Art. 14.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge la gestione dei medicinali ceduti dagli Alleati e dall'A.R.A.R., o comunque importati e da importare, viene trasferita all'Azienda Alienazione Residuati (A.R.A.R.).
Il rapporto d'impiego e di lavoro e il trattamento giuridico ed economico del personale della E.N.D.I.M.E.A. e delle successive gestioni medicinali rimangono regolati, come gia' attualmente praticato, dalle norme che disciplinano l'impiego privato.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge la gestione dei medicinali ceduti dagli Alleati e dall'A.R.A.R., o comunque importati e da importare, viene trasferita all'Azienda Alienazione Residuati (A.R.A.R.).
Il rapporto d'impiego e di lavoro e il trattamento giuridico ed economico del personale della E.N.D.I.M.E.A. e delle successive gestioni medicinali rimangono regolati, come gia' attualmente praticato, dalle norme che disciplinano l'impiego privato.