Sentenza 27 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00382/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00349/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 349 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Fiore Tartaglia, Pierpaolo De Vizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
- della determinazione n. -OMISSIS-, nella parte in cui il Comando interregionale dell’Italia centro settentrionale della Guardia di Finanza ha disposto nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, ponendolo a disposizione del centro documentale competente, senza alcun grado, a decorrere dal 23 aprile 2024, intendendo cosi modificata la causa della cessazione dal servizio ai sensi di quanto previsto dall’art. 923, comma 5, del D. Lgs. 66/2010, nonché nella parte in cui è stata modificata la causa della cessazione dal servizio ai sensi di quanto previsto dall’art. 923, comma 5, del D. Lgs. 66/2010;
- del foglio n. -OMISSIS-, con il quale il Comandante regionale Marche della Guardia di Finanza di Ancona ha ordinato un’inchiesta formale nei confronti del ricorrente, in relazione ai fatti oggetto di un procedimento penale in ordine ai reati di cui agli artt. 81, comma 1, 56, 110 e 317 c.p. e 110, 476, comma 1 e 2 e 61 n. 2 c.p.;
- del foglio n. -OMISSIS-, con cui l’Ufficiale inquirente ha contestato gli addebiti mossi all’inquisito, nonché del relativo rapporto finale n. -OMISSIS- con cui l’Ufficiale inquirente ha ritenuto provati gli addebiti al ricorrente, proponendo di deferirlo al giudizio di una Commissione di disciplina;
- il verdetto di non meritevolezza a conservare il grado formulato nei confronti del ricorrente dall’Organo collegiale in data -OMISSIS-;
- della sospensione precauzionale dall’impiego, a titolo obbligatorio, adottata dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di -OMISSIS- mediante determinazione n. -OMISSIS-;
- della sospensione precauzionale dall’impiego, a titolo discrezionale, con decorrenza 29.07.2014, adottata dal Comandante Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale della Guardia di Finanza mediante determinazione datata 28.07.2014, nonché di ogni altro atto collegato, presupposto o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. FA FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone nel ricorso l’odierno ricorrente che è stato luogotenente della Guardia di Finanza e di essere stato coinvolto in un procedimento penale in ordine ai contestati reati di cui agli artt. 81, comma 1, 56, 110 e 317 c.p. e 110, 476, commi 1 e 2 n. 61 n. 2) c.p.
Informa che il giudizio di primo grado si concludeva con una sentenza di condanna con la quale in data 22.6.2020 il Tribunale di -OMISSIS- lo dichiarava colpevole del reato di cui agli artt. 81, comma 1, 56 e 319 quater c.p. “ tentata induzione indebita a dare o promettere utilità ”, condannandolo alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, pena sospesa con l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di cinque anni.
In data 29.11.2022, la Corte di Appello di Ancora, con sentenza n. -OMISSIS-, in parziale riforma della decisione di primo grado eliminava la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici applicata al ricorrente, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
Il ricorrente proponeva ricorso in Cassazione, la quale, in data 15.6.2023, pronunciandosi con sentenza n. -OMISSIS- annullava “ senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili ”.
L’atto del 24 maggio 2024 di irrogazione della sanzione disciplinare impugnato è così motivato, “(…) nella presente inchiesta viene contestato all'ispettore, all'epoca dei fatti in forza alla Compagnia di -OMISSIS-, quale capo pattuglia in una verifica fiscale condotta nei confronti di un medico, di avere:
prospettato al citato professionista di voler adottare nei suoi riguardi un trattamento di favore, in ragione del quale chiedeva, a titolo di gratitudine, anche per l'altro componente della pattuglia, la somma di euro 5.000 (cinquemila), uno smartphone e un tablet, entrambi marchio Apple;
sostituito, d'intesa con l'altro componente della pattuglia, il primo foglio del verbale di verifica giornaliero, facendo, nuovamente, sottoscrivere il foglio alla parte, in sostituzione di quello originario;
considerato il seguente iter giudiziario:
in data 28 gennaio 2014, il G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS- ha emesso l'ordinanza con la quale ha disposto l'applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio nei confronti, tra gli altri, del. UO -OMISSIS- (eseguita in data 29 gennaio 2014) per la durata di due mesi;
in data 08 aprile 2014, con la richiesta di giudizio immediato il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale nei confronti, tra gli altri, dell'inquisito per le citate ipotesi delittuose
in data 22 giugno 2020, il Tribunale di -OMISSIS-, con sentenza n.-OMISSIS-ha:
dichiarato il militare colpevole dal reato di cui agli artt. 81, comma 1, 56, 110 e 317 c.p., riqualificato ai sensi degli artt. 56 e 319 quater c.p. "tentata induzione indebita a dare o promettere utilità", condannandolo alla pena di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, pena sospesa, con l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni 5 (cinque);
assolto dal reato di cui agli artt. 110, 476, commi 1 e 2 e 61 n. 2) c.p., "perché il fatto non costituisce reato";
in data 29 novembre 2022, la Corte d'Appello di Ancona, con sentenza n. -OMISSIS-, in parziale riforma della decisione di primo grado, appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- e dall'attuale inquisito, ha eliminato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici applicata a quest'ultimo, confermando nel resto l'impugnata sentenza;
in data 15 giugno 2023, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. -OMISSIS-, ha annullato "senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili (...)".
Tale sentenza è stata acquisita dall'Amministrazione in data 22 settembre 2023;
(….) l'Ufficiale Inquirente, al termine dell'istruttoria, ha ritenuto provati gli addebiti ascritti all'ispettore ed ha proposto di deferire l'interessato al giudizio di una Commissione di Disciplina; (….) il Comandante Regionale Marche della Guardia di Finanza di Ancona, condividendo le considerazioni formulate dall'Ufficiale Inquirente, ha deferito il militare al giudizio di una Commissione di Disciplina;.
visto il verdetto di "non meritevolezza a conservare il grado" formulato nei confronti dell'inquisito dal citato Organo Collegiale, in data 07 maggio 2024;
(….)
La difesa confuta le accuse relative alle specifiche condotte addebitate all'ispettore, evidenziando quanto segue:
"l'estraneità del -OMISSIS- ai fatti contestati" e "l'ASSENZA assoluta di prove" a suo carico. A tal riguardo, viene criticato l'iter logico-giuridico seguito dalle Corti di merito per giungere all'affermazione della penale responsabilità del militare fondato essenzialmente sulle dichiarazioni della persona offesa e del suo commercialista, nonostante il primo fosse spinto da un movente molto forte - l'essere un grande evasore e distogliere l'attenzione della Guardia di Finanza dalla movimentazione di denaro all'estero - per denunciare l'ispettore ed il secondo non potesse riferire, a pena di nullità della deposizione, fatti appresi "de relato actoris";
la Suprema Corte di Cassazione, nel ritenere fondate le doglianze relative alla qualificazione giuridica della condotta, ha affermato che, qualora non fossero maturati. i termini di prescrizione del reato, si sarebbe reso necessario un annullamento con rinvio della sentenza impugnata, dichiarazione che lascerebbe trapelare dubbi sull'esistenza del fatto stesso da parte dei Giudici di legittimità in sede giudiziaria è stata confermata che l'avvenuta sostituzione documentale, contestata nella presente inchiesta, era finalizzata alla "correzione di errore materiale, con modalità eseguita alla luce del sole";
vista la determinazione n. -OMISSIS- del Comandante Regionale Marche della Guardia di Finanza di Ancona, con cui il Lgt. -OMISSIS- viene collocato in congedo assoluto in quanto è stato giudicato dalla Commissione Medico Ospedaliera di Roma "non idoneo permanentemente al servizio d'istituto della Guardia di Finanza in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto. Si reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell'Economia e delle Finanze (...)", con decorrenza 23 aprile 2024;
tenuto conto dell'iter giudiziario e delle pronunce emesse nell'ambito del procedimento penale in parola;
considerato che ai sensi dell'art. 653 c.p.p., la suddetta pronuncia definitiva della Corte di Cassazione non ha efficacia di giudicato e, pertanto, l'Amministrazione, in sede di procedimento disciplinare, ha operato un'autonoma e completa ricostruzione dei fatti;
osservato che l'Ufficiale Inquirente ha concluso la propria istruttoria con un documento di sintesi nell'ambito del quale ha ritenuto provati gli addebiti sulla base delle seguenti circostanze:
- l'incontro tra il Lgt. -OMISSIS- e il [medico sottoposto a verifica] tenutosi presso lo studio di quest'ultimo il pomeriggio di sabato 16.11.2013";
- "la captazione ambientale del 21.11.2013 (...) relativa alla conversazione tra il Lgt. -OMISSIS-, [il citato contribuente] ed altro militare della pattuglia verificatrice", [tramite la quale si rileva che il Lgt. -OMISSIS- indica al medico] la spiegazione da inserire per giustificare i movimenti del conto corrente [e gli ipotizza] il termine per la chiusura della verifica per i primi giorni della settimana successiva".
Inoltre, in presenza dell'allora Comandante della Compagnia di -OMISSIS- "l'inquisito conferma che l'unica "sbavatura" emersa dal controllo fiscale è quella afferente ai versamenti sulla carta Postepay (...)";
- "la captazione telefonica del 25.11.2013 (...) relativa alla conversazione tra il Lgt. -OMISSIS- e [l'allora Comandante della Compagnia di -OMISSIS-, nel corso della quale] l'inquisito ha sostanzialmente tenuto nascoste all'Ufficiale le evidenze di possibili rilievi fiscali sul conto corrente della p.o. in essere presso la -OMISSIS-, focalizzando l'attenzione sull'emersione delle sole anomalie riscontrate sulla carta prepagata di Poste italiane e, altresì, indicando quale data per la chiusura della verifica il successivo mercoledì 27 novembre 2013 (...)";
- le discrasie risultanti tra le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia e poi in dibattimento dall'ispettore, circa l'invio, a mezzo mail, in data 25 novembre 2013, al suddetto Ufficiale della bozza del processo verbale di constatazione, prima negato e poi confermato dallo stesso militare, nel quale venivano considerate rilevanti le sole movimentazioni della carta prepagata in parola;
ritenuto condivisibile il giudizio di "non meritevolezza a conservare il grado" formulato dalla Commissione di Disciplina a carico del UO (ora in congedo assoluto) -OMISSIS- e che, tale giudizio, sedimenta, da ultimo, un autonomo apprezzamento dei fatti in sede disciplinare;
rilevato che i fatti contestati al UO (ora in congedo assoluto) -OMISSIS- risultano provati, oltre ogni ragionevole dubbio, sulla base degli elementi probatori emersi in sede penale ed opportunamente valorizzati in ambito disciplinare. Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti circostanze:
- in data 16 novembre 2013, il militare ha incontrato il professionista sottoposto a verifica fiscale presso il suo studio medico privato. Tale fatto risulta confermato sia dalle riprese delle videocamere di sorveglianza, sia dalle dichiarazioni dello stesso -OMISSIS-;
- durante tale incontro, il militare ha prospettato al professionista la concreta possibilità di "ammorbidire" la verifica fiscale, rendendosi disponibile, in cambio di denaro e altre utilità (5.000 euro, oltre due dispositivi Apple), ad omettere volontariamente la maggiore evasione fiscale oggettivamente riscontrata su un conto corrente riconducibile al medico e facendo risultare esclusivamente una minore evasione, risultante dalle movimentazioni di una carta postepay sempre in uso al professionista. Tale proposta di "accomodamento" delle operazioni di verifica risulta provata inequivocabilmente dalle seguenti evidenze:
o dichiarazioni testimoniali della persona offesa e del commercialista del medico, entrambe ritenute attendibili e credibili all'esito dell'esame incrociato avvenuto in dibattimento;
o risultati delle intercettazioni di conversazioni tra presenti, dai quali emergono i consigli dati dal -OMISSIS- al professionista per giustificare movimenti finanziari anomali (privi di valide ragioni contabili), a conferma della volontà del militare di far apparire effettivamente realizzabile il prospettato accordo criminoso;
la verifica non è stata svolta in modo corretto. Tale dato emerge dai seguenti elementi:
- bozza del verbale di constatazione redatto dal -OMISSIS- e condiviso con il proprio diretto superiore, ove non è stato fatto alcun cenno ai rilievi afferenti al conto corrente contenente i movimenti anomali, circostanza che induce a ritenere come il militare stesse mantenendo fede all'accordo criminoso che pensava di aver raggiunto con il professionista la sera del 16 novembre 2013;
- verbale di constatazione della verifica fiscale conclusa in data 27 marzo 2014 da altra pattuglia della Guardia di Finanza di -OMISSIS-, dal quale risultano le irregolarità fiscali che sarebbero dovute emergere ictu oculi all'esito dell'attiva ispettiva iniziata dal -OMISSIS-;
- relazione del consulente tecnico del pubblico ministero (ritualmente acquisita agli atti), confermativa della macroscopica omissione dei primi militari operanti;
- l'inquisito ha consapevolmente sostituito il foglio del verbale di verifica giornaliero viziato da errore materiale, nella completa inosservanza delle disposizioni in materia di esecuzione delle attività di verifica;
osservato che:
- in primo grado e secondo grado, la condotta posta in essere dal -OMISSIS- è stata sussunta nella fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p., avendo egli, come pubblico ufficiale, cercato di indurre il professionista a dargli il denaro e i due beni informatici collegando la richiesta alla possibilità, per il contribuente, di ottenere un vantaggio nell'accertamento fiscale in corso, evento non verificatosi per la pronta reazione della vittima e per l'inizio delle indagini nei confronti dell'odierno inquisito;
- il giudice di legittimità - pur ritenendo in astratto fondato il motivo di ricorso relativo alla prospettata riqualificazione giuridica della fattispecie, da "tentativo di induzione indebita" a "istigazione alla corruzione", ex art. 322, co. 3° e 4° c.p. (fattispecie corruttiva idonea, in caso di condanna definitiva, a determinare la perdita del grado per rimozione), circostanza non sfociata in un annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ragione della maturazione del termine di prescrizione del reato - ha ritenuto che "dall'esame degli atti e dalle stesse argomentazioni difensive non emergono con certezza circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale”
considerato che dall'esame dei documenti legittimamente acquisiti agli atti dell'inchiesta è possibile delineare in modo distinto la responsabilità dell'ispettore nell'ambito della vicenda che lo vede coinvolto e che i fatti considerati nel loro complesso appaiono censurabili e tali da meritare un provvedimento disciplinare di stato di natura espulsiva, in quanto il comportamento posto in essere dall'interessato risulta rilevante sotto il profilo in esame per il gravissimo pregiudizio arrecato all'Istituzione;
ritenuto che le argomentazioni addotte a discolpa dall'interessato nelle proprie memorie difensive, volte a lenire la valutazione della gravità dei fatti ed a circoscrivere l'entità del comportamento illecito, non siano sufficienti ad attenuare l'oggettività, l'esecrabilità della condotta e l'entità delle responsabilità ascrittegli.
I fatti contestati all'ispettore ed acclarati nella presente inchiesta, sono considerati del tutto inammissibili per un appartenente alla Guardia di Finanza, perché si pongono in conflitto con uno specifico dovere istituzionale e costituiscono una violazione degli obblighi assunti con il giuramento di fedeltà alla Repubblica.
Ciò rende irrilevante qualunque considerazione degli asseriti precedenti positivi di carriera dell'incolpato atteso che lo stesso, proprio in ragione dell'esperienza e competenza maturata, del grado rivestito e dell'anzianità di servizio, ha sicuramente percepito il carattere antigiuridico del proprio comportamento;
rilevato che tutti gli elementi acquisiti danno conto di un atteggiamento che costituisce l'antitesi dei principi e dei valori posti a fondamento del rapporto fiduciario tra l'interessato e le istituzioni dello Stato;
ritenuto che con la sua condotta l'ispettore ha:
manifestato gravissime carenze di qualità morali e di carattere, violando i propri doveri ed abiurando i principi di correttezza e lealtà connessi al giuramento ed allo status di pubblico ufficiale, nonché alle rivestite qualità di appartenente ad una forza di polizia economica e finanziaria quale il Corpo della Guardia di Finanza;
arrecato gravissimo nocumento all'immagine, al decoro ed al prestigio del Corpo derivato dall'instaurazione del procedimento penale e dall'ampia eco che la vicenda giudiziaria ha riscosso presso gli organi di informazione, nonché dalla divulgazione dei fatti tra soggetti terzi che, a vario titolo, sono stati coinvolti nella vicenda, tra cui la stessa Autorità Giudiziaria;
tenuto conto della personalità del manchevole e dei suoi precedenti disciplinari e di servizio, rilevabili dagli atti matricolari i quali, tuttavia, non possono influire sulla graduazione della sanzione poiché, una volta accertata la violazione del giuramento ed il venir meno delle doti morali, ne è inevitabilmente preclusa l'appartenenza al Corpo;
ritenuto che all'esito del procedimento disciplinare sia emersa, in maniera nitida, la violazione del giuramento prestato e una totale incompatibilità di status, con conseguente rottura dell'indefettibile rapporto di fiducia tra l'ispettore (ancorché ora in congedo) e l'Amministrazione di appartenenza;
considerato che si è maturato, alla luce di quanto sopra, il convincimento che sia doveroso assumere nei confronti del UO (ora in congedo assoluto) -OMISSIS- la sanzione della perdita del grado per rimozione, ritenendola:
- equa e proporzionata alla gravità della condotta sopra stigmatizzata e posta in essere dal militare;
- idonea a tutelare e a garantire l'imparzialità dell'Istituzione ed essenziale al fine di assicurare il legittimo esercizio del potere disciplinare dell'Amministrazione, che costituisce una delle forme più pregnanti per affermare concretamente il menzionato principio del buon andamento della medesima (…)”.
Tale provvedimento, unitamente agli atti in epigrafe meglio dettagliati, sono gravati mediante i seguenti motivi di diritto.
Primo motivo. Illegittimità per violazione dell’art. 24 della Costituzione Italiana: violazione del diritto di difesa nel procedimento amministrativo e nel processo penale. Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990: carenza, apoditticità ed illogicità della motivazione in ordine alla necessità di raggiungere la piena prova della colpevolezza dell’inquisito secondo il canone dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” anche in materia disciplinare in assenza di una sentenza penale di condanna, mancanza di tale prova ed omessa motivazione sul punto nonché illogicità, incongruità ed irragionevolezza della stessa. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, omessa autonoma valutazione dei fatti, errore e/o carenza dei presupposti. Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione dell’art. 9 della L. n. 19/1990. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 861, comma1, lettera d), 865 e 867, comma 6, 1393 del Codice dell’Ordinamento Militare (d.lgs. n. 66/2010). Eccesso di potere irragionevolezza, sproporzione, violazione del principio di gradualità delle sanzioni .
Si dice che non è in alcun modo evincibile dal testo del provvedimento impugnato, al di là di stereotipate ed insufficienti clausole di stile, le ragioni per le quali si è ritenuto di dover adottare nei confronti del militare in questione la massima sanzione di stato.
Si deduce mancata valutazione degli elementi a discolpa dell’inquisito e si afferma che dall’analisi dell’intero procedimento disciplinare emerge come non sia stato effettuato alcun accertamento autonomo rispetto a quello penale.
Si evidenzia che in assenza di una sentenza penale di condanna passata in giudicato, si tratta di una mera ipotesi delittuosa o disciplinarmente illecita formulata dall’Amministrazione a carico del ricorrente.
L’accusa mossa al ricorrente, si deduce, risulta sfornita di qualsivoglia prova e la massima sanzione disciplinare irrogatagli oltre che arbitraria risulta del tutto carente nei presupposti in quanto non vi è prova del fatto contestato, mai commesso dal ricorrente.
Secondo motivo. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21bis della Legge n. 241/1990. Illegittimità per violazione dell’art. 6 del D. Lgs. 165/97 e dell’art. 1, co. 27, della Legge n. 335/95. Violazione, nonché erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 29, 37 e 60 della Legge 31.07.1954, nr. 599. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 861, comma 1, lettera d) e 865 del D. Lgs. n. 66/2010, degli artt. 867, comma 5 e 923, comma 5, 2186 del D. Lgs. n. 66/2010. Illegittimità per violazione di tutti i principi in tema di diritti previdenziali acquisiti (art. 202, 203 e 204 del d.P.R. n. 1092/1973). Illegittimità per violazione dell’art. 11, comma 16 (Tabella A) della Legge n. 537/1993. Violazione del D. Lgs. n. 503/1992. Illegittimità per violazione di tutti i principi in tema di diritti previdenziali acquisiti. Illegittimità per violazione del principio del divieto di reformatio in pejus. Illegittimità per violazione del principio dell’irretroattività. Eccesso di potere per errore sul presupposto, illogicità ed ingiustizia manifeste, travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto.
Si rappresenta che il ricorrente veniva collocato in congedo assoluto per infermità con decorrenza dal 23.4.2024 e mediante l’atto qui impugnato gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della perdita del grado con decorrenza dal 23.4.2024.
Si afferma che risulta evidente l’illegittimità che inficia l’atto impugnato, in quanto non ci può essere decorrenza retroattiva della sanzione disciplinare di perdita del grado per rimozione in quanto l’art. 21 bis della Legge n. 241/1990 (norma introdotta dalla L. n. 15/2005 e quindi successiva alla normativa sui procedimenti disciplinari di stato nonché afferente a tutti i provvedimenti amministrativi limitativi della sfera soggettiva ivi compreso quindi anche il massimo provvedimento sanzionatorio) deve decorrere dal giorno successivo alla notifica del provvedimento, prevalendo tale norma su quella disciplinare, sia perché posteriore, sia perché speciale.
Inoltre, il collocamento in congedo assoluto, nel caso di specie avvenuto per infermità ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 599/1954 con decorrenza 23.04.2024 prevale sulla sanzione disciplinare successiva.
Il problema, si dice, è quello della rilevanza e degli effetti della sanzione disciplinare della perdita di grado rispetto all’anzianità contributiva necessaria per l’accesso alla pensione. Su tale profilo è richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte dei Conti.
Si dice che ai sensi dell’art. 923 del D.lgs. 66/2010, può ben ritenersi che una così grave conseguenza, quale la perdita del diritto a pensione, non possa ritenersi operante.
Si sono costituti per resistere il Ministero per Economia e Finanze e la Guardia di Finanza, Comando generale, difendendosi con documenti e memorie.
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2026, dopo la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va respinto per le seguenti ragioni.
Il primo motivo va disatteso, in quanto come emerge dall’ampio stralcio del provvedimento gravato sopra riportato, lo stesso è supportato da ampia e approfondita motivazione, nell’ambito di cui, con autonoma valutazione delle risultanze del procedimento penale, l’Amministrazione ha dato conto delle ragioni in base alle quali ha deciso di comminare la sanzione impugnata. Il contraddittorio procedimentale risulta, peraltro, rispettato, per cui non si ravvisano lesioni del diritto di difesa. In merito ai rapporti con il processo penale, inoltre, va ribadita la “ differenza funzionale e finalistica del procedimento disciplinare rispetto a quello penale. Il procedimento disciplinare è soggetto ad autonome ed indipendenti valutazioni rispetto alle contestazioni intervenute in sede penale (per l'affermazione del principio cfr: Cass. sezione lavoro, sent. n. 21260, del 28 agosto 2018). È principio generale, pacificamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, che il procedimento penale ed il procedimento disciplinare sono fra loro autonomi e indipendenti, (T.A.R. per il Lazio, Roma, sez. I, 21 settembre 2020, n. 9638).
Nella specie nell’atto gravato sono state evidenziate le plurime circostanze rivenienti non solo dal procedimento penale, bensì anche dalla stessa attività di verifica della Guardia di Finanza, in base alle quali l’Amministrazione ha adottato la decisione impugnata.
Anche la censura di violazione del canone di proporzionalità, va disattesa sulla base della costante giurisprudenza secondo cui " in materia disciplinare l'amministrazione esercita un'amplissima discrezionalità tecnica, sicché il giudice amministrativo non può sindacare le valutazioni discrezionali compiute dall'organo disciplinare in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni e alla conseguente sanzione da infliggere, nemmeno sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità, salvo che non siano affette da palese travisamento dei fatti, manifesta illogicità, notevole e evidente sproporzione e abnormità. Le norme relative al procedimento disciplinare, infatti, sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità" (ex multis, Cons. Stato, sez. I, 8.04.2024, n. 457 e giurisprudenza ivi citata: Cons. Stato, sez. II, n. 3325 del 2023, n. 1724 del 2023, n. 9756 del 2022, n. 4858 del 2022, n. 4012 del 2022, n. 2004 del 2022; sez. IV, n. 2629 del 2021 e n. 2428 del 2021; v. da ultimo anche T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 23 giugno 2025, n. 1975) ”, (T.A.R. per la Sicilia, Catania, sez. III, 12 settembre 2025, n. 2646).
Nel caso di specie non sono ravvisabili macroscopici e manifesti vizi logici o abnormità, per cui la valutazione di gravità effettuata dall’Amministrazione non può essere sindacata in sede giurisdizionale.
Anche il secondo motivo di ricorso va disatteso, in quanto “ la giurisprudenza amministrativa ha affermato la legittimità della retrodatazione degli effetti della rimozione nell'ipotesi di previo congedo per infermità ("La cessazione dal servizio per perdita del grado prevale su quella per congedo assoluto, ove già verificata in precedenza, poiché apparirebbe poco coerente una disciplina che, pur prevedendo nei confronti del militare la sanzione della perdita del grado per rimozione, tuttavia gli consenta di conservare il diritto a pensione, sia pure per infermità, che si fonda proprio sullo status di militare venuto meno. Né può dirsi costituire violazione del principio di proporzionalità, dal momento che, per effetto della sanzione, la perdita del diritto a pensione non è assoluta, ma si determina un mutamento nel titolo dell'erogazione, posto che il militare degradato conserva comunque il regime pensionistico militare di cui all'art. 52, comma 2, d.P.R. n. 1032 del 1973", T.a.r. Campania, Napoli, sezione VI, sentenza 2 luglio 2019, n. 3609), (Consiglio di Stato sez. II 14 ottobre 2021, n. 6914).
In conclusione per le ragioni esposte il ricorso va respinto.
Tenuto conto delle circostanze di causa e della natura della controversia, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA Anastasi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
FA FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA FI | TA Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.