Articolo 1 della Legge 16 luglio 1974, n. 426
Articolo 2
Versione
3 ottobre 1974
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per i servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, concluso a Singapore l'11 aprile 1967, con scambio di note effettuato a Singapore il 21 aprile 1972;
b) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica malgascia relativo ai trasporti aerei, con scambio di note, concluso a Roma il 23 marzo 1968;
c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sui servizi aerei, concluso a Kingston il 18 maggio 1971.
Entrata in vigore il 3 ottobre 1974