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Articolo 23 della Legge 4 luglio 1967, n. 580
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Legge 4 luglio 1967, n. 580
Articolo 23 della Legge 4 luglio 1967, n. 580
Versione
13 agosto 1967
Art. 23.
Il pane deve essere venduto a peso.
Entrata in vigore il 13 agosto 1967
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