TAR Ancona, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 382
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Sentenza 27 marzo 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per violazione dell’art. 24 della Costituzione Italiana: violazione del diritto di difesa

    Il TAR ritiene che l’atto impugnato sia supportato da ampia e approfondita motivazione, con autonoma valutazione delle risultanze del procedimento penale. Il contraddittorio procedimentale è stato rispettato. Il procedimento disciplinare è autonomo e indipendente da quello penale. Sono state evidenziate plurime circostanze, anche dalla verifica della Guardia di Finanza, a fondamento della decisione. Non sono ravvisabili macroscopici e manifesti vizi logici o abnormità nella valutazione di gravità effettuata dall’Amministrazione, la quale gode di ampia discrezionalità tecnica in materia disciplinare.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione dell’art. 24 della Costituzione Italiana: violazione del diritto di difesa

    Il TAR ritiene che l’atto impugnato sia supportato da ampia e approfondita motivazione, con autonoma valutazione delle risultanze del procedimento penale. Il contraddittorio procedimentale è stato rispettato. Il procedimento disciplinare è autonomo e indipendente da quello penale. Sono state evidenziate plurime circostanze, anche dalla verifica della Guardia di Finanza, a fondamento della decisione. Non sono ravvisabili macroscopici e manifesti vizi logici o abnormità nella valutazione di gravità effettuata dall’Amministrazione, la quale gode di ampia discrezionalità tecnica in materia disciplinare.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione dell’art. 24 della Costituzione Italiana: violazione del diritto di difesa

    Il TAR ritiene che l’atto impugnato sia supportato da ampia e approfondita motivazione, con autonoma valutazione delle risultanze del procedimento penale. Il contraddittorio procedimentale è stato rispettato. Il procedimento disciplinare è autonomo e indipendente da quello penale. Sono state evidenziate plurime circostanze, anche dalla verifica della Guardia di Finanza, a fondamento della decisione. Non sono ravvisabili macroscopici e manifesti vizi logici o abnormità nella valutazione di gravità effettuata dall’Amministrazione, la quale gode di ampia discrezionalità tecnica in materia disciplinare.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione dell’art. 24 della Costituzione Italiana: violazione del diritto di difesa

    Il TAR ritiene che l’atto impugnato sia supportato da ampia e approfondita motivazione, con autonoma valutazione delle risultanze del procedimento penale. Il contraddittorio procedimentale è stato rispettato. Il procedimento disciplinare è autonomo e indipendente da quello penale. Sono state evidenziate plurime circostanze, anche dalla verifica della Guardia di Finanza, a fondamento della decisione. Non sono ravvisabili macroscopici e manifesti vizi logici o abnormità nella valutazione di gravità effettuata dall’Amministrazione, la quale gode di ampia discrezionalità tecnica in materia disciplinare.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione dell’art. 24 della Costituzione Italiana: violazione del diritto di difesa

    Il TAR ritiene che l’atto impugnato sia supportato da ampia e approfondita motivazione, con autonoma valutazione delle risultanze del procedimento penale. Il contraddittorio procedimentale è stato rispettato. Il procedimento disciplinare è autonomo e indipendente da quello penale. Sono state evidenziate plurime circostanze, anche dalla verifica della Guardia di Finanza, a fondamento della decisione. Non sono ravvisabili macroscopici e manifesti vizi logici o abnormità nella valutazione di gravità effettuata dall’Amministrazione, la quale gode di ampia discrezionalità tecnica in materia disciplinare.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione dell’art. 24 della Costituzione Italiana: violazione del diritto di difesa

    Il TAR ritiene che l’atto impugnato sia supportato da ampia e approfondita motivazione, con autonoma valutazione delle risultanze del procedimento penale. Il contraddittorio procedimentale è stato rispettato. Il procedimento disciplinare è autonomo e indipendente da quello penale. Sono state evidenziate plurime circostanze, anche dalla verifica della Guardia di Finanza, a fondamento della decisione. Non sono ravvisabili macroscopici e manifesti vizi logici o abnormità nella valutazione di gravità effettuata dall’Amministrazione, la quale gode di ampia discrezionalità tecnica in materia disciplinare.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione dell’art. 24 della Costituzione Italiana: violazione del diritto di difesa

    Il TAR ritiene che l’atto impugnato sia supportato da ampia e approfondita motivazione, con autonoma valutazione delle risultanze del procedimento penale. Il contraddittorio procedimentale è stato rispettato. Il procedimento disciplinare è autonomo e indipendente da quello penale. Sono state evidenziate plurime circostanze, anche dalla verifica della Guardia di Finanza, a fondamento della decisione. Non sono ravvisabili macroscopici e manifesti vizi logici o abnormità nella valutazione di gravità effettuata dall’Amministrazione, la quale gode di ampia discrezionalità tecnica in materia disciplinare.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione dell’art. 24 della Costituzione Italiana: violazione del diritto di difesa

    Il TAR ritiene che l’atto impugnato sia supportato da ampia e approfondita motivazione, con autonoma valutazione delle risultanze del procedimento penale. Il contraddittorio procedimentale è stato rispettato. Il procedimento disciplinare è autonomo e indipendente da quello penale. Sono state evidenziate plurime circostanze, anche dalla verifica della Guardia di Finanza, a fondamento della decisione. Non sono ravvisabili macroscopici e manifesti vizi logici o abnormità nella valutazione di gravità effettuata dall’Amministrazione, la quale gode di ampia discrezionalità tecnica in materia disciplinare.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione dell’art. 21bis della L. 241/1990 e del principio di irretroattività

    La giurisprudenza amministrativa ha affermato la legittimità della retrodatazione degli effetti della rimozione nell'ipotesi di previo congedo per infermità, poiché la cessazione dal servizio per perdita del grado prevale su quella per congedo assoluto. Non si ravvisa violazione del principio di proporzionalità, in quanto il militare degradato conserva comunque il regime pensionistico militare. L'art. 923 del D.lgs. 66/2010 non impedisce tale interpretazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 382
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 382
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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