TRIB
Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 29/06/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 30 maggio 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 3826/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Siderno, via Parte_1 C.F._1
Sabotino n. 15, presso lo studio dell'avv. Cristina MULTARI che la rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
Ciro il Grande, elettivamente domiciliato in Locri alla via Matteotti n. 48, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Dario Cosimo ADORNATO e Angela
LAGANÀ, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, al rogito del notaio in Per_1
Roma, rep. 37875, pec: t;
Email_2
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONE DELLE DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.12.2024, ha esposto che in data 15.11.2024 ha Parte_1
ricevuto notifica dell'avviso di addebito n. 39420240002628758000, emesso dall' CP_1 avente ad oggetto contributi previdenziali I.V.S. per gli anni dal 2017 al 2023, per un importo Pag. 1 a 4 complessivo di €30.799,04; che gli importi non sono dovuti in quanto nel periodo oggetto di avviso la stessa non svolgeva alcuna attività commerciale;
che ella è socia accomandataria della società Siderpetroli di UT LU & C. s.a.s., ma la società è inattiva dal 2015; che l'obbligo contributivo per gli esercenti l'attività commerciale è disciplinato dalla l. n.
662/1996, che stabilisce quali sono i presupposti dell'obbligo contributivo;
che il socio accomandatario di un'impresa inattiva non soddisfa i requisiti previsti dalla norma ai fini dell'assoggettamento all'obbligo contributivo;
che l'obbligo di iscrizione alla Gestione
Commercianti insiste solo nei casi in cui l'attività commerciale è effettivamente posta in essere e rappresenta per l'imprenditore un'attività abituale e prevalente sia in termini di tempo impiegato che di reddito percepito;
che dal 2015 non è titolare delle autorizzazioni necessarie per la vendita di carburante;
che difatti dall' attestazione del 19.05.2017, rilasciata dal direttore dell'ufficio dogane, si evince la riconsegna della licenza fiscale a far data dal
27.10.2015; che dal 2016 il distributore è gestito da altra ditta individuale, come da visura allegata;
che il provvedimento è illegittimo per non dovutezza degli importi. Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, previa sospensione dell'avviso di addebito impugnato: 1) Nel merito accogliere il presente ricorso, e per l'effetto annullare per un importo pari ad € 30.799,04 il debito contributivo previdenziale sotteso all'avviso di addebito n.39420240002628758000;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla ricorrente a titolo di contributi
I.V.S. fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per omesso versamento per il periodo intercorrente tra l'anno 2017 e l'anno 2023 compresi per un importo pari ad €
30.799,04 concernente l'avviso di addebito n. 39420240002628758000, in quanto infondato stante l'insussistenza dei presupposti per l'assoggettamento alla pretesa contributiva;
3)
Accertare e dichiarare che non sussiste in capo alla ricorrente alcun obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ed al conseguente obbligo di versamento dei contributi da CP_1 essa derivanti”.4) Dichiarare illegittima la pretesa creditoria inserita nell'avviso di addebito
n.39420240002628758000 e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma pari ad €
30.799,04 a titolo di contributi I.V.S fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per omesso versamento per il periodo intercorrente tra l'anno 2017 e l'anno 2023 compresi;
5)
Condannare l al pagamento delle spese e compensi professionali con distrazione ex CP_1 art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore, anticipatario e creditore”.
Pag. 2 a 4 Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio l e ha dato atto CP_1
di aver annullato in autotutela l'avviso di addebito oggetto di causa, con provvedimento emesso dal direttore della sede di Reggio Calabria in data 15.05.2025. Ha pertanto CP_2
chiesto la cessazione della materia del contendere.
Con note scritte sostitutive di questa udienza parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessata materia del contendere, insistendo tuttavia nelle ragioni poste a sostegno della richiesta vittoria delle spese di lite, rappresentando che l'annullamento della pretesa impositiva di cui all'avviso di addebito è avvenuto in data successiva al deposito del ricorso.
Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere, stante la richiesta avanzata concordemente dalle parti da cui evincere l'estinzione della ragion d'essere del processo ed il sopravvenuto difetto di interesse.
Si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice
(cfr., tra le altre, Cass. n. 14775 del 02/08/2004).
Quanto alle spese di lite, va premesso che in tale fattispecie deve essere applicato il principio della soccombenza virtuale.
Ed infatti le difese della parte ricorrente hanno dimostrato che l'annullamento dell'indebito, ovvero dell'atto impugnato, è avvenuto a seguito della notifica del presente ricorso.
Pertanto, considerato che rispetto a tali specifiche difese nulla ha specificamente contestato la parte convenuta, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, esse sono poste a carico dell e vengono liquidate, visto il D.M. 55/2014, come modificato CP_3
dal DM 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento nei parametri minimi, considerata altresì l'assenza di attività istruttoria e di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, in complessivi €1.300,00 oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
Pag. 3 a 4 - condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi CP_1
€1.300,00 oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Locri, 29 giugno 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 4 a 4