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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/10/2025, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 23.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4885/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. BORTONE ENRICO Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. – assegno ordinario di invalidità
*** FATTO E DIRITTO Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o in subordine all'assegno ordinario di invalidità e la condanna dell' al pagamento della prestazione, CP_1 contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico nominato in fase di ATP. L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Ai sensi dell'art. 2 L. 224/84 si considera inabile l'assicurato o il titolare di invalidità il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, invece, si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Tanto premesso, nel caso di specie il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, determina una riduzione della capacità lavorativa nella misura richiesta dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità con decorrenza dal mese Luglio 2024.
1 In particolare, il ctu ha così concluso: “Esaminata la documentazione sanitaria in atti e sulla base delle risultanze anamnestiche e cliniche posso affermare che il signor di anni 53 è affetto da Parte_1
Spondilodiscoartrosi con interessamento radicolare;
epilessia focale lesionale in trattamento farmacologico;
sindrome ansiosodepressiva;
bronchite asmatica. L'esame clinico, intergrato dai dati della documentazione sanitaria in atti, consente di affermare che il 53enne è affetto da un quadro morboso che riveste un discreto rilievo obiettivo e funzionale. La Pt_1 patologia osteoarticolare in realtà rappresenta un quadro evolutivo, ben documentato in atti, del processo degenerativo artrosico che interessa in particolare la colonna vertebrale. La spondilodiscoartrosi del rachide si presenta, come documentato dalla RM, con un quadro radiologico a livello cervicale di pressoché completa fusione dei somi vertebrali C6-C7, retropulsione somatica centrale-paracentrale sinistra con impronta sul sacco durale e sul midollo spinale e sottile dilatazione della cavità ependimale nei piani di C7, caudale alla compressione, estesa per 6 mm, oltre alla protrusione disco-osteofitosica postero-laterale destra in C7-D1 con riduzione d'ampiezza del forame neurale. Al rachide lombare si apprezza la riduzione di spessore del disco L4-L5 e contestuale protrusione focale paracentrale destra che impronta il sacco durale, la netta riduzione di spessore del disco L5-S1, sede di moderata protrusione diffusa con segni di fissurazione dell'anulus a sede centrale, ed i segni di osteocondrosi fibro-adiposa delle limitanti somatiche con modica riduzione d'ampiezza dei recessi e dei formai neurali. Clinicamente si osserva una discreta riduzione della mobilità articolare, di circa 1/3 a livello cervicale e ½ a livello lombare nell'esecuzione dei movimenti con segni di sofferenza radicolare confermati anche dall'elettromiografia del luglio 2024. A livello del sistema nervoso il signor è in trattamento farmacologico con Depakin Chrono e Tegretol per l'epilessia di tipo Pt_1 focale diagnosticata nel 1999, manifestatasi dopo il trauma cranico del 1995 ed il successivo intervento chirurgico di evacuazione dell'ematoma subdurale fronto-temporale destro. In trattamento terapeutico, sono comunque comprovati due altri episodi convulsivi nel 2012 e nel 2023. A tale patologia, la cui sofferenza cerebrale è documentata anche dall'ultimo EEG del luglio 2024, si associa il disturbo ansioso-depressivo, psicosi post-ictale frequentemente osservata nelle persone con epilessia del lobo temporale. Le suddette patologie incidono significativamente sulla capacità di lavoro del signor ed hanno un peso rilevante Pt_1 dal punto di vista medico-legale in quanto l'attività lavorativa espone lo stesso al rischio di sovraccarico biomeccanico dorso-lombare anche per le vibrazioni dei mezzi pesanti utilizzati e ad un impegno fisico di particolare entità, capace di imprimere una spinta evolutiva ed un più rapido raggiungimento delle fasi più avanzate delle patologie riscontrate. Il signor di anni 53 è invalido in quanto presenta Parte_1 infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini;
ma non è del tutto inabile. Dall'esame della documentazione e dalla valutazione clinica si evince che le patologie del ricorrente, per le caratteristiche di cronicità ed inemendabilità, hanno determinato una evoluzione in senso invalidante, soprattutto in conseguenza dell'aggravamento dei fenomeni degenerativi osteoarticolari, dal luglio 2024, data di decorrenza dell'assegno di invalidità.
2 Ritiene il Giudicante di aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, non contestate dalle parti. Pertanto, sussistono i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità con la decorrenza indicata dal CTU. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere quindi demandato all' ed il pagamento della prestazione CP_1
è subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell'Istituto. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, in considerazione del fatto che il diritto è stato riconosciuto con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa e del ricorso giudiziario (sia per ATP che di merito).
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 19.04.2024 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza da LUGLIO 2024 e condanna l' al pagamento del dovuto CP_1 oltre accessori, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti diversi da quello sanitario.
2. Spese di lite compensate.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 23.10.2025 Il Giudice Dr. Luca Notarangelo
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