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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 02/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
DI STAZIO ANTONIO, Relatore
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12286/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione ZI
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Provincia NO - Piazza Silvius Magnago N. 1 39100 NO .bozen. BZ
Difeso da Difensore_8 - CF_Difensore_8
Difensore_9 - CF_Difensore_9
Difensore_10 - CF_Difensore_10
Difensore_11 - CF_Difensore_11
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
AL DI SC - 02805390214
Difeso da
Difensore_12 - CF_Difensore_12
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
1-2024 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- sul ricorso n. 12336/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione ZI - Via Cristoforo Colombo, 212 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Provincia NO - Piazza Silvius Magnago 1 39100 NO .bozen. BZ
Difeso da
Difensore_8 - CF_Difensore_8
Difensore_9 - CF_Difensore_9
Difensore_10 - CF_Difensore_10
Difensore_11 - CF_Difensore_11
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - 02805390214
Difeso da
Difensore_12 - CF_Difensore_12
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
2-2024 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrenti: accoglimento dei ricorsi, previa riunione, con vittoria di spese;
Resistenti: conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al nr. 12286/2024 R.G. la Ricorrente_1 S.P.A. ha impugnato l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 1/2024 emesso dalla Regione ZI per il recupero della somma di euro 5.055.018,57 a titolo di Tassa Automobilistica Regionale (TAR) per l'anno di imposta
2020, oltre a sanzione ed interessi di mora.
Con ricorso iscritto al nr. 12336/2024 la Ricorrente_2., controllante della Società sopra indicata, ha a sua volta impugnato l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 2/2024, con cui la Regione ZI ha ingiunto di pagare, per l'anno di imposta 2020, la somma di euro
4.651.479,69 a titolo di Tassa Automobilistica Regionale (TAR), oltre a sanzione ed interessi di mora.
Con i succitati avvisi di accertamento la Regione ZI ha contestato alla predette Società di avere illegittimamente trasferito nel 2013 la sede legale da Roma a NO, iscrivendo i veicoli che risulterebbero
“utilizzati a titolo di locazione finanziaria”, di proprietà della società Ricorrente_2 p.A., nonché i veicoli utilizzati dalla controllata Ricorrente_1 a titolo di “noleggio a lungo termine o in loro possesso presso il relativo P.R.A.” e versando la tassa automobilistica alla Provincia Autonoma di NO.
Secondo la Regione ZI il trasferimento della sede legale a NO integrerebbe la fattispecie dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis dello Statuto del contribuente, in quanto finalizzato esclusivamente ad ottenere il vantaggio fiscale derivante dall'applicazione della TAR con le minori tariffe deliberate dalla Provincia Autonoma di NO, aggirando così il “principio di territorialità” dell'imposta e la “ratio sottostante al disposto di cui: a. art. 11 del Regio Decreto 15 marzo 1927, n. 436; b. art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953; c. artt
23 e 24 del Dlgs. 30 dicembre 1992, n. 504; d. art. 7, L. 23 luglio 2009, n. 99”, che sarebbe “improntato alla residenza del soggetto passivo” d'imposta. Secondo la Regione, infatti, la residenza del soggetto passivo d'imposta, da intendere come "sede effettiva dell'azienda" ai sensi dell'art. 46 c.c., costituisce presupposto dell'individuazione del luogo dove deve essere liquidato il tributo, nel caso di specie Roma, luogo in cui avrebbero concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente, caratteristiche che sarebbero invece mancanti nella sede di NO, che sarebbe risultata pressoché priva di personale oltre che di una organizzazione aziendale adeguati alle effettive dimensioni delle singole società.
A sostegno dei ricorsi le Società in parola hanno proposto le seguenti censure:
i) illegittimità degli avvisi impugnati per mancata indicazione nella motivazione dei presupposti posti a fondamento della pretesa azionata e le modalità di determinazione dell'imposta liquidata, omettendo altresì di allegare i dati che avrebbe fornito ACI e sui quali la Regione avrebbe basato tale liquidazione;
ii) illegittimità degli avvisi nella parte in cui la Regione ZI richiede il versamento della TAR alla A
Ricorrente_1T a titolo di responsabilità solidale con l'utilizzatore per la proprietà di un elenco di veicoli che sarebbero stati concessi in locazione finanziaria alla sua Controllante, omettendo di fornire alcuna dimostrazione a sostegno della propria pretesa, non avendo dimostrato né che la ricorrente sarebbe solidalmente responsabile per l'assolvimento dell'imposta che sarebbe dovuta per tali veicoli né che potrebbe comunque essere considerata soggetto passivo d'imposta;
iii) illegittimità degli avvisi poiché emessi dopo anni dalla scadenza del termine di prescrizione del “terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”, previsto dall'art. 5 del decreto-legge n. 953/1982 per contestare l'elusività del trasferimento della sede legale delle due Società. Poiché tale trasferimento è stato effettuato nel 2013, la sua eventuale elusività avrebbe dovuto essere contestata entro il 31 dicembre 2016 e, dunque, ammesso e non concesso che integri i presupposti richiesti dall'art. 10-bis dello Statuto del Contribuente, la legittimità di tale trasferimento ha assunto carattere definitivo e non può più essere contestato;
iv) insussistenza dell'abuso del diritto. Si adduce che il trasferimento della sede legale da Roma a NO non ha dato luogo ad alcun abuso del diritto fiscale ai sensi dell'art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, non risultando integrati i presupposti di applicabilità di tale disposizione, poiché:
1) non è integrato l'elemento costitutivo del realizzo di un vantaggio fiscale qualificabile come indebito perché le norme che disciplinano la TAR identificano il relativo criterio di territorialità fiscale nel luogo di iscrizione al P.R.A. dei veicoli che può avvenire anche sul presupposto della presenza di una semplice sede secondaria del titolare e non nel luogo di residenza di quest'ultimo;
2) non è integrato nemmeno l'elemento costitutivo del difetto di sostanza economica dell'operazione, in quanto non solo le norme che disciplinano la TAR identificano il relativo criterio di territorialità fiscale nel luogo di iscrizione al P.R.A. dei veicoli, che può essere effettuata anche sul presupposto della presenza di una semplice sede secondaria del relativo titolare, ma le Società ricorrenti hanno comunque effettivamente trasferito nel Comune di NO la loro sede legale ed hanno esercitato la propria attività presso tale sede anche per il tramite dei propri amministratori e procuratori, oltre a svolgere alcune funzioni fondamentali per l'attività tramite strutture, risorse e personale dipendente, mentre la Regione ZI ha vanamente tentato di sostenere che tale trasferimento sarebbe privo di effettività sulla base di una serie di illazioni completamente erronee e fuorvianti;
3) sono comunque integrati i presupposti per invocare l'esimente della sussistenza di valide ragioni extrafiscali, in quanto il trasferimento da parte delle Società ricorrenti della loro sede legale nel territorio della Provincia Autonoma di NO (PAB) è giustificato da più che valide ragioni economiche e non meramente marginali in quanto ha consentito di fruire di rilevanti vantaggi amministrativi, economici ed organizzativi.
Secondo le Società ricorrenti il trasferimento della sede legale a NO ha consentito loro:
- di beneficiare di un minor costo di Euro 290.000,00 ogni anno, di cui Euro 90.000,00 per minori costi dell'agenzia incaricata del disbrigo delle pratiche amministrative e delle contestazioni per violazioni del
Codice della strada e circa Euro 200.000,00 per 5 risorse interne dedicate alla gestione delle contestazioni relative alle violazioni del codice della strada non più necessarie e, quindi, considerando anche solo il periodo di 8 anni dal 2013 fino al 2021, il minor costo sostenuto ammonta a ben Euro 2.320.000,00;
- di sbloccare pegni sui crediti vantati verso Nominativo_1 per un importo superiore al milione di euro;
- di beneficiare di minori costi assicurativi pari nel 2015 a oltre 4 milioni di euro, nel 2016 a oltre 7.3 milioni di euro, nel 2017 a oltre 8.1 milioni di euro, nel 2018 e nel 2019 a oltre 9.3 milioni di euro e nel 2021 a oltre
7.3 milioni di euro;
- di spuntare maggiori sconti nelle negoziazioni con gli importatori italiani per l'acquisto di autovetture di fabbricazione tedesca, facendo leva sulla possibilità di acquistare tali autoveicoli a prezzi inferiori direttamente sul mercato tedesco, stante il bilinguismo in vigore nella Provincia Autonoma di NO, che avrebbe consentito più agevoli rapporti con i produttori tedeschi ed una eliminazione degli eventuali maggiori costi accessori e dei tempi relativi alla immatricolazione, di importo pari, per il solo quadriennio 2015-2018,
a oltre Euro 7.7 milioni;
- di beneficiare di un minor costo di oltre 1 milione di euro per i circa 90.000 pagamenti elettronici della tassa automobilistica eseguiti in ciascun anno in quanto la Provincia Autonoma di NO con decreto dell'Assessore alle Finanze si è fatta carico della commissione di 1,87 euro prevista per i pagamenti elettronici della predetta imposta per tutte le società con sede nella provincia.
Pertanto, i vantaggi extrafiscali ottenuti nel solo anno 2020 per effetto del trasferimento della sede legale sono ben superiori al preteso vantaggio fiscale ipotizzato dalla Regione ZI, che ammonterebbe a circa
1 milione di euro;
Si adducono, altresì: a) l'insussistenza di un vantaggio fiscale indebito in ragione del fatto che le norme disciplinanti la tassa automobilistica stabiliscono il criterio di territorialità fiscale nel luogo ove ha sede il PRA presso il quale gli autoveicoli sono iscritti e non nel luogo di residenza dei soggetti proprietari degli stessi;
b) la sussistenza di sostanza economica nella decisione di trasferimento della sede legale da Roma a
NO; c) la sussistenza dell'esimente derivante da valide ragioni extrafiscali;
v) illegittimità dell'atto di accertamento nella parte in cui la Regione ZI ha omesso di scomputare dalla
TAR che intende recuperare a carico delle Società ricorrenti le somme dalle stesse versate a titolo di TAR
a favore della PAB, gonfiando illegittimamente di quasi l'80 per cento il recupero eseguito.
Le Società citano ed allegano copia delle sentenze di merito, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di Roma in primo grado (sentt. n. 9345/2022, n. 11210/2022, n. 4987/2023 e n. 4988/2023), escludendo la configurabilità di un abuso del diritto fiscale, ha annullato analoghi atti di accertamento emessi dalla Regione
ZI a carico delle odierne ricorrenti e di altre società per la TAR relativa agli anni 2016, 2017 e 2018 confermando che tali Società mediante il trasferimento della loro sede legale a NO non hanno conseguito alcun vantaggio fiscale indebito.
Cita anche le sentenze con cui questa Corte e la CG del ZI ha escluso la configurabilità di un abuso del diritto fiscale non solo per il fatto che lo “spostamento della sede legale da Roma a NO” della Società risulta dotato di effettiva sostanza economica, ma anche per il fatto che risulta giustificato da valide ragioni economiche del tutto analoghe a quelle allegate e dimostrate negli odierni giudizi, quali i “risparmi avuti in relazione ai costi delle polizze assicurative, oltre alla speditezza del sistema burocratico della Provincia di
NO”.
Precisano inoltre le ricorrenti che la stessa Regione ZI non ha emesso alcun atto di accertamento nei confronti delle medesime per la TAR relativa all'anno 2019 benché anche in tale anno d'imposta le società avevano sede legale a NO e hanno versato tale imposta a favore della Provincia Autonoma di NO con le aliquote da essa deliberate, evidentemente ritenendo tale versamento pienamente legittimo.
In conclusione, le Società chiedono, in via principale, di annullare integralmente gli impugnati atti di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni;
in via subordinata, di annullare parzialmente gli avvisi stessi per le ragioni esposte nel par. 5 del diritto;
in via di ulteriore subordine, di condannare la Provincia
Autonoma di NO e AL DI SC al rimborso dell'importo delle somme alle stesse versate a titolo di TAR, oltre agli interessi maturati e maturandi;
sempre in via ulteriormente subordinata, di annullare o disapplicare le sanzioni irrogate dalla Regione ZI nonché la richiesta di pagamento degli interessi moratori. Il tutto, con vittoria delle spese di lite, comprensive del contributo unificato, di onorari e diritti di difensore, spese generali e altri accessori di legge.
Si è costituita in giudizio la Regione ZI che afferma la legittimità del proprio operato, contesta la fondatezza delle opposte censure e chiede il rigetto dei ricorsi con vittoria di spese e competenze di lite. Cita giurisprudenza favorevole.
Si è costituita in giudizio anche la Provincia Autonoma di NO (PAB) la quale chiede pregiudizialmente di disporre la riunione per connessione del giudizio nr. 12286/2024 R.G. a quello nr. 12336/2024 R.G. e rivendica il proprio interesse a costituirsi in giudizio anche in ragione della richiesta subordinata delle società ricorrenti di rimborso della TAR pagata nel territorio della PAB.
Nel merito, la PAB deduce:
1. la decadenza della Regione ZI dal potere di contestare i trasferimenti delle sedi legali delle Società interessate, risalendo gli stessi al 2013;
2. la determinazione del soggetto passivo della TAR in base al luogo del P.R.A. nel quale il veicolo risulta iscritto e non in base al luogo della sede legale del soggetto proprietario dello stesso;
l'inesistenza nell'ordinamento di una norma specifica che imponga alle persone giuridiche di iscrivere i propri veicoli nel
P.R.A. competente in base il luogo della sede legale, e non anche nel P.R.A. competente per una eventuale sede secondaria;
3. l'errata determinazione del quantum eventualmente dovuto dalle società ricorrenti alla Regione ZI a titolo di TAR per l'anno 2020, non avendo tale Amministrazione provveduto a scorporare quanto già versato alla Provincia autonoma di NO;
4. la violazione del principio di territorialità della tassa automobilistica trasferendo semplicemente il gettito dalla PAB alla Regione ZI, in quanto, nel caso delle c.d. “Grandi Flotte di autonoleggio”, si tratta di veicoli che circolano su tutto il territorio nazionale;
5. la tutela dell'affidamento della Provincia autonoma di NO e di AL DI SC in quanto estranei ad un eventuale schema elusivo adottato dalle Società ricorrenti ed in forza anche già solo del principio dell'apparenza del diritto;
Quanto alla domanda di rimborso della tassa automobilistica, formulata in via subordinata dalle Società ricorrenti nei confronti della Provincia autonoma di NO, quest'ultima preliminarmente contesta la determinazione che le Società ricorrenti hanno allegato in punto di quantum di tassa automobilistica che le stesse avrebbero versato, per l'anno 2020, alla Provincia autonoma e pretende che le stesse forniscano compiuta prova del quantum da esse asseritamente versato alla Provincia autonoma di NO a titolo di tassa automobilistica provinciale per l'anno 2020.
Nel merito, la PAB chiede il rigetto delle pretese avanzate dalla Regione ZI eccependo la sopravvenuta prescrizione del credito. Adduce al riguardo che il termine ultimo per il pagamento della tassa automobilistica provinciale per l'anno 2020 è scaduto il 31/12/2020 e che il termine di prescrizione triennale è scaduto in data 31/12/2023.
In conclusione, la PAB chiede:
- in via principale, di accertare e dichiarare l'inopponibilità, in via diretta o riflessa, alla Provincia autonoma di NO degli atti di accertamento impugnati;
- di respingere la richiesta di rimborso della tassa automobilistica per il 2020, proposta dalle Società ricorrenti nei confronti della Provincia autonoma di NO, perché il presunto credito è prescritto e comunque la domanda è infondata;
Il tutto con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Si è costituita in giudizio anche la AL DI SC PA la quale, dopo aver premesso che non le sono stati notificati gli atti di accertamento impugnati, eccepisce in via principale il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 10 del Dlgs. n. 546/1992 e, in subordine, l'inaccoglibilità della domanda di rimborso proposta nei suoi confronti.
Nel merito, adduce: i) l'insussistenza dello schema abusivo contestato alla ricorrente di cui all'art. 10bis L.
212/2000; ii) la decadenza della Regione ZI dal potere di contestare il trasferimento di sede legale;
iii) la tutela dell'affidamento a favore della Provincia autonoma di NO e di AL DI SC, quali soggetti estranei ad un eventuale schema abusivo adottato dalla Società ricorrente anche solo per effetto del principio di apparenza del diritto;
iv) l'applicabilità del criterio di determinazione del soggetto passivo d'imposta della tassa automobilistica in base al luogo del PRA ove il veicolo risulta iscritto;
v) l'applicabilità della normativa (L. n. 145/2018) in materia di compensazioni interregionali della tassa automobilistica che prevede la conclusione definitiva delle compensazioni per gli esercizi successivi al 2008. Precisa, inoltre, che ai fini della determinazione del quantum eventualmente dovuto dalle Società ricorrenti alla Regione
ZI a titolo di tassa automobilistica, occorra tenere conto di quanto già versato alla Provincia di NO;
vi) ribadisce, infine, il principio di territorialità della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 7 della L. 5 maggio
2009, n. 42. Infine, la AL DI SC formula le conclusioni rassegnate in atti.
Con ordinanza del 6 ottobre 2025 il Collegio ha invitato le Società ricorrenti a tentare con la Regione ZI la conciliazione della lite rinviando la trattazione all'udienza del 15 dicembre 2025 con facoltà delle parti a depositare, fino a venti giorni prima dell'udienza, memorie e documenti inerenti ad eventuali novità normative e/o giurisprudenziali sulle questioni controverse.
In osservanza di detta ordinanza, le parti costituite hanno depositato memorie illustrative e copiosa giurisprudenza ribadendo le rispettive posizioni.
All'odierna pubblica udienza, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, le parti si riportano ai rispettivi scritti e alle conclusioni già rassegnate. La causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere disposta la riunione del giudizio iscritto al nr. 12286/2024 R.G. con quello iscritto al nr. 12336/2024, pendenti innanzi a questa Sezione e trattati congiuntamente, sussistendo tra gli stessi evidenti profili di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Il thema decidendum, sotteso ad entrambi i ricorsi e alle controdeduzioni della Regione ZI, concerne la soluzione di due principali questioni controverse: la prima riguarda l'individuazione del presupposto impositivo in tema di tasse automobilistiche;
la seconda, la sussistenza di un abuso del diritto.
Quanto alla prima questione, il presupposto impositivo del tributo in parola, secondo le società ricorrenti, non sarebbe legato, come ritiene la Regione ZI, al luogo di residenza del contribuente-persona fisica o alla sede legale della persona giuridica, posto che, avendo il legislatore, con l'introduzione dell'art. 5 del d.
l. n. 953/82, trasformato la tassa in questione da tassa di circolazione in tassa di possesso, il presupposto impositivo del suo pagamento era legato "al possesso del bene e alla sua iscrizione al PRA", da ciò conseguendone l'individuazione della Regione competente a richiedere il pagamento stesso.
Le Società ricorrenti richiamano il costante indirizzo, affermatosi nella giurisprudenza di merito (ex multis,
Corte CG I di Roma, sentt. n. 9345/2022, n. 11210/2022, n. 4987/2023, n. 4988/2023), secondo il quale
“l'impianto normativo nazionale e regionale della tar prevede che l'imposta vada pagata dal soggetto passivo che viene individuato in colui che dal PRA risulta intestatario del bene, senza alcun riferimento, neppure indiretto alla residenza di questo quale elemento di collegamento territoriale per individuare la Regione competente a riscuotere la stessa” e che “la Regione competente a riscuotere l'imposta andava individuata sulla base del PRA, ove il bene era registrato”, accertando anche che tale trasferimento della sede legale non costituisca un'operazione priva di sostanza economica e sia comunque corredata di più che valide ragioni extrafiscali. Logico corollario di tale orientamento è l'inesistenza del principio di territorialità basato sulla residenza del soggetto passavo in relazione alla TAR, sostenuto dalla Regione ZI, "sia perché essa non è richiamata nella normativa TAR sia perché, seppure potesse essere utilizzata come un principio generale, la stessa non sarebbe pertinente, poiché l'art 7 lett d) richiama la residenza con riferimento al percettore dei tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche, in cui certamente non rientra la tassa automobilistica, che potrebbe essere inquadrata invece nell'ambito dei servizi e quindi ricadrebbe nell'ipotesi di cui al n. l del cit. art 7 ("Quanto alla titolarità del gettito della TAR, di cui godono le Regioni, esso non può essere considerato come elemento di qualificazione del tributo, poiché come più volte ricordato dalla
Consulta, le Regioni non hanno poteri legislativi autonomi sulla TAR, essendo un tributo di natura derivato ed il gettito non è altro che la rappresentazione pecuniaria dell'adempimento dell'obbligazione tributaria, la cui destinazione a favore delle regioni, come dato aggregato di finanza pubblica nazionale e come strumento di finanziamento, in tanto si realizza in quanto è lo Stato a stabilirlo con legge propria")”. Pertanto, l'iscrizione al PRA costituisce il presupposto impositivo del pagamento della tassa automobilistica con conseguente individuazione della Regione competente a riscuotere l'imposta. Peraltro, secondo tale indiritto, l'iscrizione al P.R.A. rappresenta il presupposto tributario sia della tassa automobilistica che dell'imposta provinciale di trascrizione (IP) di cui all'art. 56 del d.lgs. n. 446/97.
Il Collegio intende aderire all'indirizzo affermato da questa Corte secondo il quale “l'art. 5 co. 32 e ss del d.
l. n. 953 del 1982 prevede che al pagamento di tale tipologia di tasse, stabilite dalle tariffe annesse alla legge
21 maggio 1955, n. 463, sono tenuti coloro che risultano essere proprietari, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi.
Pertanto, deve ritenersi che la tassa automobilistica è una tassa di possesso poiché essa è dovuta da parte di chi risulta essere proprietario sulla base delle risultanze del PRA e deve essere versata anche se il bene non è circolante. Anche la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, infatti, che “quand'anche il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, da un punto di vista sostanziale, non può che essere il soggetto che, a prescindere dalle risultanze del pubblico registro automobilistico, abbia la disponibilità effettiva e reale del veicolo sulla base di documenti di data certa (v. Cass. n. 10011/2006), tuttavia, ciò non esonera l'intestatario del veicolo dal pagamento dell'imposta, nell'ipotesi in cui il trasferimento della proprietà del veicolo non venga annotata al PRA, dal momento che quest'ultimo, fino a quando non venga trascritto il passaggio di proprietà o la perdita di possesso del veicolo, assume la veste di responsabile d'imposta, nel senso che rimane obbligato in solido con il compratore del veicolo al pagamento della tassa automobilistica, con diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo (Cass. nn. 8373/16, 10177/99, 12651/2001, 6167/2005, 10998/2005, 16742/2005)”. (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., 10 aprile 2018, n. 8737). Peraltro, occorre evidenziare che anche la legge regionale del ZI n. 13 del 2013, all'art. 5, comma 2, dispone che “al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere intestatari di un veicolo nei registri”. Ne consegue che l'iscrizione al PRA costituisce il criterio legale di individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica. In altri termini, il soggetto passivo della tassa automobilistica è il proprietario del bene iscritto nel PRA. Queste disposizioni normative consentono di escludere – in linea generale - che possano essere assoggettate alla tassa automobilistica veicoli non iscritti nei PRA insistenti nel territorio della Regione che ne pretende il pagamento. Infatti, non sussisterebbe il relativo presupposto d'imposta. In ogni caso, la illegittimità della richiesta è desumibile anche se l'analisi si concentra sul lato attivo del rapporto obbligatorio tributario. Nel caso delle tasse automobilistiche, il titolare del lato attivo dell'obbligazione è la Regione nel cui territorio è collocato il PRA di iscrizione del bene mobile.
Appare evidente, pertanto, che la Regione competente a riscuotere l'imposta deve essere individuata sulla base del PRA, ove il bene è registrato, poiché per legge gli uffici del PRA si trovano in ogni Provincia e di conseguenza identificano la Regione nel cui ambito i PRA medesimi operano. Da quanto precede, si ricava che in tema di tasse automobilistiche, l'obbligazione tributaria si costituisce ex lege tra il proprietario del bene mobile e la Regione nel cui territorio insiste il PRA dove il medesimo bene è stato iscritto. Pertanto, anche da questo punto di vista, non può essere ritenuto illegittimo il pagamento della tassa automobilistica, alla Provincia autonoma di NO, da parte della Europcar spa, per i veicoli di sua proprietà iscritti presso il PRA di NO. Al contrario, risulterebbe non conforme alla legge il pagamento della medesima tassa, alla Regione ZI, da parte della Ricorrente, per i propri veicoli iscritti presso il PRA di NO. In tal caso, infatti, la Regione pretenderebbe il pagamento della tassa per veicoli non iscritti nei PRA insistenti nel proprio territorio, ma in quello di altra Regione (nel caso in esame, della Provincia autonoma di NO). La Regione
ZI è consapevole di tali evidenti circostanze, ma ritiene di poter valorizzare un diverso profilo della regolamentazione in materia tributaria, prospettando la sussistenza, nel caso di specie, di un abuso del diritto. A tal scopo, pone in evidenza che la scelta imprenditoriale della società di trasferire la propria sede legale da Roma a NO nasconderebbe l'intento di sottrarsi ad un livello di tassazione più alto rispetto a quello riscontrato nella nuova sede”.
Quanto alla seconda questione, il Collegio esclude la configurabilità, nei giudizi all'esame, della fattispecie dell'abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000, posto dalla Regione ZI a fondamento degli impugnati accertamenti. Sussistono, infatti, plurimi elementi di prova, addotti dalle Società ricorrenti e non contestati dalla Regione, tali da far ritenere sussistenti più che valide ragioni extrafiscali, come analiticamente descritte nei ricorsi in epigrafe e che qui si intendono richiamati, che hanno consentito alle Società in parola risparmi di spese di gran lunga superiori al vantaggio fiscale conseguente all'iscrizione al PRA di NO dei numerosi veicoli utilizzati dalla Società medesime. Peraltro, è la norma stessa a prevedere, al n. 3 del comma 2, che
“Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.”. Circostanze, queste ultime, tutte provate e documentate nel caso di specie, tali da escludere l'abuso del diritto.
Alla medesima conclusione sono giunte numerose pronunce di merito, tra cui: la sentenza n. 13928/2025 della Sez. 24 di questa Corte territoriale (nel giudizio promosso da Società_2 c/ Città Metropolitana di Roma relativo alla IP per l'anno 2021); la sent. 14342/2025, dep. 28.10.2025, della Sez. 22 di questa CG (nel giud. promosso da Società_3 SpA c/ la Regione ZI avente ad oggetto la Tassa Automobilistica Regionale (TAR) relativa all'anno d'imposta 2020; b) la sent. 13178/2025, dep. 6.10.2025, della Sez. 29 di questa CG (nel giud. promosso da Società_4 SpA c/ la Regione ZI avente ad oggetto la Tassa Automobilistica Regionale (TAR) relativa all'anno d'imposta 2020; c) la sent. 7321/2025, dep. 25.11.2025, della CG 2 del
ZI (nel giudizio di appello proposto da Città Metropolitana di Roma c/ Società_4 PA e PAB relativo alla IP (Imposta Provinciale di Trascrizione) per l'anno 2017; d) la sent. 416/2015, dep. 7.2.2025, della
CG 2 AR (che annulla sentenza n. 52/2021 della CTP di Mantova che aveva riconosciuto la fattispecie di abuso del diritto nel trasferimento della sede legale da Mantova a Trento della Società_5 srl); e) sent. 2632/2025, dep. 23.4.2025, della CG 2 ZI (che conferma sent. 12765/2023 CG I di Roma, che accoglie ric. di società_6 c/ acc.to di Città Metropolitana di Roma relativo alla IP (Imposta Provinciale di Trascrizione) 2017; f) sent. 30/2025, dep. 7.01.2025, della CG 2 ZI (conferma sent. CG I di Roma – IP 2015); g) sent. 7793/2024 della CG 2 ZI (che conferma sent. 5951/2022
CTP Roma sez. 21 – TAR 2016 e 2017); i) sent. 7342/2024 CG 2 ZI (che conferma sent. 4988/2023 CG I ROMA sez. 21 – TAR 2018 – giud. promosso da Associazione_1 c/ Regione ZI); l) sent. 7652/2024 CG 2 ZI (conf. sent. n. 9746/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13 – IP
2016); m) sent. 12332/2025 CG I Roma (annulla acc.to su IP 2021 Città Metr. Roma); le sentenze nn.
2651/2024; 4878/2024; 5558/2024; 5824/2024; 6435/2024; 849/2025 della CG del ZI;
la sent. n.
416/2025 della CG AR Milano.
Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi all'esame, così riuniti, meritano di essere accolti.
L'accoglimento delle suesposte censure esonera il Collegio dall'esame delle censure rimanenti, che si ritengono assorbite.
La complessità delle questioni controverse giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 23, in composizione collegiale, riuniti i ricorsi iscritti ai nr. 12286/2024 e 12336/2024, li accoglie. Spese compensate.
Così deciso il 15 dicembre 2025
L'Estensore Il Presidente
NT Di AZ LE LE
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
DI STAZIO ANTONIO, Relatore
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12286/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione ZI
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Provincia NO - Piazza Silvius Magnago N. 1 39100 NO .bozen. BZ
Difeso da Difensore_8 - CF_Difensore_8
Difensore_9 - CF_Difensore_9
Difensore_10 - CF_Difensore_10
Difensore_11 - CF_Difensore_11
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
AL DI SC - 02805390214
Difeso da
Difensore_12 - CF_Difensore_12
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
1-2024 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- sul ricorso n. 12336/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione ZI - Via Cristoforo Colombo, 212 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Provincia NO - Piazza Silvius Magnago 1 39100 NO .bozen. BZ
Difeso da
Difensore_8 - CF_Difensore_8
Difensore_9 - CF_Difensore_9
Difensore_10 - CF_Difensore_10
Difensore_11 - CF_Difensore_11
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - 02805390214
Difeso da
Difensore_12 - CF_Difensore_12
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
2-2024 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrenti: accoglimento dei ricorsi, previa riunione, con vittoria di spese;
Resistenti: conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al nr. 12286/2024 R.G. la Ricorrente_1 S.P.A. ha impugnato l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 1/2024 emesso dalla Regione ZI per il recupero della somma di euro 5.055.018,57 a titolo di Tassa Automobilistica Regionale (TAR) per l'anno di imposta
2020, oltre a sanzione ed interessi di mora.
Con ricorso iscritto al nr. 12336/2024 la Ricorrente_2., controllante della Società sopra indicata, ha a sua volta impugnato l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 2/2024, con cui la Regione ZI ha ingiunto di pagare, per l'anno di imposta 2020, la somma di euro
4.651.479,69 a titolo di Tassa Automobilistica Regionale (TAR), oltre a sanzione ed interessi di mora.
Con i succitati avvisi di accertamento la Regione ZI ha contestato alla predette Società di avere illegittimamente trasferito nel 2013 la sede legale da Roma a NO, iscrivendo i veicoli che risulterebbero
“utilizzati a titolo di locazione finanziaria”, di proprietà della società Ricorrente_2 p.A., nonché i veicoli utilizzati dalla controllata Ricorrente_1 a titolo di “noleggio a lungo termine o in loro possesso presso il relativo P.R.A.” e versando la tassa automobilistica alla Provincia Autonoma di NO.
Secondo la Regione ZI il trasferimento della sede legale a NO integrerebbe la fattispecie dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis dello Statuto del contribuente, in quanto finalizzato esclusivamente ad ottenere il vantaggio fiscale derivante dall'applicazione della TAR con le minori tariffe deliberate dalla Provincia Autonoma di NO, aggirando così il “principio di territorialità” dell'imposta e la “ratio sottostante al disposto di cui: a. art. 11 del Regio Decreto 15 marzo 1927, n. 436; b. art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953; c. artt
23 e 24 del Dlgs. 30 dicembre 1992, n. 504; d. art. 7, L. 23 luglio 2009, n. 99”, che sarebbe “improntato alla residenza del soggetto passivo” d'imposta. Secondo la Regione, infatti, la residenza del soggetto passivo d'imposta, da intendere come "sede effettiva dell'azienda" ai sensi dell'art. 46 c.c., costituisce presupposto dell'individuazione del luogo dove deve essere liquidato il tributo, nel caso di specie Roma, luogo in cui avrebbero concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente, caratteristiche che sarebbero invece mancanti nella sede di NO, che sarebbe risultata pressoché priva di personale oltre che di una organizzazione aziendale adeguati alle effettive dimensioni delle singole società.
A sostegno dei ricorsi le Società in parola hanno proposto le seguenti censure:
i) illegittimità degli avvisi impugnati per mancata indicazione nella motivazione dei presupposti posti a fondamento della pretesa azionata e le modalità di determinazione dell'imposta liquidata, omettendo altresì di allegare i dati che avrebbe fornito ACI e sui quali la Regione avrebbe basato tale liquidazione;
ii) illegittimità degli avvisi nella parte in cui la Regione ZI richiede il versamento della TAR alla A
Ricorrente_1T a titolo di responsabilità solidale con l'utilizzatore per la proprietà di un elenco di veicoli che sarebbero stati concessi in locazione finanziaria alla sua Controllante, omettendo di fornire alcuna dimostrazione a sostegno della propria pretesa, non avendo dimostrato né che la ricorrente sarebbe solidalmente responsabile per l'assolvimento dell'imposta che sarebbe dovuta per tali veicoli né che potrebbe comunque essere considerata soggetto passivo d'imposta;
iii) illegittimità degli avvisi poiché emessi dopo anni dalla scadenza del termine di prescrizione del “terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”, previsto dall'art. 5 del decreto-legge n. 953/1982 per contestare l'elusività del trasferimento della sede legale delle due Società. Poiché tale trasferimento è stato effettuato nel 2013, la sua eventuale elusività avrebbe dovuto essere contestata entro il 31 dicembre 2016 e, dunque, ammesso e non concesso che integri i presupposti richiesti dall'art. 10-bis dello Statuto del Contribuente, la legittimità di tale trasferimento ha assunto carattere definitivo e non può più essere contestato;
iv) insussistenza dell'abuso del diritto. Si adduce che il trasferimento della sede legale da Roma a NO non ha dato luogo ad alcun abuso del diritto fiscale ai sensi dell'art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, non risultando integrati i presupposti di applicabilità di tale disposizione, poiché:
1) non è integrato l'elemento costitutivo del realizzo di un vantaggio fiscale qualificabile come indebito perché le norme che disciplinano la TAR identificano il relativo criterio di territorialità fiscale nel luogo di iscrizione al P.R.A. dei veicoli che può avvenire anche sul presupposto della presenza di una semplice sede secondaria del titolare e non nel luogo di residenza di quest'ultimo;
2) non è integrato nemmeno l'elemento costitutivo del difetto di sostanza economica dell'operazione, in quanto non solo le norme che disciplinano la TAR identificano il relativo criterio di territorialità fiscale nel luogo di iscrizione al P.R.A. dei veicoli, che può essere effettuata anche sul presupposto della presenza di una semplice sede secondaria del relativo titolare, ma le Società ricorrenti hanno comunque effettivamente trasferito nel Comune di NO la loro sede legale ed hanno esercitato la propria attività presso tale sede anche per il tramite dei propri amministratori e procuratori, oltre a svolgere alcune funzioni fondamentali per l'attività tramite strutture, risorse e personale dipendente, mentre la Regione ZI ha vanamente tentato di sostenere che tale trasferimento sarebbe privo di effettività sulla base di una serie di illazioni completamente erronee e fuorvianti;
3) sono comunque integrati i presupposti per invocare l'esimente della sussistenza di valide ragioni extrafiscali, in quanto il trasferimento da parte delle Società ricorrenti della loro sede legale nel territorio della Provincia Autonoma di NO (PAB) è giustificato da più che valide ragioni economiche e non meramente marginali in quanto ha consentito di fruire di rilevanti vantaggi amministrativi, economici ed organizzativi.
Secondo le Società ricorrenti il trasferimento della sede legale a NO ha consentito loro:
- di beneficiare di un minor costo di Euro 290.000,00 ogni anno, di cui Euro 90.000,00 per minori costi dell'agenzia incaricata del disbrigo delle pratiche amministrative e delle contestazioni per violazioni del
Codice della strada e circa Euro 200.000,00 per 5 risorse interne dedicate alla gestione delle contestazioni relative alle violazioni del codice della strada non più necessarie e, quindi, considerando anche solo il periodo di 8 anni dal 2013 fino al 2021, il minor costo sostenuto ammonta a ben Euro 2.320.000,00;
- di sbloccare pegni sui crediti vantati verso Nominativo_1 per un importo superiore al milione di euro;
- di beneficiare di minori costi assicurativi pari nel 2015 a oltre 4 milioni di euro, nel 2016 a oltre 7.3 milioni di euro, nel 2017 a oltre 8.1 milioni di euro, nel 2018 e nel 2019 a oltre 9.3 milioni di euro e nel 2021 a oltre
7.3 milioni di euro;
- di spuntare maggiori sconti nelle negoziazioni con gli importatori italiani per l'acquisto di autovetture di fabbricazione tedesca, facendo leva sulla possibilità di acquistare tali autoveicoli a prezzi inferiori direttamente sul mercato tedesco, stante il bilinguismo in vigore nella Provincia Autonoma di NO, che avrebbe consentito più agevoli rapporti con i produttori tedeschi ed una eliminazione degli eventuali maggiori costi accessori e dei tempi relativi alla immatricolazione, di importo pari, per il solo quadriennio 2015-2018,
a oltre Euro 7.7 milioni;
- di beneficiare di un minor costo di oltre 1 milione di euro per i circa 90.000 pagamenti elettronici della tassa automobilistica eseguiti in ciascun anno in quanto la Provincia Autonoma di NO con decreto dell'Assessore alle Finanze si è fatta carico della commissione di 1,87 euro prevista per i pagamenti elettronici della predetta imposta per tutte le società con sede nella provincia.
Pertanto, i vantaggi extrafiscali ottenuti nel solo anno 2020 per effetto del trasferimento della sede legale sono ben superiori al preteso vantaggio fiscale ipotizzato dalla Regione ZI, che ammonterebbe a circa
1 milione di euro;
Si adducono, altresì: a) l'insussistenza di un vantaggio fiscale indebito in ragione del fatto che le norme disciplinanti la tassa automobilistica stabiliscono il criterio di territorialità fiscale nel luogo ove ha sede il PRA presso il quale gli autoveicoli sono iscritti e non nel luogo di residenza dei soggetti proprietari degli stessi;
b) la sussistenza di sostanza economica nella decisione di trasferimento della sede legale da Roma a
NO; c) la sussistenza dell'esimente derivante da valide ragioni extrafiscali;
v) illegittimità dell'atto di accertamento nella parte in cui la Regione ZI ha omesso di scomputare dalla
TAR che intende recuperare a carico delle Società ricorrenti le somme dalle stesse versate a titolo di TAR
a favore della PAB, gonfiando illegittimamente di quasi l'80 per cento il recupero eseguito.
Le Società citano ed allegano copia delle sentenze di merito, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di Roma in primo grado (sentt. n. 9345/2022, n. 11210/2022, n. 4987/2023 e n. 4988/2023), escludendo la configurabilità di un abuso del diritto fiscale, ha annullato analoghi atti di accertamento emessi dalla Regione
ZI a carico delle odierne ricorrenti e di altre società per la TAR relativa agli anni 2016, 2017 e 2018 confermando che tali Società mediante il trasferimento della loro sede legale a NO non hanno conseguito alcun vantaggio fiscale indebito.
Cita anche le sentenze con cui questa Corte e la CG del ZI ha escluso la configurabilità di un abuso del diritto fiscale non solo per il fatto che lo “spostamento della sede legale da Roma a NO” della Società risulta dotato di effettiva sostanza economica, ma anche per il fatto che risulta giustificato da valide ragioni economiche del tutto analoghe a quelle allegate e dimostrate negli odierni giudizi, quali i “risparmi avuti in relazione ai costi delle polizze assicurative, oltre alla speditezza del sistema burocratico della Provincia di
NO”.
Precisano inoltre le ricorrenti che la stessa Regione ZI non ha emesso alcun atto di accertamento nei confronti delle medesime per la TAR relativa all'anno 2019 benché anche in tale anno d'imposta le società avevano sede legale a NO e hanno versato tale imposta a favore della Provincia Autonoma di NO con le aliquote da essa deliberate, evidentemente ritenendo tale versamento pienamente legittimo.
In conclusione, le Società chiedono, in via principale, di annullare integralmente gli impugnati atti di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni;
in via subordinata, di annullare parzialmente gli avvisi stessi per le ragioni esposte nel par. 5 del diritto;
in via di ulteriore subordine, di condannare la Provincia
Autonoma di NO e AL DI SC al rimborso dell'importo delle somme alle stesse versate a titolo di TAR, oltre agli interessi maturati e maturandi;
sempre in via ulteriormente subordinata, di annullare o disapplicare le sanzioni irrogate dalla Regione ZI nonché la richiesta di pagamento degli interessi moratori. Il tutto, con vittoria delle spese di lite, comprensive del contributo unificato, di onorari e diritti di difensore, spese generali e altri accessori di legge.
Si è costituita in giudizio la Regione ZI che afferma la legittimità del proprio operato, contesta la fondatezza delle opposte censure e chiede il rigetto dei ricorsi con vittoria di spese e competenze di lite. Cita giurisprudenza favorevole.
Si è costituita in giudizio anche la Provincia Autonoma di NO (PAB) la quale chiede pregiudizialmente di disporre la riunione per connessione del giudizio nr. 12286/2024 R.G. a quello nr. 12336/2024 R.G. e rivendica il proprio interesse a costituirsi in giudizio anche in ragione della richiesta subordinata delle società ricorrenti di rimborso della TAR pagata nel territorio della PAB.
Nel merito, la PAB deduce:
1. la decadenza della Regione ZI dal potere di contestare i trasferimenti delle sedi legali delle Società interessate, risalendo gli stessi al 2013;
2. la determinazione del soggetto passivo della TAR in base al luogo del P.R.A. nel quale il veicolo risulta iscritto e non in base al luogo della sede legale del soggetto proprietario dello stesso;
l'inesistenza nell'ordinamento di una norma specifica che imponga alle persone giuridiche di iscrivere i propri veicoli nel
P.R.A. competente in base il luogo della sede legale, e non anche nel P.R.A. competente per una eventuale sede secondaria;
3. l'errata determinazione del quantum eventualmente dovuto dalle società ricorrenti alla Regione ZI a titolo di TAR per l'anno 2020, non avendo tale Amministrazione provveduto a scorporare quanto già versato alla Provincia autonoma di NO;
4. la violazione del principio di territorialità della tassa automobilistica trasferendo semplicemente il gettito dalla PAB alla Regione ZI, in quanto, nel caso delle c.d. “Grandi Flotte di autonoleggio”, si tratta di veicoli che circolano su tutto il territorio nazionale;
5. la tutela dell'affidamento della Provincia autonoma di NO e di AL DI SC in quanto estranei ad un eventuale schema elusivo adottato dalle Società ricorrenti ed in forza anche già solo del principio dell'apparenza del diritto;
Quanto alla domanda di rimborso della tassa automobilistica, formulata in via subordinata dalle Società ricorrenti nei confronti della Provincia autonoma di NO, quest'ultima preliminarmente contesta la determinazione che le Società ricorrenti hanno allegato in punto di quantum di tassa automobilistica che le stesse avrebbero versato, per l'anno 2020, alla Provincia autonoma e pretende che le stesse forniscano compiuta prova del quantum da esse asseritamente versato alla Provincia autonoma di NO a titolo di tassa automobilistica provinciale per l'anno 2020.
Nel merito, la PAB chiede il rigetto delle pretese avanzate dalla Regione ZI eccependo la sopravvenuta prescrizione del credito. Adduce al riguardo che il termine ultimo per il pagamento della tassa automobilistica provinciale per l'anno 2020 è scaduto il 31/12/2020 e che il termine di prescrizione triennale è scaduto in data 31/12/2023.
In conclusione, la PAB chiede:
- in via principale, di accertare e dichiarare l'inopponibilità, in via diretta o riflessa, alla Provincia autonoma di NO degli atti di accertamento impugnati;
- di respingere la richiesta di rimborso della tassa automobilistica per il 2020, proposta dalle Società ricorrenti nei confronti della Provincia autonoma di NO, perché il presunto credito è prescritto e comunque la domanda è infondata;
Il tutto con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Si è costituita in giudizio anche la AL DI SC PA la quale, dopo aver premesso che non le sono stati notificati gli atti di accertamento impugnati, eccepisce in via principale il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 10 del Dlgs. n. 546/1992 e, in subordine, l'inaccoglibilità della domanda di rimborso proposta nei suoi confronti.
Nel merito, adduce: i) l'insussistenza dello schema abusivo contestato alla ricorrente di cui all'art. 10bis L.
212/2000; ii) la decadenza della Regione ZI dal potere di contestare il trasferimento di sede legale;
iii) la tutela dell'affidamento a favore della Provincia autonoma di NO e di AL DI SC, quali soggetti estranei ad un eventuale schema abusivo adottato dalla Società ricorrente anche solo per effetto del principio di apparenza del diritto;
iv) l'applicabilità del criterio di determinazione del soggetto passivo d'imposta della tassa automobilistica in base al luogo del PRA ove il veicolo risulta iscritto;
v) l'applicabilità della normativa (L. n. 145/2018) in materia di compensazioni interregionali della tassa automobilistica che prevede la conclusione definitiva delle compensazioni per gli esercizi successivi al 2008. Precisa, inoltre, che ai fini della determinazione del quantum eventualmente dovuto dalle Società ricorrenti alla Regione
ZI a titolo di tassa automobilistica, occorra tenere conto di quanto già versato alla Provincia di NO;
vi) ribadisce, infine, il principio di territorialità della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 7 della L. 5 maggio
2009, n. 42. Infine, la AL DI SC formula le conclusioni rassegnate in atti.
Con ordinanza del 6 ottobre 2025 il Collegio ha invitato le Società ricorrenti a tentare con la Regione ZI la conciliazione della lite rinviando la trattazione all'udienza del 15 dicembre 2025 con facoltà delle parti a depositare, fino a venti giorni prima dell'udienza, memorie e documenti inerenti ad eventuali novità normative e/o giurisprudenziali sulle questioni controverse.
In osservanza di detta ordinanza, le parti costituite hanno depositato memorie illustrative e copiosa giurisprudenza ribadendo le rispettive posizioni.
All'odierna pubblica udienza, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, le parti si riportano ai rispettivi scritti e alle conclusioni già rassegnate. La causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere disposta la riunione del giudizio iscritto al nr. 12286/2024 R.G. con quello iscritto al nr. 12336/2024, pendenti innanzi a questa Sezione e trattati congiuntamente, sussistendo tra gli stessi evidenti profili di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Il thema decidendum, sotteso ad entrambi i ricorsi e alle controdeduzioni della Regione ZI, concerne la soluzione di due principali questioni controverse: la prima riguarda l'individuazione del presupposto impositivo in tema di tasse automobilistiche;
la seconda, la sussistenza di un abuso del diritto.
Quanto alla prima questione, il presupposto impositivo del tributo in parola, secondo le società ricorrenti, non sarebbe legato, come ritiene la Regione ZI, al luogo di residenza del contribuente-persona fisica o alla sede legale della persona giuridica, posto che, avendo il legislatore, con l'introduzione dell'art. 5 del d.
l. n. 953/82, trasformato la tassa in questione da tassa di circolazione in tassa di possesso, il presupposto impositivo del suo pagamento era legato "al possesso del bene e alla sua iscrizione al PRA", da ciò conseguendone l'individuazione della Regione competente a richiedere il pagamento stesso.
Le Società ricorrenti richiamano il costante indirizzo, affermatosi nella giurisprudenza di merito (ex multis,
Corte CG I di Roma, sentt. n. 9345/2022, n. 11210/2022, n. 4987/2023, n. 4988/2023), secondo il quale
“l'impianto normativo nazionale e regionale della tar prevede che l'imposta vada pagata dal soggetto passivo che viene individuato in colui che dal PRA risulta intestatario del bene, senza alcun riferimento, neppure indiretto alla residenza di questo quale elemento di collegamento territoriale per individuare la Regione competente a riscuotere la stessa” e che “la Regione competente a riscuotere l'imposta andava individuata sulla base del PRA, ove il bene era registrato”, accertando anche che tale trasferimento della sede legale non costituisca un'operazione priva di sostanza economica e sia comunque corredata di più che valide ragioni extrafiscali. Logico corollario di tale orientamento è l'inesistenza del principio di territorialità basato sulla residenza del soggetto passavo in relazione alla TAR, sostenuto dalla Regione ZI, "sia perché essa non è richiamata nella normativa TAR sia perché, seppure potesse essere utilizzata come un principio generale, la stessa non sarebbe pertinente, poiché l'art 7 lett d) richiama la residenza con riferimento al percettore dei tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche, in cui certamente non rientra la tassa automobilistica, che potrebbe essere inquadrata invece nell'ambito dei servizi e quindi ricadrebbe nell'ipotesi di cui al n. l del cit. art 7 ("Quanto alla titolarità del gettito della TAR, di cui godono le Regioni, esso non può essere considerato come elemento di qualificazione del tributo, poiché come più volte ricordato dalla
Consulta, le Regioni non hanno poteri legislativi autonomi sulla TAR, essendo un tributo di natura derivato ed il gettito non è altro che la rappresentazione pecuniaria dell'adempimento dell'obbligazione tributaria, la cui destinazione a favore delle regioni, come dato aggregato di finanza pubblica nazionale e come strumento di finanziamento, in tanto si realizza in quanto è lo Stato a stabilirlo con legge propria")”. Pertanto, l'iscrizione al PRA costituisce il presupposto impositivo del pagamento della tassa automobilistica con conseguente individuazione della Regione competente a riscuotere l'imposta. Peraltro, secondo tale indiritto, l'iscrizione al P.R.A. rappresenta il presupposto tributario sia della tassa automobilistica che dell'imposta provinciale di trascrizione (IP) di cui all'art. 56 del d.lgs. n. 446/97.
Il Collegio intende aderire all'indirizzo affermato da questa Corte secondo il quale “l'art. 5 co. 32 e ss del d.
l. n. 953 del 1982 prevede che al pagamento di tale tipologia di tasse, stabilite dalle tariffe annesse alla legge
21 maggio 1955, n. 463, sono tenuti coloro che risultano essere proprietari, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi.
Pertanto, deve ritenersi che la tassa automobilistica è una tassa di possesso poiché essa è dovuta da parte di chi risulta essere proprietario sulla base delle risultanze del PRA e deve essere versata anche se il bene non è circolante. Anche la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, infatti, che “quand'anche il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, da un punto di vista sostanziale, non può che essere il soggetto che, a prescindere dalle risultanze del pubblico registro automobilistico, abbia la disponibilità effettiva e reale del veicolo sulla base di documenti di data certa (v. Cass. n. 10011/2006), tuttavia, ciò non esonera l'intestatario del veicolo dal pagamento dell'imposta, nell'ipotesi in cui il trasferimento della proprietà del veicolo non venga annotata al PRA, dal momento che quest'ultimo, fino a quando non venga trascritto il passaggio di proprietà o la perdita di possesso del veicolo, assume la veste di responsabile d'imposta, nel senso che rimane obbligato in solido con il compratore del veicolo al pagamento della tassa automobilistica, con diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo (Cass. nn. 8373/16, 10177/99, 12651/2001, 6167/2005, 10998/2005, 16742/2005)”. (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., 10 aprile 2018, n. 8737). Peraltro, occorre evidenziare che anche la legge regionale del ZI n. 13 del 2013, all'art. 5, comma 2, dispone che “al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere intestatari di un veicolo nei registri”. Ne consegue che l'iscrizione al PRA costituisce il criterio legale di individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica. In altri termini, il soggetto passivo della tassa automobilistica è il proprietario del bene iscritto nel PRA. Queste disposizioni normative consentono di escludere – in linea generale - che possano essere assoggettate alla tassa automobilistica veicoli non iscritti nei PRA insistenti nel territorio della Regione che ne pretende il pagamento. Infatti, non sussisterebbe il relativo presupposto d'imposta. In ogni caso, la illegittimità della richiesta è desumibile anche se l'analisi si concentra sul lato attivo del rapporto obbligatorio tributario. Nel caso delle tasse automobilistiche, il titolare del lato attivo dell'obbligazione è la Regione nel cui territorio è collocato il PRA di iscrizione del bene mobile.
Appare evidente, pertanto, che la Regione competente a riscuotere l'imposta deve essere individuata sulla base del PRA, ove il bene è registrato, poiché per legge gli uffici del PRA si trovano in ogni Provincia e di conseguenza identificano la Regione nel cui ambito i PRA medesimi operano. Da quanto precede, si ricava che in tema di tasse automobilistiche, l'obbligazione tributaria si costituisce ex lege tra il proprietario del bene mobile e la Regione nel cui territorio insiste il PRA dove il medesimo bene è stato iscritto. Pertanto, anche da questo punto di vista, non può essere ritenuto illegittimo il pagamento della tassa automobilistica, alla Provincia autonoma di NO, da parte della Europcar spa, per i veicoli di sua proprietà iscritti presso il PRA di NO. Al contrario, risulterebbe non conforme alla legge il pagamento della medesima tassa, alla Regione ZI, da parte della Ricorrente, per i propri veicoli iscritti presso il PRA di NO. In tal caso, infatti, la Regione pretenderebbe il pagamento della tassa per veicoli non iscritti nei PRA insistenti nel proprio territorio, ma in quello di altra Regione (nel caso in esame, della Provincia autonoma di NO). La Regione
ZI è consapevole di tali evidenti circostanze, ma ritiene di poter valorizzare un diverso profilo della regolamentazione in materia tributaria, prospettando la sussistenza, nel caso di specie, di un abuso del diritto. A tal scopo, pone in evidenza che la scelta imprenditoriale della società di trasferire la propria sede legale da Roma a NO nasconderebbe l'intento di sottrarsi ad un livello di tassazione più alto rispetto a quello riscontrato nella nuova sede”.
Quanto alla seconda questione, il Collegio esclude la configurabilità, nei giudizi all'esame, della fattispecie dell'abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000, posto dalla Regione ZI a fondamento degli impugnati accertamenti. Sussistono, infatti, plurimi elementi di prova, addotti dalle Società ricorrenti e non contestati dalla Regione, tali da far ritenere sussistenti più che valide ragioni extrafiscali, come analiticamente descritte nei ricorsi in epigrafe e che qui si intendono richiamati, che hanno consentito alle Società in parola risparmi di spese di gran lunga superiori al vantaggio fiscale conseguente all'iscrizione al PRA di NO dei numerosi veicoli utilizzati dalla Società medesime. Peraltro, è la norma stessa a prevedere, al n. 3 del comma 2, che
“Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.”. Circostanze, queste ultime, tutte provate e documentate nel caso di specie, tali da escludere l'abuso del diritto.
Alla medesima conclusione sono giunte numerose pronunce di merito, tra cui: la sentenza n. 13928/2025 della Sez. 24 di questa Corte territoriale (nel giudizio promosso da Società_2 c/ Città Metropolitana di Roma relativo alla IP per l'anno 2021); la sent. 14342/2025, dep. 28.10.2025, della Sez. 22 di questa CG (nel giud. promosso da Società_3 SpA c/ la Regione ZI avente ad oggetto la Tassa Automobilistica Regionale (TAR) relativa all'anno d'imposta 2020; b) la sent. 13178/2025, dep. 6.10.2025, della Sez. 29 di questa CG (nel giud. promosso da Società_4 SpA c/ la Regione ZI avente ad oggetto la Tassa Automobilistica Regionale (TAR) relativa all'anno d'imposta 2020; c) la sent. 7321/2025, dep. 25.11.2025, della CG 2 del
ZI (nel giudizio di appello proposto da Città Metropolitana di Roma c/ Società_4 PA e PAB relativo alla IP (Imposta Provinciale di Trascrizione) per l'anno 2017; d) la sent. 416/2015, dep. 7.2.2025, della
CG 2 AR (che annulla sentenza n. 52/2021 della CTP di Mantova che aveva riconosciuto la fattispecie di abuso del diritto nel trasferimento della sede legale da Mantova a Trento della Società_5 srl); e) sent. 2632/2025, dep. 23.4.2025, della CG 2 ZI (che conferma sent. 12765/2023 CG I di Roma, che accoglie ric. di società_6 c/ acc.to di Città Metropolitana di Roma relativo alla IP (Imposta Provinciale di Trascrizione) 2017; f) sent. 30/2025, dep. 7.01.2025, della CG 2 ZI (conferma sent. CG I di Roma – IP 2015); g) sent. 7793/2024 della CG 2 ZI (che conferma sent. 5951/2022
CTP Roma sez. 21 – TAR 2016 e 2017); i) sent. 7342/2024 CG 2 ZI (che conferma sent. 4988/2023 CG I ROMA sez. 21 – TAR 2018 – giud. promosso da Associazione_1 c/ Regione ZI); l) sent. 7652/2024 CG 2 ZI (conf. sent. n. 9746/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13 – IP
2016); m) sent. 12332/2025 CG I Roma (annulla acc.to su IP 2021 Città Metr. Roma); le sentenze nn.
2651/2024; 4878/2024; 5558/2024; 5824/2024; 6435/2024; 849/2025 della CG del ZI;
la sent. n.
416/2025 della CG AR Milano.
Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi all'esame, così riuniti, meritano di essere accolti.
L'accoglimento delle suesposte censure esonera il Collegio dall'esame delle censure rimanenti, che si ritengono assorbite.
La complessità delle questioni controverse giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 23, in composizione collegiale, riuniti i ricorsi iscritti ai nr. 12286/2024 e 12336/2024, li accoglie. Spese compensate.
Così deciso il 15 dicembre 2025
L'Estensore Il Presidente
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