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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/12/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 116/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 116/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMATO IGNAZIO Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEGGIO ADELE Controparte_1 C.F._2
e proseguita contro gli eredi della stessa, deceduta in corso di causa in data 2.12.2023:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MICIELI Controparte_2 C.F._3 PA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEGGIO ADELE Controparte_3 C.F._4
CONVENUTO/I
OGGETTO
Domanda di accertamento di sottoscrizione di scrittura privata
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“-Ritenere e dichiarare che la scrittura privata non autentica del 05.11.2020 è anche in ragione di quanto previsto dall'art. 2702 e ss. del cod. civ., contratto di vendita giuridicamente idoneo a realizzare il trasferimento dei beni immobili oggetto dello stesso, con ogni consequenziale provvedimento di legge, volto a dichiarare il diritto dell'attore a vedere tradotto in forma pubblica il contenuto del contratto definitivo già concluso per scrittura privata, per l'effetto dichiarando il dott.
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...] C.F._1 del Progresso n. 1, proprietario del locale deposito censito al Catasto fabbricati del Comune di Chiaramonte Gulfi al foglio 61 particella 629 sub. 1, sito in C.da Piane Nere snc, categoria F02, e dei diritti di comproprietà indivisa venduti e pari a 30/120 sull'attigua striscia di terreno agricolo della superficie catastale di 360 metri quadrati, censita al Catasto terreni del Comune di Chiaramonte Gulfi
pagina 1 di 4 al foglio 61 particella 236 (carrubeto classe 2, esteso 00.03.60 ha. -In via subordinata, si chiede, alla luce di quanto indicato dall'attore in narrativa o per qualsiasi altra anche diversa motivazione ritenuta di giustizia, emettere sentenza costitutiva e dichiarativa del trasferimento in proprietà ex art. 2932 cod. civ. contro la sig.ra , nata a [...] il 26… Controparte_1
Parte convenuta : Controparte_1 preliminarmente, dichiarare l'invalidità e il disconoscimento della scrittura privata stipulata il 05.11.2020, poiché non è stata sottoscritta, da parte della sig.ra , la seconda pagina Controparte_1 della stessa, con consequenziale rigetto della domanda di verificazione, ex art. 216, co. 2, c.p.c., avanzata dall'attore, giacché inconducente;
• nel merito, rigettare integralmente le domande avanzate dall'attore, giacché destituite di fondamento sia in fatto che in diritto, ai sensi dell'art 2702 c.c., per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, annullare il contratto preliminare di vendita non essendo tale scrittura atta a costituire alcun diritto su immobili di terzi;
• sempre nel merito, rigettare la richiesta di pagamento di eventuali somme a credito dell'attore, dato che la somma versata alla sig.ra è stata utilizzata a soddisfare le pretese dei professionisti che lo stesso ha incaricato CP_1 Pt_1 a nome della sig.ra per un suo profitto personale;
• per l'effetto, rigettare Controparte_1 integralmente la domanda attorea di trascrizione della scrittura privata autenticata del 05.11.2020, perché la scrittura non è valida ed efficace e non risulta idonea a costituire e/o trasferire il diritto preteso;
• in via riconvenzionale, condannare il sig. avv. a risarcire i danni causati Parte_1 alla sig.ra , per aver violato i doveri precipui propri della fase di formazione del Controparte_1 consenso precontrattuale, come già meglio rappresentato in narrativa, da quantificarsi in € 25.000,00….
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere accolta.
Va rilevato che a seguito del decesso, in corso di causa, di si costituiscono Controparte_1 separatamente i due coeredi e con due distinti difensori, il Controparte_2 Controparte_3 primo rimettendosi al giudice (e poi aderendo alla domanda dell'attore, con altro difensore), il secondo avversandola.
Va in primo luogo rilevato che la scrittura privata datata 5.11.2020 risulta effettivamente sottoscritta da senza che sia necessaria alcuna consulenza grafologica;
a ben vedere, infatti, parte Controparte_1 convenuta non contesta la riconducibilità alla propria mano della sottoscrizione contenuta nella scrittura, ma disconosce integralmente la scrittura perché priva della sottoscrizione a pag. 2 della scrittura: “il G.I. non può considerare autentica la firma apposta dalla sig.ra in seno Controparte_1 alla scrittura privata, o almeno non nella sua totalità, disconoscendo la validità e l'efficacia della seconda pagina, ove, a differenza delle altre, non compare la firma della convenuta, ma solo l'apposizione della sigla dell'attore”.
La scrittura in questione consta di 3 pagine (3 facciate), e risulta sottoscritta da e Controparte_1
alla prima e terza pagina;
alla seconda pagina, è vero, risulta solo la sigla dell'attore. Parte_1 E tuttavia la scrittura costituisce unico corpo omogeneo ed inscindibile;
la prima pagina si conclude con la frase “…quanto concesso è pervenuto all'odierna parte venditrice per averlo posseduto in modo pacifico uti dominus non clandestino ed ininterrotto…e pertanto per avvenuta usucapione non accertata giudizialmente…” e contiene inoltre il riferimento ad una procura speciale che sarà rilasciata dalla Noto al Rosso “utile a compiere ogni atto idoneo a procedere alla registrazione all'Agenzia delle Entrate …presso l'Agenzia del Territorio…”; la seconda pagina contiene dichiarazioni del tutto coerenti con la prima e a questa conseguenziali, come i tempi di formalizzazione della procura speciale (entro venti giorni dalla sottoscrizione della scrittura, a pena di inefficacia dell'accordo), la consapevolezza della parte acquirente del difetto di continuità della trascrizione e dei rischi connessi. pagina 2 di 4 La scrittura si conclude, tra la seconda e la terza pagina, con la dichiarazione del che procederà Pt_1 al ripristino dell'immobile, esonerando la da eventuali danni cagionati dalla gestione del bene nei CP_1 confronti di chiunque. Tale ultima dichiarazione si collega ad una lettera, inviata qualche settimana prima della scrittura in questione, il 12.10.2020, con la quale il lamentava lo stato pericolante del Pt_1 fabbricato della (e poi oggetto della scrittura in questione), adiacente ad immobile di proprietà del CP_1 primo, ed invitava la seconda a contattarlo per trovare una soluzione possibile. È inoltre pacifico che la scrittura, cioè il contratto, ha trovato esecuzione con il versamento del prezzo da parte del;
con la Pt_1 registrazione della scrittura presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa in data 24.12.2020 al n. 1375 serie 3; la successivamente all'incasso del prezzo, in data 17.11.2020 ha sottoscritto mandato CP_1 irrevocabile avanti il Notaio dott. rep 114815, con il quale ha nominato e costituito Persona_1 procuratore speciale in rem propriam l'avv. , secondo le previsioni ed in correlazione causale con Pt_1 l'impegno contenuto nella scrittura del 5.11.2020 (procura speciale anche nell'interesse proprio per compiere tutti gli atti necessari per accatastare il bene ed intestare la proprietà a sé stesso, procedere alla registrazione all'Agenzia delle entrate e presso l'Agenzia del territorio del nuovo accatastamento urbano).
Più nello specifico, in data 17.11.2020 la davanti al notaio ha conferito mandato CP_1 Per_1 irrevocabile a , perché conferito nell'interesse del mandatario, a vendere a chi vorrà, Parte_1 anche a sé stesso, il compendio immobiliare di cui sopra si è detto, oltre ad “approvare frazionamenti, variazioni catastali, esibire certificati, rendere le dichiarazioni previste dalla legge, fare insomma quanto potrebbe fare il sottoscritto se intervenisse personalmente”. Detto mandato realizza la condizione di efficacia prevista nella scrittura del 5.11.2020. Ancora, deve dirsi che sempre in data 17.11.2020 la , sempre dallo stesso Notaio, ha conferito procura speciale all'avv Calabrese CP_1 Rosario perché la rappresenti e difenda in ogni fase e grado dell'instauranda causa avente ad oggetto l'accertamento di avvenuta usucapione del terreno sito in Chiaramonte…(si tratta sempre del compendio immobiliare per cui è causa); è anche detta procura coerente con la scrittura del 5.11.2020.
Le sottoscrizioni della contenute nei due atti (la scrittura del 5.11.2020 ed il mandato del CP_1 17.11.2020), peraltro, ictu oculi risultano simili.
Da tutti tali elementi deriva la conclusione che la scrittura del 5.11.2020 realizza un atto unitario, omogeneo, composto di parti tra loro inscindibili, riconducibile alla mano dei paciscenti,
[...]
e . Parte_1 Controparte_4
In ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata firma dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso (Cass. 7681/2019; 4886/2007).
La convenuta non ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla prima e sulla terza pagina della scrittura.
Quanto al contenuto della scrittura, è vero che la stessa contiene, in esordio, la dicitura “atto preliminare di vendita”, ma le clausole in cui essa si sostanzia, lette nel loro insieme, consentono di ritenere voluto un atto traslativo di vendita: “…concede in vendita al signor , che per Parte_1 sé stesso ovvero per persona da nominare accetta, la seguente porzione immobiliare…”; segue la descrizione del bene: “locale deposito censito al Catasto fabbricati del Comune di Chiaramonte Gulfi al foglio 61 particella 230, sito in C.da Piane Nere snc al piano terra, in pessimo stato di conservazione, parzialmente diruto”, e della pertinenza dello stesso “i diritti di comproprietà indivisa pari a 30/120 sull'attigua striscia di terreno agricolo della superficie catastale di 360 metri quadrati, censita al Catasto terreni del Comune di Chiaramonte Gulfi al foglio 61 particella 236 (carrubeto pagina 3 di 4 classe 2, esteso 00.03.60 ha, reddito domenicale euro 2,23 reddito agrario euro 1,39)” e la dichiarazione che il prezzo della presente vendita è stato dalle parti convenuto in € 15.000,00”.
Ne deriva che la scrittura privata del 05.11.2020 rappresenta un atto giuridicamente idoneo a realizzare il trasferimento dei beni immobili oggetto dello stesso, risultando soddisfatti tutti i requisiti di legge, incluso quello della forma scritta prescritto dall'art. 1350 cod. civ. ed essendo essa provvista di tutti gli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, prezzo).
In particolare non sussiste dubbio alcuno sull'individuazione del bene oggetto della compravendita. Per la validità di una compravendita immobiliare è necessario che l'oggetto di detto contratto sia determinato, ovvero determinabile in base ad elementi contenuti nel relativo atto scritto (e, perciò, documentati e non estrinseci all'atto stesso), e tale requisito deve essere ravvisato nella inequivocabile identificazione dell'immobile compravenduto per il tramite dell'indicazione dei confini o di altri dati oggettivi incontrovertibilmente idonei allo scopo e ad impedire, perciò, che rimangano margini di dubbio sull'identità del suddetto immobile (Cass. 12506/2007).
Le eccezioni successive della convenuta riguardano questioni che esulano dalla presente controversia, come quella secondo la quale essa non poteva vantare un titolo di acquisto, né un possesso uti dominus dei beni in argomento, in quanto posseduti da oltre 40 anni da suo figlio, così Controparte_3 contraddicendo la procura notarile di cui si è detto sopra;
la questione della titolarità effettiva del bene, ovvero la contestazione in capo alla convenuta dell'acquisto a titolo originario, non è oggetto del presente giudizio, che riguarda la dichiarazione giudiziale della sottoscrizione di una scrittura privata idonea a trasferire la proprietà, restando impregiudicato l'eventuale diritto di terzi di rivendicare la proprietà a titolo originario, o ad altro titolo, del bene.
Neppure possono essere accolte le eccezioni della convenuta, del tutto generiche, secondo le quali essa sarebbe rimasta intimorita dalla lettera del 12.10.2020, o che sarebbe stata costretta o ingannata;
la circostanza si scontra con il rilascio di due procure notarili, una delle quali ad un avvocato, ed è rimasta priva di prova (le prove richieste dalla convenuta attengono al diritto vantato da e Controparte_3 non andavano ammesse, come non lo sono state, perché irrilevanti ai fini dell'odierno giudizio).
Quando è stato concluso un contratto definitivo di compravendita con scrittura privata non autenticata, l'interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione non trova tutela nel rimedio previsto dall'art. 2932 c.c., che concerne l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto e presuppone, quindi, la stipula di un preliminare, potendo essere soddisfatto, invece, con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni (Cass. 26136/2022; Cass. 1553/2013).
Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano come da dispositivo;
le Controparte_3 stesse vanno compensate nei confronti di Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: dichiara che la scrittura privata del 5.11.2020 è atto idoneo a trasferire la proprietà immobiliare e risulta sottoscritto da , quale venditrice, e da , quale acquirente;
Controparte_1 Parte_1 condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di , che Controparte_3 Parte_1 liquida in complessivi € 5.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%; le compensa nei confronti di Controparte_2
Ragusa, 02/12/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 116/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMATO IGNAZIO Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEGGIO ADELE Controparte_1 C.F._2
e proseguita contro gli eredi della stessa, deceduta in corso di causa in data 2.12.2023:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MICIELI Controparte_2 C.F._3 PA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEGGIO ADELE Controparte_3 C.F._4
CONVENUTO/I
OGGETTO
Domanda di accertamento di sottoscrizione di scrittura privata
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“-Ritenere e dichiarare che la scrittura privata non autentica del 05.11.2020 è anche in ragione di quanto previsto dall'art. 2702 e ss. del cod. civ., contratto di vendita giuridicamente idoneo a realizzare il trasferimento dei beni immobili oggetto dello stesso, con ogni consequenziale provvedimento di legge, volto a dichiarare il diritto dell'attore a vedere tradotto in forma pubblica il contenuto del contratto definitivo già concluso per scrittura privata, per l'effetto dichiarando il dott.
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...] C.F._1 del Progresso n. 1, proprietario del locale deposito censito al Catasto fabbricati del Comune di Chiaramonte Gulfi al foglio 61 particella 629 sub. 1, sito in C.da Piane Nere snc, categoria F02, e dei diritti di comproprietà indivisa venduti e pari a 30/120 sull'attigua striscia di terreno agricolo della superficie catastale di 360 metri quadrati, censita al Catasto terreni del Comune di Chiaramonte Gulfi
pagina 1 di 4 al foglio 61 particella 236 (carrubeto classe 2, esteso 00.03.60 ha. -In via subordinata, si chiede, alla luce di quanto indicato dall'attore in narrativa o per qualsiasi altra anche diversa motivazione ritenuta di giustizia, emettere sentenza costitutiva e dichiarativa del trasferimento in proprietà ex art. 2932 cod. civ. contro la sig.ra , nata a [...] il 26… Controparte_1
Parte convenuta : Controparte_1 preliminarmente, dichiarare l'invalidità e il disconoscimento della scrittura privata stipulata il 05.11.2020, poiché non è stata sottoscritta, da parte della sig.ra , la seconda pagina Controparte_1 della stessa, con consequenziale rigetto della domanda di verificazione, ex art. 216, co. 2, c.p.c., avanzata dall'attore, giacché inconducente;
• nel merito, rigettare integralmente le domande avanzate dall'attore, giacché destituite di fondamento sia in fatto che in diritto, ai sensi dell'art 2702 c.c., per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, annullare il contratto preliminare di vendita non essendo tale scrittura atta a costituire alcun diritto su immobili di terzi;
• sempre nel merito, rigettare la richiesta di pagamento di eventuali somme a credito dell'attore, dato che la somma versata alla sig.ra è stata utilizzata a soddisfare le pretese dei professionisti che lo stesso ha incaricato CP_1 Pt_1 a nome della sig.ra per un suo profitto personale;
• per l'effetto, rigettare Controparte_1 integralmente la domanda attorea di trascrizione della scrittura privata autenticata del 05.11.2020, perché la scrittura non è valida ed efficace e non risulta idonea a costituire e/o trasferire il diritto preteso;
• in via riconvenzionale, condannare il sig. avv. a risarcire i danni causati Parte_1 alla sig.ra , per aver violato i doveri precipui propri della fase di formazione del Controparte_1 consenso precontrattuale, come già meglio rappresentato in narrativa, da quantificarsi in € 25.000,00….
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere accolta.
Va rilevato che a seguito del decesso, in corso di causa, di si costituiscono Controparte_1 separatamente i due coeredi e con due distinti difensori, il Controparte_2 Controparte_3 primo rimettendosi al giudice (e poi aderendo alla domanda dell'attore, con altro difensore), il secondo avversandola.
Va in primo luogo rilevato che la scrittura privata datata 5.11.2020 risulta effettivamente sottoscritta da senza che sia necessaria alcuna consulenza grafologica;
a ben vedere, infatti, parte Controparte_1 convenuta non contesta la riconducibilità alla propria mano della sottoscrizione contenuta nella scrittura, ma disconosce integralmente la scrittura perché priva della sottoscrizione a pag. 2 della scrittura: “il G.I. non può considerare autentica la firma apposta dalla sig.ra in seno Controparte_1 alla scrittura privata, o almeno non nella sua totalità, disconoscendo la validità e l'efficacia della seconda pagina, ove, a differenza delle altre, non compare la firma della convenuta, ma solo l'apposizione della sigla dell'attore”.
La scrittura in questione consta di 3 pagine (3 facciate), e risulta sottoscritta da e Controparte_1
alla prima e terza pagina;
alla seconda pagina, è vero, risulta solo la sigla dell'attore. Parte_1 E tuttavia la scrittura costituisce unico corpo omogeneo ed inscindibile;
la prima pagina si conclude con la frase “…quanto concesso è pervenuto all'odierna parte venditrice per averlo posseduto in modo pacifico uti dominus non clandestino ed ininterrotto…e pertanto per avvenuta usucapione non accertata giudizialmente…” e contiene inoltre il riferimento ad una procura speciale che sarà rilasciata dalla Noto al Rosso “utile a compiere ogni atto idoneo a procedere alla registrazione all'Agenzia delle Entrate …presso l'Agenzia del Territorio…”; la seconda pagina contiene dichiarazioni del tutto coerenti con la prima e a questa conseguenziali, come i tempi di formalizzazione della procura speciale (entro venti giorni dalla sottoscrizione della scrittura, a pena di inefficacia dell'accordo), la consapevolezza della parte acquirente del difetto di continuità della trascrizione e dei rischi connessi. pagina 2 di 4 La scrittura si conclude, tra la seconda e la terza pagina, con la dichiarazione del che procederà Pt_1 al ripristino dell'immobile, esonerando la da eventuali danni cagionati dalla gestione del bene nei CP_1 confronti di chiunque. Tale ultima dichiarazione si collega ad una lettera, inviata qualche settimana prima della scrittura in questione, il 12.10.2020, con la quale il lamentava lo stato pericolante del Pt_1 fabbricato della (e poi oggetto della scrittura in questione), adiacente ad immobile di proprietà del CP_1 primo, ed invitava la seconda a contattarlo per trovare una soluzione possibile. È inoltre pacifico che la scrittura, cioè il contratto, ha trovato esecuzione con il versamento del prezzo da parte del;
con la Pt_1 registrazione della scrittura presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa in data 24.12.2020 al n. 1375 serie 3; la successivamente all'incasso del prezzo, in data 17.11.2020 ha sottoscritto mandato CP_1 irrevocabile avanti il Notaio dott. rep 114815, con il quale ha nominato e costituito Persona_1 procuratore speciale in rem propriam l'avv. , secondo le previsioni ed in correlazione causale con Pt_1 l'impegno contenuto nella scrittura del 5.11.2020 (procura speciale anche nell'interesse proprio per compiere tutti gli atti necessari per accatastare il bene ed intestare la proprietà a sé stesso, procedere alla registrazione all'Agenzia delle entrate e presso l'Agenzia del territorio del nuovo accatastamento urbano).
Più nello specifico, in data 17.11.2020 la davanti al notaio ha conferito mandato CP_1 Per_1 irrevocabile a , perché conferito nell'interesse del mandatario, a vendere a chi vorrà, Parte_1 anche a sé stesso, il compendio immobiliare di cui sopra si è detto, oltre ad “approvare frazionamenti, variazioni catastali, esibire certificati, rendere le dichiarazioni previste dalla legge, fare insomma quanto potrebbe fare il sottoscritto se intervenisse personalmente”. Detto mandato realizza la condizione di efficacia prevista nella scrittura del 5.11.2020. Ancora, deve dirsi che sempre in data 17.11.2020 la , sempre dallo stesso Notaio, ha conferito procura speciale all'avv Calabrese CP_1 Rosario perché la rappresenti e difenda in ogni fase e grado dell'instauranda causa avente ad oggetto l'accertamento di avvenuta usucapione del terreno sito in Chiaramonte…(si tratta sempre del compendio immobiliare per cui è causa); è anche detta procura coerente con la scrittura del 5.11.2020.
Le sottoscrizioni della contenute nei due atti (la scrittura del 5.11.2020 ed il mandato del CP_1 17.11.2020), peraltro, ictu oculi risultano simili.
Da tutti tali elementi deriva la conclusione che la scrittura del 5.11.2020 realizza un atto unitario, omogeneo, composto di parti tra loro inscindibili, riconducibile alla mano dei paciscenti,
[...]
e . Parte_1 Controparte_4
In ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata firma dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso (Cass. 7681/2019; 4886/2007).
La convenuta non ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla prima e sulla terza pagina della scrittura.
Quanto al contenuto della scrittura, è vero che la stessa contiene, in esordio, la dicitura “atto preliminare di vendita”, ma le clausole in cui essa si sostanzia, lette nel loro insieme, consentono di ritenere voluto un atto traslativo di vendita: “…concede in vendita al signor , che per Parte_1 sé stesso ovvero per persona da nominare accetta, la seguente porzione immobiliare…”; segue la descrizione del bene: “locale deposito censito al Catasto fabbricati del Comune di Chiaramonte Gulfi al foglio 61 particella 230, sito in C.da Piane Nere snc al piano terra, in pessimo stato di conservazione, parzialmente diruto”, e della pertinenza dello stesso “i diritti di comproprietà indivisa pari a 30/120 sull'attigua striscia di terreno agricolo della superficie catastale di 360 metri quadrati, censita al Catasto terreni del Comune di Chiaramonte Gulfi al foglio 61 particella 236 (carrubeto pagina 3 di 4 classe 2, esteso 00.03.60 ha, reddito domenicale euro 2,23 reddito agrario euro 1,39)” e la dichiarazione che il prezzo della presente vendita è stato dalle parti convenuto in € 15.000,00”.
Ne deriva che la scrittura privata del 05.11.2020 rappresenta un atto giuridicamente idoneo a realizzare il trasferimento dei beni immobili oggetto dello stesso, risultando soddisfatti tutti i requisiti di legge, incluso quello della forma scritta prescritto dall'art. 1350 cod. civ. ed essendo essa provvista di tutti gli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, prezzo).
In particolare non sussiste dubbio alcuno sull'individuazione del bene oggetto della compravendita. Per la validità di una compravendita immobiliare è necessario che l'oggetto di detto contratto sia determinato, ovvero determinabile in base ad elementi contenuti nel relativo atto scritto (e, perciò, documentati e non estrinseci all'atto stesso), e tale requisito deve essere ravvisato nella inequivocabile identificazione dell'immobile compravenduto per il tramite dell'indicazione dei confini o di altri dati oggettivi incontrovertibilmente idonei allo scopo e ad impedire, perciò, che rimangano margini di dubbio sull'identità del suddetto immobile (Cass. 12506/2007).
Le eccezioni successive della convenuta riguardano questioni che esulano dalla presente controversia, come quella secondo la quale essa non poteva vantare un titolo di acquisto, né un possesso uti dominus dei beni in argomento, in quanto posseduti da oltre 40 anni da suo figlio, così Controparte_3 contraddicendo la procura notarile di cui si è detto sopra;
la questione della titolarità effettiva del bene, ovvero la contestazione in capo alla convenuta dell'acquisto a titolo originario, non è oggetto del presente giudizio, che riguarda la dichiarazione giudiziale della sottoscrizione di una scrittura privata idonea a trasferire la proprietà, restando impregiudicato l'eventuale diritto di terzi di rivendicare la proprietà a titolo originario, o ad altro titolo, del bene.
Neppure possono essere accolte le eccezioni della convenuta, del tutto generiche, secondo le quali essa sarebbe rimasta intimorita dalla lettera del 12.10.2020, o che sarebbe stata costretta o ingannata;
la circostanza si scontra con il rilascio di due procure notarili, una delle quali ad un avvocato, ed è rimasta priva di prova (le prove richieste dalla convenuta attengono al diritto vantato da e Controparte_3 non andavano ammesse, come non lo sono state, perché irrilevanti ai fini dell'odierno giudizio).
Quando è stato concluso un contratto definitivo di compravendita con scrittura privata non autenticata, l'interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione non trova tutela nel rimedio previsto dall'art. 2932 c.c., che concerne l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto e presuppone, quindi, la stipula di un preliminare, potendo essere soddisfatto, invece, con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni (Cass. 26136/2022; Cass. 1553/2013).
Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano come da dispositivo;
le Controparte_3 stesse vanno compensate nei confronti di Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: dichiara che la scrittura privata del 5.11.2020 è atto idoneo a trasferire la proprietà immobiliare e risulta sottoscritto da , quale venditrice, e da , quale acquirente;
Controparte_1 Parte_1 condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di , che Controparte_3 Parte_1 liquida in complessivi € 5.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%; le compensa nei confronti di Controparte_2
Ragusa, 02/12/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo pagina 4 di 4