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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 225/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 818/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Condominio Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249011602701000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016520087000 REGISTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta ed insiste nell'accoglimento
Resistente: --------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna le due intimazioni di pagamento chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione quinquennale del credito richiesto, si duole inoltre che per lo stesso debito tributario siano state emesse due diverse cartelle.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva rigettarsi il ricorso atteso che nel corso del
2024 erano già state notificate due intimazioni di pagamento e pertanto nessuna prescrizione si era verificata.
Con successive memorie il contribuente insiste per l'accogliemnto del ricorso.
Sulle conclusioni delle parti di cui al verbale la causa è stata decisa all'odierna udienza dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il convenuto costituendosi ha dato prova di aver notificato, per i tributi per cui oggi si insiste nella richiesta di pagamento , atti interruttivi della prescrizione. Antecedentemente alla notifica delle intimazioni di pagamento nn. 05720239016520087000 e 05720249011602701000, risulta notifcata l'intimazione di pagamento n. 05720229003610803000 in data 12/04/2024 con consegna in mani proprie, come attestato dalla copia della relata di notifica allegata agli atti;
l'intimazione di pagamento n.
05720239005331985000 in data 06/02/2024 con consegna in mani proprie, come attestato dalla copia della relata di notifica allegata agli atti.
Orbene la prescrizione viene interrotta da qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè mediante un atto, anche extragiudiziale, idoneo a tal fine, che, ai sensi dell'art. 2943, co. 4, deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo consistente nella esplicitazione di una pretesa, vale a dire un'intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora, oppure dalla pendenza di un procedimento esecutivo, di cognizione o concorsuale.
Pertanto tra l'aprile 2024 e l'aprile 2025 nessuna prescrizione quinquennale si è verificata.
Atteso che già in precedenza erano state notificate due intimazione di pagamento al contribuente, intimazioni che non sono stata impugnata con la conseguenza che la pretesa impositiva si è cristallizzata con l'attuale ricorso possono essere fatti valere solo vizi propri dell'atto impugnato. Pertanto non possono essere scrutinati perchè inammissibili i motivi relativi alla mancata notifica delle cartelle nel 2018, alla duplicazione della pretesa impositiva, alla prescrizione eventualmente maturata antecedentemente il 2024.
Sussistono giustificati motivi , attesa la novità delle questioni trattate, per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 818/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Condominio Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249011602701000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016520087000 REGISTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta ed insiste nell'accoglimento
Resistente: --------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna le due intimazioni di pagamento chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione quinquennale del credito richiesto, si duole inoltre che per lo stesso debito tributario siano state emesse due diverse cartelle.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva rigettarsi il ricorso atteso che nel corso del
2024 erano già state notificate due intimazioni di pagamento e pertanto nessuna prescrizione si era verificata.
Con successive memorie il contribuente insiste per l'accogliemnto del ricorso.
Sulle conclusioni delle parti di cui al verbale la causa è stata decisa all'odierna udienza dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il convenuto costituendosi ha dato prova di aver notificato, per i tributi per cui oggi si insiste nella richiesta di pagamento , atti interruttivi della prescrizione. Antecedentemente alla notifica delle intimazioni di pagamento nn. 05720239016520087000 e 05720249011602701000, risulta notifcata l'intimazione di pagamento n. 05720229003610803000 in data 12/04/2024 con consegna in mani proprie, come attestato dalla copia della relata di notifica allegata agli atti;
l'intimazione di pagamento n.
05720239005331985000 in data 06/02/2024 con consegna in mani proprie, come attestato dalla copia della relata di notifica allegata agli atti.
Orbene la prescrizione viene interrotta da qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè mediante un atto, anche extragiudiziale, idoneo a tal fine, che, ai sensi dell'art. 2943, co. 4, deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo consistente nella esplicitazione di una pretesa, vale a dire un'intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora, oppure dalla pendenza di un procedimento esecutivo, di cognizione o concorsuale.
Pertanto tra l'aprile 2024 e l'aprile 2025 nessuna prescrizione quinquennale si è verificata.
Atteso che già in precedenza erano state notificate due intimazione di pagamento al contribuente, intimazioni che non sono stata impugnata con la conseguenza che la pretesa impositiva si è cristallizzata con l'attuale ricorso possono essere fatti valere solo vizi propri dell'atto impugnato. Pertanto non possono essere scrutinati perchè inammissibili i motivi relativi alla mancata notifica delle cartelle nel 2018, alla duplicazione della pretesa impositiva, alla prescrizione eventualmente maturata antecedentemente il 2024.
Sussistono giustificati motivi , attesa la novità delle questioni trattate, per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.