Decreto cautelare 4 novembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 20/04/2026, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02502/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05851/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale ELla Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5851 EL 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
VA NA, Consiglio ELl’Ordine degli Psicologi ELla Campania, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 108 - LI 3, in persona EL legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IZ IT, MA CH, GI ST, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
ricorso, con impugnazione di atti sopravvenuti e conseguenziali con istanza cautelare ex artt.55 e 56 c.p.a., per la riproposizione ex art.11 c.p.a. in questa sede dei due ricorsi già riuniti e poi riassunti ex art.428 c.p.c. dinanzi il Tribunale di RE Annunziata Sez. Lavoro R.G. n.38/2025 (originariamente proposti ex art.414 c.p.c. dinanzi il Tribunale di LI Sez. Lavoro dichiaratosi territorialmente incompetente) avverso e per l'annullamento, previa sospensiva: - ELla ELibera ELla A.S.L. LI 3 Sud n.1188 ELl'8-8-2024 (in B.U.R.C. n.58 EL 26-8-2024 e G.U. Concorsi ed esami, IV Serie Speciale n.80 EL 4-10-2024) nella parte in cui non contempla i Dirigenti Psicologi nel novero dei possibili partecipanti alla selezione per il conferimento ELl'incarico quinquennale di Direttore ELla struttura complessa U.O.C. SER.D. di MM di TA; - ELla ELibera ELla A.S.L. LI 3 Sud n.1187 ELl'8-8-2024 (in B.U.R.C. n.58 EL 26-8-2024 e G.U. Concorsi ed Esami, IV Serie Speciale n.80 EL 4-10-2024) nella parte in cui non contempla i Dirigenti Psicologi nel novero dei possibili partecipanti alla selezione per il conferimento ELl'incarico quinquennale di Direttore ELla struttura complessa U.O.C. SER.D. di RE EL EC; nonché avverso e per l'annullamento dei seguenti atti sopravvenuti (ove occorra da intendersi come motivi aggiunti ex art.43 c.p.a.), previa sospensiva: - verbale n.1 EL 26-9-2025 ELla Commissione Esaminatrice nella procedura per il conferimento ELl'incarico di direzione ELla U.O.C. SER.D. MM di TA, recante graduatoria finale; - relazione sintetica EL 26-9-2025 ELla Commissione Esaminatrice nella stessa procedura, recante la stessa graduatoria finale; - identica graduatoria finale redatta dalla Commissione Esaminatrice nella stessa procedura, datata 26-9-2025; - graduatoria finale resa nella procedura per il conferimento ELl'incarico di direzione ELla U.O.C. SER.D. RE EL EC, ELla quale non si dispone; - ogni altro atto lesivo inerente o connesso, preparatorio o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IN IA il 13\1\2026 :
L’annullamento ELla ELibera ELla A.S.L. LI 3 Sud n.1508 EL 18-11-2025 di approvazione degli atti ELla Commissione Esaminatrice, tra cui la graduatoria finale, ELla selezione per il conferimento ELl’incarico di direzione ELla U.O.C. SER.D. MM di TA, con conferimento ELl’incarico al Dott. GI ST; ELla ELibera ELla A.S.L. LI 3 Sud n.1510 EL 18-11-2025 di approvazione degli atti ELla Commissione Esaminatrice, tra cui la graduatoria finale, ELla selezione per il conferimento ELl’incarico di direzione ELla U.O.C. SER.D. RE EL EC, con conferimento ELl’incarico al Dott. GI ST; ELla nota ELla A.S.L. LI 3 Sud prot. n.273705 EL 19-11-2025 di convocazione EL Dott. GI ST per il conferimento ELl’incarico di Direttore ELla U.O.C. SER.D. MM di TA; ELla nota ELla A.S.L. LI 3 Sud prot. n.0276725/U EL 21-11-2025 di convocazione EL Dott. GI ST per il conferimento ELl’incarico di Direttore ELla U.O.C. SER.D. RE EL EC; ELla nota ELla A.S.L. LI 3 Sud prot. n.0276734/U EL 21-11-2025 di conferimento al Dott. GI ST ELl’incarico di Direttore ELla U.O.C. SER.D. MM di TA; ELla nota ELla A.S.L. LI 3 Sud prot. n.0277469/U EL 24-11-2025 di conferimento al Dott. GI ST ELl’incarico di Direttore ELla U.O.C. SER.D. RE EL EC; di ogni altro atto lesivo inerente o connesso, preparatorio o consequenziale, compreso l’eventuale conferimento, mediante scorrimento ELla graduatoria, ELl’incarico di direzione ELla U.O.C. SER.D. di MM di TA (al quale il Dott. ST ha rinunciato con nota prot n.277416 EL 24-11-2025, ad una ELle altre due controinteressate.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ELl’Asl 108 - LI 3;
Visti tutti gli atti ELla causa;
Relatore nell'udienza pubblica EL giorno 14 aprile 2026 il dott. UG AR Di LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 5851 ELl’anno 2025, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno ELle sue doglianze, premetteva:
- di essere Psicologa Psicoterapeuta iscritta all’Albo degli Psicologi ELla Campania (Sezione A, n.1012), in ruolo presso il S.S.N. dal 2003, e di prestare servizio presso la A.S.L. LI 3 Sud in qualità di Dirigente Psicologo con contratto a tempo indeterminato;
- che essi ricorrenti avevano proposto due distinti ricorsi ex artt.414, 700 e 669-sexies c.p.c., originariamente dinanzi giudice ordinario, avverso gli avvisi pubblici di cui in epigrafe nella parte in cui non contemplano i Dirigenti Psicologi nel novero dei possibili partecipanti alle selezioni per il conferimento degli incarichi di direzione ELle UU.OO.CC. SER.D. di MM di TA (ELibera A.S.L. LI 3 Sud n.1188 ELl’8-8-2024) e di RE EL EC (ELibera A.S.L. LI 3 Sud n.1187 ELl’8-8-2024), chiedendo in entrambi i casi l’ammissione con riserva alle procedure selettive;
- che il Tribunale di RE Annunziata, sez. lavoro, con sentenza n. 1054/2025, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo sussistere, sulla controversia, la giurisdizione EL giudice amministrativo;
- di aver pertanto riproposto il ricorso dinanzi al giudice amministrativo, impugnando altresì la graduatoria finale nelle more adottata ed estendendo il contraddittorio al sopravvenuto controinteressato.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà più specificamente indicato oltre.
Con motivi aggiunti depositati in data 13.01.2026 la parte ricorrente impugnava la graduatoria finale, con il conferimento ELl’incarico al dott. GI ST.
All’udienza camerale EL 16 dicembre 2025, la parte ricorrente rinunziava all’istanza cautelare.
All’udienza pubblica EL 14 aprile 2026, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) in base agli artt. 21, 22 e 26 EL CCLN l’accesso al concorso non poteva essere precluso ai dirigenti psicologi; tale preclusione viola anche il D.P.R. n.484/1997; 2) gli atti successivi, ed in particolare la graduatoria, sono illegittimi per invalidità derivata;
nonché per i seguenti motivi aggiunti: 1) invalidità derivata: l’illegittimità EL bando si riverbera infatti sulla graduatoria.
L’Amministrazione, in memoria depositata in data 20.11.2025, si costituiva formalmente. In memoria depositata in data 28.11.25 eccepiva l’inammissibilità EL ricorso per mancato superamento ELla prova di resistenza, non essendo stato addotto alcun elemento che potesse dimostrare un felice esito ELla prova concorsuale. Nel merito, eccepiva l’infondatezza EL ricorso, atteso che il dirigente in questione deve erogare anche prestazioni di natura psichiatrica e che in questi casi è legittimo restringere l’accesso ai soli psichiatri.
In memoria depositata in data 6.3.26 la ricorrente insisteva per l’accoglimento EL ricorso.
In memoria depositata in data 13.3.26, la Asl eccepiva il difetto di giurisdizione EL g.a., alla luce EL più recente orientamento ELle Sezioni unite. In subordine, eccepiva l’inammissibilità EL ricorso per difetto di interesse, non avendo la ricorrente dimostrato la possibilità di conseguire un concreto vantaggio dall’eventuale accoglimento ELle censure proposte; eccepiva infine l’infondatezza EL ricorso anche nel merito.
In memoria di replica EL 24.3.2026 la ricorrente insisteva per l’accoglimento EL ricorso, rilevando come in precedenza l’Asl avesse sostenuto la giurisdizione EL g.a.
Come eccepito dalla Asl nella memoria depositata in data 13.3.2026, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione EL giudice amministrativo.
Questa Sezione, invero, si era attenuta alla giurisprudenza EL Consiglio di Stato, in base alla quale la giurisdizione sulle controversie relative al conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa spettava al giudice amministrativo. Infatti, attese le innovazioni introdotte all’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502 EL 1992, dall’ art. 20, comma 1, l. n. 118 EL 2022, il momento dominante ispirato a logica fiduciaria è venuto meno, dovendo la valutazione comparativa ELla Commissione essere condotta “secondo criteri fissati preventivamente”, e dovendosi mettere capo ad una “graduatoria dei candidati” che vincola totalmente la scelta EL direttore generale, destinata indefettibilmente a cadere sul “candidato che ha conseguito il miglior punteggio” (così, in particolare, Cons. Stato, sez. III, n. 8344 EL 2024). Sicché restavano attribuite alla giurisdizione EL giudice ordinario solo le controversie relative al conferimento degli incarichi di direzione di struttura semplice, atteso che, ai sensi ELl’art. 15, comma 7-quater, il conferimento di tale tipo di incarico non presuppone alcuna procedura concorsuale o para concorsuale (T.a.r. per la Campania, LI, sez. IX, n. 3664 EL 2025).
Tuttavia, alla luce EL più recente orientamento assunto sul punto dalle Sezioni unite, si ritiene di dover rimeditare tale assunto. Secondo le Sezioni unite, “ Sono attribuite alla giurisdizione EL giudice ordinario le controversie relative al conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa; infatti, anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis ELl’art. 15 EL d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 20 ELla legge 5 agosto 2022, n. 118, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite un pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini EL riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 ELl’art. 63 EL d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ” (Cass. civ., s.u., n. 3868/2026). Le Sezioni unite hanno ritenuto, in particolare, che le innovazioni di cui all’art. 15, comma 7-bis, non abbiano trasformato il procedimento selettivo in una procedura concorsuale in senso proprio.
Né la giurisdizione EL giudice amministrativo può essere affermata in base al fatto che, nel caso di specie, si contesta la preclusione ELl’accesso ai dirigenti psicologi. Se, infatti, su tale tipo di procedure sussiste la giurisdizione EL giudice ordinario, anche la contestazione dei requisiti di accesso dev’essere effettuata dinanzi al g.o.
Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione EL giudice amministrativo, atteso che sulla presente controversia sussiste la giurisdizione EL giudice ordinario; ai sensi ELl’art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali ELla domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese EL giudizio, atteso che – al momento ELla proposizione EL ricorso – si riteneva sussistente la giurisdizione EL giudice amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Nona Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile il ricorso n. 5851 ELl’anno 2025 per difetto di giurisdizione EL giudice amministrativo, atteso che sulla presente controversia sussiste la giurisdizione EL giudice ordinario; ai sensi ELl’art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali ELla domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio EL giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG AR Di LI, Presidente, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UG AR Di LI |
IL SEGRETARIO