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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/09/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 241/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 241/2023 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NEGRO EMILIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO CANALCHIARO N. 104 41121 MODENA presso il difensore avv. NEGRO EMILIO
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENEDETTI Controparte_1 C.F._2 MARCO, elettivamente domiciliato in VIA RADICI IN PIANO 7 41049 SASSUOLO presso il difensore avv. BENEDETTI MARCO
APPELLATO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 23/2023 del Tribunale di Modena pubblicata in data 9.01.2023
pagina 1 di 8 Assegnata a decisione con ordinanza del 7.05.2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127
ter c.p.c.
CONCLUSIONI Per Parte_1
come da note depositate il 10.09.2024;
Per Controparte_1
come da note depositate il 7.04.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, n. 1125/2020 (R.G. n. 2283/2020) emesso dal Tribunale di Modena, su ricorso di in data 25.04.2020, notificatole in data 22.06.2020, per Controparte_1
l'importo di euro 12.979,98 in sorte capitale, oltre interessi e spese di procedura, asseritamente dovuto quale residuo del debito, dalla medesima assunto, in forza di dichiarazione sottoscritta in data
18.09.2009, per la somma complessiva di euro 24.000,00, da restituirsi in due rate, di uguale importo, scadute rispettivamente in data 31.10.2010 e in data 31.10.2011, entrambe garantite da assegno.
A fondamento della promossa opposizione, parte attrice ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del credito azionato e, nel merito, la natura simulata della dichiarazione di debito prodotta in sede monitoria da parte convenuta, in quanto sottoscritta, a suo dire, a garanzia del pagamento da parte della conduttrice ( di cui la era legale rappresentante) di un canone Parte_2 Parte_1 aggiuntivo (extracanone) rispetto a quello pattuito nel contratto d'affitto di ramo d'azienda, avente ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar) sito in Fiorano Modenese, Via
Collegio Vecchio n. 5, contraddistinto dall'insegna/ditta “Bar Pesa”, dalla medesima concluso, in data
30.12.2009, con nella sua veste di socio accomandatario e legale rappresentante Controparte_1 della società Controparte_2
Sulla base di tali premesse, l'opponente ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna, in via riconvenzionale, di controparte al pagamento, in proprio favore, della somma di euro 12.700,00, corrisposta a titolo di extracanone, o quella diversa accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data dei singoli pagamenti alla data della pagina 2 di 8 domanda e interessi moratori ex art. 1224, co. 4, c.c., unitamente alla restituzione dell'assegno a suo tempo consegnato per euro 12.000,00 - tratto su MPS n. 0792612835- datato 31.10.2011; il tutto, con vittoria di spese e onorari di causa.
Si è costituito in giudizio eccependo la pretestuosità della ricostruzione avversaria, Controparte_1 costituendo l'importo di euro 24.000,00 di cui alla dichiarazione di debito allegata il finanziamento dal medesimo erogato all'opponente al fine di consentirle di realizzare alcune opere di rifacimento dei locali prima dell'inizio dell'attività e, pertanto, posticipare la decorrenza del pagamento dei canoni.
Quanto all'azione di simulazione esercitata da controparte, se ne ha eccepito l'intervenuta prescrizione, oltre alla palese infondatezza per carenza di prova dell'esistenza di un accordo simulatorio. Ha dunque concluso per il rigetto dell'opposizione.
*
Con sentenza n. 23/2023 pubblicata il 9/01/2023, il Tribunale di Modena ha rigettato l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opposto in ordine all'azione di simulazione esercitata dall'opponente; inoltre, ha evidenziato l'assenza di prova dell'intesa simulatoria alla luce della portata inconcludente delle dichiarazioni testimoniali acquisite in sede istruttoria. Infine, ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente con riguardo al credito azionato, essendo, quest'ultimo, divenuto esigibile con la scadenza dell'ultima rata concordata, ossia a partire dal 31.10.2011.
2- Avverso tale sentenza ha proposto appello , censurando la sentenza del Tribunale Parte_1 di Modena per i seguenti motivi:
1) Per non avere affermato la nullità dei due accordi perché in frode e avere dichiarato prescritta la azione di simulazione;
2) Per avere affermato non essere stata raggiunta prova concludente dell'accordo simulatorio;
3) Per errata valutazione delle prove in violazione degli artt. 115 e 116 cpc;
4) Per non avere ammesso, senza alcuna motivazione, le istanze istruttorie riproposte da
[...]
in violazione art. 115 e 116 cpc.; Parte_1
5) Per non avere affermato che aveva comunque pagato le somme di cui alla Parte_1 dichiarazione di debito;
6) Per avere affermato la inidoneità delle produzioni documentali a provare il presunto versamento di extracanone, senza considerare che dai documenti prodotti risultavano pagamenti fatti per pagina 3 di 8 12.700- euro;
7) Per non avere considerato che vi era il riconoscimento da parte di che erano Controparte_1 state pagate tutte le rate del prestito concesso nel settembre 2009 ad eccezione dell'ultima di euro 700, e cioè che alla data del 14.01.2013 residuava in astratto un credito di CP_1
pari ad euro 700, e non di 12.000- come richiesto nel decreto ingiuntivo opposto: errata
[...] valutazione delle prove;
8) Per non avere accolto le domande tutte di errando nella interpretazione, Parte_1 valutazione ed applicazione di norme sostanziali e processuali.
L'appellante ha quindi così precisato le proprie conclusioni:
“1) annullare, revocare, dichiarare nullo e o improduttivo di giuridico effetto il decreto Ingiuntivo del
25.04.2020 n. 1125\2020 nella procedura rubricata al n. RG 2283\2020 del Giudice del Tribunale di
Modena Dr.ssa Ester Russo notificato a Santarsiero Vita unitamente ad atto di precetto con raccomandata spedita il 15.06.2020 e ricevuto il 22.06.2020 con il quale il Giudice del Tribunale di
Modena a richiesta di ha ingiunto a di pagare la somma di euro Controparte_1 Parte_1
12.979,98 oltre interessi come da domanda e spese, nulla essendo dovuto da a Parte_1
per essere simulata la dichiarazione di debito di cui alla ingiunzione, per non Controparte_1 esservi mai stato alcun prestito da a , per avere comunque pagato Controparte_1 Parte_1
quanto aveva chiesto e preteso come extracanone, e comunque Parte_1 Controparte_1 quanto risultante dalla dichiarazione di debito e portato nell'assegno per euro 12.000,00-.
2) In via riconvenzionale dichiarare che è creditrice nei confronti di Parte_1 CP_1
delle somme dalla stessa pagate quale extracanone, e condannare a
[...] Controparte_1 pagare a la somma di euro 12.700,00- di cui alle ricevute, o quella anche più elevata Parte_1 somma pagata che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali dai singoli pagamenti alla data della domanda riconvenzionale e ex art. 1284 cc, 4° comma dalla domanda riconvenzionale al pagamento, e a restituire a l'assegno per euro 12.000,00- tratto su MPS n. Parte_1
0792612835- datato 31.10.2011 tuttora nella disponibilità del Sig. in quanto preteso e CP_1 consegnato a garanzia di accordo illecito, e per avere comunque pagato il relativo Parte_1 importo.
3) Condannare al pagamento in favore di di quelle somme che Controparte_1 Parte_1 [...]
nelle more del giudizio avesse o avrà pagato anche per spese sulla base del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto e della sentenza appellata, maggiorate di interessi moratori ex art. 1224, 4° comma, c.c. pagina 4 di 8 4) Rigettare in quanto infondate e non provate tutte le domande ed eccezioni, di rito e di merito, di
, nulla essendo dovuto da a . Controparte_1 Parte_1 Controparte_1
5) Con vittoria ed in ogni caso di anticipazioni, spese, competenze, onorari, compensi, CPA ed IVA e rimborso forfettario spese 15% come per legge sia di primo che di secondo grado.”.
Ha reiterato inoltre le istanze istruttorie.
Si è costituito l'appellato, chiedendo accertarsi, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame e, nel merito, la relativa infondatezza, con conseguente rigetto dell'impugnazione e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Con note per la trattazione scritta dell'udienza dell'8.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e con ordinanza del 7.05.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procederà, per maggiore chiarezza, all'esame dei singoli motivi nell'ordine in cui sono stati elencati dall'appellante nell'atto introduttivo, pur non avendo la parte argomentato in maniera distinta con riguardo ad ognuno di essi.
Con il primo motivo di appello censura la sentenza di prime cure per aver ritenuto Parte_1 prescritta l'azione di simulazione avanzata con riguardo alla scrittura contenente il riconoscimento di debito dalla medesima sottoscritta in data 18.09.2009 (doc. 1 allegato al ricorso per ingiunzione).
L'azione sarebbe invece imprescrittibile, in quanto volta a far valere la nullità del negozio dissimulato, da ritenersi stipulato in frode alla legge perché finalizzato a garantire al locatore il pagamento del canone pattuito in aggiunta rispetto a quello risultante dal contratto di affitto di azienda del 30.12.2009, regolarmente registrato.
Il motivo è fondato;
invero, come statuito dalla ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte,
“quando l'azione di simulazione relativa è diretta a far emergere il reale mutamento della realtà voluto dalle parti con la stipulazione del negozio simulato, tale azione si prescrive nell'ordinario termine decennale;
quando invece è finalizzata ad accertare la nullità tanto del negozio simulato, quanto di quello dissimulato (per la mancanza dei requisiti di sostanza e di forma), tale azione non è soggetta a prescrizione. Vero è che questa Corte regolatrice ha più volte affermato che, mentre
l'azione di simulazione assoluta di un contratto è imprescrittibile, quella di simulazione relativa è soggetta alla prescrizione ordinaria (v. sent. 24.6.1969 n. 2267, 29.1.1971 n. 220, 7.6.1974 n. 1757,
7.8.1979 n. 4569), ma è altrettanto vero che essa ha sempre fatto riferimento a tale ultima azione “in quanto tendente ad individuare il reale contratto voluto dalle parti, a contenuto diverso da quello del contratto simulato, e a far valere il diritto nascente dal contratto dissimulato”, in tal modo pagina 5 di 8 delimitandone lo stesso concetto all'ipotesi in cui la parte che agisce miri ad ottenere l'adempimento del negozio realmente voluto o, comunque sia volto a trarne qualche effetto a proprio favore”.
Nel caso di specie, l'azione di simulazione esercitata dall'opponente non è volta ad ottenere l'adempimento del negozio simulato;
al contrario, essa mira a far accertare che nè l'atto simulato, nè quello dissimulato producano effetto tra le parti, di talchè non può ritenersi che essa sia soggetta a prescrizione.
Nondimeno, e venendo così all'esame del secondo e terzo motivo di gravame, la sentenza del primo giudice è corretta laddove, entrando comunque nel merito della domanda, esclude che sia stata raggiunta la prova dell'accordo simulatorio, ciò che rende ininfluente la decisione sulla eccezione di prescrizione.
Invero, premesso che vigono nella fattispecie in esame i limiti di prova sanciti dall'art. 1417 c.c., non ravvisandosi, nella dedotta pattuizione di un canone aggiuntivo per l'affitto di ramo d'azienda stipulato inter partes (né, di conseguenza, nell'accordo finalizzato alla relativa garanzia), un'ipotesi di illiceità del contratto (sul punto si richiamano integralmente le diffuse argomentazioni della sentenza impugnata sulla inapplicabilità a tale tipologia contrattuale dell'art. 1, comma 346 della legge n. 311/2004),
l'appellante non ha fornito prova scritta di tale pattuizione.
La pretesa di superare detti limiti di prova, deducendo la violazione della normativa fiscale sulla registrazione dei contratti, è infondata, vigendo nel nostro ordinamento il principio di tendenziale non interferenza tra le regole di diritto tributario e quelle attinenti alla validità civilistica degli atti, recepito nella L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3, principio che incontra una deroga nelle norme sulla registrazione dei contratti di locazione che tuttavia, come già evidenziato, non trovano applicazione nel caso di specie.
Del tutto inconferente è poi il riferimento dell'appellante alla legge 231 del 2007 sull'antiriciclaggio, non risultando che le parti abbiano pattuito pagamenti in contanti per importi superiori a quelli ivi stabiliti.
Ne consegue altresì l'infondatezza del quarto motivo di gravame, volto ad ottenere un riesame della decisione del primo giudice sull'ammissione delle prove orali capitolate con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c,: al netto della considerazione che esso è formulato del tutto genericamente, senza muovere specifiche censure all'ordinanza del 6/07/2021 nella quale il Tribunale ha specificato le ragioni di inammissibilità dei singoli capitoli, va ribadito che la prova testimoniale della simulazione
(così come quella per presunzioni) non è ammissibile se la domanda è proposta dalle parti, come correttamente rilevato in atti dall'odierno appellato.
E d'altro canto, dalle prove testimoniali assunte nel giudizio di primo grado non è possibile evincere pagina 6 di 8 che il riconoscimento di debito azionato col ricorso monitorio fosse stato sottoscritto dalla a Parte_1 garanzia del pagamento di un extra canone, nulla avendo riferito i testi escussi con specifico riferimento alla scrittura oggetto di causa (solo il teste , fratello dell'appellante, ha Testimone_1 fatto generico riferimento ad una pattuizione su un canone extra, appresa dalla sorella, ma nulla su accordi a garanzia).
Venendo agli ulteriori motivi di appello, lamenta l'appellante, coi motivi nn. 5, 6 e 7, che il giudice di primo grado non abbia ritenuto dimostrato l'intervenuto pagamento della somma di cui ella si è dichiarata debitrice con la scrittura azionata col ricorso monitorio, malgrado la produzione delle ricevute di pagamento e del riconoscimento, da parte dello con la missiva del 14.1.2013 CP_1
(doc. 9 fasc. primo grado opponente), del pagamento di tutte le rate del prestito concesse ad eccezione dell'ultima di €. 700.
Sostiene infatti la di aver corrisposto regolarmente allo all'inizio del secondo Parte_1 CP_1 anno di vigenza del contratto di affitto di ramo d'azienda, stipulato il 30.12.2009, la somma di €.
12.000 in contanti (pari alla prima tranche del debito riconosciuto nella scrittura), e che quest'ultimo le avesse accordato, all'inizio del terzo anno, uno sconto sugli ulteriori 12.000 €., ridotti ad €. 8.400, e corrisposti dalla debitrice tramite pagamenti rateali di 700 €., come documentato tramite le ricevute prodotte in giudizio (docc. 5 e 6 fasc. att. primo grado).
Non vi è prova, tuttavia, delle dedotte circostanze: in particolare, nessuno dei testi escussi ha confermato che lo aveva acconsentito a ridurre il residuo debito della ad 8.400 €., CP_1 Parte_1 né quest'ultima ha documentato di aver corrisposto la prima rata di cui al riconoscimento (con scadenza il 31.10.2010) in contanti in unica soluzione e quella successiva (con scadenza il 31.10.2011) tramite pagamenti rateali di 700 €.. Agli atti sono state prodotte ricevute sottoscritte dallo o CP_1 dalla di lui moglie per un importo complessivo di 12.700 €, che tuttavia non è possibile Parte_3 imputare alla seconda piuttosto che alla prima tranche del debito, tenuto anche conto che non è stato dimostrato (né, per la verità, specificamente allegato), quando è intervenuta la restituzione dell'assegno consegnato a garanzia del relativo pagamento.
Neppure risolutiva sul punto è la lettura della citata missiva dello del 14.1.2013, laddove si CP_1 reclama “l'ultima rata, pari ad €. 700, del prestito da noi concessoVi in data 18 settembre 2009, risultante da scrittura privata di riconoscimento di debito in pari data”: invero, pacifico che il creditore avesse acconsentito ad incassare le somme ancora dovute tramite rate mensili da 700 €., è verosimile che detta richiesta faccia riferimento, come sostenuto dalla difesa dello all'ultima CP_1 di tali rate rimasta impagata (quella scaduta nel mese di dicembre 2012), non potendo evincersi che mancasse solo tale somma al saldo dell'intero importo di cui la si è affermata debitrice con Parte_1
pagina 7 di 8 la scrittura oggetto di causa.
Anche tali motivi d'appello sono pertanto da rigettare.
L'ottavo motivo è invece inammissibile, trattandosi di generica doglianza avverso la pronuncia di primo grado senza le specifiche indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c..
L'appello va dunque respinto, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia, e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore, €. 3.966, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello proposto da e conferma per l'effetto la sentenza impugnata;
Parte_1
II – condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio che liquida in 3.966, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di reclamo, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 241/2023 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NEGRO EMILIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO CANALCHIARO N. 104 41121 MODENA presso il difensore avv. NEGRO EMILIO
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENEDETTI Controparte_1 C.F._2 MARCO, elettivamente domiciliato in VIA RADICI IN PIANO 7 41049 SASSUOLO presso il difensore avv. BENEDETTI MARCO
APPELLATO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 23/2023 del Tribunale di Modena pubblicata in data 9.01.2023
pagina 1 di 8 Assegnata a decisione con ordinanza del 7.05.2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127
ter c.p.c.
CONCLUSIONI Per Parte_1
come da note depositate il 10.09.2024;
Per Controparte_1
come da note depositate il 7.04.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, n. 1125/2020 (R.G. n. 2283/2020) emesso dal Tribunale di Modena, su ricorso di in data 25.04.2020, notificatole in data 22.06.2020, per Controparte_1
l'importo di euro 12.979,98 in sorte capitale, oltre interessi e spese di procedura, asseritamente dovuto quale residuo del debito, dalla medesima assunto, in forza di dichiarazione sottoscritta in data
18.09.2009, per la somma complessiva di euro 24.000,00, da restituirsi in due rate, di uguale importo, scadute rispettivamente in data 31.10.2010 e in data 31.10.2011, entrambe garantite da assegno.
A fondamento della promossa opposizione, parte attrice ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del credito azionato e, nel merito, la natura simulata della dichiarazione di debito prodotta in sede monitoria da parte convenuta, in quanto sottoscritta, a suo dire, a garanzia del pagamento da parte della conduttrice ( di cui la era legale rappresentante) di un canone Parte_2 Parte_1 aggiuntivo (extracanone) rispetto a quello pattuito nel contratto d'affitto di ramo d'azienda, avente ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar) sito in Fiorano Modenese, Via
Collegio Vecchio n. 5, contraddistinto dall'insegna/ditta “Bar Pesa”, dalla medesima concluso, in data
30.12.2009, con nella sua veste di socio accomandatario e legale rappresentante Controparte_1 della società Controparte_2
Sulla base di tali premesse, l'opponente ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna, in via riconvenzionale, di controparte al pagamento, in proprio favore, della somma di euro 12.700,00, corrisposta a titolo di extracanone, o quella diversa accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data dei singoli pagamenti alla data della pagina 2 di 8 domanda e interessi moratori ex art. 1224, co. 4, c.c., unitamente alla restituzione dell'assegno a suo tempo consegnato per euro 12.000,00 - tratto su MPS n. 0792612835- datato 31.10.2011; il tutto, con vittoria di spese e onorari di causa.
Si è costituito in giudizio eccependo la pretestuosità della ricostruzione avversaria, Controparte_1 costituendo l'importo di euro 24.000,00 di cui alla dichiarazione di debito allegata il finanziamento dal medesimo erogato all'opponente al fine di consentirle di realizzare alcune opere di rifacimento dei locali prima dell'inizio dell'attività e, pertanto, posticipare la decorrenza del pagamento dei canoni.
Quanto all'azione di simulazione esercitata da controparte, se ne ha eccepito l'intervenuta prescrizione, oltre alla palese infondatezza per carenza di prova dell'esistenza di un accordo simulatorio. Ha dunque concluso per il rigetto dell'opposizione.
*
Con sentenza n. 23/2023 pubblicata il 9/01/2023, il Tribunale di Modena ha rigettato l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opposto in ordine all'azione di simulazione esercitata dall'opponente; inoltre, ha evidenziato l'assenza di prova dell'intesa simulatoria alla luce della portata inconcludente delle dichiarazioni testimoniali acquisite in sede istruttoria. Infine, ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente con riguardo al credito azionato, essendo, quest'ultimo, divenuto esigibile con la scadenza dell'ultima rata concordata, ossia a partire dal 31.10.2011.
2- Avverso tale sentenza ha proposto appello , censurando la sentenza del Tribunale Parte_1 di Modena per i seguenti motivi:
1) Per non avere affermato la nullità dei due accordi perché in frode e avere dichiarato prescritta la azione di simulazione;
2) Per avere affermato non essere stata raggiunta prova concludente dell'accordo simulatorio;
3) Per errata valutazione delle prove in violazione degli artt. 115 e 116 cpc;
4) Per non avere ammesso, senza alcuna motivazione, le istanze istruttorie riproposte da
[...]
in violazione art. 115 e 116 cpc.; Parte_1
5) Per non avere affermato che aveva comunque pagato le somme di cui alla Parte_1 dichiarazione di debito;
6) Per avere affermato la inidoneità delle produzioni documentali a provare il presunto versamento di extracanone, senza considerare che dai documenti prodotti risultavano pagamenti fatti per pagina 3 di 8 12.700- euro;
7) Per non avere considerato che vi era il riconoscimento da parte di che erano Controparte_1 state pagate tutte le rate del prestito concesso nel settembre 2009 ad eccezione dell'ultima di euro 700, e cioè che alla data del 14.01.2013 residuava in astratto un credito di CP_1
pari ad euro 700, e non di 12.000- come richiesto nel decreto ingiuntivo opposto: errata
[...] valutazione delle prove;
8) Per non avere accolto le domande tutte di errando nella interpretazione, Parte_1 valutazione ed applicazione di norme sostanziali e processuali.
L'appellante ha quindi così precisato le proprie conclusioni:
“1) annullare, revocare, dichiarare nullo e o improduttivo di giuridico effetto il decreto Ingiuntivo del
25.04.2020 n. 1125\2020 nella procedura rubricata al n. RG 2283\2020 del Giudice del Tribunale di
Modena Dr.ssa Ester Russo notificato a Santarsiero Vita unitamente ad atto di precetto con raccomandata spedita il 15.06.2020 e ricevuto il 22.06.2020 con il quale il Giudice del Tribunale di
Modena a richiesta di ha ingiunto a di pagare la somma di euro Controparte_1 Parte_1
12.979,98 oltre interessi come da domanda e spese, nulla essendo dovuto da a Parte_1
per essere simulata la dichiarazione di debito di cui alla ingiunzione, per non Controparte_1 esservi mai stato alcun prestito da a , per avere comunque pagato Controparte_1 Parte_1
quanto aveva chiesto e preteso come extracanone, e comunque Parte_1 Controparte_1 quanto risultante dalla dichiarazione di debito e portato nell'assegno per euro 12.000,00-.
2) In via riconvenzionale dichiarare che è creditrice nei confronti di Parte_1 CP_1
delle somme dalla stessa pagate quale extracanone, e condannare a
[...] Controparte_1 pagare a la somma di euro 12.700,00- di cui alle ricevute, o quella anche più elevata Parte_1 somma pagata che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali dai singoli pagamenti alla data della domanda riconvenzionale e ex art. 1284 cc, 4° comma dalla domanda riconvenzionale al pagamento, e a restituire a l'assegno per euro 12.000,00- tratto su MPS n. Parte_1
0792612835- datato 31.10.2011 tuttora nella disponibilità del Sig. in quanto preteso e CP_1 consegnato a garanzia di accordo illecito, e per avere comunque pagato il relativo Parte_1 importo.
3) Condannare al pagamento in favore di di quelle somme che Controparte_1 Parte_1 [...]
nelle more del giudizio avesse o avrà pagato anche per spese sulla base del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto e della sentenza appellata, maggiorate di interessi moratori ex art. 1224, 4° comma, c.c. pagina 4 di 8 4) Rigettare in quanto infondate e non provate tutte le domande ed eccezioni, di rito e di merito, di
, nulla essendo dovuto da a . Controparte_1 Parte_1 Controparte_1
5) Con vittoria ed in ogni caso di anticipazioni, spese, competenze, onorari, compensi, CPA ed IVA e rimborso forfettario spese 15% come per legge sia di primo che di secondo grado.”.
Ha reiterato inoltre le istanze istruttorie.
Si è costituito l'appellato, chiedendo accertarsi, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame e, nel merito, la relativa infondatezza, con conseguente rigetto dell'impugnazione e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Con note per la trattazione scritta dell'udienza dell'8.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e con ordinanza del 7.05.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procederà, per maggiore chiarezza, all'esame dei singoli motivi nell'ordine in cui sono stati elencati dall'appellante nell'atto introduttivo, pur non avendo la parte argomentato in maniera distinta con riguardo ad ognuno di essi.
Con il primo motivo di appello censura la sentenza di prime cure per aver ritenuto Parte_1 prescritta l'azione di simulazione avanzata con riguardo alla scrittura contenente il riconoscimento di debito dalla medesima sottoscritta in data 18.09.2009 (doc. 1 allegato al ricorso per ingiunzione).
L'azione sarebbe invece imprescrittibile, in quanto volta a far valere la nullità del negozio dissimulato, da ritenersi stipulato in frode alla legge perché finalizzato a garantire al locatore il pagamento del canone pattuito in aggiunta rispetto a quello risultante dal contratto di affitto di azienda del 30.12.2009, regolarmente registrato.
Il motivo è fondato;
invero, come statuito dalla ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte,
“quando l'azione di simulazione relativa è diretta a far emergere il reale mutamento della realtà voluto dalle parti con la stipulazione del negozio simulato, tale azione si prescrive nell'ordinario termine decennale;
quando invece è finalizzata ad accertare la nullità tanto del negozio simulato, quanto di quello dissimulato (per la mancanza dei requisiti di sostanza e di forma), tale azione non è soggetta a prescrizione. Vero è che questa Corte regolatrice ha più volte affermato che, mentre
l'azione di simulazione assoluta di un contratto è imprescrittibile, quella di simulazione relativa è soggetta alla prescrizione ordinaria (v. sent. 24.6.1969 n. 2267, 29.1.1971 n. 220, 7.6.1974 n. 1757,
7.8.1979 n. 4569), ma è altrettanto vero che essa ha sempre fatto riferimento a tale ultima azione “in quanto tendente ad individuare il reale contratto voluto dalle parti, a contenuto diverso da quello del contratto simulato, e a far valere il diritto nascente dal contratto dissimulato”, in tal modo pagina 5 di 8 delimitandone lo stesso concetto all'ipotesi in cui la parte che agisce miri ad ottenere l'adempimento del negozio realmente voluto o, comunque sia volto a trarne qualche effetto a proprio favore”.
Nel caso di specie, l'azione di simulazione esercitata dall'opponente non è volta ad ottenere l'adempimento del negozio simulato;
al contrario, essa mira a far accertare che nè l'atto simulato, nè quello dissimulato producano effetto tra le parti, di talchè non può ritenersi che essa sia soggetta a prescrizione.
Nondimeno, e venendo così all'esame del secondo e terzo motivo di gravame, la sentenza del primo giudice è corretta laddove, entrando comunque nel merito della domanda, esclude che sia stata raggiunta la prova dell'accordo simulatorio, ciò che rende ininfluente la decisione sulla eccezione di prescrizione.
Invero, premesso che vigono nella fattispecie in esame i limiti di prova sanciti dall'art. 1417 c.c., non ravvisandosi, nella dedotta pattuizione di un canone aggiuntivo per l'affitto di ramo d'azienda stipulato inter partes (né, di conseguenza, nell'accordo finalizzato alla relativa garanzia), un'ipotesi di illiceità del contratto (sul punto si richiamano integralmente le diffuse argomentazioni della sentenza impugnata sulla inapplicabilità a tale tipologia contrattuale dell'art. 1, comma 346 della legge n. 311/2004),
l'appellante non ha fornito prova scritta di tale pattuizione.
La pretesa di superare detti limiti di prova, deducendo la violazione della normativa fiscale sulla registrazione dei contratti, è infondata, vigendo nel nostro ordinamento il principio di tendenziale non interferenza tra le regole di diritto tributario e quelle attinenti alla validità civilistica degli atti, recepito nella L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3, principio che incontra una deroga nelle norme sulla registrazione dei contratti di locazione che tuttavia, come già evidenziato, non trovano applicazione nel caso di specie.
Del tutto inconferente è poi il riferimento dell'appellante alla legge 231 del 2007 sull'antiriciclaggio, non risultando che le parti abbiano pattuito pagamenti in contanti per importi superiori a quelli ivi stabiliti.
Ne consegue altresì l'infondatezza del quarto motivo di gravame, volto ad ottenere un riesame della decisione del primo giudice sull'ammissione delle prove orali capitolate con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c,: al netto della considerazione che esso è formulato del tutto genericamente, senza muovere specifiche censure all'ordinanza del 6/07/2021 nella quale il Tribunale ha specificato le ragioni di inammissibilità dei singoli capitoli, va ribadito che la prova testimoniale della simulazione
(così come quella per presunzioni) non è ammissibile se la domanda è proposta dalle parti, come correttamente rilevato in atti dall'odierno appellato.
E d'altro canto, dalle prove testimoniali assunte nel giudizio di primo grado non è possibile evincere pagina 6 di 8 che il riconoscimento di debito azionato col ricorso monitorio fosse stato sottoscritto dalla a Parte_1 garanzia del pagamento di un extra canone, nulla avendo riferito i testi escussi con specifico riferimento alla scrittura oggetto di causa (solo il teste , fratello dell'appellante, ha Testimone_1 fatto generico riferimento ad una pattuizione su un canone extra, appresa dalla sorella, ma nulla su accordi a garanzia).
Venendo agli ulteriori motivi di appello, lamenta l'appellante, coi motivi nn. 5, 6 e 7, che il giudice di primo grado non abbia ritenuto dimostrato l'intervenuto pagamento della somma di cui ella si è dichiarata debitrice con la scrittura azionata col ricorso monitorio, malgrado la produzione delle ricevute di pagamento e del riconoscimento, da parte dello con la missiva del 14.1.2013 CP_1
(doc. 9 fasc. primo grado opponente), del pagamento di tutte le rate del prestito concesse ad eccezione dell'ultima di €. 700.
Sostiene infatti la di aver corrisposto regolarmente allo all'inizio del secondo Parte_1 CP_1 anno di vigenza del contratto di affitto di ramo d'azienda, stipulato il 30.12.2009, la somma di €.
12.000 in contanti (pari alla prima tranche del debito riconosciuto nella scrittura), e che quest'ultimo le avesse accordato, all'inizio del terzo anno, uno sconto sugli ulteriori 12.000 €., ridotti ad €. 8.400, e corrisposti dalla debitrice tramite pagamenti rateali di 700 €., come documentato tramite le ricevute prodotte in giudizio (docc. 5 e 6 fasc. att. primo grado).
Non vi è prova, tuttavia, delle dedotte circostanze: in particolare, nessuno dei testi escussi ha confermato che lo aveva acconsentito a ridurre il residuo debito della ad 8.400 €., CP_1 Parte_1 né quest'ultima ha documentato di aver corrisposto la prima rata di cui al riconoscimento (con scadenza il 31.10.2010) in contanti in unica soluzione e quella successiva (con scadenza il 31.10.2011) tramite pagamenti rateali di 700 €.. Agli atti sono state prodotte ricevute sottoscritte dallo o CP_1 dalla di lui moglie per un importo complessivo di 12.700 €, che tuttavia non è possibile Parte_3 imputare alla seconda piuttosto che alla prima tranche del debito, tenuto anche conto che non è stato dimostrato (né, per la verità, specificamente allegato), quando è intervenuta la restituzione dell'assegno consegnato a garanzia del relativo pagamento.
Neppure risolutiva sul punto è la lettura della citata missiva dello del 14.1.2013, laddove si CP_1 reclama “l'ultima rata, pari ad €. 700, del prestito da noi concessoVi in data 18 settembre 2009, risultante da scrittura privata di riconoscimento di debito in pari data”: invero, pacifico che il creditore avesse acconsentito ad incassare le somme ancora dovute tramite rate mensili da 700 €., è verosimile che detta richiesta faccia riferimento, come sostenuto dalla difesa dello all'ultima CP_1 di tali rate rimasta impagata (quella scaduta nel mese di dicembre 2012), non potendo evincersi che mancasse solo tale somma al saldo dell'intero importo di cui la si è affermata debitrice con Parte_1
pagina 7 di 8 la scrittura oggetto di causa.
Anche tali motivi d'appello sono pertanto da rigettare.
L'ottavo motivo è invece inammissibile, trattandosi di generica doglianza avverso la pronuncia di primo grado senza le specifiche indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c..
L'appello va dunque respinto, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia, e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore, €. 3.966, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello proposto da e conferma per l'effetto la sentenza impugnata;
Parte_1
II – condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio che liquida in 3.966, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di reclamo, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
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