel capannone (part. 2077) erano detenuti beni di esclusiva proprietà di - ma Parte_1 aveva erroneamente calcolato la somma dovuta alla convenuta, ammontante al 50% del valore locativo, ovvero a € 60 mensili, piuttosto che a € 120 annuali, proponendo sul punto appello incidentale per il riconoscimento di detta quota mensile fino alla consegna, o divisione del cespite. Ha, inoltre, ribadito che la particella 1687 era sempre stata coltivata dagli altri coeredi, addirittura collocandovi anche arnie per allevamento di api e commercio del miele e chiudendo a chiave il casotto ove era allocato il motore per addurre acqua al fondo stesso, reiterando la richiesta, formulata in primo grado del pagamento di € 277,00 per anno, o di quell'altra misura ritenuta di giustizia, corrispondente al valore locativo figurativo della quota della concludente, pari a 2/18 ante decesso della madre. Ha chiesto, dunque: “1) Dare atto che la concludente non si è opposta alla divisione dei beni ereditari ed, anche in questa sede, aderisce alla relativa domanda, con le precisazioni di cui in narrativa, chiedendo anche in via incidentale, tenuto conto del decesso della madre e della necessità di una nuova ripartizione dei beni ereditari, l'attribuzione nella propria quota, dell'appartamento al piano terra part. 1686 sub 7, già abitazione della madre , con eventuale conguaglio in Persona_1 dare o avere, nonché l'esclusione dall'asse ereditario delle partt. 2077 e 2078; 2) Dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello proposto avverso l'accoglimento della domanda riconvenzionale, proposta in primo grado da , rigettandolo con qualsiasi Controparte_1 statuizione, anche alla luce della mancata contestazione (ed impugnazione in questa sede) del capo della sentenza che ha ritenuto pacifica la circostanza, anche sulla scorta delle fotografie in atti, dell'esclusione dal godimento di essa deducente, sui beni ereditari, da parte degli altri coeredi appellanti principali;
3) In accoglimento dell'appello incidentale dichiarare e ritenere che la concludente ha diritto al 50% dei fitti figurativi, relativamente ai beni di cui alle particelle 2077 e 2078, derivate dalla 1215, cointestata col fratello , condannando in solido gli appellanti, o Parte_1 chi di ragione, al relativo pagamento (quanto meno dalla domanda riconvenzionale di primo grado) fino allo scioglimento della comunione, ovvero fino alla consegna della quota ad essa concludente;
4) Sempre in accoglimento dell'impugnazione incidentale dichiarare e ritenere che la concludente ha diritto alla quota dei fitti figurativi anche sulla particella 1867, anch'essa posseduta in via esclusiva dagli appellanti, condannando gli stessi, in solido, al relativo pagamento, dall'apertura della successione di fino alla scioglimento della comunione ereditaria e/o Parte_4 consegna di quota alla concludente, essendo insussistente la circostanza di fatto posta a fondamento dal Tribunale per escludere detto pagamento, e tenuto conto che dopo la morte di , Persona_1 la quota di spettanza della deducente è pari ad 1/3; 5) Sempre in via incidentale, accogliere la richiesta di pagamento dei fitti figurativi riconosciuti dal Tribunale in primo grado, solo per otto anni, anziché fino allo scioglimento della comunione o consegna della quota alla concludente, emettendo ulteriore condanna in solido tra gli appellanti, anche ex art. 345 cpc, con la precisazione di cui al superiore punto 4; 6) Ancora in via incidentale, condannare gli appellanti, in solido, alle spese del primo grado del giudizio, come da nota in atti, con distrazione a favore del sottoscritto difensore che rende la dichiarazione di legge;
7) Condannare gli appellanti principali alle spese del presente grado, sempre con distrazione;
8) In via del tutto gradata e subordinata, se del caso, ammettere la prova testimoniale articolata nella comparsa di costituzione in primo grado, al punto 7 delle conclusioni, capi da 1) a 10), richiesta reiterata nelle note di trattazione e nella conclusionale, con i testi ivi indicati, nonché eventuale produzione documentale, stante la mancata concessione in primo grado, dei termini 183 cpc”. Il processo, interrotto per la morte di veniva tempestivamente riassunto da Persona_1 [...]
e . Parte_1 Parte_2
A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 10 ottobre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di gravame, il difensore degli appellanti ha dedotto “Violazione e/o errata applicazione degli artt. 111 comma secondo Cost. e 101 comma secondo c.p.c., nonché degli artt. 713 e segg. c.c. (Violazione di norme sul procedimento, nonché dei principi in materia di scioglimento della comunione ereditaria)”. Ha evidenziato che la domanda di scioglimento della comunione ereditaria era stata rigettata unicamente in ragione irregolarità urbanistica-edilizia di alcuni dei cespiti facenti parte della massa da dividere, e segnatamente del manufatto edilizio insistente sulla particella 2077, per come emerso in sede di TU, lamentando, in primo luogo, che la questione rilevata d'ufficio non era stata esplicitamente sottoposta all'attenzione delle parti, con assegnazione dei termini prescritti dal comma secondo dell'art. 101 c.p.c. al fine di consentire il deposito di apposite memorie contenenti osservazioni sul punto e, sotto altro profilo, la violazione dei principi in materia formulati dalla giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite (sentenza n. 25021 del 07/10/2019), secondo i quali, in presenza di beni abusivi, la domanda di divisione parziale avanzata da ciascuno dei condividenti può essere accolta anche in assenza del consenso da parte degli altri. Hanno, comunque, chiesto che la Corte di Appello adita voglia dar corso allo scioglimento della comunione prendendo in considerazione le sole particelle 2078, 654 e 980, 707, 1240, 1687 e 1686 sub 7, 8, 11 e 12, con esclusione della particella 2077, conformemente alle soluzioni di divisione prospettate dal TU (non ricomprendenti la particella 2077) e manifestando la preferenza per la
“Quarta Soluzione di Divisione”. Le argomentazioni difensive possono essere condivise nei limiti che seguono. Occorre premettere, in diritto, che la L. 28 febbraio 1985, n. 47 (contenente “Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive”) ha predisposto un complesso sistema sanzionatorio degli abusi edilizi, che si muove su tre direttrici: le sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda nei confronti di chi ha realizzato l'edificio abusivo (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44); le sanzioni amministrative della demolizione dell'edificio abusivo o dell'acquisizione di esso al patrimonio del comune (art. 31 D.P.R. cit.); le sanzioni civili della non negoziabilità, con atti tra vivi, dei diritti reali relativi al detto edificio (artt. 17 e 40 D.P.R. cit.). Tali ultime sanzioni sono state configurate dalla legge in modo da perseguire il duplice scopo di reprimere - con riguardo al futuro - il fenomeno dell'abusivismo edilizio e di sanare - con riguardo al passato - gli abusi edilizi già consumati. In particolare, l'art. 17 della citata legge ha stabilito che “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'art. 13. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”. Il successivo art. 40, comma 2, della medesima legge ha disposto che “Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare
o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al comma 6 dell'art. 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti della L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 4, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967”. Com'è noto, l'art. 17 della menzionata L. n. 47 del 1985 è stato abrogato (a differenza dell'art. 40, che è tuttora vigente) dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 136 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”) a far data dalla entrata in vigore di tale ultimo decreto, ma è stato sostanzialmente riprodotto dall'art. 46 del medesimo D.P.R. n. 380, il cui comma 1 dispone:
“Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”. Ciò premesso, occorre osservare che, secondo il più recente orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, costantemente a partire dalla sentenza della Sezioni Unite 7 ottobre 2019, n. 25021, “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”. Hanno precisato, inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che “Allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'articolo 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti” (Cass. Civ., sez. un., 07/10/2019, n. 25021). Come osservato dalla Corte, il coerede che limita la domanda di divisione ai beni diversi dall'edificio abusivo non compie una scelta di convenienza, ma si adegua semplicemente al disposto del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, che vietano lo scioglimento della comunione relativa ad un tale immobile, per il quale non è possibile indicare nell'atto gli estremi del titolo abilitativo (inesistente). Non vi è ragione, pertanto, di dar rilievo alla volontà degli altri coeredi, convenuti nel giudizio di divisione, e di consentire loro di opporsi alla domanda di divisione che investa tutti i beni dell'asse ereditario, con la sola esclusione di quelli che per legge non sono divisibili. Ciò chiarito, nel caso in esame, il primo giudice non avrebbe potuto procedere ad una divisione parziale del compendio, atteso che - pur essendo stato, con ordinanza del 9 luglio 2021, sottoposto alle parti “il principio inerente la funzione pubblicistica generale volta ad una ordinata circolazione dei beni, ricavabile dall'art. 40, legge 1985 n. 47, in linea con quanto già previsto dal precedente art. 17, comma 1 (riprodotto dall'art. 46 D.P.R. n. 380 del 2001), secondo cui «gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria», in relazione alle risultanze della stessa perizia tecnica in atti” - nessuno dei condividenti ha formulato domanda di divisione parziale dei beni in comunione diversi da quello risultato abusivo, ed anzi, anche in sede di precisazione delle conclusioni, le parti hanno espressamente insistito nelle rispettive difese e per l'accoglimento delle domande proposte nei precedenti atti di causa. Tuttavia, gli appellanti hanno espressamente limitato la domanda di scioglimento della comunione e divisione alle sole particelle 2078, 654 e 980, 707, 1240, 1687 e 1686 sub 7, 8, 11 e 12, con esclusione della particella 2077 (sulla quale insiste un magazzino abusivo) e a tale domanda, peraltro, non si è opposta la appellata, che ha dedotto che la domanda di divisione doveva essere accolta dal primo giudice, sia pure parzialmente, per i beni non caratterizzati da alcuna irregolarità, con la sola precisazione che anche il terreno ricadente nella particella 2078 doveva essere escluso dal compendio dei beni oggetto di divisione, appartenendo ai soli germani e Parte_1 Controparte_1 in ragione del 50% ciascuno, per effetto dell'atto pubblico di donazione del 29 maggio 1991. Trattandosi di una mera riduzione della domanda originaria, tale domanda, formulata per la prima volta in grado di appello, non incontra la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c.. Con riferimento alla particella 2078, occorre osservare che, con atto di compravendita del 20 dicembre 1973 (Rep. n. 53857 Notaio ) il Sig. (dante causa Persona_4 Parte_4 degli odierni condividenti), acquistava un piccolo appezzamento di terreno, sito nel Comune di Milazzo, frazione S. Pietro, identificato in Catasto Terreni al foglio 12 particella 1215, di mq 260, oggi particelle 2077 e 2078. Con atto di compravendita del 24 settembre 1976 (Rep. n.59527 Notaio ), lo stesso Persona_4 acquistava in comunione dei beni con fondo rustico, con Parte_4 Persona_1 annesso fabbricato rurale, sito in Milazzo, località S. Pietro, identificato in Catasto Terreni al foglio 12 particella 286 di mq 140,00 e particella 872 di mq 2.469,00, oggi particelle 1686 e 1687. Con concessione edilizia, n. 44/91 del 25 marzo 1991, reg. in Milazzo il 16 aprile 1991 al n. 583, veniva approvato il progetto per la costruzione di un fabbricato, della superficie complessiva di circa mq 306,00 a due elevazioni fuori terra, comprendente due appartamenti a piano terra e semicantinato, da realizzarsi su una superficie complessiva di mq 1.194,25 di terreno, ricadente per intero sulla particella 286 e in parte sulla particella 872 del foglio 12, con area di parcheggio da realizzarsi su mq 165,00 della particella 1215. Con atto di donazione del 29 maggio 1991 (Rep. n. 112237 Notaio ) i coniugi Persona_4 [...]
e donavano a due dei figli, e Parte_4 Persona_1 Controparte_1 Parte_1
, una quota d'area della superficie di mq 140,00 circa, ciascuno, relativa ai costruendi
[...] appartamenti al piano terra, facenti parte del fabbricato della superficie coperta di mq 306,00 da realizzarsi sull'appezzamento di terreno, sito in Milazzo località S. Pietro della superficie complessiva di mq 1.194,25. Si legge nell'atto pubblico in parola “… Nelle superiori donazioni proporzionalmente alle quote d'area donate, vengono compresi i diritti di comproprietà sulle parti e gli impianti comuni all'intero edificio, di cui fanno parte, ivi compresa la zona parcheggio, con esclusione solo del piano semicantinato e della terrazza di copertura che restano di proprietà dei donanti…”. Con atto di permuta del 13 aprile 1992 Rep. n. 119044 Notaio , Persona_4 Parte_1 cedeva e trasferiva la quota d'area della superficie di mq 140,00 circa, relativa all'appartamento al piano terra, facente parte del costruendo edificio ai propri genitori, e Parte_4 [...]
che cedevano e trasferivano in permuta al figlio la quota d'area Per_1 Parte_1 della superficie di mq 140,00 circa, relativa al costruendo appartamento al piano primo (seconda elev. f.t.) dell'edificio in Milazzo località San Pietro. Con frazionamento del 26 maggio 1995 (prot. n. 171179) veniva costituita la particella 1687, soppressa la part. 872 e variata la part. 1686. Tale frazionamento marcava la divisione tra il terreno impegnato per la costruzione (part. 1686) e la parte restante (part. 1687). Con atto di donazione del 12/03/1998 Rep. n. 146653 Notaio , i Persona_4 Persona_5
e donavano al figlio, , tutto e intero appartamento
[...] Persona_1 Parte_2 in corso di costruzione, della superficie di mq 140,00 circa, ubicato a primo piano (seconda elev. f.t.), soprastante all'appartamento a piano terra di proprietà con la precisazione che Controparte_1
“Nella superiore donazione proporzionalmente all'appartamento donato, vengono compresi i diritti di comproprietà sulle parti e gli impianti comuni all'intero edificio, di cui fanno parte, ivi compresa la zona parcheggio, con esclusione solo del piano semicantinato e della terrazza di copertura che restano di proprietà dei donanti”. Con tipo mappale del 22 gennaio 2009 (prot. n. 17825) venivano costituite le particelle 2077 e 2078 e soppressa la particella 1215. Tale frazionamento marcava la divisione tra il terreno impegnato per il parcheggio di pertinenza del fabbricato (part. 2077), come da progetto assentito con concessione edilizia n. 44/91 del 25/03/1991, e la parte restante (part. 2078). Appare evidente, dunque, che solo la particella 1686, su cui veniva realizzato (conformemente al progetto assentito) il fabbricato a due elevazioni fuori terra, e la particella 2077, destinata a parcheggio condominiale, devono ritenersi interessate dall'atto pubblico di donazione del 29 maggio 1991 (Rep. n. 112237 Notaio ), invocato dalla convenuta, con esclusione delle Persona_4 particelle 1687, rimasta di proprietà dei coniugi e (in quanto Parte_4 Persona_1 acquistata in regime di comunione), e la particella 2078, rimasta di proprietà esclusiva di Parte_4
[...]
Ciò chiarito, occorre osservare che il consulente tecnico nominato dal primo giudice, ha compiutamente descritto e stimato i beni facenti parte del compendio da dividersi, indicando correttamente le quote spettanti ai singoli condividenti, secondo il seguente prospetto. N. Foglio 12 Part. Descrizione Valutazione Quote di spettanza
- germani Per_1 CP_1
1 2078 Terreno libero € 4.000,00 1/3 2/9 ciascuno
2-3 634-980 Abitazione e terreno di
€ 69.700,00 1/3 2/9 ciascuno pertinenza
4 707 Terreno libero € 28.500,00 1/3 2/9 ciascuno 5 1240 Terreno libero € 13.400,00 1/3 2/9 ciascuno
6 1687 Terreno libero € 50.430,00 2/3 1/9 ciascuno
7 1686 sub 7 Cantinato allo stato
€ 57.000,00 2/3 1/9 ciascuno rustico
8 1686 sub 8 Appartamento piano
€ 138.600,00 2/3 1/9 ciascuno terra
9 1686 sub 11 Lastrico solare € 7.000,00 2/3 1/9 ciascuno
10 1686 sub 12 Lastrico solare € 6.800,00 2/3 1/9 ciascuno
11 EI OC
€ 500,00 1/3 2/9 ciascuno TI MB 550
12 EI Fiat 500 D € 5.000,00 1/3 2/9 ciascuno
Ha stimato, dunque, il valore totale dei beni in complessivi € 380.930,00 e quello delle rispettive quote in complessivi € 213.586,67, per e in complessivi € 55.781,11, per ciascuno Parte_3 dei germani CP_1
Ha, inoltre, elaborato alcuni progetti di divisione in base all'entità delle quote rispettivamente spettanti, che, tuttavia, non tengono debitamente conto delle caratteristiche oggettive dei beni, della loro non comoda divisibilità (il cantinato non può essere diviso senza perdere valore economico) e delle specifiche richieste di attribuzione di beni mobili ed immobili formulate dalle parti. Pertanto, si ritiene di procedere alla divisione secondo il seguente progetto, tenuto conto dei predetti parametri e al fine di assecondare il più possibile le richieste formulate dalle parti:
N. Foglio 12 Part. Descrizione Valore Attribuzione 1 2078 Terreno libero € 4.000,00 Persona_1
2-3 634-980 Abitazione e terreno di
€ 69.700,00 Parte_2 pertinenza
4 707 Terreno libero € 28.500,00 Persona_1
5 1240 Terreno libero € 13.400,00 Abbondanza Per_1
6 1687 Terreno libero € 50.430,00 Controparte_1
7 1686 sub 7 Cantinato allo stato
€ 57.000,00 Parte_1 rustico 8 1686 sub 8 Appartamento piano
€ 138.600,00 Persona_1 terra 9 1686 sub 11 Lastrico solare € 7.000,00 Persona_1
10 1686 sub 12 Lastrico solare € 6.800,00 Persona_1
11 EI OC
€ 500,00 Persona_1
MB 550 Per_6
12 EI Fiat 500 D € 5.000,00 La CP_1
Si è ritenuto, in particolare, di assegnare: a la porzione comprendente gli immobili Persona_1 nn. 1, 4, 5, 8, 9 e 10 e il veicolo n. 11, di valore complessivo pari a € 198.800,00, da compensarsi con un conguaglio in denaro pari a complessivi € 14.786,67; a la porzione Parte_2 comprendente i beni immobili n. 2 e 3, dallo stesso espressamente richiesti, di valore complessivo pari a € 69.700,00, prevedendo il pagamento della somma di € 13.918,89 in favore di
[...]
a la porzione comprendente l'immobile n. 7, dallo stesso Per_1 Parte_1 espressamente richiesto, di valore pari a € 57.000,00, prevedendo il pagamento della somma di € 1.218,89 in favore di a la porzione comprendente l'immobile Persona_1 Controparte_1
n. 6, in considerazione della ubicazione di detto terreno rispetto all'appartamento di proprietà della stessa, sito al piano terra dell'edificio costruito sulla particella 1686, e il veicolo n. 12, entrambi dalla stessa espressamente richiesti nel corso del primo grado del giudizio, di valore complessivamente pari a € 55.430,00, prevedendo il pagamento della somma di € 351,11 in favore di Persona_1
Quanto alla preferenza espressa nel corso del giudizio di appello, occorre precisare che esula dall'oggetto del presente giudizio la domanda di scioglimento della comunione generata dal decesso, in corso di causa, di Persona_1
2. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno dedotto “Violazione e/o errata applicazione degli artt. 1100, 1102 e 1105 c.c., nonché degli artt. 1571 e 1587 c.c. (Violazione dei principi in materia di locazione e di partecipazione al godimento del bene comune)”. Hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva inteso accogliere le domande riconvenzionali avanzate dalla convenuta. Con riferimento al pagamento dei canoni locativi arretrati relativi all'appartamento sito in Via Libertà n°150 del Comune di Milazzo, locato al sig.
(particelle 654 e 980), hanno dedotto che, tenuto conto del fatto che nel periodo di Persona_3 vigenza del contratto - stipulato a marzo del 2009, per come emerso in atti ed attestato dallo stesso TU - il bene non era stato nella disponibilità esclusiva degli odierni appellanti, bensì in quella del conduttore , la domanda della convenuta, avente ad oggetto il pagamento dei canoni Persona_3 di locazione, doveva essere rivolta nei confronti del conduttore, , e giammai nei Persona_3 confronti degli altri locatori, ovverosia i Sig.ri e Parte_1 Parte_2 [...]
non avendo l'appellata dato prova che questi avessero effettivamente percepito detti Per_1 canoni arretrati, pari a € 300,00 mensili. Hanno, inoltre, contestato l'entità della somma riconosciuta, evidenziando che la stessa doveva essere parametrata alla quota del canone percepito dagli attori. Quanto al controvalore locativo dovuto al dedotto uso “quasi esclusivo” del capannone insistente sulla particella 2077 e del terreno ricadente nella particella 2078, hanno lamentato gli appellanti che la convenuta non aveva dimostrato che tali beni fossero stati effettivamente utilizzati in via esclusiva da , né che, in una siffatta ipotesi, la stessa avrebbe subito un effettivo pregiudizio, Parte_1 né in particolare che la stessa avesse manifestato l'intenzione di utilizzare i beni in maniera diretta e le fosse stato negato. Hanno, inoltre, evidenziato che erroneamente il Tribunale con riferimento a tali beni aveva condannato gli attori in solido, mentre la stessa convenuta aveva chiesto la condanna del solo . Parte_1
La censura è fondata nei limiti che seguono. Con riferimento all'appartamento sito in Via Libertà n°150 del Comune di Milazzo (particelle 654 e 980) - concesso in locazione da , e Persona_1 Parte_1 Parte_2 [...]
con contratto del 30 marzo 2009 (in atti), al sig. , per un canone CP_1 Persona_3 annuo pari a € 3.600,00, da corrispondersi in 12 rate mensili pari a € 300,00 - occorre osservare che gli attori non hanno specificamente contestato le specifiche allegazioni della convenuta concernenti la riscossione, da parte degli altri locatori, dei canoni di locazione, fino al mese di aprile 2014, né hanno specificamente contestato il conteggio effettuato dalla convenuta, e condiviso dal primo giudice, che peraltro, contrariamente a quanto dedotto degli appellanti, tiene conto non dell'astratto valore locativo dell'immobile ma del canone di locazione convenuto il conduttore. Ne segue che, come correttamente riconosciuto dal primo giudice, ha diritto ad Controparte_1 una parte dei canoni locatizi percepiti nel periodo antecedente al mese di maggio 2014, in misura proporzionale alla propria quota di proprietà indivisa dell'immobile. Quanto al corrispettivo, riconosciuto dal primo giudice, per il lamentato esclusivo godimento dei beni di cui alle particelle 2077 e 2078 da parte di , occorre premettere in diritto che Parte_1
l'art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun comproprietario ha il diritto di utilizzare e di godere dell'intera cosa comune, anche in misura particolare e più intensa, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto. Pertanto, se l'uso individuale del bene in comunione rispetta i limiti dettati dall'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né si configura un'indennità per la mera occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune (cfr. Cass. 18458/2022). Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, “In caso di comproprietà del bene, l'occupante che abbia goduto del bene in via esclusiva è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili, solo qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non sia stato loro consentito poiché tale utilizzo costituisce una manifestazione del diritto di comproprietà” (Cass. Civ., sez. II, 13/05/2025, n. 12662). A tali principi non si è adeguata la sentenza impugnata, che, dopo avere erroneamente ritenuto provato (sulla base della mancata contestazione e della documentazione fotografica in atti) l'esclusivo godimento degli immobili da parte di ha fatto discendere l'obbligo di Parte_1 corrispondere un “corrispettivo nella partecipazione al godimento della cosa comune ex artt. 1101 co. II e 1102 c.c.” da tale godimento, che invece costituiva espressione del diritto del comproprietario, senza accertare se tale godimento fosse avvenuto nonostante l'opposizione della comproprietaria, alla quale fosse stata espressamente impedita l'utilizzazione degli stessi immobili. In proposito, occorre anche osservare che la prova testimoniale articolata dalla convenuta nel corso del primo grado del giudizio, intesa per quanto di interesse a dimostrare di avere chiesto invano la chiave di accesso al capannone insistente sulla particella 2077, non è stata specificamente richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, per cui deve ritenersi non più proponibile in sede di impugnazione. Ed infatti, come pure costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione (cfr. Cass. Civ., sez. II, 13/05/2025, n.12791). Tali argomentazioni inducono, altresì, a ritenere infondati i motivi dell'impugnazione incidentale, peraltro formulati ai limiti della ammissibilità, con cui si duole del mancato Controparte_1 riconoscimento del controvalore dei fitti figurativi relativamente all'immobile insistente sulla particella 1687 e del riconoscimento dei fitti figurativi relativamente ai cespiti insistenti sulle particelle 2077 e 2078 solamente per otto anni e non fino allo scioglimento della comunione, ovvero alla consegna della quota di spettanza di Controparte_1
****** Il parziale accoglimento dell'appello principale induce ad una nuova regolamentazione delle spese del primo grado del giudizio, potendosi ritenere assorbita la relativa doglianza formulata dall'appellante incidentale, che, avuto riguardo alla reciproca parziale soccombenza delle parti, possono essere integralmente compensate. Può essere, inoltre, disposta la integrale compensazione delle spese del presente grado del giudizio, tenuto conto dell'esito finale della lite. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante in via incidentale, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e , in proprio e quali eredi di e sull'appello Parte_1 Parte_2 Persona_1 incidentale proposto da avverso la sentenza n. 2167/2021 emessa, in data 27 Controparte_1 novembre 2021, dal Tribunale di Messina, così provvede:
1. Rigetta l'appello incidentale;
2. In parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata: dispone il parziale scioglimento della comunione sui beni, immobili e mobili, oggetto del giudizio, con esclusione dell'immobile insistente sulla particella 2077, procedendo alla divisione secondo il prospetto di cui alla parte motiva (pag. 8) e condannando
, e rispettivamente, al pagamento Parte_2 Parte_1 Controparte_1 delle somme di € 13.918,89, € 1.218,89 e € 351,11, in favore di oltre Persona_1 interessi legali a decorrere dalla presente pronuncia fino al soddisfo, da corrispondersi agli eredi in ragione delle rispettive quote ereditarie;
rigetta la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento di una quota del valore locativo dei beni immobili di cui alle particelle 2077 e 2078. Conferma nel resto.
3. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Giuseppe Minutoli Presidente Dott. Antonino Zappalà Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 786/2022 R. G., vertente tra nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), nato a [...], il [...] (C.F.
[...] Parte_2 C.F._2
), in proprio e quali eredi di nata a [...] il [...] (
[...] Persona_1 [...]
), rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Mandanici (con C.F._3 pec indicata), presso il cui studio, in Terme Vigliatore, Via Maceo n° 254, sono elettivamente domiciliati, appellanti contro
, nata a [...] il [...] ( ), rappresentata Controparte_1 CodiceFiscale_4
e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Corrado Correnti e Marilena Correnti, (con pec indicata), elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via San Giovanni n. 72, presso lo studio del primo, appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 429/2022 emessa, in data 9 aprile 2022, dal Tribunale di Barcellona P.G.. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i difensori delle parti hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 9 dicembre 2014, e Parte_3 Parte_1 [...]
, citavano in giudizio esponendo: di essere comproprietari, Parte_2 Controparte_1 unitamente alla convenuta, di alcuni immobili (meglio elencati nell'atto di citazione), censiti in catasto al fg. 12 del Comune di Milazzo, C.da S. Pietro, nonché di due automezzi, facenti parte dell'eredità di (coniuge di e padre dei germani Parte_4 Persona_1 Parte_1
e ), giusti titoli e secondo le quote indicate;
che non
[...] Parte_2 Controparte_1 aveva condiviso il progetto di divisione redatto dal tecnico di fiducia, Ing. Persona_2
Chiedevano, pertanto, “1) Dare atto che gli attori aderiscono al progetto di divisione dell'Ing.
versato in atti e chiedono pronuncia di divisione giudiziale sulla base dello Controparte_2 stesso progetto;
2) in subordine, ove il Giudice lo ritenga opportuno ed in caso di perdurante opposizione della convenuta a detto progetto, chiedono nominarsi un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote;
3) conseguentemente ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
4) porre le spese a carico della Sig.ra che ha con la propria opposizione Controparte_1 dato origine al giudizio che ci occupa, condannandola alle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre ad iva e cpa come per legge”. Si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divisione ed evidenziando che Controparte_1 la proposta di ripartizione redatta dal perito non rispettava i diritti dominicali, atteso che le particelle 2077 e 2078 (derivate dalla divisione della ex particella 1215) già appartenevano, in ragione del 50% ciascuno, a lei e al fratello e che la particella 1687 (derivata dalla particella 872) Parte_1 già apparteneva alla convenuta in ragione del 50%, o in via gradata del 25%, in quanto con atto di donazione del 29 maggio 1991, i coniugi e in relazione al Parte_4 Persona_1 progetto edilizio insistente sulle particelle 1215, 286 e 872, avevano donato a ciascuno dei figli, e , una quota d'area, con parti comuni compresa la zona parcheggio (part. 1215), CP_1 Parte_1 escludendo solo il piano cantinato e la terrazza di copertura. Aggiungeva che i tre cespiti sopra indicati erano stati nel quasi esclusivo godimento del fratello,
[...]
- che doveva, pertanto, corrispondere alla comproprietaria il valore locativo Parte_1 corrispondente alla sua quota - e che gli attori avevano percepito i canoni di affitto dell'appartamento di Via Libertà, locato al sig. , il quale, solo dal maggio del 2014, aveva iniziato a Persona_3 corrispondere alla convenuta la somma di € 72,90 mensili. Chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al rendiconto dell'affitto dell'immobile detenuto in locazione dal Sig. ed al versamento delle quote di spettanza della Per_3 deducente, dall'apertura della successione del padre (15 agosto 2007) fino ad aprile 2014, pari a € 4.896,00, con interessi dalle singole scadenze al soddisfo. Chiedeva, inoltre, che fosse disposta la divisione dei cespiti già di proprietà della stessa e del fratello , Controparte_1 Parte_1 con condanna di quest'ultimo al rilascio della quota assegnata alla sorella e al pagamento del valore locativo della stessa, a decorrere dalla apertura della successione fino alla data della consegna. Disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 429/2022, emessa in data 9 aprile 2022, il Tribunale di Barcellona P.G. così provvedeva: “- RIGETTA la domanda di scioglimento della comunione per le causali meglio esplicitate in motivazione;
- ACCOGLIE la domanda riconvenzionale spiegata da nei limiti, con la liquidazione e per le causali di cui Controparte_1 in parte motiva, così ponendo a carico degli attori in via solidale gli esborsi quantificati in parte motiva;
- SPESE di lite e di TU compensate”. Avverso tale sentenza, hanno proposto appello e Persona_1 Parte_1 Parte_2
chiedendo: “1) Accogliere il presente atto di appello sia in rito che nel merito. 2)
[...]
Riformare la sentenza impugnata nelle parti appositamente indicate ed in ragione di tutte le motivazioni complessivamente dedotte nel corso del presente atto. 3) Accogliere tutte le domande formulate dagli odierni appellanti nel corso del giudizio di primo grado, con rigetto di ogni avversa domanda, eccezione e difesa. 4) Qualora sia ritenuto opportuno e conducente ai fini del decidere, disporre TU tecnica nei termini meglio esplicitati nel corso del presente atto. 5) Con vittoria di spese e compensi relativi al presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA ed il 15% della Legge Professionale”. Si è costituita in giudizio osservando, preliminarmente che, essendo deceduta, Controparte_1 nelle more, madre dei germani il patrimonio doveva essere diviso tra Persona_1 CP_1
i tre figli in parti uguali. Ha reiterato, in questa sede, la propria adesione alla domanda di divisione, evidenziando che la domanda doveva essere accolta dal primo giudice, sia pure parzialmente, per i beni non caratterizzati da alcuna irregolarità. Ha aggiunto che correttamente il primo giudice aveva ritenuto provata l'esclusione della convenuta dal godimento dei beni di cui alle particelle 2077 e 2078
- sulla base dei principi di cui all'art. 115 c.p.c. oltre che delle foto scattate dal TU, dalle quali emergeva che nel capannone (part. 2077) erano detenuti beni di esclusiva proprietà di - ma Parte_1 aveva erroneamente calcolato la somma dovuta alla convenuta, ammontante al 50% del valore locativo, ovvero a € 60 mensili, piuttosto che a € 120 annuali, proponendo sul punto appello incidentale per il riconoscimento di detta quota mensile fino alla consegna, o divisione del cespite. Ha, inoltre, ribadito che la particella 1687 era sempre stata coltivata dagli altri coeredi, addirittura collocandovi anche arnie per allevamento di api e commercio del miele e chiudendo a chiave il casotto ove era allocato il motore per addurre acqua al fondo stesso, reiterando la richiesta, formulata in primo grado del pagamento di € 277,00 per anno, o di quell'altra misura ritenuta di giustizia, corrispondente al valore locativo figurativo della quota della concludente, pari a 2/18 ante decesso della madre. Ha chiesto, dunque: “1) Dare atto che la concludente non si è opposta alla divisione dei beni ereditari ed, anche in questa sede, aderisce alla relativa domanda, con le precisazioni di cui in narrativa, chiedendo anche in via incidentale, tenuto conto del decesso della madre e della necessità di una nuova ripartizione dei beni ereditari, l'attribuzione nella propria quota, dell'appartamento al piano terra part. 1686 sub 7, già abitazione della madre , con eventuale conguaglio in Persona_1 dare o avere, nonché l'esclusione dall'asse ereditario delle partt. 2077 e 2078; 2) Dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello proposto avverso l'accoglimento della domanda riconvenzionale, proposta in primo grado da , rigettandolo con qualsiasi Controparte_1 statuizione, anche alla luce della mancata contestazione (ed impugnazione in questa sede) del capo della sentenza che ha ritenuto pacifica la circostanza, anche sulla scorta delle fotografie in atti, dell'esclusione dal godimento di essa deducente, sui beni ereditari, da parte degli altri coeredi appellanti principali;
3) In accoglimento dell'appello incidentale dichiarare e ritenere che la concludente ha diritto al 50% dei fitti figurativi, relativamente ai beni di cui alle particelle 2077 e 2078, derivate dalla 1215, cointestata col fratello , condannando in solido gli appellanti, o Parte_1 chi di ragione, al relativo pagamento (quanto meno dalla domanda riconvenzionale di primo grado) fino allo scioglimento della comunione, ovvero fino alla consegna della quota ad essa concludente;
4) Sempre in accoglimento dell'impugnazione incidentale dichiarare e ritenere che la concludente ha diritto alla quota dei fitti figurativi anche sulla particella 1867, anch'essa posseduta in via esclusiva dagli appellanti, condannando gli stessi, in solido, al relativo pagamento, dall'apertura della successione di fino alla scioglimento della comunione ereditaria e/o Parte_4 consegna di quota alla concludente, essendo insussistente la circostanza di fatto posta a fondamento dal Tribunale per escludere detto pagamento, e tenuto conto che dopo la morte di , Persona_1 la quota di spettanza della deducente è pari ad 1/3; 5) Sempre in via incidentale, accogliere la richiesta di pagamento dei fitti figurativi riconosciuti dal Tribunale in primo grado, solo per otto anni, anziché fino allo scioglimento della comunione o consegna della quota alla concludente, emettendo ulteriore condanna in solido tra gli appellanti, anche ex art. 345 cpc, con la precisazione di cui al superiore punto 4; 6) Ancora in via incidentale, condannare gli appellanti, in solido, alle spese del primo grado del giudizio, come da nota in atti, con distrazione a favore del sottoscritto difensore che rende la dichiarazione di legge;
7) Condannare gli appellanti principali alle spese del presente grado, sempre con distrazione;
8) In via del tutto gradata e subordinata, se del caso, ammettere la prova testimoniale articolata nella comparsa di costituzione in primo grado, al punto 7 delle conclusioni, capi da 1) a 10), richiesta reiterata nelle note di trattazione e nella conclusionale, con i testi ivi indicati, nonché eventuale produzione documentale, stante la mancata concessione in primo grado, dei termini 183 cpc”. Il processo, interrotto per la morte di veniva tempestivamente riassunto da Persona_1 [...]
e . Parte_1 Parte_2
A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 10 ottobre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di gravame, il difensore degli appellanti ha dedotto “Violazione e/o errata applicazione degli artt. 111 comma secondo Cost. e 101 comma secondo c.p.c., nonché degli artt. 713 e segg. c.c. (Violazione di norme sul procedimento, nonché dei principi in materia di scioglimento della comunione ereditaria)”. Ha evidenziato che la domanda di scioglimento della comunione ereditaria era stata rigettata unicamente in ragione irregolarità urbanistica-edilizia di alcuni dei cespiti facenti parte della massa da dividere, e segnatamente del manufatto edilizio insistente sulla particella 2077, per come emerso in sede di TU, lamentando, in primo luogo, che la questione rilevata d'ufficio non era stata esplicitamente sottoposta all'attenzione delle parti, con assegnazione dei termini prescritti dal comma secondo dell'art. 101 c.p.c. al fine di consentire il deposito di apposite memorie contenenti osservazioni sul punto e, sotto altro profilo, la violazione dei principi in materia formulati dalla giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite (sentenza n. 25021 del 07/10/2019), secondo i quali, in presenza di beni abusivi, la domanda di divisione parziale avanzata da ciascuno dei condividenti può essere accolta anche in assenza del consenso da parte degli altri. Hanno, comunque, chiesto che la Corte di Appello adita voglia dar corso allo scioglimento della comunione prendendo in considerazione le sole particelle 2078, 654 e 980, 707, 1240, 1687 e 1686 sub 7, 8, 11 e 12, con esclusione della particella 2077, conformemente alle soluzioni di divisione prospettate dal TU (non ricomprendenti la particella 2077) e manifestando la preferenza per la
“Quarta Soluzione di Divisione”. Le argomentazioni difensive possono essere condivise nei limiti che seguono. Occorre premettere, in diritto, che la L. 28 febbraio 1985, n. 47 (contenente “Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive”) ha predisposto un complesso sistema sanzionatorio degli abusi edilizi, che si muove su tre direttrici: le sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda nei confronti di chi ha realizzato l'edificio abusivo (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44); le sanzioni amministrative della demolizione dell'edificio abusivo o dell'acquisizione di esso al patrimonio del comune (art. 31 D.P.R. cit.); le sanzioni civili della non negoziabilità, con atti tra vivi, dei diritti reali relativi al detto edificio (artt. 17 e 40 D.P.R. cit.). Tali ultime sanzioni sono state configurate dalla legge in modo da perseguire il duplice scopo di reprimere - con riguardo al futuro - il fenomeno dell'abusivismo edilizio e di sanare - con riguardo al passato - gli abusi edilizi già consumati. In particolare, l'art. 17 della citata legge ha stabilito che “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'art. 13. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”. Il successivo art. 40, comma 2, della medesima legge ha disposto che “Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare
o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al comma 6 dell'art. 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti della L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 4, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967”. Com'è noto, l'art. 17 della menzionata L. n. 47 del 1985 è stato abrogato (a differenza dell'art. 40, che è tuttora vigente) dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 136 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”) a far data dalla entrata in vigore di tale ultimo decreto, ma è stato sostanzialmente riprodotto dall'art. 46 del medesimo D.P.R. n. 380, il cui comma 1 dispone:
“Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”. Ciò premesso, occorre osservare che, secondo il più recente orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, costantemente a partire dalla sentenza della Sezioni Unite 7 ottobre 2019, n. 25021, “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”. Hanno precisato, inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che “Allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'articolo 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti” (Cass. Civ., sez. un., 07/10/2019, n. 25021). Come osservato dalla Corte, il coerede che limita la domanda di divisione ai beni diversi dall'edificio abusivo non compie una scelta di convenienza, ma si adegua semplicemente al disposto del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, che vietano lo scioglimento della comunione relativa ad un tale immobile, per il quale non è possibile indicare nell'atto gli estremi del titolo abilitativo (inesistente). Non vi è ragione, pertanto, di dar rilievo alla volontà degli altri coeredi, convenuti nel giudizio di divisione, e di consentire loro di opporsi alla domanda di divisione che investa tutti i beni dell'asse ereditario, con la sola esclusione di quelli che per legge non sono divisibili. Ciò chiarito, nel caso in esame, il primo giudice non avrebbe potuto procedere ad una divisione parziale del compendio, atteso che - pur essendo stato, con ordinanza del 9 luglio 2021, sottoposto alle parti “il principio inerente la funzione pubblicistica generale volta ad una ordinata circolazione dei beni, ricavabile dall'art. 40, legge 1985 n. 47, in linea con quanto già previsto dal precedente art. 17, comma 1 (riprodotto dall'art. 46 D.P.R. n. 380 del 2001), secondo cui «gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria», in relazione alle risultanze della stessa perizia tecnica in atti” - nessuno dei condividenti ha formulato domanda di divisione parziale dei beni in comunione diversi da quello risultato abusivo, ed anzi, anche in sede di precisazione delle conclusioni, le parti hanno espressamente insistito nelle rispettive difese e per l'accoglimento delle domande proposte nei precedenti atti di causa. Tuttavia, gli appellanti hanno espressamente limitato la domanda di scioglimento della comunione e divisione alle sole particelle 2078, 654 e 980, 707, 1240, 1687 e 1686 sub 7, 8, 11 e 12, con esclusione della particella 2077 (sulla quale insiste un magazzino abusivo) e a tale domanda, peraltro, non si è opposta la appellata, che ha dedotto che la domanda di divisione doveva essere accolta dal primo giudice, sia pure parzialmente, per i beni non caratterizzati da alcuna irregolarità, con la sola precisazione che anche il terreno ricadente nella particella 2078 doveva essere escluso dal compendio dei beni oggetto di divisione, appartenendo ai soli germani e Parte_1 Controparte_1 in ragione del 50% ciascuno, per effetto dell'atto pubblico di donazione del 29 maggio 1991. Trattandosi di una mera riduzione della domanda originaria, tale domanda, formulata per la prima volta in grado di appello, non incontra la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c.. Con riferimento alla particella 2078, occorre osservare che, con atto di compravendita del 20 dicembre 1973 (Rep. n. 53857 Notaio ) il Sig. (dante causa Persona_4 Parte_4 degli odierni condividenti), acquistava un piccolo appezzamento di terreno, sito nel Comune di Milazzo, frazione S. Pietro, identificato in Catasto Terreni al foglio 12 particella 1215, di mq 260, oggi particelle 2077 e 2078. Con atto di compravendita del 24 settembre 1976 (Rep. n.59527 Notaio ), lo stesso Persona_4 acquistava in comunione dei beni con fondo rustico, con Parte_4 Persona_1 annesso fabbricato rurale, sito in Milazzo, località S. Pietro, identificato in Catasto Terreni al foglio 12 particella 286 di mq 140,00 e particella 872 di mq 2.469,00, oggi particelle 1686 e 1687. Con concessione edilizia, n. 44/91 del 25 marzo 1991, reg. in Milazzo il 16 aprile 1991 al n. 583, veniva approvato il progetto per la costruzione di un fabbricato, della superficie complessiva di circa mq 306,00 a due elevazioni fuori terra, comprendente due appartamenti a piano terra e semicantinato, da realizzarsi su una superficie complessiva di mq 1.194,25 di terreno, ricadente per intero sulla particella 286 e in parte sulla particella 872 del foglio 12, con area di parcheggio da realizzarsi su mq 165,00 della particella 1215. Con atto di donazione del 29 maggio 1991 (Rep. n. 112237 Notaio ) i coniugi Persona_4 [...]
e donavano a due dei figli, e Parte_4 Persona_1 Controparte_1 Parte_1
, una quota d'area della superficie di mq 140,00 circa, ciascuno, relativa ai costruendi
[...] appartamenti al piano terra, facenti parte del fabbricato della superficie coperta di mq 306,00 da realizzarsi sull'appezzamento di terreno, sito in Milazzo località S. Pietro della superficie complessiva di mq 1.194,25. Si legge nell'atto pubblico in parola “… Nelle superiori donazioni proporzionalmente alle quote d'area donate, vengono compresi i diritti di comproprietà sulle parti e gli impianti comuni all'intero edificio, di cui fanno parte, ivi compresa la zona parcheggio, con esclusione solo del piano semicantinato e della terrazza di copertura che restano di proprietà dei donanti…”. Con atto di permuta del 13 aprile 1992 Rep. n. 119044 Notaio , Persona_4 Parte_1 cedeva e trasferiva la quota d'area della superficie di mq 140,00 circa, relativa all'appartamento al piano terra, facente parte del costruendo edificio ai propri genitori, e Parte_4 [...]
che cedevano e trasferivano in permuta al figlio la quota d'area Per_1 Parte_1 della superficie di mq 140,00 circa, relativa al costruendo appartamento al piano primo (seconda elev. f.t.) dell'edificio in Milazzo località San Pietro. Con frazionamento del 26 maggio 1995 (prot. n. 171179) veniva costituita la particella 1687, soppressa la part. 872 e variata la part. 1686. Tale frazionamento marcava la divisione tra il terreno impegnato per la costruzione (part. 1686) e la parte restante (part. 1687). Con atto di donazione del 12/03/1998 Rep. n. 146653 Notaio , i Persona_4 Persona_5
e donavano al figlio, , tutto e intero appartamento
[...] Persona_1 Parte_2 in corso di costruzione, della superficie di mq 140,00 circa, ubicato a primo piano (seconda elev. f.t.), soprastante all'appartamento a piano terra di proprietà con la precisazione che Controparte_1
“Nella superiore donazione proporzionalmente all'appartamento donato, vengono compresi i diritti di comproprietà sulle parti e gli impianti comuni all'intero edificio, di cui fanno parte, ivi compresa la zona parcheggio, con esclusione solo del piano semicantinato e della terrazza di copertura che restano di proprietà dei donanti”. Con tipo mappale del 22 gennaio 2009 (prot. n. 17825) venivano costituite le particelle 2077 e 2078 e soppressa la particella 1215. Tale frazionamento marcava la divisione tra il terreno impegnato per il parcheggio di pertinenza del fabbricato (part. 2077), come da progetto assentito con concessione edilizia n. 44/91 del 25/03/1991, e la parte restante (part. 2078). Appare evidente, dunque, che solo la particella 1686, su cui veniva realizzato (conformemente al progetto assentito) il fabbricato a due elevazioni fuori terra, e la particella 2077, destinata a parcheggio condominiale, devono ritenersi interessate dall'atto pubblico di donazione del 29 maggio 1991 (Rep. n. 112237 Notaio ), invocato dalla convenuta, con esclusione delle Persona_4 particelle 1687, rimasta di proprietà dei coniugi e (in quanto Parte_4 Persona_1 acquistata in regime di comunione), e la particella 2078, rimasta di proprietà esclusiva di Parte_4
[...]
Ciò chiarito, occorre osservare che il consulente tecnico nominato dal primo giudice, ha compiutamente descritto e stimato i beni facenti parte del compendio da dividersi, indicando correttamente le quote spettanti ai singoli condividenti, secondo il seguente prospetto. N. Foglio 12 Part. Descrizione Valutazione Quote di spettanza
- germani Per_1 CP_1
1 2078 Terreno libero € 4.000,00 1/3 2/9 ciascuno
2-3 634-980 Abitazione e terreno di
€ 69.700,00 1/3 2/9 ciascuno pertinenza
4 707 Terreno libero € 28.500,00 1/3 2/9 ciascuno 5 1240 Terreno libero € 13.400,00 1/3 2/9 ciascuno
6 1687 Terreno libero € 50.430,00 2/3 1/9 ciascuno
7 1686 sub 7 Cantinato allo stato
€ 57.000,00 2/3 1/9 ciascuno rustico
8 1686 sub 8 Appartamento piano
€ 138.600,00 2/3 1/9 ciascuno terra
9 1686 sub 11 Lastrico solare € 7.000,00 2/3 1/9 ciascuno
10 1686 sub 12 Lastrico solare € 6.800,00 2/3 1/9 ciascuno
11 EI OC
€ 500,00 1/3 2/9 ciascuno TI MB 550
12 EI Fiat 500 D € 5.000,00 1/3 2/9 ciascuno
Ha stimato, dunque, il valore totale dei beni in complessivi € 380.930,00 e quello delle rispettive quote in complessivi € 213.586,67, per e in complessivi € 55.781,11, per ciascuno Parte_3 dei germani CP_1
Ha, inoltre, elaborato alcuni progetti di divisione in base all'entità delle quote rispettivamente spettanti, che, tuttavia, non tengono debitamente conto delle caratteristiche oggettive dei beni, della loro non comoda divisibilità (il cantinato non può essere diviso senza perdere valore economico) e delle specifiche richieste di attribuzione di beni mobili ed immobili formulate dalle parti. Pertanto, si ritiene di procedere alla divisione secondo il seguente progetto, tenuto conto dei predetti parametri e al fine di assecondare il più possibile le richieste formulate dalle parti:
N. Foglio 12 Part. Descrizione Valore Attribuzione 1 2078 Terreno libero € 4.000,00 Persona_1
2-3 634-980 Abitazione e terreno di
€ 69.700,00 Parte_2 pertinenza
4 707 Terreno libero € 28.500,00 Persona_1
5 1240 Terreno libero € 13.400,00 Abbondanza Per_1
6 1687 Terreno libero € 50.430,00 Controparte_1
7 1686 sub 7 Cantinato allo stato
€ 57.000,00 Parte_1 rustico 8 1686 sub 8 Appartamento piano
€ 138.600,00 Persona_1 terra 9 1686 sub 11 Lastrico solare € 7.000,00 Persona_1
10 1686 sub 12 Lastrico solare € 6.800,00 Persona_1
11 EI OC
€ 500,00 Persona_1
MB 550 Per_6
12 EI Fiat 500 D € 5.000,00 La CP_1
Si è ritenuto, in particolare, di assegnare: a la porzione comprendente gli immobili Persona_1 nn. 1, 4, 5, 8, 9 e 10 e il veicolo n. 11, di valore complessivo pari a € 198.800,00, da compensarsi con un conguaglio in denaro pari a complessivi € 14.786,67; a la porzione Parte_2 comprendente i beni immobili n. 2 e 3, dallo stesso espressamente richiesti, di valore complessivo pari a € 69.700,00, prevedendo il pagamento della somma di € 13.918,89 in favore di
[...]
a la porzione comprendente l'immobile n. 7, dallo stesso Per_1 Parte_1 espressamente richiesto, di valore pari a € 57.000,00, prevedendo il pagamento della somma di € 1.218,89 in favore di a la porzione comprendente l'immobile Persona_1 Controparte_1
n. 6, in considerazione della ubicazione di detto terreno rispetto all'appartamento di proprietà della stessa, sito al piano terra dell'edificio costruito sulla particella 1686, e il veicolo n. 12, entrambi dalla stessa espressamente richiesti nel corso del primo grado del giudizio, di valore complessivamente pari a € 55.430,00, prevedendo il pagamento della somma di € 351,11 in favore di Persona_1
Quanto alla preferenza espressa nel corso del giudizio di appello, occorre precisare che esula dall'oggetto del presente giudizio la domanda di scioglimento della comunione generata dal decesso, in corso di causa, di Persona_1
2. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno dedotto “Violazione e/o errata applicazione degli artt. 1100, 1102 e 1105 c.c., nonché degli artt. 1571 e 1587 c.c. (Violazione dei principi in materia di locazione e di partecipazione al godimento del bene comune)”. Hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva inteso accogliere le domande riconvenzionali avanzate dalla convenuta. Con riferimento al pagamento dei canoni locativi arretrati relativi all'appartamento sito in Via Libertà n°150 del Comune di Milazzo, locato al sig.
(particelle 654 e 980), hanno dedotto che, tenuto conto del fatto che nel periodo di Persona_3 vigenza del contratto - stipulato a marzo del 2009, per come emerso in atti ed attestato dallo stesso TU - il bene non era stato nella disponibilità esclusiva degli odierni appellanti, bensì in quella del conduttore , la domanda della convenuta, avente ad oggetto il pagamento dei canoni Persona_3 di locazione, doveva essere rivolta nei confronti del conduttore, , e giammai nei Persona_3 confronti degli altri locatori, ovverosia i Sig.ri e Parte_1 Parte_2 [...]
non avendo l'appellata dato prova che questi avessero effettivamente percepito detti Per_1 canoni arretrati, pari a € 300,00 mensili. Hanno, inoltre, contestato l'entità della somma riconosciuta, evidenziando che la stessa doveva essere parametrata alla quota del canone percepito dagli attori. Quanto al controvalore locativo dovuto al dedotto uso “quasi esclusivo” del capannone insistente sulla particella 2077 e del terreno ricadente nella particella 2078, hanno lamentato gli appellanti che la convenuta non aveva dimostrato che tali beni fossero stati effettivamente utilizzati in via esclusiva da , né che, in una siffatta ipotesi, la stessa avrebbe subito un effettivo pregiudizio, Parte_1 né in particolare che la stessa avesse manifestato l'intenzione di utilizzare i beni in maniera diretta e le fosse stato negato. Hanno, inoltre, evidenziato che erroneamente il Tribunale con riferimento a tali beni aveva condannato gli attori in solido, mentre la stessa convenuta aveva chiesto la condanna del solo . Parte_1
La censura è fondata nei limiti che seguono. Con riferimento all'appartamento sito in Via Libertà n°150 del Comune di Milazzo (particelle 654 e 980) - concesso in locazione da , e Persona_1 Parte_1 Parte_2 [...]
con contratto del 30 marzo 2009 (in atti), al sig. , per un canone CP_1 Persona_3 annuo pari a € 3.600,00, da corrispondersi in 12 rate mensili pari a € 300,00 - occorre osservare che gli attori non hanno specificamente contestato le specifiche allegazioni della convenuta concernenti la riscossione, da parte degli altri locatori, dei canoni di locazione, fino al mese di aprile 2014, né hanno specificamente contestato il conteggio effettuato dalla convenuta, e condiviso dal primo giudice, che peraltro, contrariamente a quanto dedotto degli appellanti, tiene conto non dell'astratto valore locativo dell'immobile ma del canone di locazione convenuto il conduttore. Ne segue che, come correttamente riconosciuto dal primo giudice, ha diritto ad Controparte_1 una parte dei canoni locatizi percepiti nel periodo antecedente al mese di maggio 2014, in misura proporzionale alla propria quota di proprietà indivisa dell'immobile. Quanto al corrispettivo, riconosciuto dal primo giudice, per il lamentato esclusivo godimento dei beni di cui alle particelle 2077 e 2078 da parte di , occorre premettere in diritto che Parte_1
l'art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun comproprietario ha il diritto di utilizzare e di godere dell'intera cosa comune, anche in misura particolare e più intensa, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto. Pertanto, se l'uso individuale del bene in comunione rispetta i limiti dettati dall'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né si configura un'indennità per la mera occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune (cfr. Cass. 18458/2022). Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, “In caso di comproprietà del bene, l'occupante che abbia goduto del bene in via esclusiva è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili, solo qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non sia stato loro consentito poiché tale utilizzo costituisce una manifestazione del diritto di comproprietà” (Cass. Civ., sez. II, 13/05/2025, n. 12662). A tali principi non si è adeguata la sentenza impugnata, che, dopo avere erroneamente ritenuto provato (sulla base della mancata contestazione e della documentazione fotografica in atti) l'esclusivo godimento degli immobili da parte di ha fatto discendere l'obbligo di Parte_1 corrispondere un “corrispettivo nella partecipazione al godimento della cosa comune ex artt. 1101 co. II e 1102 c.c.” da tale godimento, che invece costituiva espressione del diritto del comproprietario, senza accertare se tale godimento fosse avvenuto nonostante l'opposizione della comproprietaria, alla quale fosse stata espressamente impedita l'utilizzazione degli stessi immobili. In proposito, occorre anche osservare che la prova testimoniale articolata dalla convenuta nel corso del primo grado del giudizio, intesa per quanto di interesse a dimostrare di avere chiesto invano la chiave di accesso al capannone insistente sulla particella 2077, non è stata specificamente richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, per cui deve ritenersi non più proponibile in sede di impugnazione. Ed infatti, come pure costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione (cfr. Cass. Civ., sez. II, 13/05/2025, n.12791). Tali argomentazioni inducono, altresì, a ritenere infondati i motivi dell'impugnazione incidentale, peraltro formulati ai limiti della ammissibilità, con cui si duole del mancato Controparte_1 riconoscimento del controvalore dei fitti figurativi relativamente all'immobile insistente sulla particella 1687 e del riconoscimento dei fitti figurativi relativamente ai cespiti insistenti sulle particelle 2077 e 2078 solamente per otto anni e non fino allo scioglimento della comunione, ovvero alla consegna della quota di spettanza di Controparte_1
****** Il parziale accoglimento dell'appello principale induce ad una nuova regolamentazione delle spese del primo grado del giudizio, potendosi ritenere assorbita la relativa doglianza formulata dall'appellante incidentale, che, avuto riguardo alla reciproca parziale soccombenza delle parti, possono essere integralmente compensate. Può essere, inoltre, disposta la integrale compensazione delle spese del presente grado del giudizio, tenuto conto dell'esito finale della lite. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante in via incidentale, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e , in proprio e quali eredi di e sull'appello Parte_1 Parte_2 Persona_1 incidentale proposto da avverso la sentenza n. 2167/2021 emessa, in data 27 Controparte_1 novembre 2021, dal Tribunale di Messina, così provvede:
1. Rigetta l'appello incidentale;
2. In parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata: dispone il parziale scioglimento della comunione sui beni, immobili e mobili, oggetto del giudizio, con esclusione dell'immobile insistente sulla particella 2077, procedendo alla divisione secondo il prospetto di cui alla parte motiva (pag. 8) e condannando
, e rispettivamente, al pagamento Parte_2 Parte_1 Controparte_1 delle somme di € 13.918,89, € 1.218,89 e € 351,11, in favore di oltre Persona_1 interessi legali a decorrere dalla presente pronuncia fino al soddisfo, da corrispondersi agli eredi in ragione delle rispettive quote ereditarie;
rigetta la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento di una quota del valore locativo dei beni immobili di cui alle particelle 2077 e 2078. Conferma nel resto.
3. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)