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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/10/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1545/2024 R.G.,
Promossa da
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc.: ), rappresentati e difesi,
[...] C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Lo Presti;
APPELLANTI
Contro nato ad [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Santo Giliberto;
APPELLATO ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
E NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e Controparte_2 CodiceFiscale_4 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Rametta;
***** La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc dell'8 luglio 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2049, pubblicata in data 9 ottobre 2024, il giudice unico del Tribunale di Siracusa, rigettava la domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di e volta all'accertamento del proprio diritto di Controparte_1 Controparte_2 passare attraverso il pianerottolo per accedere dalla propria proprietà a quella di CP_3
e, quindi, il diritto di riaprire il varco esistente nel pianerottolo e di far cessare le
[...] turbative poste in essere dai convenuti.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il tribunale che “La domanda va qualificata quale azione confessoria servitutis di cui all'art. 1079 c.c. esercitata da chi afferma di vantare sul fondo servente una servitù. Incombe pertanto sull'attore l'onere di dimostrare l'acquisito diritto ...... Pur non contestando che in precedenza gli immobili appartenessero tutti a e che nel pianerottolo esistesse il varco che consentiva il passaggio dai Controparte_4 locali adibiti a trattoria al terrazzino, i convenuti assumono che il diritto si sia estinto in forza della rinuncia desumibile dalla scrittura privata sottoscritta in data 01.06.2003 da CP_4
con cui, con il consenso favorevole dell'allora conduttore del ristorante ha
[...] Parte_1 autorizzato il convenuto a murare la porta presente nel pianerottolo (doc. 5 CP_1
e doc. 5 ...... si può ritenere che , dante causa degli CP_1 CP_2 Controparte_4 attori, avesse rinunciato al diritto di servitù di passaggio -come si evince in maniera chiara e inequivoca dalla scrittura privata del 01.06.2003 che autorizza la chiusura del passaggio-
e pertanto non avrebbe potuto trasmettere ai suoi aventi causa, odierni attori, un diritto del quale si era spogliato. Quanto all'efficacia della scrittura privata nei confronti degli odierni attori, giova rilevare che gli stessi ....... avrebbero dovuto disconoscerla (o dichiarare di non riconoscerla ex art. 214, comma 2, c.p.c.) tempestivamente alla prima udienza, essendo stata la scrittura allegata alle costituzioni dei convenuti. Essendo tardivo il disconoscimento effettuato con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. (oltre che generico ......), la scrittura privata deve darsi per riconosciuta, a norma dell'art. 215 c.p.c., dagli attori contro i quali è stata prodotta, con conseguente efficacia di piena prova ex art. 2702 c.c. ..... Inoltre il mancato tempestivo riconoscimento non può essere “sanato” neanche dal “disconoscimento” della scrittura effettuato dal teste , durante la sua escussione. In conclusione, Controparte_4 in difetto di prova dell'acquisizione del diritto di servitù invocato -risultando invece provata la rinuncia da parte del dante causa degli attori al diritto di servitù- la domanda attorea deve essere rigettata”.
Avverso tale decisione e hanno interposto appello Parte_1 Parte_2 con atto di citazione ritualmente notificato in data 14 novembre 2024, sulla base di quattro ragioni di censura.
Si è costituito in giudizio sia che resistendo al Controparte_1 Controparte_2 gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc dell'8 luglio 2025.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'appello, viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 214, comma 2, e dell'art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c . - Motivazione carente, apparente e la violazione dell'art. 112 cpc.
Sostengono gli appellanti che, a differenza di come statuito dal primo giudice, il disconoscimento effettuato dagli attori è tempestivo e valido ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 215, comma 1, n. 2, essendo avvenuto con la prima memorie ex art. 183, comma 6 cpc, ossia con la prima risposta-difesa scritta utile esercitata dagli attori successivamente alla produzione di detta scrittura;
che il disconoscimento/non riconoscimento nei termini e modi operato dagli attori non è generico, avendo dichiarato di non conoscere sostanzialmente la sottoscrizione del presunto firmatario di detta dichiarazione e disconosciuto e contestato, altresì, il contenuto, la portata e la veridicità di quanto dichiarato in detta scrittura dell'1.06.2003.
Il motivo è infondato.
E', invero, incontroverso che, costituendosi in giudizio, e Controparte_1 CP_2 deducevano l'inesistenza della servitù di passaggio rivendicata da e
[...] Parte_2
producendo all'uopo dichiarazione datata 1 giugno 2003 con cui Parte_1 CP_4
autorizzava a chiudere la porta presente nel pianerottolo della
[...] Controparte_1 rampa di scale attraverso cui veniva esercitata la servitù di passaggio in questione.
E', altresì, pacifico che solo in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc
[...]
e ai sensi dell'art. 214 comma 2 cpc, hanno disconosciuto la Parte_2 Parte_1 scrittura prodotta dai convenuti, nulla deducendo al riguardo alla prima udienza di comparizione del 26 febbraio 2018.
Ciò posto, correttamente il primo giudice ha ritenuto la tardività del disconoscimento da parte degli attori, i quali “.... avrebbero dovuto disconoscerla (o dichiarare di non riconoscerla ex art. 214, comma 2, c.p.c.) tempestivamente alla prima udienza, essendo stata la scrittura allegata alle costituzioni dei convenuti”.
Al riguardo, priva si pregio di appalesa il rilievo di parte appellante, secondo cui il disconoscimento è tempestivo e valido ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 215, comma 1,
n. 2, essendo avvenuto con la prima memoria ex art. 183, comma 6 cpc, ossia con la prima risposta-difesa scritta utile.
E', invero, noto che In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione di cui all'art. 215, comma 1, n.2 c.p.c., in base alla quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va intesa con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa un'udienza o una difesa scritta (Cass. sentenza n. 9690 del 12/04/2023).
Rileva la Suprema Corte che “.... è stato più volte ribadito il principio per cui il disconoscimento deve avvenire in modo formale e specifico nella prima occasione utile, sia essa un'udienza o un atto difensivo ..... Detti momenti processuali sono tra loro alternativi, ma non nel senso che la parte interessata può scegliere se formulare il disconoscimento nella prima udienza o nella prima difesa utile, bensì nel diverso significato che il disconoscimento va formulato nella prima occasione possibile, sia essa una udienza o una difesa scritta ..... Più di recente, detto orientamento ha trovato conferma nell'ordinanza n.15676 del 23.7.2020 in cui espressamente si individua quale termine preclusivo per il disconoscimento l'udienza o la difesa scritta, purchè si tratti della prima occasione successiva alla produzione del documento contro il quale effettuare il disconoscimento”.
Sebbene sia, di contra, fondato il secondo motivo di impugnazione, mercè il quale gli appellanti deducono l'illegittimità del rilievo ex officio sulla ritenuta tardività del disconoscimento operato dagli attori, atteso che l'eccezione di tardività del disconoscimento, in quanto eccezione in senso proprio, non è rilevabile d'ufficio, la scrittura in questione, come ritenuto dal primo giudice, deve darsi per riconosciuta, a norma dell'art. 215 c.p.c., dagli attori contro i quali è stata prodotta, con conseguente efficacia di piena prova ex art. 2702 c.c..
E', invero, pacifico che con memoria ex art. 183 6° comma n. 1 cpc gli attori hanno testualmente dedotto: “Preliminarmente ai sensi dell'art 2712 e ss cc., si disconoscono le copie fotostatiche della documentazione prodotta da controparte. In caso di produzione degli originali inoltre ci si riserva di chiedere prova per testi con il presunto firmatario di detta dichiarazione, sig. al fine di verificare se la sottoscrizione apposta in calce al detto CP_4 documento sia la sua”.
Risulta dalla memoria ex art. 183 6° comma n. 2 cpc depositata da Controparte_2
e, comunque, non è contestato, che l'originale della scrittura datata 1 giugno 2003, è stata prodotto in originale mediante deposito del documento in cancelleria.
Orbene, è noto che “La parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha l'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa” (Cass. Sentenza n. 16551 del
06/08/2015).
Qualora gli eredi del sottoscrittore di una scrittura privata, a fronte della produzione del documento in copia, esprimano la dichiarazione di "non conoscere" la sottoscrizione in uno alla contestazione della conformità della copia all'originale, del quale chiedano l'allegazione, la suddetta dichiarazione perde efficacia dopo che la controparte abbia provveduto a sostituire la copia con l'originale, con la conseguenza che la scrittura si ha per riconosciuta ove manchi una nuova dichiarazione di disconoscimento o di non conoscenza della sottoscrizione riferita a tale originale (Cass. Sentenza n. 194 del 21/01/1985).
In caso di disconoscimento della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia, la proposizione dell'istanza di verificazione non impedisce di far valere, dopo l'acquisizione in giudizio dell'originale del documento, il mancato rispetto dell'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale, non potendosi configurare una rinuncia tacita ad eccepire una decadenza prima che questa si sia verificata (Cass.
Ordinanza n. 7340 del 07/03/2022).
V'è da aggiungere che “L'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione;
tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini - in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle” (Cass. Sez. 2 -, Sentenza
n. 19850 del 18/07/2024). Quindi, non avendo parte attrice - dopo la produzione del documento in originale, avvenuta nei termini previsti dall'art. 183, comma VI, n. 2 cpc - reiterato il disconoscimento della scrittura privata né entro il terzo termine di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., né alle successive udienze, la scrittura dell'1 giugno 2003 deve intendersi tacitamente riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c..
Stando la questione in questi termini, in ogni caso, correttamente, quindi, il primo giudice ha rilevato che “....... la scrittura privata deve darsi per riconosciuta, a norma dell'art.
215 c.p.c., dagli attori contro i quali è stata prodotta, con conseguente efficacia di piena prova ex art. 2702 c.c.” e conseguentemente “ ..... in difetto di prova dell'acquisizione del diritto di servitù invocato -risultando invece provata la rinuncia da parte del dante causa degli attori al diritto di servitù- la domanda attorea deve essere rigettata”.
Restano assorbiti, all'esito del ritenuto riconoscimento della scrittura dell'1 giugno
2003, il terzo motivo dell'appello mercè il quale viene dedotta l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie, segnatamente riguardo agli esiti della espletata prova testimoniale.
Va dichiarata l'inammissibilità per difetto di interesse dell'appello incidentale spiegato da , il quale censura la sentenza laddove il primo giudice ha omesso di Controparte_1 rigettare la domanda attorea nei suoi confronti in ragione dell'eccepita carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso non essendo proprietario, come documentalmente dimostrato, dell'immobile attraverso cui gli attori hanno inteso rivendicare l'esercizio della servitù di passaggio.
Mette conto rilevare, al riguardo, che il primo giudice, seppur con diversa ratio decidendi, ha accolto le conclusioni svolte dal rigettando la domanda anche nei CP_1 suoi confronti, siccome infondata.
Il totale rigetto della domanda attorea determina la carenza di interesse ad agire dell'appellante incidentale, considerato che alcuna utilità giuridica potrebbe derivare al dall'eventuale accoglimento del gravame ed è noto che per proporre una domanda CP_1
o per resistere ad essa è necessario avervi interesse (Cass. Sentenza n. 594 del
15/01/2016, Cass. Sentenza n. 1236 del 27/01/2012).
Dal rigetto degli appelli discende l'integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del dichiarato valore della controversia (fascia € 1.100,01-5.200,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. I compensi in favore di vanno liquidati in Controparte_1 favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di rito. I compensi in favore di vanno liquidati in favore dell'RA essendo stata ammessa al patrocinio Controparte_2 gratuito a carico dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 2049, pubblicata in data 9 ottobre 2024, del giudice Parte_2 unico del tribunale di Siracusa, rigetta l'appello e condanna in solido e Parte_1
a rifondere, in favore di , le spese del grado, che liquida, Parte_2 Controparte_1 in favore del procuratore antistatario, in complessivi € 2915,00 (ivi compresi €. 536,00 per la fase di studio, €. 536,00 per la fase introduttiva, € 992,00 per la fase istruttoria e di trattazione e € 851,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Condanna in solido e a rifondere, in favore Parte_1 Parte_2 dell'RA, le spese del grado, che liquida in complessivi € 2915,00 (ivi compresi €. 536,00 per la fase di studio, €. 536,00 per la fase introduttiva, € 992,00 per la fase istruttoria e di trattazione e € 851,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Dichiara inammissibile l'appello incidentale.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 7 ottobre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1545/2024 R.G.,
Promossa da
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc.: ), rappresentati e difesi,
[...] C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Lo Presti;
APPELLANTI
Contro nato ad [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Santo Giliberto;
APPELLATO ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
E NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e Controparte_2 CodiceFiscale_4 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Rametta;
***** La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc dell'8 luglio 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2049, pubblicata in data 9 ottobre 2024, il giudice unico del Tribunale di Siracusa, rigettava la domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di e volta all'accertamento del proprio diritto di Controparte_1 Controparte_2 passare attraverso il pianerottolo per accedere dalla propria proprietà a quella di CP_3
e, quindi, il diritto di riaprire il varco esistente nel pianerottolo e di far cessare le
[...] turbative poste in essere dai convenuti.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il tribunale che “La domanda va qualificata quale azione confessoria servitutis di cui all'art. 1079 c.c. esercitata da chi afferma di vantare sul fondo servente una servitù. Incombe pertanto sull'attore l'onere di dimostrare l'acquisito diritto ...... Pur non contestando che in precedenza gli immobili appartenessero tutti a e che nel pianerottolo esistesse il varco che consentiva il passaggio dai Controparte_4 locali adibiti a trattoria al terrazzino, i convenuti assumono che il diritto si sia estinto in forza della rinuncia desumibile dalla scrittura privata sottoscritta in data 01.06.2003 da CP_4
con cui, con il consenso favorevole dell'allora conduttore del ristorante ha
[...] Parte_1 autorizzato il convenuto a murare la porta presente nel pianerottolo (doc. 5 CP_1
e doc. 5 ...... si può ritenere che , dante causa degli CP_1 CP_2 Controparte_4 attori, avesse rinunciato al diritto di servitù di passaggio -come si evince in maniera chiara e inequivoca dalla scrittura privata del 01.06.2003 che autorizza la chiusura del passaggio-
e pertanto non avrebbe potuto trasmettere ai suoi aventi causa, odierni attori, un diritto del quale si era spogliato. Quanto all'efficacia della scrittura privata nei confronti degli odierni attori, giova rilevare che gli stessi ....... avrebbero dovuto disconoscerla (o dichiarare di non riconoscerla ex art. 214, comma 2, c.p.c.) tempestivamente alla prima udienza, essendo stata la scrittura allegata alle costituzioni dei convenuti. Essendo tardivo il disconoscimento effettuato con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. (oltre che generico ......), la scrittura privata deve darsi per riconosciuta, a norma dell'art. 215 c.p.c., dagli attori contro i quali è stata prodotta, con conseguente efficacia di piena prova ex art. 2702 c.c. ..... Inoltre il mancato tempestivo riconoscimento non può essere “sanato” neanche dal “disconoscimento” della scrittura effettuato dal teste , durante la sua escussione. In conclusione, Controparte_4 in difetto di prova dell'acquisizione del diritto di servitù invocato -risultando invece provata la rinuncia da parte del dante causa degli attori al diritto di servitù- la domanda attorea deve essere rigettata”.
Avverso tale decisione e hanno interposto appello Parte_1 Parte_2 con atto di citazione ritualmente notificato in data 14 novembre 2024, sulla base di quattro ragioni di censura.
Si è costituito in giudizio sia che resistendo al Controparte_1 Controparte_2 gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc dell'8 luglio 2025.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'appello, viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 214, comma 2, e dell'art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c . - Motivazione carente, apparente e la violazione dell'art. 112 cpc.
Sostengono gli appellanti che, a differenza di come statuito dal primo giudice, il disconoscimento effettuato dagli attori è tempestivo e valido ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 215, comma 1, n. 2, essendo avvenuto con la prima memorie ex art. 183, comma 6 cpc, ossia con la prima risposta-difesa scritta utile esercitata dagli attori successivamente alla produzione di detta scrittura;
che il disconoscimento/non riconoscimento nei termini e modi operato dagli attori non è generico, avendo dichiarato di non conoscere sostanzialmente la sottoscrizione del presunto firmatario di detta dichiarazione e disconosciuto e contestato, altresì, il contenuto, la portata e la veridicità di quanto dichiarato in detta scrittura dell'1.06.2003.
Il motivo è infondato.
E', invero, incontroverso che, costituendosi in giudizio, e Controparte_1 CP_2 deducevano l'inesistenza della servitù di passaggio rivendicata da e
[...] Parte_2
producendo all'uopo dichiarazione datata 1 giugno 2003 con cui Parte_1 CP_4
autorizzava a chiudere la porta presente nel pianerottolo della
[...] Controparte_1 rampa di scale attraverso cui veniva esercitata la servitù di passaggio in questione.
E', altresì, pacifico che solo in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc
[...]
e ai sensi dell'art. 214 comma 2 cpc, hanno disconosciuto la Parte_2 Parte_1 scrittura prodotta dai convenuti, nulla deducendo al riguardo alla prima udienza di comparizione del 26 febbraio 2018.
Ciò posto, correttamente il primo giudice ha ritenuto la tardività del disconoscimento da parte degli attori, i quali “.... avrebbero dovuto disconoscerla (o dichiarare di non riconoscerla ex art. 214, comma 2, c.p.c.) tempestivamente alla prima udienza, essendo stata la scrittura allegata alle costituzioni dei convenuti”.
Al riguardo, priva si pregio di appalesa il rilievo di parte appellante, secondo cui il disconoscimento è tempestivo e valido ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 215, comma 1,
n. 2, essendo avvenuto con la prima memoria ex art. 183, comma 6 cpc, ossia con la prima risposta-difesa scritta utile.
E', invero, noto che In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione di cui all'art. 215, comma 1, n.2 c.p.c., in base alla quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va intesa con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa un'udienza o una difesa scritta (Cass. sentenza n. 9690 del 12/04/2023).
Rileva la Suprema Corte che “.... è stato più volte ribadito il principio per cui il disconoscimento deve avvenire in modo formale e specifico nella prima occasione utile, sia essa un'udienza o un atto difensivo ..... Detti momenti processuali sono tra loro alternativi, ma non nel senso che la parte interessata può scegliere se formulare il disconoscimento nella prima udienza o nella prima difesa utile, bensì nel diverso significato che il disconoscimento va formulato nella prima occasione possibile, sia essa una udienza o una difesa scritta ..... Più di recente, detto orientamento ha trovato conferma nell'ordinanza n.15676 del 23.7.2020 in cui espressamente si individua quale termine preclusivo per il disconoscimento l'udienza o la difesa scritta, purchè si tratti della prima occasione successiva alla produzione del documento contro il quale effettuare il disconoscimento”.
Sebbene sia, di contra, fondato il secondo motivo di impugnazione, mercè il quale gli appellanti deducono l'illegittimità del rilievo ex officio sulla ritenuta tardività del disconoscimento operato dagli attori, atteso che l'eccezione di tardività del disconoscimento, in quanto eccezione in senso proprio, non è rilevabile d'ufficio, la scrittura in questione, come ritenuto dal primo giudice, deve darsi per riconosciuta, a norma dell'art. 215 c.p.c., dagli attori contro i quali è stata prodotta, con conseguente efficacia di piena prova ex art. 2702 c.c..
E', invero, pacifico che con memoria ex art. 183 6° comma n. 1 cpc gli attori hanno testualmente dedotto: “Preliminarmente ai sensi dell'art 2712 e ss cc., si disconoscono le copie fotostatiche della documentazione prodotta da controparte. In caso di produzione degli originali inoltre ci si riserva di chiedere prova per testi con il presunto firmatario di detta dichiarazione, sig. al fine di verificare se la sottoscrizione apposta in calce al detto CP_4 documento sia la sua”.
Risulta dalla memoria ex art. 183 6° comma n. 2 cpc depositata da Controparte_2
e, comunque, non è contestato, che l'originale della scrittura datata 1 giugno 2003, è stata prodotto in originale mediante deposito del documento in cancelleria.
Orbene, è noto che “La parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha l'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa” (Cass. Sentenza n. 16551 del
06/08/2015).
Qualora gli eredi del sottoscrittore di una scrittura privata, a fronte della produzione del documento in copia, esprimano la dichiarazione di "non conoscere" la sottoscrizione in uno alla contestazione della conformità della copia all'originale, del quale chiedano l'allegazione, la suddetta dichiarazione perde efficacia dopo che la controparte abbia provveduto a sostituire la copia con l'originale, con la conseguenza che la scrittura si ha per riconosciuta ove manchi una nuova dichiarazione di disconoscimento o di non conoscenza della sottoscrizione riferita a tale originale (Cass. Sentenza n. 194 del 21/01/1985).
In caso di disconoscimento della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia, la proposizione dell'istanza di verificazione non impedisce di far valere, dopo l'acquisizione in giudizio dell'originale del documento, il mancato rispetto dell'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale, non potendosi configurare una rinuncia tacita ad eccepire una decadenza prima che questa si sia verificata (Cass.
Ordinanza n. 7340 del 07/03/2022).
V'è da aggiungere che “L'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione;
tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini - in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle” (Cass. Sez. 2 -, Sentenza
n. 19850 del 18/07/2024). Quindi, non avendo parte attrice - dopo la produzione del documento in originale, avvenuta nei termini previsti dall'art. 183, comma VI, n. 2 cpc - reiterato il disconoscimento della scrittura privata né entro il terzo termine di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., né alle successive udienze, la scrittura dell'1 giugno 2003 deve intendersi tacitamente riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c..
Stando la questione in questi termini, in ogni caso, correttamente, quindi, il primo giudice ha rilevato che “....... la scrittura privata deve darsi per riconosciuta, a norma dell'art.
215 c.p.c., dagli attori contro i quali è stata prodotta, con conseguente efficacia di piena prova ex art. 2702 c.c.” e conseguentemente “ ..... in difetto di prova dell'acquisizione del diritto di servitù invocato -risultando invece provata la rinuncia da parte del dante causa degli attori al diritto di servitù- la domanda attorea deve essere rigettata”.
Restano assorbiti, all'esito del ritenuto riconoscimento della scrittura dell'1 giugno
2003, il terzo motivo dell'appello mercè il quale viene dedotta l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie, segnatamente riguardo agli esiti della espletata prova testimoniale.
Va dichiarata l'inammissibilità per difetto di interesse dell'appello incidentale spiegato da , il quale censura la sentenza laddove il primo giudice ha omesso di Controparte_1 rigettare la domanda attorea nei suoi confronti in ragione dell'eccepita carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso non essendo proprietario, come documentalmente dimostrato, dell'immobile attraverso cui gli attori hanno inteso rivendicare l'esercizio della servitù di passaggio.
Mette conto rilevare, al riguardo, che il primo giudice, seppur con diversa ratio decidendi, ha accolto le conclusioni svolte dal rigettando la domanda anche nei CP_1 suoi confronti, siccome infondata.
Il totale rigetto della domanda attorea determina la carenza di interesse ad agire dell'appellante incidentale, considerato che alcuna utilità giuridica potrebbe derivare al dall'eventuale accoglimento del gravame ed è noto che per proporre una domanda CP_1
o per resistere ad essa è necessario avervi interesse (Cass. Sentenza n. 594 del
15/01/2016, Cass. Sentenza n. 1236 del 27/01/2012).
Dal rigetto degli appelli discende l'integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del dichiarato valore della controversia (fascia € 1.100,01-5.200,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. I compensi in favore di vanno liquidati in Controparte_1 favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di rito. I compensi in favore di vanno liquidati in favore dell'RA essendo stata ammessa al patrocinio Controparte_2 gratuito a carico dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 2049, pubblicata in data 9 ottobre 2024, del giudice Parte_2 unico del tribunale di Siracusa, rigetta l'appello e condanna in solido e Parte_1
a rifondere, in favore di , le spese del grado, che liquida, Parte_2 Controparte_1 in favore del procuratore antistatario, in complessivi € 2915,00 (ivi compresi €. 536,00 per la fase di studio, €. 536,00 per la fase introduttiva, € 992,00 per la fase istruttoria e di trattazione e € 851,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Condanna in solido e a rifondere, in favore Parte_1 Parte_2 dell'RA, le spese del grado, che liquida in complessivi € 2915,00 (ivi compresi €. 536,00 per la fase di studio, €. 536,00 per la fase introduttiva, € 992,00 per la fase istruttoria e di trattazione e € 851,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Dichiara inammissibile l'appello incidentale.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 7 ottobre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena